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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/03/2025, n. 861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 861 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7540/2019
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TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Terza Sezione Civile
Udienza del 12 marzo 2025
Oggi 12 marzo 2025 ad ore 11.20 innanzi alla dott.ssa Ambra Alvano, sono comparsi:
per parte attrice l'Avv. Rocco Travaglino e l'Avv. Domenico Cianniello anche per delega dell'Avv. Di Salvo;
per parte convenuta, l'Avv. Adriano Sassano quale procuratore costituito.
L'Avv. Travaglino discute la causa oralmente, insistendo per la richiesta
CTU. Precisa che le piccole incongruenze delle testimonianze sono da addebitare esclusivamente al grande lasso di tempo trascorso (8 anni circa) tra la data dell'incidente e la data di escussione dei testimoni e che in ogni caso si tratta di incongruenze relative ad elementi irrilevanti ai fini della dimostrazione della dinamica e del fatto storico.
L'Avv. Sassano discute oralmente la causa riportandosi ai propri scritti difensivi. Rappresenta che la CTU sarebbe inconferente ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro. Insiste dunque nelle proprie difese, evidenziando oltre all'inattendibilità dei testimoni, anche l'importante vulnus istruttorio determinato dalla mancanza di un verbale di polizia.
pagina 1 di 11 Dopo breve discussione orale, il Giudice, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale decide la causa, pronunciando sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. incorporata nel presente provvedimento.
Il Giudice
dott. ssa Ambra ALVANO
pagina 2 di 11 N. R.G. 7540 /2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al n. r.g.
7540 /2019promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Domenico Cianniello, dall'Avv. Settimio Di Salvo e dall'Avv. Rocco
Travaglino ed elettivamente domiciliato in Napoli, alla Piazza Nicola Amore n. 10;
ATTORE contro
(C.F. e P.IVA in qualità di Controparte_1 P.IVA_1
impresa designata per la liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del suo l.r.p.t, rappresentata e difesa dall'Avv. Adriano Sassano, presso il cui studio sito in Frosinone (LT), Via F.lli De
Filippo n. 5, è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento dei danni;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1
giudizio la nella qualità in epigrafe, al fine di ottenere il Controparte_1
pagina 3 di 11 risarcimento di tutti i danni patiti a seguito del sinistro stradale occorso in data
24.07.2015 in Castel Volturno (CE).
In particolare, l'istante ha riferito che in dette circostanze di tempo e luogo, mentre percorreva a piedi Via Siracusa con direzione Via Modica, giunto nei pressi del civico n. 8, veniva investito da tergo da un'autovettura modello fuoristrada di colore bianco che poi si dileguava a forte velocità, rendendo impossibile la sua identificazione. A seguito dell'urto - sùbito alla bassa schiena, lato sinistro -
l'attore veniva sbalzato in avanti, cadendo rovinosamente al suolo e sbattendo il capo contro dei cassonetti ferrosi ivi presenti.
Il veniva soccorso da alcuni passati e trasportato presso il Pronto Pt_1
Soccorso della clinica “Pineta Grande” di Castel Volturno, ove i medici diagnosticavano “frattura del processo traverso C7 a destra;
trauma cranico commotivo;
fratture somatiche e amieliche di D3-D4-D5” e disponevano il suo immediato ricovero.
Su tali premesse di fatto, ascrivendo l'esclusiva responsabilità del sinistro in capo al conducente del veicolo rimasto sconosciuto, ha chiesto dunque Parte_1 di: “1) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo poi fuggito – e quindi rimasto ignoto – in ordine all'investimento dell'attore avvenuto in Castel Volturno alla via Siracusa in data 24.07.2015 alle ore 17:30 circa, e per l'effetto: 2) condannare la , in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t. con sede in Mogliano Veneto, via Marocchesa n. 14, nella qualità di impresa disegnata alla gestione per la Regione Campania del Fondo
Generale Vittime della Strada, di tutti i danni patrimoniali e non, come puntualmente descritti in premessa, quantificati in una somma complessiva di €
259.000 o in altra somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia dal
Tribunale, anche attraverso l'espletamento di una consulenza d'ufficio, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro a quello dell'effettivo soddisfo;
3) con vittoria di spese, anche generali, e competenze, oltre Iva e Cpa come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
pagina 4 di 11 Si è costituita la F.G.V.S., la quale, eccependo Controparte_1
l'infondatezza della domanda attorea nell'an e nel quantum, ha concluso per il rigetto della stessa, ovvero, in subordine, per la declaratoria di concorrente responsabilità colposa dell'attore nella determinazione dell'evento ex art. 2054 comma II.
