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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 27/08/2025, n. 1011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1011 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del Giudice, dott.ssa Silvia Codispoti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2622 del Ruolo degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2017, posta in deliberazione all'udienza del 7.05.2025, tenuta nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, vertente
TRA
(C.F. ), nata il [...] a Parte_1 C.F._1
Teramo e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Ciro Iaconi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Roseto degli Abruzzi (TE), via Nazionale Adriatica n. 41, giusta procura in calce all'atto introduttivo;
Appellante
E
(C.F. ), già Controparte_1 P.IVA_1 [...]
con sede in via Dei Controparte_2 CP_2
Mille n. 61, in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, , rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Macci, Controparte_3
giusta procura in atti;
Appellata
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
Conclusioni delle parti: come in atti e come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 7.05.2025.
1 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 400/2017, depositata in data 22.06.2017, il Giudice di
Pace di ha accolto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 727/2013 CP_2
presentata da Controparte_2
oggi (d'ora in avanti, per comodità, anche solo
[...] Controparte_1
“ ” o “ ), con conseguente revoca del provvedimento CP_2 CP_1 monitorio emesso in favore di Nel dettaglio, il Giudice di Pace Parte_1
aveva ingiunto alla predetta Cooperativa il pagamento della somma di
€3.002,93, oltre interessi e spese del giudizio monitorio, a titolo di rimborso degli interessi relativi al contratto di finanziamento concluso dalla con Pt_1
Banca Tercas S.p.a. nel 2008.
A sostegno dell'opposizione la ha eccepito, in estrema sintesi: CP_2
a) l'inesistenza della pretesa creditoria vantata dalla in Pt_1
ragione dell'assenza dei requisiti richiesti per la concessione del beneficio;
b) l'interruzione dei contributi regionali destinati all'abbattimento degli interessi in favore dei soci della Cooperativa;
c) la debenza, in ogni caso, della minor somma di €1.491,57, corrispondente ai soli contributi effettivamente erogati dalla Regione
AB nelle annualità 2008 e 2009.
Si è costituita in primo grado deducendo l'infondatezza delle Parte_1
eccezioni avversarie, a fronte:
a) dell'assoluta irrilevanza, nel rapporto fra le parti, della sospensione dei finanziamenti regionali in favore della
CP_2
b) della documentale fondatezza della pretesa azionata in sede monitoria.
Di conseguenza, la ha chiesto il rigetto dell'opposizione, nonché, in Pt_1
subordine, l'accertamento della somma eventualmente dovuta dall'opponente in
Pag. 2 di 10 favore dell'opposta con conseguente condanna della al pagamento CP_2 dell'importo accertato in sede processuale, vinte le spese di lite.
In primo grado la causa, istruita con le produzioni documentali delle parti, interrogatorio formale e prova testimoniale, si è conclusa con la sentenza di accoglimento dell'opposizione, con la quale il Giudice di Pace di ha CP_2
revocato il decreto ingiuntivo.
La sentenza è stata appellata da la quale ha dedotto, in sintesi, che il Pt_1
primo Giudice avrebbe totalmente omesso di tener conto, da un lato, del riconoscimento dell'an della pretesa creditoria effettuato dalla società opponente nella nota del 17.03.2013 e nell'atto di opposizione;
dall'altro, della formulazione, ad opera dell'opposta, della domanda subordinata di accertamento del quantum.
Tanto dedotto, l'appellante ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare: stante le gravi motivazioni tutte esposte in narrativa, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo ovvero della sentenza impugnanda;
In Via principale: Accogliere il presente appello e per l'effetto riformare in parte o in toto, la Sentenza n. 400/2017, RG
n. 182/2014, rep 452/2017, emessa dal GIUDICE DI PACE DI TERAMO,
Giudice Dott. Ottavio Firmani, depositata in data 22.6.2017, mai notificata;
Nel merito ed in via principale accogliere le seguenti: CONCLUSIONI
“Rigettare, la domanda attrice per i motivi sopra esposti in quanto infondata in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare integralmente il decreto n.
727/2013 emesso dal Giudice di Pace di nonché l'atto di precetto del CP_2
12.12.2013, notificato il 23.12.2013; In via subordinata: Accertare e dichiarare
l'entità delle somme di cui risulta creditrice la SI.ra , e per Parte_1
l'effetto condannare la Cooperativa “ Controparte_2 Controparte_4 in persona del legale rappresentante p.t., a pagare la somma
[...] così determinata;
Condannare la Controparte_5
in persona del legale rappresentante p.t., al
[...] risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 cpc, nella misura che si riterrà di
Pag. 3 di 10 giustizia; Rigettare ogni domanda proposta dall'opponente in quanto, infondata in fatto ed in diritto e non provata;
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i giudizi”.
già Controparte_1 Controparte_2
con comparsa depositata telematicamente in data 20.09.2019, ha
[...]
resistito in appello ribadendo, in sostanza, le eccezioni già sollevate in primo grado.
