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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/01/2025, n. 768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 768 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 27140/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Paola Larosa Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N.R.G. 27140/2020 vertente
TRA
(C.F. ) nato il [...] in [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv.to Alessandra Sarri, con elezione di domicilio in indirizzo telematico presso il difensore;
RICORRENTE
E
(C.F. ) nata il [...] in [...], con il patrocinio CP_1 C.F._2 dell'avv. Susanna Cosentino con elezione di domicilio in indirizzo telematico presso il difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 26.06.2024
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con sentenza parziale n. 1830/2022 del 27.01.2022, pubblicata il 04.02.2022, il Tribunale di Roma ha disposto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e con separata ordinanza ha disposto la rimessione della causa in istruttoria sulle domande accessorie.
1 Ciò premesso, si rileva che con ricorso depositato in data 27.05.2020 il sig. Parte_1 adiva questo Tribunale al fine di domandare la cessazione degli effetti civili del
[...] matrimonio, chiedendo: in merito alla casa coniugale sita in Roma via Ponderano n. 75 di proprietà della madre del ricorrente e concessagli in comodato d'uso gratuito che, la stessa rimanesse nella sua disponibilità al fine di continuare a viverci insieme alle figlie maggiorenni ma non economicamente autosufficienti;
in merito al mantenimento delle figlie, il ricorrente avrebbe continuato in via esclusiva al loro mantenimento sia ordinario che straordinario fino a che le stesse non avessero raggiunto piena autonomia;
la revoca dell'assegno di mantenimento di Euro 300,00 come previsto in sede di separazione in favore della resistente mancandone i presupposti di legge per la concessione.
Il ricorrente premetteva che: aveva contratto matrimonio concordatario in Roma, in data
14.05.1994, con la sig.ra , da cui aveva avuto due figlie, e da tempo CP_1 Per_1 R_ maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti;
viveva ininterrottamente separato dalla coniuge dal 22.11.2016 giorno in cui si era concluso l'accordo di negoziazione ex art.6 n°2
L.162/2014 trascritto il 21.12.2016 nei registri dello stato civile del Comune di Roma;
da quel momento non era stata più ricostituita la comunione materiale e spirituale dei coniugi;
dal 2016 al
2018 - anno in cui la resistente lasciava definitivamente la casa coniugale trasferendosi in via
Donati - la convivenza era stata molto difficile e adduceva inoltre che la resistente non si occupava delle figlie se non sporadicamente.
Il ricorrente rilevava che la richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento statuito in sede di separazione era giustificata da una serie di ragioni: che la resistente aveva intrapreso una nuova convivenza, che la stessa poteva godere di una parziale autonomia economica, che il a Parte_1 causa di difficoltà economiche sopraggiunte nel corso degli anni aveva contratto numerose esposizioni debitorie nei confronti di UT ed TI.
, costituitasi in giudizio, contestava quanto ex adverso dedotto dal ricorrente, si CP_1 associava alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, aderiva alla richiesta che la casa coniugale di proprietà della madre del ricorrente rimanesse nella disponibilità del Parte_2 per continuare a viverci con le figlie, ma si opponeva alla revoca dell'assegno di mantenimento chiedendo che in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti venisse confermata la somma di euro
300,00 per come statuito in sede di separazione;
domandava altresì che nella successiva fase di merito del procedimento la predetta somma a titolo di assegno divorzile fosse aumentata ad Euro
500,00 e, in caso di mancato accoglimento di tale richiesta, che venisse riconfermata la somma per come concordato in separazione.
Premetteva che la narrazione dei fatti operata dal resistente fosse del tutto infondata e illegittima e che nel caso di specie ricorressero tutti i presupposti per la conferma e il riconoscimento del diritto all'assegno divorzile.
La resistente asseriva che in costanza di matrimonio si era occupata della famiglia dando spazio alla crescita professionale del marito e che a seguito della separazione aveva iniziato un lavoro come assistente sociale, attività questa che non le forniva un reddito fisso;
rappresentava pertanto che l'unica vera fonte di sostentamento era rappresentata dall'assegno divorzile richiesto al ricorrente. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 31.03.2021, il Presidente del Tribunale, ha pronunciato i provvedimenti provvisori e urgenti, confermando le condizioni della separazione ed ha quindi nominato il Giudice istruttore.
