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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 03/06/2025, n. 895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 895 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. 4692/2023 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile, iscritta al n. 4692 del ruolo generale dell'anno 2023
TRA
, C.F: , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], ed elettivamente dom.ta presso lo studio dell'avv.
Marzia Pinna, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-RICORRENTE-
E
, nato a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1
nella via Sardegna n. 18
-CONVENUTO CONTUMACE
Conclusioni:
per la parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo tribunale
Pagina 1 1) Disporre l'aumento del contributo economico a titolo di mantenimento della signora Parte_1
e dei figli minori e sino all'importo mensile di Euro 600,00 o altro ritenuto
[...] Per_1 Per_2
adeguato per le causali indicate in premessa. 2) Con vittoria di spese e onorari di causa.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 - bis.29 c.p.c., depositato in data 30.06.2023, ha adito Parte_1
questo Tribunale domandando, a modifica di quanto disposto nella sentenza di scioglimento del matrimonio n. 2424/2021 pubblicata dal Tribunale di Cagliari in data 28.7.2021, l'aumento ad euro
600,00 del contributo economico mensile disposto a titolo di mantenimento a suo favore e dei figli minori e Per_1 Per_2
A fondamento delle domande formulate, parte ricorrente ha esposto che con sentenza n. 2424/2021
pubblicata il 28.7.2021, il Tribunale di Cagliari recependo le condizioni concordate dagli ex coniugi ove veniva disposto l'affidamento condiviso dei figli minori, l'assegnazione a sé della casa coniugale, l'obbligo a carico del resistente di contribuire al mantenimento della moglie e dei figli con l'importo mensile di euro 250,00 oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, con rideterminazione del contributo ad euro 350,00 in caso di mancato rinnovo del suo contratto di lavoro ed il pagamento in misura del 50% ciascuno del mutuo fondiario contratto per l'acquisto del domicilio coniugale;
che sono sopravvenuti giustificati motivi per disporre la modifica delle condizioni recepite nella indicata sentenza;
che il resistente pur provvedendo a versare le somme stabilite a titolo di assegno di mantenimento, ha omesso dal mese di febbraio
2023, di corrispondere la propria quota (pari al 50%) del mutuo fondiario in comune contratto per l'acquisto della casa familiare, ove risiede con i figli minori;
di trovarsi pertanto costretta a provvedere al pagamento per intero della rata perdendo una significativa fonte di sostentamento per sé e i propri figli;
che peraltro la rata di mutuo con tassi variabili è aumentata (da euro 516,00 a circa euro 690,00 e di aver avuto )una riduzione del proprio reddito annuo (da euro 14.636,00 a
14.551,71); di essere inoltre gravata da settembre 2022 il pagamento della rata mensile di euro
120,00 relativa ad un finanziamento contratto per l'acquisto di un'autovettura e di euro 50,00 relativa a debiti con l'Agenzia Entrate per debiti maturati;
che l'unico accrescimento riguarda l'assegno unico per i figli, oggi di importo pari ad euro 443,00 (il precedente assegno familiare era di euro 333,00); che la situazione patrimoniale del resistente risulta invariata rispetto all'epoca del
Pagina 2 divorzio e che lo stesso continua a svolgere attività lavorativa come magazziniere presso un'officina ortopedica;
che non provvedendo al pagamento del mutuo lo stesso può giovare di un reddito superiore.
****
All'udienza del 22 aprile 2024 è comparsa la sola ricorrente, la quale oltre a confermare il contenuto del ricorso ha dichiarato: “in sede di divorzio era previsto è previsto il mantenimento a suo carico per i figli minori nata il [...] e nato il [...] di euro 250,00 per Per_1 Per_2
entrambi. Attualmente io vivo a Selargius nella via Cernaia 41. Con me vivono solo i bambini. Ho
una nuova frequentazione ma il mio attuale compagno vive a casa sua. Il resistente sta versando regolarmente il contributo di mantenimento ma non partecipa al pagamento della rata del mutuo per l'acquisto dell'abitazione ex coniugale nella via Cernaia. La rata ammonta ora a euro 725,00. Si
tratta di tasso variabile con le conseguenti oscillazioni. Io lavoro presso Burger NG a Cagliari con lo stipendio di circa euro 1200,00 circa. Non so cosa faccia il resistente. Non mi ha comunicato una residenza. Mi ha detto di lavorare a Olbia ma non ne ho certezza. I figli vedono il padre una o due volte al mese. Lui vorrebbe portarli a Olbia ma io non voglio perché non so dove abiti e come viva.
