Art. 1. Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 794 , recante misure per agevolare l'esportazione dei vini da tavola verso Paesi terzi, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1, primo comma, le parole: 20 dicembre 1978, sono sostituite dalle seguenti: 1 febbraio 1979.
All'articolo 2 le parole: con le disponibilita' esistenti in bilancio sugli stanziamenti recati, sono sostituite dalle seguenti: a valere sull'autorizzazione di spesa recata.
E' convertito in legge il decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 794 , recante misure per agevolare l'esportazione dei vini da tavola verso Paesi terzi, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1, primo comma, le parole: 20 dicembre 1978, sono sostituite dalle seguenti: 1 febbraio 1979.
All'articolo 2 le parole: con le disponibilita' esistenti in bilancio sugli stanziamenti recati, sono sostituite dalle seguenti: a valere sull'autorizzazione di spesa recata.