Tanto dedotto, l'odierna appellata ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello, vinte le spese di lite.
La causa, acquisito il fascicolo di primo grado, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 07.05.2025, tenuta nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Ritiene il Tribunale che l'appello è fondato per i motivi che seguono.
2. Giova anzitutto rammentare, in punto di diritto, che “in tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del “tantum devolutum quantum appellatum” non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate dall'istante, né incorre nella violazione di tale principio il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del “petitum” e della “causa petendi”, confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice” (cfr., sul punto, Cassazione civile, sez. VI, 11/01/2019, n. 513).
Tanto premesso in termini generali, occorre altresì rilevare che, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, si instaura un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere da parte opposta – che assume la veste sostanziale di attore – mentre l'opponente – che assume la veste sostanziale di convenuto – ha l'onere di contestare il diritto
Pag. 4 di 10 azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ovvero l'esistenza di fatti estintivi o modificativi della stessa.
Pertanto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., spetta al creditore (parte opposta) la prova del fatto costitutivo del diritto mentre il debitore (parte opponente) deve provare l'inefficacia di tali fatti ovvero l'esistenza di fatti estintivi o modificativi del diritto.
3. Ciò posto, procedendo all'esame congiunto dei motivi di appello articolati da il Tribunale ritiene che il primo giudice non abbia fatto Pt_1 buon governo dei principi sopra esposti in tema di onere della prova, in quanto, per come emerge dalla motivazione della sentenza impugnata, ha ritenuto non adeguatamente raggiunta prova del credito vantato (“nel caso che ci occupa la convenuta opposta non ha fornito prova certa del credito vantato e richiesto” cfr. sentenza n. 400/2017 del Giudice di Pace di . CP_2
Al contrario, da un'attenta lettura degli atti di causa, deve ritenersi pacifico fra le parti – con i noti effetti di cui all'art. 115 c.p.c. – che fra e l'originaria Pt_1 sia intercorso un rapporto contrattuale, in forza del quale la CP_2
si è impegnata a rimborsare alla la somma dalla stessa CP_2 Pt_1
corrisposta a titolo di interessi del finanziamento di €20.000,00, sottoscritto nell'anno 2008 con Banca Tercas S.p.a. e con garanzia prestata dalla stessa
Cooperativa. Quest'ultima, infatti, a conferma di quanto rilevato, ha affermato nell'atto di citazione in opposizione: “Nel caso di specie, avendo beneficiato negli anni sino al 2009 (in detto anno parzialmente) di contributi regionali in conto interesse, e cioè destinati alla riduzione degli interessi in favore delle imprese socie, la cooperativa ha provveduto in tal senso e, permettendolo la normativa e la disponibilità della cooperativa sulla base dei finanziamenti ricevuti, attivava abbattimenti degli interessi che, da ultimo ed in base ai finanziamento ricevuti dalla Regione prevedeva per i nuovi soci artigiani iscritti da meno di tre mesi al registro delle imprese, per così come si era dichiarata la sig.ra l'abbattimento degli interessi annui sino al tasso Pt_1 zero, sempre e comunque detta agevolazione subordinata alla contribuzione
Pag. 5 di 10 regionale erogata, con vincolo di destinazione della Regione AB. (…).
Alla luce di quanto sopra la sig.ra poteva ottenere, sulla base di quanto Pt_1
erogato dalla Regione AB alla Cooperativa, l'abbattimento del tasso di interesse solo per le annualità 2008 e 2009 mentre per le annualità 2010, 2011
e 2012 non sono stati previsti in bilancio ed erogato dalla Regione AB contributi finalizzati per la riduzione del tasso di interesse. Dunque, la
ha accantonato la somma di € 1.491,57 quale somma erogata CP_2
dalla Regione AB e finalizzata alla riduzione della quota interessi della socia (cfr. pag.
3-4 atto di citazione in opposizione). Parte_1
L'odierna appellata-opponente in primo grado, pertanto, non ha negato l'esistenza di un rapporto negoziale con la finalizzato all'abbattimento Pt_1
degli interessi del finanziamento sottoscritto.
