Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/04/2025, n. 3385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3385 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
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n. 19999 2021 rg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Carla Hubler - Presidente rel -
2) Dott. AR Ilaria Romano - Giudice -
3) Dott. Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19999 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. GIUSY BAGNALE presso cui elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, CP_1
dall'avv. ALESSANDRA IORIO presso cui elettivamente domicilia;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da note in sostituzione dei udienza.
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Il Pubblico Ministero ha chiesto pronunziarsi la separazione giudiziale dei coniugi regolamentando i rapporti delle parti con la figlia minore confermando la disciplina in atto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso dep il 21.7.21 la parte in epigrafe in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio con il resistente, padre dei loro figli (AR nata a [...] il
19/11/1999 e nata a [...] il [...]) ha chiesto: “Dichiarare la Per_1
separazione personale dei coniugi per colpa di;
Affidare la figlia CP_1
minore alla madre con diritto di visita del padre una volta a settimana Per_1
con week and alterni cosi come i giorni festivi e la vacanze estive ovviamente nell'rispetto delle esigenze della figli;
Porre a carico di Per_1 CP_1
un assegno mensile di euro 500.00 a titolo di concorso al mantenimento del figlio;
Si richiede altresì che il sig. provvede ad estinguere le molteplici CP_1
posizioni debitorie che ha lasciato a carico della moglie, titolare delle attività che gestiva lui (BANCA; FINANZIAMNTI;
Controparte_2
); Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese,
[...]
competenze e onorari di giudizio”.
Si costituiva il resistente che deduceva e concludeva come in atti.
All'esito dell'udienza del 14.12.2021 il Presidente, sciogliendo la riserva,
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Quindi rimetteva le parti davanti al giudice istruttore.
Venivano depositate memorie integrative ed istruttorie.
Non ammessa la prova per testi, successivamente sulle conclusioni come in atti la causa era rimessa al Collegio per la decisione con termini di cui all'art. 190 cpc con la decorrenza indicata.
Il P.M. concludeva come in atti.
Preliminarmente il Collegio ritiene di condividere e fare propria l'ordinanza resa sui mezzi istruttori in ordine alla quale, del resto, non risultano specifiche e tempestive doglianze.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole
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previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Quanto alle reciproche domande di addebito va premesso che le stesse presuppongono che sia raggiunta la prova di due circostanze: uno o più comportamenti - posti in essere da parte di uno dei coniugi, o di entrambi - volontariamente e consapevolmente contrario e/o contrari ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra le dette violazioni e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento ovvero i comportamenti posti in essere da parte di uno dei coniugi (o di entrambi) in violazione dei citati doveri “sia o siano stati la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. ex plurimis Cass. Sez. I n.
18618 del 12.09.2011, Cass. N. 18074/20.8.2014, Cass. N. 25843/2013). In particolare, il giudice dovrà procedere non solo al riscontro del comportamento del coniuge consapevolmente contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, ma compiere altresì una valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascun coniuge per verificare se quello tenuto da uno di essi fosse causa dell'intollerabilità della convivenza ovvero un effetto dì questa (v. Cass. civ., n.
12130 del 28.09.2001, Cass. N.15101 del 5.8.2004, Cass. N.9877 del 28.4.2006).
La dichiarazione di addebito della separazione implica, quindi, la prova che la
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irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovvero che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (v. Cass. civ., sez. I, sent. n. 14840 del 27.06.2006).
Applicando i suestesi principi va rilevato che nel caso di specie la domanda di addebito della separazione al resistente non appare coltivata. Infatti, in sede di note ex art. 183 VI comma cpc, primo termine la ricorrente non reiterava la domanda di addebito, successivamente nelle note di precisazione delle conclusioni per l'udienza a trattazione scritta del 28.5.24 la parte si riportava genericamente a tutti i propri scritti non facendo esplicita menzione dell'addebito ed ancora in comparsa conclusionale nell'esplicitare le richieste chiedeva di
“dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, senza addebito, e trasmettere il provvedimento al comune di Na”.. In CP_1
ogni caso tale domanda non potrebbe ritenersi fondata sulle mere deduzioni della parte che la ha richiesta in difetto di prove, non ammesse.
Allo stesso modo la domanda di addebito formulata dal resistente non può trovare accoglimento non essendo specificamente dedotte condotte in violazione ai doveri nascenti dal matrimonio che, per la tempistica, possano porsi in rapporto causale con la disgregazione del vincolo e l'improseguibilità della convivenza. In sede di costituzione, infatti, pur rappresentandosi i fatti che a detta del resistente hanno condotto alla disgregazione, non sono state evidenziate tempistiche che consentano di ravvisare il nesso di causalità fra le generiche doglianze e l'improseguibilità della convivenza.
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Infatti, le circostanze dedotte dal resistente a sostegno della domanda sono generiche, inoltre l'inammissibilità delle richieste di prova orale e l'assenza di altre prove non consentono di ritenere la fondatezza della domanda di addebito proposta dal resistente.