Concessi i termini ex art.183 VI comma c.p.c., espletata l'istruttoria e acquisita la documentazione prodotta dalle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 26.06.2024,
2 previa concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
§§§
Assegnazione della casa coniugale
Le figlie e maggiorenni, non sono ancora economicamente autosufficienti e vivono in Per_1 R_ prevalenza con il padre – sebbene, data l'età, hanno facoltà di vedere la madre quando vogliono – in conformità alla richiesta di entrambe le parti, si assegna la casa coniugale in Roma Via Ponderano
n. 75 di proprietà della sig.ra (madre del ricorrente) concessa in comodato Controparte_2
d'uso gratuito al padre che potrà continuarci a vivere stabilmente con le figlie.
Assegno divorzile
Attesa la pronuncia sullo status già resa da questo Tribunale, occorre passare all'esame della questione controversa inerente all'assegno divorzile.
Deve premettersi che la determinazione dell'assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in vigenza di separazione dei coniugi poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni e alle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti operanti nel regime di convivenza e di separazione (così, tra le altre, Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 6641 del 09/05/2002).
Con specifico riferimento all'art. 5 legge n. 898/70, nel testo modificato dalla legge n. 74/87, si evidenzia che in esso è contenuto il riconoscimento dell'assegno in favore del coniuge divorziato solo “quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”; è indubbia, alla luce di tale disposizione, la funzione assistenziale dell'assegno, in quanto il presupposto fondamentale per la sua attribuzione è da ricercarsi nell'esigenza di porre rimedio, in base ad un principio solidaristico, ad uno stato di disagio economico in cui venga a trovarsi il coniuge più debole, valutando la situazione dello stesso in concreto, ossia tenendo conto delle qualità personali e sociali delle parti e rapportando le stesse al tenore di vita goduto durante il matrimonio.
In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione con la nota pronuncia n. 11504 del 10/05/2017, secondo cui il Giudice del divorzio, richiesto dell'assegno di cui all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 10 della l. n. 74 del 1987, nel rispetto della distinzione del relativo giudizio in due fasi: a) deve verificare, nella fase dell'“an debeatur”, se la domanda dell'ex coniuge richiedente soddisfa le relative condizioni di legge (mancanza di «mezzi adeguati» o, comunque, impossibilità «di procurarseli per ragioni oggettive»), non con riguardo ad un “tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio”, ma con esclusivo riferimento all'“indipendenza o autosufficienza economica” dello stesso, desunta dai principali “indici” – salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie – del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu imposti e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente), della capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso e al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione;
ciò sulla base delle pertinenti allegazioni deduzioni e prove offerte dal richiedente medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'altro ex coniuge;
b) deve tener conto, nella fase del “quantum debeatur”, di tutti gli elementi indicati dalla norma
(«condizioni dei coniugi», «ragioni della decisione», «contributo personale ed economico dato da
3 ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune», «reddito di entrambi») e valutare «tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio» al fine di determinare in concreto la misura dell'assegno divorzile, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione dell'onere della prova. Con successiva pronuncia n. n. 18287 del 11/07/2018 la Corte di Cassazione, nell'evidenziare che all'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, ha precisato nuovamente che detta disposizione di legge richiede, in primis, l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. La Suprema Corte ha, inoltre, precisato che tale giudizio dovrà essere espresso “alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”.
Ciò premesso si evidenzia che il ricorrente, in veste di socio amministratore unico e fideiussore della ha contratto numerosi debiti nei confronti di TI e altri UT (si veda Controparte_3 documenti allegati dal ricorrente doc. n. 13-14-15) ed ha goduto di un reddito netto complessivo di euro 10.769,00 nel 2018, di un reddito netto complessivo di euro 10.070,00 nel 2019 e di un reddito netto complessivo di euro 9.350,00 nel 2020 (periodo intercorrente dal gennaio 2020 al settembre
2020).
Di contro la resistente ha goduto di un reddito netto complessivo di euro 2.009,00 nel 2017, di un reddito netto complessivo di euro 2.843,00 nel 2018, di un reddito netto complessivo di euro
2.700,00 nel 2019 e di un reddito netto complessivo di euro 3.349,00 nel 2020.