D'altronde, anche nell'atto di costituzione in appello, ha Controparte_1 ribadito che “si faceva presente come l'abbattimento degli interessi annui avveniva sino al tasso zero ma detta agevolazione restava sempre e comunque subordinata alla contribuzione regionale erogata con vincolo di destinazione dalla Regione AB” (cfr. pag. 3 comparsa di costituzione in appello).
Il titolo alla base della pretesa creditoria azionata, inoltre, risulta dimostrato per tabulas dalla in quanto ella, sin dal giudizio monitorio, ha allegato la Pt_1 missiva del 31.07.2013, a firma del legale rappresentante della CP_2 appellata, ove si legge: “Vi informiamo che il finanziamento è stato erogato con la garanzia del 50% della scrivente Cooperativa e all'estinzione del finanziamento se la Regione AB avesse erogato i contributi per
l'abbattimento del tasso di interesse sarebbero stati restituiti gli interessi.
Come più volte detto alla SI.ra e ribadito dallo stesso Presidente Prof. Pt_1
in occasione dell'incontro avuto il 29/07/2013, la Regione Controparte_3
AB ha erogato contributi per l'abbattimento del tasso di interesse fino all'anno 2008 per cui l'importo che attualmente risulta accantonato e che possiamo restituire è di € 852,33. Pur comprendendo le difficoltà della SI.ra possiamo ottemperare alla restituzione solo dell'importo sopra indicato Pt_1
Pag. 6 di 10 ed eravamo disponibili a rilasciare l'assegno se la SI.ra non l'avesse Pt_1 rifiutato. Certi di aver chiarito la figura di tramite del ns. Confidi e la nostra estraneità per la mancanza di fondi regionali necessari per l'abbattimento del tasso di interesse, inviamo (cfr. doc. 5 fasc. monitorio). Parte_2
Rispetto al rapporto negoziale fra le parti, pertanto, la si è limitata CP_2
ad eccepire l'esistenza di condizioni volte a subordinare il rimborso degli interessi (i) al possesso, da parte della della qualità di iscritta, quale Pt_1
artigiana, nel Registro nelle Imprese da meno di tre mesi e (ii) all'erogazione di specifiche risorse economiche da parte della Regione AB.
Tuttavia, a dispetto delle ordinarie regole processuali - che, com'è noto, ex art. 2697 c.c., onerano chi formula un'eccezione di provare i fatti su cui tale eccezione si fonda - l'appellata non ha fornito alcuna prova dell'esistenza, nel rapporto tra le parti, di siffatte specifiche previsioni negoziali.
Né, a tal fine, possono invocarsi lo Statuto della – il cui testo, CP_2
riportato nell'atto di citazione in opposizione, non fa alcuna menzione delle predette condizioni – ovvero gli esiti della prova orale espletata in primo grado.
Sul punto, infatti, giova rammentare che, come certamente noto, ai sensi dell'art. 2722 c.c., la prova per testimoni non è ammessa se ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di documenti per i quali si alleghi che la stipulazione sia stata anteriore o contemporanea.
Nel caso de quo, pertanto, la prova testimoniale mai avrebbe potuto dimostrare l'esistenza di condizioni aggiuntive rispetto al contenuto dei documenti prodotti da a sostegno della pretesa creditoria azionata, ossia al documenti n. 1 Pt_1
“Modulo di adesione” alla e n. 2 “Prestito di esercizio” (allegati al CP_2 fascicolo monitorio) ove si legge – per quanto di interesse – che “Tutti gli interessi pagati verranno restituiti a fine finanziamento”.
Tuttavia, anche a voler prescindere da tale circostanza, occorre evidenziare che i testi sono stati escussi su circostanze inidonee a provare la fondatezza delle eccezioni sollevate dalla . Più nel dettaglio, i testimoni sono stati CP_2 chiamati a rispondere, tra gli altri, ai seguenti quesiti formulati da parte
Pag. 7 di 10 opponente “(…) vero che 1) la ha beneficiato negli anni sino al CP_2
2009 (in detto anno parzialmente) di contributi regionali in conto interesse, e cioè destinati alla riduzione degli interessi in favore delle imprese socie;
2) la cooperativa nell'ultimo decennio ha eseguito abbattimenti degli interessi solo a seguito dei finanziamenti ricevuti dalla Regione;
3) negli ultimi anni
l'abbattimento è intervenuto solo per i nuovi soci artigiani iscritti da meno di tre mesi al registro delle imprese;
4) l'agevolazione dell'abbattimento degli interessi annui sino al tasso zero, da sempre, è stato sempre subordinato alla contribuzione regionale, con vincolo di destinazione alla Regione AB (…)
12) l'abbattimento del tasso di interesse spettava solo alle neo imprese e cioè ai nuovi soci artigiani iscritti da meno di tre mesi al registro delle imprese, così come da regole della cooperativa note a tutti i soci;
13) lo statuto, le delibere assembleari e le relazioni dei bilanci hanno sempre subordinato la riduzione del tasso di interesse al relativo contributo della regione AB che, a decorrere, dal 2010, è venuto a mancare” (cfr. memoria ex art. 320 c.p.c. della
. CP_2
È evidente che la conferma integrale delle circostanze di cui ai capitoli sopra riportati – peraltro formulati in modo generico, non circostanziati nel tempo, nonché afferenti a circostanze da provarsi documentalmente (cfr. n. 13) – non fornisce supporto probatorio rispetto alla previsione, nel singolo rapporto fra la e la delle specifiche condizioni contrattuali invocate da Pt_1 CP_2
quest'ultima al fine di paralizzare la pretesa creditoria azionata.