Neppure risulta provato il necessario nesso di causalità fra le doglianze poste a fondamento della domanda di addebito del resistente e l'improseguibilità della convivenza, tenuto anche conto altresì che il resistente è rimasto inerte sino all'altrui iniziativa giudiziaria.
Ciò posto osserva il Collegio che le reciproche domande di addebito non possono trovare accoglimento.
Per quanto riguarda i provvedimenti accessori in ordine alla figlia
n. il 7.1.2009, ancora minore, in assenza di elementi di prova tali da Per_1
giustificare la modifica delle statuizioni previste, in via d'urgenza, in sede presidenziale, vanno sostanzialmente confermate dette statuizioni con le precisazioni di cui in seguito.
In ordine al regime dell'affido della minore si rileva che alla luce dell'età della stessa, pur a fronte delle deduzioni sugli inadempimenti contributivi paterni
(senza che il resistente su cui cedeva l'onere abbia dimostrato il rispetto dei provvedimenti sulla contribuzione), non pare a fronte dello scarno tenore delle doglianze materne potersi derogare al regime di affido previsto in via preferenziale dal legislatore.
Va confermata la collocazione di presso la madre come da Per_1
situazione consolidata.
In ragione dell'età adolescenziale della minore vanno previste visite libere con il padre, nel rispetto delle esigenze della minore, confermando quale disciplina minima quella prevista in sede Presidenziale.
Quanto alla contribuzione paterna al mantenimento della minore, provvedendovi la madre in via diretta, ricordato il valore solamente indiziario
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della documentazione reddituale in atti, di quanto stabilito in sede presidenziale, dei parametri di questo Tribunale, della rivalutazione maturata e rilevato che notoriamente le esigenze di vita e di relazione della minore, accrescono con l'età il contributo al mantenimento della figlia va rideterminato all'attualità in Per_1
€ 300,00 mensili da corrispondersi alla ricorrente entro e non oltre il 5 di ogni mese;
somma da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici
Istat – foi con decorrenza ottobre 2025, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Al fine di evitare l'insorgenza di questioni sulla individuazione e concertazione di tali spese le parti faranno riferimento al Protocollo spese straordinarie sottoscritto fra magistrati del Tribunale di Napoli e COA nel marzo
2018.
Nella presente procedura non si è ritenuto opportuno provvedere all'ascolto della minore, ritenendo pregiudizievole sottoporre la stessa all'ascolto stante la conferma degli assetti da lungo tempo in atto.
Nulla va disposto in ordine alla richiesta di conferma di assegno per la sig.ra tardivamente formulata solo in sede di prime note 183 c 6 cpc in Pt_1
difetto di pregresse richieste e nell'assoluta assenza di deduzioni e prove sulla sussistenza dei presupposti.
Va infine dichiarata l'inammissibilità delle domande della ricorrente di estinzione delle posizioni debitorie che il avrebbe lasciato a carico della CP_1
moglie stante l'inammissibilità in questa sede di tutte le domande proposte dalle parti soggette al rito ordinario, poiché, nel giudizio di separazione giudiziale dei coniugi, soggetto al rito speciale, non è consentita la trattazione congiunta delle cause con il rito ordinario, ammessa dall'art. 40, terzo comma, cod. proc. civ. solo nelle ipotesi di connessione qualificata di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36, e non anche nelle ipotesi - in cui rientra quella in esame- di cui agli artt. 33 e 104, in cui il cumulo delle domande dipende solo dalla volontà delle parti (cfr. tra le altre
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Cass. Sez. I n. 6660 del 15.05.2001; Cass. Sez. I n. 1084 del 19.01.2005; Cass.
Sez. I n. 11828 del 21.05.2009; Cass. Sez. I n. 2155 del 29.01.2010).
Tenuto conto della peculiare natura del giudizio e della parziale reciproca siccombenza si ravvisano eccezionali motivi per dichiarare compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2. rigetta le reciproche richieste di addebito;
3. affida la minore ad entrambi i genitori con residenza Per_1
privilegiata presso la madre e disciplina gli incontri padre- figlia nei termini di cui in parte motiva;
4. pone a carico di l'obbligo di corrispondere, entro CP_1
e non oltre il giorno cinque di ogni mese, a , a titolo di Parte_1
contributo al mantenimento della minore, la somma mensile all'attualità di euro
300,00 (trecento/00); detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata con decorrenza di legge, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
5. pone a carico di l'obbligo di contribuire, nella CP_1
misura del 50% delle spese straordinarie per la figlia come da Protocollo richiamato in parte motiva;
6. rigetta per il resto e dichiara l'inammissibilità delle domande come da mottivazione;
7. compensa le spese di lite;
8. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 71, parte II, S. A, Sez. V, Registro degli atti di
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matrimonio dell'anno 1999).
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 11/10/2024
IL PRESIDENTE EST.
dott. Carla Hubler
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