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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/01/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10480/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marina Mangosi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10480/2020 promossa da:
(C.F. ATTORE Parte_1 C.F._1 con l'avv. Michele Rondinelli
contro
(C.F. CONVENUTA CP_1 P.IVA_1
con l'avv. Andrea Girardi
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
a) accertato e dichiarato, per le ragioni e nei termini esposti in narrativa, il diritto dell'attore di ottenere dalla convenuta il rimborso di tutte le spese sostenute in relazione al contenzioso stragiudiziale e giudiziale promosso nei confronti di per Controparte_2
l'effetto condannare la convenuta a pagare all'attore la somma di € 15.229,82 o diversa che risulterà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione ed interessi (legali fino alla domanda ed ex art. 1284, co. 4 c.c. dalla domanda al saldo); b) col favore delle spese e degli emolumenti
pagina 1 di 7 di causa, da attribuirsi al sottoscritto patrocinio, il quale dichiara di averne fatto anticipo ex art. 93 c.p.c., oltre al rimborso delle spese sostenute per la procedura di mediazione ex D.L.gs.
n. 28/2010 (doc. 29)
Per parte convenuta:
In via preliminare: rigettare le domande avversarie per intervenuta decadenza della garanzia assicurativa invocata, per i motivi indicati nel paragrafo 1 della comparsa di costituzione e risposta;
- in via principale: rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
, in proprio e quale titolare della omonima impresa individuale, ha convenuto in Parte_1
CP_ giudizio (nel prosieguo ) deducendo che: a) in data 14.11.2015, egli, in proprio e CP_1
quale titolare della omonima impresa individuale, aveva sottoscritto con la Controparte_3
Contr (nel prosieguo anche contratto per l'emissione di perizia con parere pro veritate
[...]
relativo alla regolarità dei mutui e/o leasing denominato “Gold” in riferimento ai contratti di mutuo n. 06724067 e n. 8766636973 stipulati con (gà Controparte_2
Banca Popolare dell'Alto Adige s.c.p.a. che aveva incorporato Banca Popolare di Marostica);
b) con la sottoscrizione del contratto, egli aveva altresì aderito alla polizza di tutela legale n. Contr CP_ 91/M10282700 contratta dalla con avente ad oggetto la copertura, in caso di soccombenza, delle spese sostenute dal cliente in relazione alle controversie promosse sulla
Contr base di perizie redatte da c) instaurato dall'attore il giudizio avanti al Tribunale di
Vicenza (n.r.g. 8557/17), senza l'espletamento di attività istruttoria, il Tribunale con la sentenza n. 1404/19 aveva rigettato le domande condannando parte attrice al pagamento delle CP_ spese di lite;
d) nonostante le richieste inviate, si era rifiutata di versare l'importo corrispondente alle spese sostenute dall'attore nella vertenza.
L'attore ha quindi formulato domanda di adempimento nei confronti della convenuta pagina 2 di 7 chiedendo la condanna della stessa al rimborso di tutte le spese sostenute, pari a complessivi €
15.229,82 oltre rivalutazione ed interessi.
Si è costituita eccependo, in via preliminare, la decadenza dalla garanzia CP_1
assicurativa per decorrenza del termine previsto per l'introduzione del giudizio contro l'istituto di credito deducendo che l'art. 13 delle condizioni generali di assicurazione stabiliva che
“affinchè le coperture della presente polizza siano operative è necessario che il procedimento giudiziario abbia inizio entro e non oltre 24 mesi dalla firma del contratto GOLD stipulato con la cliente, pena appunto la decadenza della copertura assicurativa” e che, nella specie, l'attore non aveva provato l'avvenuta notifica alla dell'invito Controparte_2
alla mediazione né la data della notifica dell'atto di citazione.
Ha dedotto altresì che:
- la polizza non poteva ritenersi operativa, in quanto nella fattispecie non risultava integrato il requisito di aleatorietà dell'evento soccombenza essendo stato il giudizio avanti al Tribunale di
Vicenza avviato sulla base di un elaborato peritale assolutamente inadeguato come risultava dalla motivazione della sentenza;
- che la polizza non era comunque operativa, ex art. 1900 c.c., stante la colpa grave della Contr contraente la quale aveva consegnato alla propria cliente un elaborato del tutto inattendibile.
Ha contestato, infine, l'importo richiesto deducendo che l'attore non aveva fornito prova Contr relativamente agli esborsi di: - € 5600,00 concernenti il costo della perizia - € 3.000,00 relativi alle spese legali liquidate in sentenza in favore della controparte.