Domando la modifica dell'importo di mantenimento in modo che possa farmi carico della rata di mutuo considerato che in sede di divorzio è stato prevista la ripartizione in parti uguali trattandosi di mutuo cointestato. “
All'esito dell'udienza il Giudice ha pronunciato l'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. determinando,
a modifica delle condizioni del divorzio, atteso che la ricorrente si fa carico per intero del pagamento della rata di mutuo per l'acquisto dell'abitazione ex familiare, in euro 600,00 il contributo di mantenimento per i figli conviventi con la madre da versarsi dalla prossima mensilità
di Maggio, con le stesse modalità e tempi previsti in sede di divorzio.
Ha quindi rinviato per la spedizione a sentenza al 16.9.2024 assegnando i termini ex art. 473 bis 28
c.p.c. per il deposito di note scritte e comparse conclusionali.
All'udienza del 16.09.2024, parte ricorrente ha confermato le conclusioni formulate nelle note conclusive, il Giudice ha quindi trattenuto la causa in decisione.
Pagina 3 *****
Il ricorso è fondato e da accogliere, nei termini e per le ragioni che seguono.
Si ricorda in primis la sostanziale valenza di giudicato delle statuizioni assunte con la sentenza di separazione o di divorzio, ovvero la valenza negoziale vincolante degli accordi in tale sede intervenuti tra i coniugi, nel senso che le parti non possono più ridiscuterne il contenuto, salvo che non sopravvengano situazioni diverse e non considerate in quella sede.
Tale conclusione trova invero un primo fondamento normativo nell'art. 156 ult. comma c.c. - che ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati in forza della stessa disposizione al sopravvenire di "giustificati motivi" - e quindi nell'art. 9 L. n. 898 del 1970 in tema di divorzio, che riproduce una formula sostanzialmente analoga, ripetuta anche nell'attuale art. 473 bis 29 c.p.c.;
sicché, non è dato in realtà attribuire al procedimento di modifica natura di "revisio prioris istantiae", ossia di rivisitazione ("melius re perpensa") delle determinazioni già adottate nel giudizio di separazione, trattandosi piuttosto di "novum iudicium", finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti tra i coniugi al mutamento della situazione di fatto, se e in quanto siffatta modificazione incida concretamente sulle loro condizioni patrimoniali, determinandone un profondo squilibrio rispetto al momento della separazione (cfr. Cass. civ. sez. I, 8/05/08 n. 11489,
che rinvia a sez. I 5/03/01n. 3149. V. anche, circa la idoneità della pronuncia sull'assegno di mantenimento intervenuta in sede di separazione a dar luogo ad un giudicato, atto a coprire il dedotto e il deducibile, salva la sopravvenienza di fatti nuovi, Cass. civ. sez. I 17/06/09 n. 14093).
In punto di rito, viene in rilievo il già citato art. 473 bis 29 c.p.c. (senz'altro applicabile anche al presente procedimento), secondo il quale "Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici". Dunque, operano le decadenze previste dagli artt. 473 bis 14 e 473 bis 17 c.p.c. (salvo quanto previsto dall'art. 473 bis
Pagina 4 L'onere probatorio circa la sopravvenienza di giustificati motivi ricade sul soggetto che richiede la modifica, e quindi sull'obbligato.
Nella specie, parte ricorrente ha in sostanza addotto (e documentato), a sostegno delle proprie richieste, un peggioramento della propria condizione economica determinata dal mancato pagamento da parte del convenuto della propria quota di rata di mutuo, contratto dai coniugi (in comune) per l'acquisto del domicilio coniugale dove all'attualità dimora con i figli. Il pagamento per intero della suddetta rata avrebbe inciso sulla sua capacità reddituale e comportato un peggioramento delle proprie condizioni economiche.
Ha documentato, inoltre, una riduzione del proprio reddito annuale rispetto al divorzio (da
14.636,00 a 14.551,71), l'aumento della rata di mutuo ( a tasso variabile) da euro 516,00 a 690,00 e di essere, inoltre, gravata - rispetto all'epoca del divorzio - dal pagamento della rata di euro 120,00
contratta per l'acquisto dell'autovettura ed euro 50,00, per debiti nei confronti dell'agenzia delle entrate.
Il resistente non si è costituito in giudizio e, pertanto, nulla ha dedotto sulle circostanze lamentate dalla ricorrente.
Ebbene, parte ricorrente ha documentato la sussistenza di giustificati motivi legittimanti, ai sensi dell'art. 473 bis. 29 c.p.c., ai fini dell'invocata revisione dell'assegno posto a carico del resistente in favore della ricorrente per il mantenimento dei figli e a titolo di assegno divorzile.