Dunque, l'istruttoria orale svolta ha provato, semmai, l'esistenza di mere circostanze fattuali sicuramente non idonee a rendere l'obbligazione di rimborso assunta dalla nei confronti di giuridicamente CP_2 Pt_1
sottoposta a condizione sospensiva.
Sotto altro profilo, inoltre, in merito all'assenza della qualità di socia artigiana neo-iscritta al Registro delle Imprese, occorre evidenziare che CP_1
ai fini del vaglio dell'eccezione, non ha indicato neppure quale sia il
[...] momento cronologicamente rilevante ai fini del calcolo dei mesi di iscrizione,
Pag. 8 di 10 non avendo chiarito se l'abbattimento degli interessi fosse subordinato – in tesi
– all'iscrizione nel Registro delle Imprese ad opera dell'artigiana da meno di tre mesi dalla adesione alla Cooperativa o dalla sottoscrizione del finanziamento
(l'impresa individuale “Intimo ER RI ”, infatti, risulta Controparte_6
iscritta nel Registro delle Imprese , come “piccolo imprenditore” dall'1.10.1996 ma, con qualifica di “impresa artigiana”, solo dal 7.11.2007, cfr. doc. 3 fasc. primo grado . Pt_1
Pertanto, alla luce di tali motivazioni, le eccezioni sollevate dall'appellata devono essere rigettate, dovendosi ritenere provato sia l'an sia il quantum debeatur del credito azionato dalla L'appellata, infatti, non ha articolato Pt_1
alcuna specifica contestazione circa la quantificazione della somma integralmente dovuta a titolo di rimborso del 100% degli interessi corrisposti dalla giusta contratto di finanziamento concluso con la Banca Tercas Pt_1
S.p.a. nel 2008 (come da piano di ammortamento in atti, cfr. doc. 3 fasc. monitorio).
4. Le argomentazioni fin qui esposte conducono all'accoglimento dell'appello, con integrale riforma della sentenza impugnata.
L'appellata, pertanto, deve essere condannata al pagamento, in favore della della somma di €3.002,87, oltre interessi dalla domanda al saldo. Pt_1
Non può accogliersi, infine, la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. formulata dall'appellante, non apparendo ravvisabile la mala fede o la colpa grave nella resistenza in giudizio da parte dell'appellata.
Le spese di lite, per entrambi i gradi di giudizio, seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, tenendo conto dei parametri di cui al d.m.
55/2014 e s.m.i.
Va precisato che le spese del primo e del secondo grado di giudizio vanno liquidate in favore dell'Erario, giusta delibera di ammissione di Parte_1 al patrocinio a spese dello Stato del 6.07.2017.
P.Q.M.
Pag. 9 di 10 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe indicata, nel contraddittorio tra le parti, ogni altra domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e, in totale riforma della sentenza di primo grado, condanna l'appellata al pagamento, in favore Controparte_1
dell'appellante della somma di €.3.002,93, oltre interessi Parte_1 dalla domanda al saldo;
2) condanna l'appellata al pagamento delle spese di lite Controparte_1
del primo grado di giudizio in favore dell'Erario che liquida in
€.1.265,00, oltre oneri di legge se dovuti;
3) rigetta la domanda ex art 96 c.p.c. formulata dall'appellante;
4) condanna la parte appellata al pagamento delle spese Controparte_1
di lite del presente grado di giudizio, in favore dell'Erario, che liquida in
€.2.127,00, oltre oneri di legge se dovuti.