Così cristallizzato il tema della lite, la causa viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'esito dell'udienza odierna.
*
La domanda è infondata e deve essere rigettata per i motivi di seguito esposti.
1. Preliminarmente si osserva che la domanda è stata preceduta dalla comunicazione alla soc. , quale impresa designata, nonché dalla Controparte_1
denuncia del sinistro alle competenti autorità pubbliche, come attestato da tutti gli atti e documenti prodotti agli atti di causa.
2. La fattispecie in esame attiene alla materia della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli soggetti ad assicurazione obbligatoria, e, in particolare, all'ipotesi di sinistro stradale cagionato da veicolo rimasto non identificato.
Tale materia trova la propria disciplina negli artt. 283 e ss del D.lgs. 209/2005, che consentono al soggetto danneggiato, laddove abbia subito danni, di promuovere richiesta di risarcimento al Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada, istituito presso la Consap, e dunque all'impresa territorialmente designata, in nome e per conto di quest'ultima, a gestire il sinistro.
Per quanto attiene alla distribuzione dell'onere probatorio, va osservato che il danneggiato che agisce in giudizio, ex articolo 2054 c.c. e art. 283 lett. A) del
D.Lgs 209/2005 (in precedenza articolo 18 e s.s. L. 990/69), nei confronti del fondo di garanzia (per il tramite della relativa compagnia di assicurazione designata) deve non solo provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa del conducente del veicolo responsabile, ma anche dimostrare che tale veicolo è rimasto sconosciuto nonostante la condotta diligente adottata dal danneggiato al fine dell'identificazione e ciò, in quanto il sistema risarcitorio contro pagina 5 di 11 il FGVS non sostituisce i normali sistemi di risarcimento disponibili nel nostro ordinamento, ma vale soltanto a completarli nei casi specificamente indicati dalla normativa di riferimento, quali quelli, appunto, in cui altro veicolo coinvolto sia rimasto ignoto.
È anche vero che, in detti casi, la prova può essere fornita dal danneggiato anche sulla base di mere "tracce ambientali" o "di dichiarazioni orali", non essendo alla vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto (Cass. civ., sez. III,
18.11.2005, n. 24449).
In ogni caso, la necessità che il fondo di garanzia sia chiamato a rispondere per l'effettivo fatto commesso da un veicolo sconosciuto non può che basarsi su elementi oggettivi di prova o su presunzioni "gravi, precise e concordanti".
Occorre evidenziare infatti che, se anche al danneggiato non viene richiesta una particolare diligenza, né si domanda che egli fornisca elementi probatori dotati di particolare pregnanza, nondimeno il materiale dimostrativo fornito in giudizio deve essere valutato in maniera rigorosa, ciò in quanto l'impresa designata diviene contraddittore senza avere la materiale possibilità di provare una diversa dinamica del sinistro rispetto a quella prospettata dall'attore, se non attraverso l'allegazione e valutazione di rilievi eventualmente svolti al momento dell'incidente dai competenti organi di polizia giudiziaria (Cass. Civ., sent. n. 35605/2021).
Recentemente, la Suprema Corte ha confermato che "l'intervento del Fondo di G.V.S. previsto dalla L. n. 990 del 1969, art. 19, al fine di consentire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi di sinistro cagionati da veicolo non identificato, veicolo non coperto da assicurazione o veicolo assicurato presso compagnia in stato di liquidazione coatta, non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno;
ne consegue che il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del , sul Parte_2
presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve, in
pagina 6 di 11 primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo
e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto" (Cass. civ. 19/04/2023, n.10540; Cass. civ. sent. n. 5892/2016).
È stato inoltre chiarito che: “Nel caso in cui si ricorra al Fondo di garanzia per le vittime della strada a seguito del verificarsi di sinistri stradali cagionati da autoveicolo non identificato, l'eventuale giudizio si svolge necessariamente in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto. Per tale ragione, il regime probatorio deve fondarsi su prove rigorose e il danneggiato che richieda
l'intervento del Fondo deve dimostrare non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è stato identificato ma anche che lo stesso non era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza” (cfr. Cass. Civ. n. 450/2025; Cass.
