Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 11/04/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1543 /2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO VOLONTARIA GIURISDIZIONE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice rel. dott.ssa Lucia Rocchi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento, iscritto al n. r.g. 1543/2024/2024 V.G., su ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c., depositato in data 11/04/2024, da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'Avv. Walter Massucci, elettivamente domiciliati C.F._2 in Pedaso, alla Via Giovanni XXIII, presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., personalmente Parte_1 Parte_2 sottoscritto e depositato in data 11.04.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Ponzano di Fermo, in data 15.06.2000, con atto trascritto nei Registri dello
Stato Civile del predetto Comune (Numero 2, parte II, serie A, Ufficio 1, anno 2000), in regime di separazione di beni.
Hann, altresì, rappresentato che, dalla loro unione, sono nati due figli: Persona_1 nata il [...], oggi maggiorenne e nato il [...].
[...] Persona_2
1
4 c.p.c., alle seguenti condizioni:
“I coniugi vivranno separati e terranno un comportamento improntato al reciproco rispetto;
Casa Familiare
la casa familiare sita in Via Annibal Caro 10 di Pedaso, di cui la ricorrente è comproprietaria insieme al fratello ed al padre rimane assegnata alla stessa con tutti gli arredi, gli Persona_3 Persona_4 accessori e le pertinenze ed ella vi continuerà ad abitare insieme al figlio;
il sig. nel Per_2 Parte_2 termine indicato per l'udienza dinanzi al giudice relatore, lascerà la casa coniugale
Piano genitoriale: il figlio sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e sarà collocato Per_2 prevalentemente presso la madre nella casa familiare di Via Annibal Caro 10, ove manterrà la residenza;
i tempi di frequentazione padre/figlio verranno gestiti liberamente, sempre nel rispetto degli impegni scolastici e secondo i desideri del ragazzo ormai prossimo alla maggiore età; tale criterio varrà per le festività e le vacanze da concordarsi di volta in volta;
ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario dei due figli , maggiorenne ma non Per_1 economicamente autosufficiente, e in via diretta. Le spese straordinarie per i due figli, come regolamentate Per_2 dal Protocollo vigente redatto dal CNF in uso presso l'intestato tribunale e da intendersi qui trascritto, saranno suddivise al 50% tra i due genitori.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
i coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti ed in grado di mantenere lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e dunque nessun assegno di mantenimento viene reciprocamente previsto;
i coniugi danno atto di aver definito tutti i loro rapporti economici e patrimoniali e di non avere più nulla reciprocamente a pretendere.”
La cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Ponzano di Fermo in data 15 giugno 2000 tra la ricorrente nata a [...] il [...], e il sig. Parte_1 [...] nato il [...] a [...], matrimonio trascritto nel Registro degli atti di Parte_2 matrimonio del suddetto comune dell'anno 2000 Numero 2 Parte II serie A, ordinando all'Ufficiale di stato civile del Comune di procedere alla relativa annotazione della sentenza;
Casa Familiare
2 la casa familiare sita in Via Annibal Caro 10 di Pedaso, di cui la ricorrente è comproprietaria insieme al fratello ed al padre rimane assegnata alla stessa tutti gli arredi, gli accessori e Persona_3 Persona_4 le pertinenze ed ella vi continuerà ad abitare insieme al figlio . Per_2
Piano genitoriale: il figlio sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e sarà collocato Per_2 prevalentemente presso la madre nella casa familiare di Via Annibal Caro 10, ove manterrà la residenza;
i tempi di frequentazione padre/figlio verranno gestiti liberamente, sempre nel rispetto degli impegni scolastici e secondo i desideri del ragazzo ormai prossimo alla maggiore età; tale criterio varrà per le festività e le vacanze da concordarsi di volta in volta;
ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario dei due figli , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e Per_1 Per_2 in via diretta. Le spese straordinarie per i due figli, come regolamentate dal Protocollo vigente redatto dal CNF in uso presso l'intestato tribunale e da intendersi qui trascritto, saranno suddivise al 50% tra i due genitori.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI i coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti e dunque nessun assegno divorzile viene reciprocamente previsto;
i coniugi danno atto di aver definito tutti i loro rapporti economici e patrimoniali e di non avere più nulla reciprocamente a pretendere”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Il PM ha spiegato l'intervento in data 19.04.2024.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Con sentenza n. 78/2024, pronunciata in data 13.06.2024 e pubblicata in data 19.06.2024,
è stata dichiarata la separazione personale e, decorso il termine di legge a far data dal giorno fissato per il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza nel giudizio di separazione personale, le parti hanno chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
La sentenza di separazione è divenuta definitiva in assenza di impugnazioni.
* * *
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
3 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
❖ dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e in Ponzano di Fermo, in data 15.06.2000;
[...] Parte_2
❖ omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
❖ prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
❖ nulla sulle spese di lite;
❖ manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ponzano di Fermo per le annotazioni e gli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del Tribunale 03.04.2025
Il Presidente dott.ssa Sara Marzialetti
Il Giudice est. dott.ssa Mariannunziata Taverna
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