Ha rilevato, infine, che non potevano essere riconosciuti i compensi dell'avv. Rondinelli, difensore dell'attore, nella misura richiesta (€ 1.847,82 + iva di cui alla pro-forma n. 311/2019
e di € 3.019,90 + IVA e oltre ad € 650,00 per anticipazioni di cui alla fattura n. 271/17) Contr prevedendo il contratto (art. 8), quale compenso per l'assistenza legale, il solo importo di
€ 700,00.
Senza l'espletamento di attività istruttoria la causa è stata rimessa in decisione pagina 3 di 7 all'udienza del 24.10.24.
CP_ Contr
Non è in contestazione la stipula della polizza tra e né la qualità di assicurato assunta dal con la sottoscrizione del contratto Gold (doc. 1 attore). Pt_1
L'eccezione di decadenza formulata da è infondata posto che tra la sottoscrizione CP_1 del contratto “Gold” (14.11.15 – doc. 1 attore) e la notificazione dell'atto di citazione a
[...]
(10.11.2017 – doc. 6 attore) sono decorsi meno di ventiquattro Controparte_2 mesi, con conseguente rispetto del termine di cui all'art. 13 delle condizioni generali.
CP_ Contr
Ora, sostiene che essendo la perizia redatta da del tutto carente ed inadeguata, come – a suo dire - desumibile dalla motivazione della sentenza del Tribunale di Vicenza, non risulterebbe integrato il requisito di aleatorietà dell'evento soccombenza essendo quest'ultima del tutto scontata.
La tesi non può essere condivisa;
non può infatti affermarsi che la perizia fosse assolutamente infondata ed inattendibile tanto da escludere in toto la possibilità di accoglimento delle domande formulate;
dalla lettura della sentenza (doc. 11 attore) si evince che il rigetto delle domande è dipeso piuttosto dall'orientamento cui ha aderito il giudicante rispetto alle questioni prospettate (sommatoria degli interessi ai fini della verifica del superamento del tasso soglia in materia di usura, dati valutabili ai fini della verifica del superamento del tasso soglia), a fronte di orientamenti giurisprudenziali in materia all'epoca contrastanti (in motivazione è richiamato l'orientamento della giurisprudenza di merito prevalente cui ha aderito il giudice) ed in assenza di pronunce consolidate della S.C. Deve poi aggiungersi che in nessun passo della motivazione il giudice dà atto della completa erroneità CP_ della perizia di parte prodotta, come invece affermato da .
Contr Non potendosi ritenere completamente inattendibile la perizia redatta da è da escludere anche la colpa grave di quest'ultima con conseguente rigetto dell'eccezione di inoperatività della polizza ex art. 1900 I comma c.c.
Passando al quantum indennizzabile, l'art. 11 della polizza testualmente recita: “La
Società provvederà al rimborso delle seguenti spese e compensi relativi alla controversia sin
pagina 4 di 7 dalla sua origine: 1) Spese peritali sostenute dall'assicurato per l'acquisto della perizia Contr econometrica redatta e firmata dal professionista incaricato da in adempimento del contratto di redazione peritale siglato col cliente;
2) Le spese relative al CTP anticipate dall'Assicurato; 3) Le spese di CTU determinate dal magistrato;
4) Le spese legali di controparte;
5) Le spese del legale di parte (per l'attività civile e/o penale) incaricato e dell'eventuale domiciliatario se necessario;
6) Nonché ulteriori spese rese necessarie allo sviluppo della pratica e/o disposte dal magistrato”.
Ora, agli attori possono essere riconosciuti i seguenti importi in quanto documentati: a) €
Contr 5600,00 per la redazione della perizia da parte di (doc. 21-30); b) € 90,00 per spese procedimento mediazione (doc. 22, 23, 31, 32); c) € 86,00 per spese richiesta documentazione ex art. 119 TUB (doc. 24); d) € 3753,53 (doc. 25-31) e € 1898,99 (doc. 26-33) per compenso avv. Rondinelli;
d) € 3000,00 quali spese di soccombenza (doc. 28 e 34) per un totale di €
14.428,52.
Parte convenuta sostiene che il compenso richiesto dall'avv. Rondinelli non possa essere riconosciuto stante la previsione, contenuta all'art. 8 del Contratto Gold, secondo cui i costi da sostenere per l'assistenza legale erano quantificati in € 700,00 oltre accessori di legge.
L'assunto non può essere condiviso stante il disposto di cui all'art. 2233, terzo comma c.c., in base al quale “sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati
e i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscano i compensi professionali”. Tale previsione comporta, infatti, che la pattuizione avente ad oggetto il compenso professionale deve essere redatta in forma scritta e sottoscritta sia dal professionista sia dal cliente. Il contratto in questione manca, invece, della sottoscrizione degli avvocati che hanno assistito gli attori nei due giudizi, sicché la citata previsione non può produrre effetto nei loro confronti.