Civ. n. 3019/2016; Cass. Civ. n. 12304/2005).
3. Ciò premesso in punto di diritto, nel caso di specie, l'istruttoria espletata non ha consentito di ritenere dimostrato con ragionevole verosimiglianza il fatto storico posto a fondamento della pretesa risarcitoria.
Innanzitutto, va evidenziato che non risulta intervenuta autorità di polizia nell'immediatezza del sinistro e difettano agli atti rilievi fotografici che immortalino lo stato dei luoghi o altri rilevamenti tecnici e ambientali che sicuramente avrebbero potuto confortare quanto assunto dall'istante.
Il mancato allertamento delle autorità di polizia, in sé considerato, non può che sollevare diversi profili di dubbio, data la gravità dell'incidente per cui è causa e soprattutto il coinvolgimento di un veicolo non identificato: tale circostanza avrebbe preteso, al contrario, una più celere (se non immediata) attivazione delle autorità competenti da parte del danneggiato o almeno dei suoi soccorritori, al fine di dare inizio alle indagini per l'identificazione del responsabile.
La denuncia-querela presentata dall'attore ai Carabinieri del Comando di
Quarto, soltanto in data 23.10.2017 (circa 3 mesi dopo il fatto), in tal senso, non può assurgere a rango di prova privilegiata, costituendo essa null'altro che una rappresentazione unilaterale dell'evento da parte della vittima dell'incidente.
pagina 7 di 11 E nemmeno emerge l'intervento in loco dell'ambulanza 118 – situazione anch'essa anomala considerata la dedotta violenza dell'investimento, nonché la natura stesse delle lesioni che, per comune esperienza, avrebbero richiesto sicuramente un alto grado di cautela nelle operazioni di soccorso del danneggiato, se non persino la sua immobilizzazione prima di procedere al trasporto.
Incongruenti e lacunose sono da ritenersi poi le dichiarazioni dei testimoni escussi nel corso dell'istruttoria.
Sia il teste che il teste hanno Testimone_1 Testimone_2
affermato di non aver assistito al sinistro, ma di essere sopraggiunti solo quando ormai l'investimento si era già realizzato e era a terra, sicché le loro Parte_1
dichiarazioni si rivelano del tutto ininfluenti in relazione all'accertamento della dinamica. ha esposto infatti che: “… omissis… Ho buttato Testimone_2
l'immondizia di fianco casa mia, a terra, sul lato della strada dove c'è casa mia, quando ho visto che stava a terra e vicino a lui c'era il sig. Parte_1 Per_1
il teste che è uscito dall'aula prima di me. All'epoca dei fatti già conoscevo il sig.
perché abita anche lui in quella zona… omissis… Non ho visto Per_1
l'investimento del ragazzo, ma l'ho visto quando era già a terra;
non ricordo se ho sentito rumori particolari in quel frangente… omissis…”.
invece, ha riferito che “Premetto che non ho assistito al Testimone_1
sinistro. Io sono arrivata sul posto subito dopo, infatti mi trovavo insieme al papà di , , quando questi fu chiamato dal cugino della mamma di Pt_1 Persona_2
, , che avvertiva dell'incidente. Ci siamo portati su via Pt_1 Persona_3
Siracusa, con l'auto di mio zio, il papà di , e lì ho rinvenuto a terra, Pt_1 Pt_1
sanguinava dalla testa, aveva un bel taglio, farfugliava ed era in stato di semicoscienza… omissis…”.
In merito, invece, al teste unico effettivo testimone Testimone_3
oculare dell'evento, le sue dichiarazioni si rivelano generiche ed in disaccordo sia rispetto a quanto riferito dagli altri testimoni escussi, sia rispetto a quanto dedotto dall'istante.
pagina 8 di 11 Egli invero esponeva che “… omissis… Ricordo che era la fine di luglio, nel tardo pomeriggio. Io stavo a via Siracusa in Castel Volturno per andare a buttare
l'immondizia, quando è passato vicino a me un Suv bianco che ha investito un ragazzo, al lato sinistro, alla schiena, e lo ha sbalzato contro i cassonetti dell'immondizia… Il ragazzo è stato colpito dallo specchietto laterale destro dell'autovettura… omissis…”
Eppure, tale specifico dettaglio non è mai stato riportato da e Parte_1
risulta anche poco compatibile con la successione degli eventi narrata in citazione, posto che appare alquanto inverosimile che il solo urto con lo specchietto possa aver causato uno sbalzo in avanti dell'istante di alcuni metri come da lui dedotto,
e nemmeno che lo specchietto di una autovettura modello fuoristrada possa averlo colpito in un punto del corpo così basso come il fianco sinistro.