In particolare, ha provato la asserita intervenuta modifica delle proprie condizioni economiche e di provvedere al pagamento per intero della rata di mutuo contratta in comune dai coniugi per l'acquisto della casa coniugale.
Con l'ordinanza resa in data 22.04.2024 il Giudice ha proceduto ad un aumento proporzionale dell'assegno di mantenimento e divorzile ad euro 600,00, tenendo conto del mancato pagamento da
Pagina 5 parte del della quota di mutuo a tasso variabile a lui spettante (euro 258,00 a carico di CP_1
ciascun coniuge ) e oggi ammontante ad euro 690,00.
Alla luce dei superiori rilievi, pertanto, all'esito del vaglio della sussistenza della sopravvenuta,
effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi sulla base di una valutazione comparativa delle odierne condizioni reddituali ricostruite con la documentazione versata in atti dalla ricorrente (cfr., da ultimo, fra le tante, Cass., ord., n. 354/2023), deve ritenersi che l'assegno disposto in sede divorzile di euro 250,00 per il mantenimento dei figli e a titolo di assegno divorzile debba essere rimodulato ad euro 600,00 mensili, così come disposto con l'ordinanza del 22.04.2024
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
: CP_1
- a modifica della sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Cagliari in data 26.06.2010 n.
2424/2021 dispone che il sig. corrisponda l'importo mensile di euro Controparte_1
600,00 a titolo di assegno divorzile e di mantenimento dei figli minori e oltre Per_1 Per_2
gli assegni familiari (come disposto in sede divorzile) e il 50% delle spese straordinarie.
Detta somma è soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici istat.
- Condanna il resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese processuali che liquida in euro 2800,00 per compensi di avvocato, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 20.5.2025
Il Giudice rel.
Dott. Mario Farina
Il presidente
Pagina 6 Pagina 7
Dott. Giorgio Latti 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
19 c.p.c.).
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile, iscritta al n. 4692 del ruolo generale dell'anno 2023
TRA
, C.F: , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], ed elettivamente dom.ta presso lo studio dell'avv.
Marzia Pinna, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-RICORRENTE-
E
, nato a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1
nella via Sardegna n. 18
-CONVENUTO CONTUMACE
Conclusioni:
per la parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo tribunale
Pagina 1 1) Disporre l'aumento del contributo economico a titolo di mantenimento della signora Parte_1
e dei figli minori e sino all'importo mensile di Euro 600,00 o altro ritenuto
[...] Per_1 Per_2
adeguato per le causali indicate in premessa. 2) Con vittoria di spese e onorari di causa.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 - bis.29 c.p.c., depositato in data 30.06.2023, ha adito Parte_1
questo Tribunale domandando, a modifica di quanto disposto nella sentenza di scioglimento del matrimonio n. 2424/2021 pubblicata dal Tribunale di Cagliari in data 28.7.2021, l'aumento ad euro
600,00 del contributo economico mensile disposto a titolo di mantenimento a suo favore e dei figli minori e Per_1 Per_2
A fondamento delle domande formulate, parte ricorrente ha esposto che con sentenza n. 2424/2021
pubblicata il 28.7.2021, il Tribunale di Cagliari recependo le condizioni concordate dagli ex coniugi ove veniva disposto l'affidamento condiviso dei figli minori, l'assegnazione a sé della casa coniugale, l'obbligo a carico del resistente di contribuire al mantenimento della moglie e dei figli con l'importo mensile di euro 250,00 oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, con rideterminazione del contributo ad euro 350,00 in caso di mancato rinnovo del suo contratto di lavoro ed il pagamento in misura del 50% ciascuno del mutuo fondiario contratto per l'acquisto del domicilio coniugale;
che sono sopravvenuti giustificati motivi per disporre la modifica delle condizioni recepite nella indicata sentenza;
che il resistente pur provvedendo a versare le somme stabilite a titolo di assegno di mantenimento, ha omesso dal mese di febbraio
2023, di corrispondere la propria quota (pari al 50%) del mutuo fondiario in comune contratto per l'acquisto della casa familiare, ove risiede con i figli minori;
di trovarsi pertanto costretta a provvedere al pagamento per intero della rata perdendo una significativa fonte di sostentamento per sé e i propri figli;
che peraltro la rata di mutuo con tassi variabili è aumentata (da euro 516,00 a circa euro 690,00 e di aver avuto )una riduzione del proprio reddito annuo (da euro 14.636,00 a
14.551,71); di essere inoltre gravata da settembre 2022 il pagamento della rata mensile di euro
120,00 relativa ad un finanziamento contratto per l'acquisto di un'autovettura e di euro 50,00 relativa a debiti con l'Agenzia Entrate per debiti maturati;
che l'unico accrescimento riguarda l'assegno unico per i figli, oggi di importo pari ad euro 443,00 (il precedente assegno familiare era di euro 333,00); che la situazione patrimoniale del resistente risulta invariata rispetto all'epoca del
Pagina 2 divorzio e che lo stesso continua a svolgere attività lavorativa come magazziniere presso un'officina ortopedica;
che non provvedendo al pagamento del mutuo lo stesso può giovare di un reddito superiore.