Teramo, 27 agosto 2025
Il Giudice
Silvia Codispoti
Pag. 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del Giudice, dott.ssa Silvia Codispoti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2622 del Ruolo degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2017, posta in deliberazione all'udienza del 7.05.2025, tenuta nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, vertente
TRA
(C.F. ), nata il [...] a Parte_1 C.F._1
Teramo e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Ciro Iaconi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Roseto degli Abruzzi (TE), via Nazionale Adriatica n. 41, giusta procura in calce all'atto introduttivo;
Appellante
E
(C.F. ), già Controparte_1 P.IVA_1 [...]
con sede in via Dei Controparte_2 CP_2
Mille n. 61, in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, , rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Macci, Controparte_3
giusta procura in atti;
Appellata
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
Conclusioni delle parti: come in atti e come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 7.05.2025.
1 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 400/2017, depositata in data 22.06.2017, il Giudice di
Pace di ha accolto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 727/2013 CP_2
presentata da Controparte_2
oggi (d'ora in avanti, per comodità, anche solo
[...] Controparte_1
“ ” o “ ), con conseguente revoca del provvedimento CP_2 CP_1 monitorio emesso in favore di Nel dettaglio, il Giudice di Pace Parte_1
aveva ingiunto alla predetta Cooperativa il pagamento della somma di
€3.002,93, oltre interessi e spese del giudizio monitorio, a titolo di rimborso degli interessi relativi al contratto di finanziamento concluso dalla con Pt_1
Banca Tercas S.p.a. nel 2008.
A sostegno dell'opposizione la ha eccepito, in estrema sintesi: CP_2
a) l'inesistenza della pretesa creditoria vantata dalla in Pt_1
ragione dell'assenza dei requisiti richiesti per la concessione del beneficio;
b) l'interruzione dei contributi regionali destinati all'abbattimento degli interessi in favore dei soci della Cooperativa;
c) la debenza, in ogni caso, della minor somma di €1.491,57, corrispondente ai soli contributi effettivamente erogati dalla Regione
AB nelle annualità 2008 e 2009.
Si è costituita in primo grado deducendo l'infondatezza delle Parte_1
eccezioni avversarie, a fronte:
a) dell'assoluta irrilevanza, nel rapporto fra le parti, della sospensione dei finanziamenti regionali in favore della
CP_2
b) della documentale fondatezza della pretesa azionata in sede monitoria.
Di conseguenza, la ha chiesto il rigetto dell'opposizione, nonché, in Pt_1
subordine, l'accertamento della somma eventualmente dovuta dall'opponente in
Pag. 2 di 10 favore dell'opposta con conseguente condanna della al pagamento CP_2 dell'importo accertato in sede processuale, vinte le spese di lite.
In primo grado la causa, istruita con le produzioni documentali delle parti, interrogatorio formale e prova testimoniale, si è conclusa con la sentenza di accoglimento dell'opposizione, con la quale il Giudice di Pace di ha CP_2
revocato il decreto ingiuntivo.
La sentenza è stata appellata da la quale ha dedotto, in sintesi, che il Pt_1
primo Giudice avrebbe totalmente omesso di tener conto, da un lato, del riconoscimento dell'an della pretesa creditoria effettuato dalla società opponente nella nota del 17.03.2013 e nell'atto di opposizione;
dall'altro, della formulazione, ad opera dell'opposta, della domanda subordinata di accertamento del quantum.
Tanto dedotto, l'appellante ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare: stante le gravi motivazioni tutte esposte in narrativa, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo ovvero della sentenza impugnanda;
In Via principale: Accogliere il presente appello e per l'effetto riformare in parte o in toto, la Sentenza n. 400/2017, RG
n. 182/2014, rep 452/2017, emessa dal GIUDICE DI PACE DI TERAMO,
Giudice Dott. Ottavio Firmani, depositata in data 22.6.2017, mai notificata;
Nel merito ed in via principale accogliere le seguenti: CONCLUSIONI
“Rigettare, la domanda attrice per i motivi sopra esposti in quanto infondata in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare integralmente il decreto n.
727/2013 emesso dal Giudice di Pace di nonché l'atto di precetto del CP_2
12.12.2013, notificato il 23.12.2013; In via subordinata: Accertare e dichiarare
l'entità delle somme di cui risulta creditrice la SI.ra , e per Parte_1
l'effetto condannare la Cooperativa “ Controparte_2 Controparte_4 in persona del legale rappresentante p.t., a pagare la somma
[...] così determinata;
Condannare la Controparte_5
in persona del legale rappresentante p.t., al
[...] risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 cpc, nella misura che si riterrà di
Pag. 3 di 10 giustizia; Rigettare ogni domanda proposta dall'opponente in quanto, infondata in fatto ed in diritto e non provata;
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i giudizi”.
già Controparte_1 Controparte_2
con comparsa depositata telematicamente in data 20.09.2019, ha
[...]
resistito in appello ribadendo, in sostanza, le eccezioni già sollevate in primo grado.