E ancora, “… omissis… Fin quando sono stato sul posto non sono intervenute autorità di polizia. Dopo qualche giorno, sono venuti i carabinieri a casa mia e ho reso loro dichiarazioni in merito ai predetti fatti… omissis…”
Anche questo elemento non appare in linea con la prospettazione difensiva, considerando che il ha sporto denuncia ai Carabinieri di Quarto soltanto Pt_1
alcuni mesi dopo l'evento (precisamente in data 23.10.2015 al fronte del giorno
24.07.2015) sicchè non è chiaro perché gli agenti di polizia si siano attivati nelle indagini di un fatto-reato non ancora segnalato.
L'eventuale interrogatorio del da parte delle autorità competenti, Tes_3
inoltre, non risulta in nessun documento allegato in giudizio.
Molteplici sono poi i dubbi e le contraddizioni in riferimento a chi e a come sia stato soccorso , dopo l'incidente. Parte_1
Sul punto, ha asserito che: “… omissis… ha Testimone_3 Tes_2
chiamato suo padre con il cellulare, , che è arrivato con la Persona_3
macchina e ha portato il ragazzo all'ospedale, alla clinica Pineta Grande. Non so se anche sia andata con loro… omissis…” Tes_2
Al contrario di ciò, il teste non ha mai riferito di aver Testimone_2
chiamato, con il telefono cellulare, l'intervento dei soccorsi, bensì ha affermato di pagina 9 di 11 essere ritornata a casa (poco distante dal luogo del sinistro) e aver chiesto ai suoi genitori di allertare i soccorsi;
inoltre non fu suo padre, , a Persona_3
trasportare in ospedale, ma una persona da lei non meglio identificata – Parte_1
che poi si rivelerà essere il padre del danneggiato.
Precisamente, “… omissis… Sono rientrata a casa mia e ho chiesto ai miei genitori di chiamare i soccorsi. Dopo, è arrivata una persona che ha caricato il ragazzo in macchina e se l'è portato via. Il ragazzo non è stato soccorso dai miei genitori, mia madre all'epoca era malata. Non ricordo quali persone sono persone sono state chiamate dai miei genitori per il soccorso. Non mi ricordo chi ha soccorso il ragazzo con la macchina… omissis…”
Anche questa versione dei fatti solleva numerose perplessità.
Non si comprende come mai , nella sua testimonianza, Testimone_2
sembri non conoscere né – nominandolo sempre, genericamente, come Parte_1
'il ragazzo' – né il padre di questo, accorso per il suo trasporto in ospedale, nonostante il rapporto di parentela tra la sua famiglia e quella dell'attore.
invero, ha rivelato “… omissis… Premetto che non ho Testimone_1
assistito al sinistro. Io sono arrivata sul posto subito dopo, infatti mi trovavo insieme al papà di , , quando questi fu chiamato dal cugino Pt_1 Persona_2 della mamma di , , che avvertiva dell'incidente… omissis…” Pt_1 Persona_3
In conclusione, la complessiva valutazione del materiale probatorio in atti conduce al rigetto della domanda per insufficiente prova del fatto e del nesso causale.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i valori minimi, tenendo conto dell'attività difensiva concretamente svolta, nonché dell'assenza di particolari questioni di diritto, con riferimento ai parametri attualmente vigenti di cui al DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
pagina 10 di 11 - condanna l'attore al pagamento delle spese del presente giudizio, in favore della nq. di F.G.V.S., che liquida in complessivi € Controparte_1
7.052,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, I. V. A. e Cassa
Previdenza Avvocati come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Santa Maria Capua Vetere, 12 marzo 2025
Il Giudice dott. ssa Ambra ALVANO
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