A ciò va aggiunto, che lo stesso art. 8 del contratto GOLD prevede espressamente che gli onorari dovuti per l'attività difensiva svolta in un giudizio eventualmente intrapreso “non sono da ritenersi inclusi nel presente accordo e saranno trattati e corrisposti direttamente dal cliente con i professionisti contro emissione di regolare fattura”; ancora, sempre l'art. 8, si pagina 5 di 7 riferisce all'importo di € 700,00 in modo puramente indicativo (si legge infatti che i costi per l'assistenza legale/giudiziale sono “presuntivamente quantificati” in “€ 700,00 circa”).
CP_ In conclusione, va condannata al pagamento, a titolo di indennizzo, della somma complessiva di € € 14.428,52 oltre, trattandosi di debito di valore, rivalutazione, assolvendo l'indennizzo ad una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, con decorrenza dal 6.7.20 (in assenza di prova circa l'invio della prima CP_ denuncia del sinistro si considera la data della risposta inviata da – doc. 15 attore) ed interessi legali sulla stessa somma rivalutata di anno in anno. All'importo complessivo (capitale
+ interessi) devono aggiungersi gli interessi legali dalla data della presente sentenza e sino al saldo.
CP_ L'esito del giudizio giustifica la condanna di al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore liquidate in base ai valori medi per la fase di studio, introduttiva e decisoria e minimi per la fase istruttoria in assenza di attività istruttoria di cui al DM 55/14 come modificato dal DM 147/22, e quindi, € 919,00 per studio, € 777,00 per la fase introduttiva. €
840,00 per la fase istruttoria ed € 1701,00 per la fase decisionale, oltre € 109,00 (doc. 29, 35 e
36) per spese mediazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna al pagamento in favore dell'attore della somma di € 14.428,52 Controparte_4
oltre rivalutazione ed interessi come in motivazione;
- condanna al rimborso delle spese di lite in favore dell'attore liquidate in Controparte_4 complessivi € 4237,00 per compenso ed € 109,00 per spese mediazione, oltre contributo unificato, spese gen., IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
pagina 6 di 7 Brescia, 17/01/2025
Il giudice
Marina Mangosi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marina Mangosi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10480/2020 promossa da:
(C.F. ATTORE Parte_1 C.F._1 con l'avv. Michele Rondinelli
contro
(C.F. CONVENUTA CP_1 P.IVA_1
con l'avv. Andrea Girardi
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
a) accertato e dichiarato, per le ragioni e nei termini esposti in narrativa, il diritto dell'attore di ottenere dalla convenuta il rimborso di tutte le spese sostenute in relazione al contenzioso stragiudiziale e giudiziale promosso nei confronti di per Controparte_2
l'effetto condannare la convenuta a pagare all'attore la somma di € 15.229,82 o diversa che risulterà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione ed interessi (legali fino alla domanda ed ex art. 1284, co. 4 c.c. dalla domanda al saldo); b) col favore delle spese e degli emolumenti
pagina 1 di 7 di causa, da attribuirsi al sottoscritto patrocinio, il quale dichiara di averne fatto anticipo ex art. 93 c.p.c., oltre al rimborso delle spese sostenute per la procedura di mediazione ex D.L.gs.
n. 28/2010 (doc. 29)
Per parte convenuta:
In via preliminare: rigettare le domande avversarie per intervenuta decadenza della garanzia assicurativa invocata, per i motivi indicati nel paragrafo 1 della comparsa di costituzione e risposta;
- in via principale: rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
, in proprio e quale titolare della omonima impresa individuale, ha convenuto in Parte_1
CP_ giudizio (nel prosieguo ) deducendo che: a) in data 14.11.2015, egli, in proprio e CP_1
quale titolare della omonima impresa individuale, aveva sottoscritto con la Controparte_3
Contr (nel prosieguo anche contratto per l'emissione di perizia con parere pro veritate
[...]
relativo alla regolarità dei mutui e/o leasing denominato “Gold” in riferimento ai contratti di mutuo n. 06724067 e n. 8766636973 stipulati con (gà Controparte_2
Banca Popolare dell'Alto Adige s.c.p.a. che aveva incorporato Banca Popolare di Marostica);
b) con la sottoscrizione del contratto, egli aveva altresì aderito alla polizza di tutela legale n. Contr CP_ 91/M10282700 contratta dalla con avente ad oggetto la copertura, in caso di soccombenza, delle spese sostenute dal cliente in relazione alle controversie promosse sulla
Contr base di perizie redatte da c) instaurato dall'attore il giudizio avanti al Tribunale di
Vicenza (n.r.g. 8557/17), senza l'espletamento di attività istruttoria, il Tribunale con la sentenza n. 1404/19 aveva rigettato le domande condannando parte attrice al pagamento delle CP_ spese di lite;
d) nonostante le richieste inviate, si era rifiutata di versare l'importo corrispondente alle spese sostenute dall'attore nella vertenza.