Tanto dedotto, l'odierna appellata ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello, vinte le spese di lite.
La causa, acquisito il fascicolo di primo grado, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 07.05.2025, tenuta nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Ritiene il Tribunale che l'appello è fondato per i motivi che seguono.
2. Giova anzitutto rammentare, in punto di diritto, che “in tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del “tantum devolutum quantum appellatum” non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate dall'istante, né incorre nella violazione di tale principio il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del “petitum” e della “causa petendi”, confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice” (cfr., sul punto, Cassazione civile, sez. VI, 11/01/2019, n. 513).
Tanto premesso in termini generali, occorre altresì rilevare che, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, si instaura un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere da parte opposta – che assume la veste sostanziale di attore – mentre l'opponente – che assume la veste sostanziale di convenuto – ha l'onere di contestare il diritto
Pag. 4 di 10 azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ovvero l'esistenza di fatti estintivi o modificativi della stessa.
Pertanto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., spetta al creditore (parte opposta) la prova del fatto costitutivo del diritto mentre il debitore (parte opponente) deve provare l'inefficacia di tali fatti ovvero l'esistenza di fatti estintivi o modificativi del diritto.
3. Ciò posto, procedendo all'esame congiunto dei motivi di appello articolati da il Tribunale ritiene che il primo giudice non abbia fatto Pt_1 buon governo dei principi sopra esposti in tema di onere della prova, in quanto, per come emerge dalla motivazione della sentenza impugnata, ha ritenuto non adeguatamente raggiunta prova del credito vantato (“nel caso che ci occupa la convenuta opposta non ha fornito prova certa del credito vantato e richiesto” cfr. sentenza n. 400/2017 del Giudice di Pace di . CP_2
Al contrario, da un'attenta lettura degli atti di causa, deve ritenersi pacifico fra le parti – con i noti effetti di cui all'art. 115 c.p.c. – che fra e l'originaria Pt_1 sia intercorso un rapporto contrattuale, in forza del quale la CP_2
si è impegnata a rimborsare alla la somma dalla stessa CP_2 Pt_1
corrisposta a titolo di interessi del finanziamento di €20.000,00, sottoscritto nell'anno 2008 con Banca Tercas S.p.a. e con garanzia prestata dalla stessa
Cooperativa. Quest'ultima, infatti, a conferma di quanto rilevato, ha affermato nell'atto di citazione in opposizione: “Nel caso di specie, avendo beneficiato negli anni sino al 2009 (in detto anno parzialmente) di contributi regionali in conto interesse, e cioè destinati alla riduzione degli interessi in favore delle imprese socie, la cooperativa ha provveduto in tal senso e, permettendolo la normativa e la disponibilità della cooperativa sulla base dei finanziamenti ricevuti, attivava abbattimenti degli interessi che, da ultimo ed in base ai finanziamento ricevuti dalla Regione prevedeva per i nuovi soci artigiani iscritti da meno di tre mesi al registro delle imprese, per così come si era dichiarata la sig.ra l'abbattimento degli interessi annui sino al tasso Pt_1 zero, sempre e comunque detta agevolazione subordinata alla contribuzione
Pag. 5 di 10 regionale erogata, con vincolo di destinazione della Regione AB. (…).
Alla luce di quanto sopra la sig.ra poteva ottenere, sulla base di quanto Pt_1
erogato dalla Regione AB alla Cooperativa, l'abbattimento del tasso di interesse solo per le annualità 2008 e 2009 mentre per le annualità 2010, 2011
e 2012 non sono stati previsti in bilancio ed erogato dalla Regione AB contributi finalizzati per la riduzione del tasso di interesse. Dunque, la
ha accantonato la somma di € 1.491,57 quale somma erogata CP_2
dalla Regione AB e finalizzata alla riduzione della quota interessi della socia (cfr. pag.
3-4 atto di citazione in opposizione). Parte_1
L'odierna appellata-opponente in primo grado, pertanto, non ha negato l'esistenza di un rapporto negoziale con la finalizzato all'abbattimento Pt_1
degli interessi del finanziamento sottoscritto.
