Articolo 2 della Legge 8 marzo 1995, n. 73
Articolo 1Articolo 3
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19 marzo 1995
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data al trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 20 del trattato stesso.
Entrata in vigore il 19 marzo 1995