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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 14/05/2025, n. 1035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1035 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. ssa Daniela Ammendola all'udienza di discussione del 14.5.2025 a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n° 4108/2024 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to Improta Parte_1
Emanuele e dall'avv.to Mauriello Salvatore E
in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. to CP_1
Anna Oliva
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.06.2024 ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato in data 23.05.2024 le conclusioni del CTU nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex lege 222/84 ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario per la prestazione richiesta.
Si costituiva l' convenuto il quale sulla base di varie CP_2 argomentazioni giuridiche, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e comunque il rigetto del ricorso con vittoria delle spese del giudizio. All'odierna udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1°. La domanda è infondata e va respinta. Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione:”Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio… Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Nella presente fattispecie sono evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile, come eccepito dall' . CP_1
Tuttavia, le critiche alla CTU sono il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, espresse in modo tale da non essere suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le valutazioni e conclusioni cui è pervenuta la CTU disposta in precedenza. Invero, nella relazione peritale il CTU dott. sulla scorta Persona_1 della documentazione in atti e soprattutto dell'obiettività clinica ha evidenziato che il ricorrente è affetto dalle seguenti infermità: deficit ipofisario multiplo secondario a intervento per adenoma ipofisario;
ipertrofia prostatica benigna. Diversamente da quanto dedotto dalla parte opponente non vi è stata un'omessa motivazione da parte del ctu il quale dopo aver esaminato la documentazione medica in atti, alla luce delle risultanze dell'esame obiettivo con riferimento all'apparato osteoarticolare non ha rilevato significative limitazioni funzionali. Più nel dettaglio, il Dott. ha Per_1 accertato “ rachide in asse, senza contrattura antalgica vertebrali;
non spinalgia pressoria e percussoria. Buoni i movimenti del capo e del tronco. Non significative alterazioni morfologiche o limitazioni funzionali a carico delle rimanenti grandi e piccole articolazioni”. Né vi è stata un'omessa valutazione di patologie, atteso che il Ctu ha espressamente evidenziato che, al di là di quelle diagnosticate, altre patologie di interesse valutativo, allo stato, non sono obiettivabili e, in particolare, con riferimento alle patologie riportate nel certificato telematico che accompagna la domanda di invalidità (Modello SS3) non ha trovato riscontro una patologia del rachide o un reumatismo fibromialgico o una stenosi carotidea significativa. Ha concluso che, quello in diagnosi, è un quadro patologico non particolarmente severo, atteso che l'adenoma ipofisario e l'intervento chirurgico per la sua esportazione non hanno comportato deficit neurologici o visivi. Alla neoplasia e alla sua esportazione è residuato unicamente il deficit di alcuni ormoni che possono essere compensati con la somministrazione per via orale degli stessi. Pertanto sulla scorta dell'obiettività clinica rilevata e dell'esame della documentazione medica in atti non sono emerse limitazioni funzionali tali da incidere sulla capacità lavorativa specifica del di cui il Ctu ha Pt_1 tenuto conto (cfr. anamnesi lavorativa raccolta). Infine, nel corso del presente giudizio non è stata depositata ulteriore documentazione medica. In conclusione, alla luce di tutte le suesposte considerazioni non si ritiene di dover rinnovare, come richiesto, la consulenza tecnica medico-legale. L'opposizione va, dunque, rigettata e, per l'effetto, va dichiarato che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno ordinario ex lege 222/84. Vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. dichiara irripetibili le spese di lite
Pone le spese della Ctu, redatta in sede di ATP, come liquidata in separato decreto a carico dell CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: respinge la domanda e per l'effetto, dichiara che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex lege 222/84 Dichiara irripetibili le spese di lite e pone le spese della Ctu, redatta in sede di ATP, come liquidata in separato decreto a carico dell' CP_1
Così deciso in Nola il 14.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. ssa Daniela Ammendola
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. ssa Daniela Ammendola all'udienza di discussione del 14.5.2025 a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n° 4108/2024 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to Improta Parte_1
Emanuele e dall'avv.to Mauriello Salvatore E
in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. to CP_1
Anna Oliva
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.06.2024 ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato in data 23.05.2024 le conclusioni del CTU nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex lege 222/84 ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario per la prestazione richiesta.
Si costituiva l' convenuto il quale sulla base di varie CP_2 argomentazioni giuridiche, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e comunque il rigetto del ricorso con vittoria delle spese del giudizio. All'odierna udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1°. La domanda è infondata e va respinta. Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione:”Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio… Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Nella presente fattispecie sono evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile, come eccepito dall' . CP_1
Tuttavia, le critiche alla CTU sono il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, espresse in modo tale da non essere suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le valutazioni e conclusioni cui è pervenuta la CTU disposta in precedenza. Invero, nella relazione peritale il CTU dott. sulla scorta Persona_1 della documentazione in atti e soprattutto dell'obiettività clinica ha evidenziato che il ricorrente è affetto dalle seguenti infermità: deficit ipofisario multiplo secondario a intervento per adenoma ipofisario;
ipertrofia prostatica benigna. Diversamente da quanto dedotto dalla parte opponente non vi è stata un'omessa motivazione da parte del ctu il quale dopo aver esaminato la documentazione medica in atti, alla luce delle risultanze dell'esame obiettivo con riferimento all'apparato osteoarticolare non ha rilevato significative limitazioni funzionali. Più nel dettaglio, il Dott. ha Per_1 accertato “ rachide in asse, senza contrattura antalgica vertebrali;
non spinalgia pressoria e percussoria. Buoni i movimenti del capo e del tronco. Non significative alterazioni morfologiche o limitazioni funzionali a carico delle rimanenti grandi e piccole articolazioni”. Né vi è stata un'omessa valutazione di patologie, atteso che il Ctu ha espressamente evidenziato che, al di là di quelle diagnosticate, altre patologie di interesse valutativo, allo stato, non sono obiettivabili e, in particolare, con riferimento alle patologie riportate nel certificato telematico che accompagna la domanda di invalidità (Modello SS3) non ha trovato riscontro una patologia del rachide o un reumatismo fibromialgico o una stenosi carotidea significativa. Ha concluso che, quello in diagnosi, è un quadro patologico non particolarmente severo, atteso che l'adenoma ipofisario e l'intervento chirurgico per la sua esportazione non hanno comportato deficit neurologici o visivi. Alla neoplasia e alla sua esportazione è residuato unicamente il deficit di alcuni ormoni che possono essere compensati con la somministrazione per via orale degli stessi. Pertanto sulla scorta dell'obiettività clinica rilevata e dell'esame della documentazione medica in atti non sono emerse limitazioni funzionali tali da incidere sulla capacità lavorativa specifica del di cui il Ctu ha Pt_1 tenuto conto (cfr. anamnesi lavorativa raccolta). Infine, nel corso del presente giudizio non è stata depositata ulteriore documentazione medica. In conclusione, alla luce di tutte le suesposte considerazioni non si ritiene di dover rinnovare, come richiesto, la consulenza tecnica medico-legale. L'opposizione va, dunque, rigettata e, per l'effetto, va dichiarato che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno ordinario ex lege 222/84. Vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. dichiara irripetibili le spese di lite
Pone le spese della Ctu, redatta in sede di ATP, come liquidata in separato decreto a carico dell CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: respinge la domanda e per l'effetto, dichiara che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex lege 222/84 Dichiara irripetibili le spese di lite e pone le spese della Ctu, redatta in sede di ATP, come liquidata in separato decreto a carico dell' CP_1
Così deciso in Nola il 14.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. ssa Daniela Ammendola