Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/04/2023, n. 9199
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Sentenza 3 aprile 2023

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Anche in tema di recupero degli aiuti di Stato è da evidenziarsi la sostanziale alterità ed autonomia della società in house (nel caso di specie società di diritto privato) rispetto al socio pubblico, anche totalitario. Infatti, in tema di recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili con il mercato comune dalla Commissione, l'Agenzia delle entrate ha l'obbligo di procedere mediante ingiunzione al recupero delle imposte non versate anche nei confronti delle società in house a partecipazione pubblica totalitaria. La fattispecie riguardava l'impugnazione di una comunicazione-ingiunzione da parte di una società municipalizzata (istituita ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 142/1990 per la gestione dei servizi pubblici locali) con cui l'Agenzia delle entrate aveva proceduto al recupero dell'aiuto di Stato fruito dalla società in relazione alle imposte non corrisposte in ragione del regime di esenzione fiscale goduto all'epoca. In ogni caso, in tema di recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili con il mercato comune, l'Agenzia delle entrate ha l'obbligo di procedere al recupero delle imposte non versate in forza del regime agevolativo anche nei confronti delle società in house, a partecipazione pubblica totalitaria, risultando irrilevante la composizione del capitale sociale rispetto all'obiettivo di evitare che le imprese pubbliche, beneficiarie del trattamento agevolato, possano concorrere nel mercato delle concessioni dei servizi pubblici locali, che è un mercato aperto alla concorrenza comunitaria, in condizioni di vantaggio rispetto ai concorrenti. Pertanto, la società di capitali con partecipazione pubblica non muta la sua natura di soggetto di diritto privato solo perché gli enti pubblici ne posseggano le partecipazioni, in tutto o in parte. A nulla rileva la persona dell'azionista, dato che la società, quale persona giuridica privata, opera comunque nell'esercizio della propria autonomia negoziale. Il rapporto tra la società e l'ente locale è di sostanziale autonomia, al punto che non è consentito all'ente pubblico di incidere unilateralmente sullo svolgimento del rapporto medesimo, e sull'attività dell'ente collettivo, mediante l'esercizio di poteri autoritativi o discrezionali.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/04/2023, n. 9199
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9199
    Data del deposito : 3 aprile 2023
    Fonte ufficiale :

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