D'altronde, anche nell'atto di costituzione in appello, ha Controparte_1 ribadito che “si faceva presente come l'abbattimento degli interessi annui avveniva sino al tasso zero ma detta agevolazione restava sempre e comunque subordinata alla contribuzione regionale erogata con vincolo di destinazione dalla Regione AB” (cfr. pag. 3 comparsa di costituzione in appello).
Il titolo alla base della pretesa creditoria azionata, inoltre, risulta dimostrato per tabulas dalla in quanto ella, sin dal giudizio monitorio, ha allegato la Pt_1 missiva del 31.07.2013, a firma del legale rappresentante della CP_2 appellata, ove si legge: “Vi informiamo che il finanziamento è stato erogato con la garanzia del 50% della scrivente Cooperativa e all'estinzione del finanziamento se la Regione AB avesse erogato i contributi per
l'abbattimento del tasso di interesse sarebbero stati restituiti gli interessi.
Come più volte detto alla SI.ra e ribadito dallo stesso Presidente Prof. Pt_1
in occasione dell'incontro avuto il 29/07/2013, la Regione Controparte_3
AB ha erogato contributi per l'abbattimento del tasso di interesse fino all'anno 2008 per cui l'importo che attualmente risulta accantonato e che possiamo restituire è di € 852,33. Pur comprendendo le difficoltà della SI.ra possiamo ottemperare alla restituzione solo dell'importo sopra indicato Pt_1
Pag. 6 di 10 ed eravamo disponibili a rilasciare l'assegno se la SI.ra non l'avesse Pt_1 rifiutato. Certi di aver chiarito la figura di tramite del ns. Confidi e la nostra estraneità per la mancanza di fondi regionali necessari per l'abbattimento del tasso di interesse, inviamo (cfr. doc. 5 fasc. monitorio). Parte_2
Rispetto al rapporto negoziale fra le parti, pertanto, la si è limitata CP_2
ad eccepire l'esistenza di condizioni volte a subordinare il rimborso degli interessi (i) al possesso, da parte della della qualità di iscritta, quale Pt_1
artigiana, nel Registro nelle Imprese da meno di tre mesi e (ii) all'erogazione di specifiche risorse economiche da parte della Regione AB.
Tuttavia, a dispetto delle ordinarie regole processuali - che, com'è noto, ex art. 2697 c.c., onerano chi formula un'eccezione di provare i fatti su cui tale eccezione si fonda - l'appellata non ha fornito alcuna prova dell'esistenza, nel rapporto tra le parti, di siffatte specifiche previsioni negoziali.
Né, a tal fine, possono invocarsi lo Statuto della – il cui testo, CP_2
riportato nell'atto di citazione in opposizione, non fa alcuna menzione delle predette condizioni – ovvero gli esiti della prova orale espletata in primo grado.
Sul punto, infatti, giova rammentare che, come certamente noto, ai sensi dell'art. 2722 c.c., la prova per testimoni non è ammessa se ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di documenti per i quali si alleghi che la stipulazione sia stata anteriore o contemporanea.
Nel caso de quo, pertanto, la prova testimoniale mai avrebbe potuto dimostrare l'esistenza di condizioni aggiuntive rispetto al contenuto dei documenti prodotti da a sostegno della pretesa creditoria azionata, ossia al documenti n. 1 Pt_1
“Modulo di adesione” alla e n. 2 “Prestito di esercizio” (allegati al CP_2 fascicolo monitorio) ove si legge – per quanto di interesse – che “Tutti gli interessi pagati verranno restituiti a fine finanziamento”.
Tuttavia, anche a voler prescindere da tale circostanza, occorre evidenziare che i testi sono stati escussi su circostanze inidonee a provare la fondatezza delle eccezioni sollevate dalla . Più nel dettaglio, i testimoni sono stati CP_2 chiamati a rispondere, tra gli altri, ai seguenti quesiti formulati da parte
Pag. 7 di 10 opponente “(…) vero che 1) la ha beneficiato negli anni sino al CP_2
2009 (in detto anno parzialmente) di contributi regionali in conto interesse, e cioè destinati alla riduzione degli interessi in favore delle imprese socie;
2) la cooperativa nell'ultimo decennio ha eseguito abbattimenti degli interessi solo a seguito dei finanziamenti ricevuti dalla Regione;
3) negli ultimi anni
l'abbattimento è intervenuto solo per i nuovi soci artigiani iscritti da meno di tre mesi al registro delle imprese;
4) l'agevolazione dell'abbattimento degli interessi annui sino al tasso zero, da sempre, è stato sempre subordinato alla contribuzione regionale, con vincolo di destinazione alla Regione AB (…)
12) l'abbattimento del tasso di interesse spettava solo alle neo imprese e cioè ai nuovi soci artigiani iscritti da meno di tre mesi al registro delle imprese, così come da regole della cooperativa note a tutti i soci;
13) lo statuto, le delibere assembleari e le relazioni dei bilanci hanno sempre subordinato la riduzione del tasso di interesse al relativo contributo della regione AB che, a decorrere, dal 2010, è venuto a mancare” (cfr. memoria ex art. 320 c.p.c. della
. CP_2
È evidente che la conferma integrale delle circostanze di cui ai capitoli sopra riportati – peraltro formulati in modo generico, non circostanziati nel tempo, nonché afferenti a circostanze da provarsi documentalmente (cfr. n. 13) – non fornisce supporto probatorio rispetto alla previsione, nel singolo rapporto fra la e la delle specifiche condizioni contrattuali invocate da Pt_1 CP_2
quest'ultima al fine di paralizzare la pretesa creditoria azionata.