L'attore ha quindi formulato domanda di adempimento nei confronti della convenuta pagina 2 di 7 chiedendo la condanna della stessa al rimborso di tutte le spese sostenute, pari a complessivi €
15.229,82 oltre rivalutazione ed interessi.
Si è costituita eccependo, in via preliminare, la decadenza dalla garanzia CP_1
assicurativa per decorrenza del termine previsto per l'introduzione del giudizio contro l'istituto di credito deducendo che l'art. 13 delle condizioni generali di assicurazione stabiliva che
“affinchè le coperture della presente polizza siano operative è necessario che il procedimento giudiziario abbia inizio entro e non oltre 24 mesi dalla firma del contratto GOLD stipulato con la cliente, pena appunto la decadenza della copertura assicurativa” e che, nella specie, l'attore non aveva provato l'avvenuta notifica alla dell'invito Controparte_2
alla mediazione né la data della notifica dell'atto di citazione.
Ha dedotto altresì che:
- la polizza non poteva ritenersi operativa, in quanto nella fattispecie non risultava integrato il requisito di aleatorietà dell'evento soccombenza essendo stato il giudizio avanti al Tribunale di
Vicenza avviato sulla base di un elaborato peritale assolutamente inadeguato come risultava dalla motivazione della sentenza;
- che la polizza non era comunque operativa, ex art. 1900 c.c., stante la colpa grave della Contr contraente la quale aveva consegnato alla propria cliente un elaborato del tutto inattendibile.
Ha contestato, infine, l'importo richiesto deducendo che l'attore non aveva fornito prova Contr relativamente agli esborsi di: - € 5600,00 concernenti il costo della perizia - € 3.000,00 relativi alle spese legali liquidate in sentenza in favore della controparte.
Ha rilevato, infine, che non potevano essere riconosciuti i compensi dell'avv. Rondinelli, difensore dell'attore, nella misura richiesta (€ 1.847,82 + iva di cui alla pro-forma n. 311/2019
e di € 3.019,90 + IVA e oltre ad € 650,00 per anticipazioni di cui alla fattura n. 271/17) Contr prevedendo il contratto (art. 8), quale compenso per l'assistenza legale, il solo importo di
€ 700,00.
Senza l'espletamento di attività istruttoria la causa è stata rimessa in decisione pagina 3 di 7 all'udienza del 24.10.24.
CP_ Contr
Non è in contestazione la stipula della polizza tra e né la qualità di assicurato assunta dal con la sottoscrizione del contratto Gold (doc. 1 attore). Pt_1
L'eccezione di decadenza formulata da è infondata posto che tra la sottoscrizione CP_1 del contratto “Gold” (14.11.15 – doc. 1 attore) e la notificazione dell'atto di citazione a
[...]
(10.11.2017 – doc. 6 attore) sono decorsi meno di ventiquattro Controparte_2 mesi, con conseguente rispetto del termine di cui all'art. 13 delle condizioni generali.
CP_ Contr
Ora, sostiene che essendo la perizia redatta da del tutto carente ed inadeguata, come – a suo dire - desumibile dalla motivazione della sentenza del Tribunale di Vicenza, non risulterebbe integrato il requisito di aleatorietà dell'evento soccombenza essendo quest'ultima del tutto scontata.
La tesi non può essere condivisa;
non può infatti affermarsi che la perizia fosse assolutamente infondata ed inattendibile tanto da escludere in toto la possibilità di accoglimento delle domande formulate;
dalla lettura della sentenza (doc. 11 attore) si evince che il rigetto delle domande è dipeso piuttosto dall'orientamento cui ha aderito il giudicante rispetto alle questioni prospettate (sommatoria degli interessi ai fini della verifica del superamento del tasso soglia in materia di usura, dati valutabili ai fini della verifica del superamento del tasso soglia), a fronte di orientamenti giurisprudenziali in materia all'epoca contrastanti (in motivazione è richiamato l'orientamento della giurisprudenza di merito prevalente cui ha aderito il giudice) ed in assenza di pronunce consolidate della S.C. Deve poi aggiungersi che in nessun passo della motivazione il giudice dà atto della completa erroneità CP_ della perizia di parte prodotta, come invece affermato da .