In merito tuttavia alla posizione lavorativa della resistente, alla luce anche dell'escussione delle prove testimoniali delle figlie, è emerso che la ha lavorato come orafa. In sede di audizione CP_1 delle prove testimoniali la FI , sentita sui capitoli contenuti nella memoria ex art. 183 VI Per_1 comma cpc n. 2 di parte ricorrente ha dichiarato: “lei è un'orafa e già prima quando io ero piccola Per_ lei lavorava nei laboratori di oreficeria ad oggi nel laboratorio di lavora come commessa ed alcuni lavori di prototipi a cera persa li fa direttamente lei e poi li realizza con i metalli richiesti a volte oro a volte bronzo ed il pagamento di questi lavori va direttamente a lei”; anche la FI
– sentita sui capitoli contenuti nella memoria ex art. 183 VI comma cpc n. 2 di parte R_ ricorrente ha dichiarato: “si è vero mi risulta che si reca tutti i giorni insieme al compagno al laboratorio ed a volte fa attività di orafa ed a volte aiuta semplicemente il compagno nella gestione del negozio”.
In sede sempre di prove testimoniali di entrambe le figlie è emerso altresì che la resistente avesse una relazione stabile e continuativa con altra persona. Sul punto ha dichiarato: “hanno abitato Per_1 li fino a pochi giorni fa stanno traslocando in una nuova casa che hanno acquistato per viverci insieme, non so chi sia effettivamente il proprietario della nuova casa, circostanza confermata anche dalla FI R_
VA evidenziare come, secondo il più recente indirizzo della giurisprudenza, anche la convivenza more uxorio del coniuge beneficiario, può far cessare il diritto all'assegno di mantenimento. In merito, la Cassazione ha statuito che la creazione di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescinde
4 ogni connessione con la pregressa vita matrimoniale, allorquando si tratti di una relazione avente i caratteri della stabilità, della continuità e della regolarità. Siffatta relazione è in grado di incidere, pertanto, sul contributo al mantenimento, poiché, in ordine al parametro rappresentato dal tenore di vita goduto nel corso della vita matrimoniale, costituisce elemento di valutazione la relativa prestazione di assistenza ricevuta da parte del convivente (si veda tra le altre Cass. Civ. n.
25845/2013).
Quanto alle condizioni attuali di vita personale della resistente – in forza della documentazione probatoria prodotta in atti da parte ricorrente in sede di comparsa conclusionale – non disconosciuta formalmente in giudizio – costituita da certificato di matrimonio contratto dalla resistente con il nuovo marito in data 26.07.2024, secondo l'espressa previsione legislativa di cui all'art. 5, co. 10, l. n. 898/1970, il passaggio a nuove nozze comporta per l'ex coniuge beneficiario la perdita automatica di tutta una serie di diritti, tra cui la decadenza dell'assegno di mantenimento.
Alla luce della Giurisprudenza della Suprema Corte dinnanzi citata e della funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa dell'assegno divorzile, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, valutato l'ammontare dei redditi percepiti dalla parti, ritenuto che la resistente non abbia dimostrato compiutamente di avere ragioni obiettive che le impediscano di procurarsi i mezzi adeguati al proprio mantenimento, considerate altresì le attuali condizioni di vita della resistente, rilevato che ha contratto nuovo matrimonio nel luglio 2024 perdendo ex lege definitivamente il diritto all'assegno di mantenimento, il Collegio ritiene che la richiesta di assegno divorzile formulata dalla resistente debba essere rigettata.
Spese di lite
Si dispone l'integrale compensazione delle spese di lite in considerazione della materia trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, ferma restando la cessazione degli effetti civili del matrimonio già pronunciata con sentenza non definitiva sullo status n. 1830/2022 del 27.01.2022, pubblicata il 04.02.2022 tra (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), così decide: C.F._1 CP_1 C.F._2
1. assegna la casa coniugale sita in Roma Via Ponderano n. 75 di proprietà della sig.ra CP_2
(madre del ricorrente) concessa in comodato d'uso gratuito al ricorrente che potrà
[...] continuarci a vivere stabilmente con le figlie e maggiorenni e non economicamente Per_1 R_ autosufficienti;
2. rigetta la richiesta di assegno divorzile formulata da parte resistente, disponendo che ciascuna delle parti provveda al proprio mantenimento;
3. rigetta le altre domande proposte dalle parti;
4. compensa le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 14.01.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Paola Larosa dott.ssa Marta Ienzi
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