Dunque, l'istruttoria orale svolta ha provato, semmai, l'esistenza di mere circostanze fattuali sicuramente non idonee a rendere l'obbligazione di rimborso assunta dalla nei confronti di giuridicamente CP_2 Pt_1
sottoposta a condizione sospensiva.
Sotto altro profilo, inoltre, in merito all'assenza della qualità di socia artigiana neo-iscritta al Registro delle Imprese, occorre evidenziare che CP_1
ai fini del vaglio dell'eccezione, non ha indicato neppure quale sia il
[...] momento cronologicamente rilevante ai fini del calcolo dei mesi di iscrizione,
Pag. 8 di 10 non avendo chiarito se l'abbattimento degli interessi fosse subordinato – in tesi
– all'iscrizione nel Registro delle Imprese ad opera dell'artigiana da meno di tre mesi dalla adesione alla Cooperativa o dalla sottoscrizione del finanziamento
(l'impresa individuale “Intimo ER RI ”, infatti, risulta Controparte_6
iscritta nel Registro delle Imprese , come “piccolo imprenditore” dall'1.10.1996 ma, con qualifica di “impresa artigiana”, solo dal 7.11.2007, cfr. doc. 3 fasc. primo grado . Pt_1
Pertanto, alla luce di tali motivazioni, le eccezioni sollevate dall'appellata devono essere rigettate, dovendosi ritenere provato sia l'an sia il quantum debeatur del credito azionato dalla L'appellata, infatti, non ha articolato Pt_1
alcuna specifica contestazione circa la quantificazione della somma integralmente dovuta a titolo di rimborso del 100% degli interessi corrisposti dalla giusta contratto di finanziamento concluso con la Banca Tercas Pt_1
S.p.a. nel 2008 (come da piano di ammortamento in atti, cfr. doc. 3 fasc. monitorio).
4. Le argomentazioni fin qui esposte conducono all'accoglimento dell'appello, con integrale riforma della sentenza impugnata.
L'appellata, pertanto, deve essere condannata al pagamento, in favore della della somma di €3.002,87, oltre interessi dalla domanda al saldo. Pt_1
Non può accogliersi, infine, la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. formulata dall'appellante, non apparendo ravvisabile la mala fede o la colpa grave nella resistenza in giudizio da parte dell'appellata.
Le spese di lite, per entrambi i gradi di giudizio, seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, tenendo conto dei parametri di cui al d.m.
55/2014 e s.m.i.
Va precisato che le spese del primo e del secondo grado di giudizio vanno liquidate in favore dell'Erario, giusta delibera di ammissione di Parte_1 al patrocinio a spese dello Stato del 6.07.2017.
P.Q.M.
Pag. 9 di 10 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe indicata, nel contraddittorio tra le parti, ogni altra domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e, in totale riforma della sentenza di primo grado, condanna l'appellata al pagamento, in favore Controparte_1
dell'appellante della somma di €.3.002,93, oltre interessi Parte_1 dalla domanda al saldo;
2) condanna l'appellata al pagamento delle spese di lite Controparte_1
del primo grado di giudizio in favore dell'Erario che liquida in
€.1.265,00, oltre oneri di legge se dovuti;
3) rigetta la domanda ex art 96 c.p.c. formulata dall'appellante;
4) condanna la parte appellata al pagamento delle spese Controparte_1
di lite del presente grado di giudizio, in favore dell'Erario, che liquida in
€.2.127,00, oltre oneri di legge se dovuti.
Teramo, 27 agosto 2025
Il Giudice
Silvia Codispoti
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