Contr Non potendosi ritenere completamente inattendibile la perizia redatta da è da escludere anche la colpa grave di quest'ultima con conseguente rigetto dell'eccezione di inoperatività della polizza ex art. 1900 I comma c.c.
Passando al quantum indennizzabile, l'art. 11 della polizza testualmente recita: “La
Società provvederà al rimborso delle seguenti spese e compensi relativi alla controversia sin
pagina 4 di 7 dalla sua origine: 1) Spese peritali sostenute dall'assicurato per l'acquisto della perizia Contr econometrica redatta e firmata dal professionista incaricato da in adempimento del contratto di redazione peritale siglato col cliente;
2) Le spese relative al CTP anticipate dall'Assicurato; 3) Le spese di CTU determinate dal magistrato;
4) Le spese legali di controparte;
5) Le spese del legale di parte (per l'attività civile e/o penale) incaricato e dell'eventuale domiciliatario se necessario;
6) Nonché ulteriori spese rese necessarie allo sviluppo della pratica e/o disposte dal magistrato”.
Ora, agli attori possono essere riconosciuti i seguenti importi in quanto documentati: a) €
Contr 5600,00 per la redazione della perizia da parte di (doc. 21-30); b) € 90,00 per spese procedimento mediazione (doc. 22, 23, 31, 32); c) € 86,00 per spese richiesta documentazione ex art. 119 TUB (doc. 24); d) € 3753,53 (doc. 25-31) e € 1898,99 (doc. 26-33) per compenso avv. Rondinelli;
d) € 3000,00 quali spese di soccombenza (doc. 28 e 34) per un totale di €
14.428,52.
Parte convenuta sostiene che il compenso richiesto dall'avv. Rondinelli non possa essere riconosciuto stante la previsione, contenuta all'art. 8 del Contratto Gold, secondo cui i costi da sostenere per l'assistenza legale erano quantificati in € 700,00 oltre accessori di legge.
L'assunto non può essere condiviso stante il disposto di cui all'art. 2233, terzo comma c.c., in base al quale “sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati
e i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscano i compensi professionali”. Tale previsione comporta, infatti, che la pattuizione avente ad oggetto il compenso professionale deve essere redatta in forma scritta e sottoscritta sia dal professionista sia dal cliente. Il contratto in questione manca, invece, della sottoscrizione degli avvocati che hanno assistito gli attori nei due giudizi, sicché la citata previsione non può produrre effetto nei loro confronti.
A ciò va aggiunto, che lo stesso art. 8 del contratto GOLD prevede espressamente che gli onorari dovuti per l'attività difensiva svolta in un giudizio eventualmente intrapreso “non sono da ritenersi inclusi nel presente accordo e saranno trattati e corrisposti direttamente dal cliente con i professionisti contro emissione di regolare fattura”; ancora, sempre l'art. 8, si pagina 5 di 7 riferisce all'importo di € 700,00 in modo puramente indicativo (si legge infatti che i costi per l'assistenza legale/giudiziale sono “presuntivamente quantificati” in “€ 700,00 circa”).
CP_ In conclusione, va condannata al pagamento, a titolo di indennizzo, della somma complessiva di € € 14.428,52 oltre, trattandosi di debito di valore, rivalutazione, assolvendo l'indennizzo ad una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, con decorrenza dal 6.7.20 (in assenza di prova circa l'invio della prima CP_ denuncia del sinistro si considera la data della risposta inviata da – doc. 15 attore) ed interessi legali sulla stessa somma rivalutata di anno in anno. All'importo complessivo (capitale
+ interessi) devono aggiungersi gli interessi legali dalla data della presente sentenza e sino al saldo.
CP_ L'esito del giudizio giustifica la condanna di al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore liquidate in base ai valori medi per la fase di studio, introduttiva e decisoria e minimi per la fase istruttoria in assenza di attività istruttoria di cui al DM 55/14 come modificato dal DM 147/22, e quindi, € 919,00 per studio, € 777,00 per la fase introduttiva. €
840,00 per la fase istruttoria ed € 1701,00 per la fase decisionale, oltre € 109,00 (doc. 29, 35 e
36) per spese mediazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna al pagamento in favore dell'attore della somma di € 14.428,52 Controparte_4
oltre rivalutazione ed interessi come in motivazione;
- condanna al rimborso delle spese di lite in favore dell'attore liquidate in Controparte_4 complessivi € 4237,00 per compenso ed € 109,00 per spese mediazione, oltre contributo unificato, spese gen., IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
pagina 6 di 7 Brescia, 17/01/2025
Il giudice
Marina Mangosi
pagina 7 di 7