****
All'udienza del 22 aprile 2024 è comparsa la sola ricorrente, la quale oltre a confermare il contenuto del ricorso ha dichiarato: “in sede di divorzio era previsto è previsto il mantenimento a suo carico per i figli minori nata il [...] e nato il [...] di euro 250,00 per Per_1 Per_2
entrambi. Attualmente io vivo a Selargius nella via Cernaia 41. Con me vivono solo i bambini. Ho
una nuova frequentazione ma il mio attuale compagno vive a casa sua. Il resistente sta versando regolarmente il contributo di mantenimento ma non partecipa al pagamento della rata del mutuo per l'acquisto dell'abitazione ex coniugale nella via Cernaia. La rata ammonta ora a euro 725,00. Si
tratta di tasso variabile con le conseguenti oscillazioni. Io lavoro presso Burger NG a Cagliari con lo stipendio di circa euro 1200,00 circa. Non so cosa faccia il resistente. Non mi ha comunicato una residenza. Mi ha detto di lavorare a Olbia ma non ne ho certezza. I figli vedono il padre una o due volte al mese. Lui vorrebbe portarli a Olbia ma io non voglio perché non so dove abiti e come viva.
Domando la modifica dell'importo di mantenimento in modo che possa farmi carico della rata di mutuo considerato che in sede di divorzio è stato prevista la ripartizione in parti uguali trattandosi di mutuo cointestato. “
All'esito dell'udienza il Giudice ha pronunciato l'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. determinando,
a modifica delle condizioni del divorzio, atteso che la ricorrente si fa carico per intero del pagamento della rata di mutuo per l'acquisto dell'abitazione ex familiare, in euro 600,00 il contributo di mantenimento per i figli conviventi con la madre da versarsi dalla prossima mensilità
di Maggio, con le stesse modalità e tempi previsti in sede di divorzio.
Ha quindi rinviato per la spedizione a sentenza al 16.9.2024 assegnando i termini ex art. 473 bis 28
c.p.c. per il deposito di note scritte e comparse conclusionali.
All'udienza del 16.09.2024, parte ricorrente ha confermato le conclusioni formulate nelle note conclusive, il Giudice ha quindi trattenuto la causa in decisione.
Pagina 3 *****
Il ricorso è fondato e da accogliere, nei termini e per le ragioni che seguono.
Si ricorda in primis la sostanziale valenza di giudicato delle statuizioni assunte con la sentenza di separazione o di divorzio, ovvero la valenza negoziale vincolante degli accordi in tale sede intervenuti tra i coniugi, nel senso che le parti non possono più ridiscuterne il contenuto, salvo che non sopravvengano situazioni diverse e non considerate in quella sede.
Tale conclusione trova invero un primo fondamento normativo nell'art. 156 ult. comma c.c. - che ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati in forza della stessa disposizione al sopravvenire di "giustificati motivi" - e quindi nell'art. 9 L. n. 898 del 1970 in tema di divorzio, che riproduce una formula sostanzialmente analoga, ripetuta anche nell'attuale art. 473 bis 29 c.p.c.;
sicché, non è dato in realtà attribuire al procedimento di modifica natura di "revisio prioris istantiae", ossia di rivisitazione ("melius re perpensa") delle determinazioni già adottate nel giudizio di separazione, trattandosi piuttosto di "novum iudicium", finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti tra i coniugi al mutamento della situazione di fatto, se e in quanto siffatta modificazione incida concretamente sulle loro condizioni patrimoniali, determinandone un profondo squilibrio rispetto al momento della separazione (cfr. Cass. civ. sez. I, 8/05/08 n. 11489,
che rinvia a sez. I 5/03/01n. 3149. V. anche, circa la idoneità della pronuncia sull'assegno di mantenimento intervenuta in sede di separazione a dar luogo ad un giudicato, atto a coprire il dedotto e il deducibile, salva la sopravvenienza di fatti nuovi, Cass. civ. sez. I 17/06/09 n. 14093).
In punto di rito, viene in rilievo il già citato art. 473 bis 29 c.p.c. (senz'altro applicabile anche al presente procedimento), secondo il quale "Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici". Dunque, operano le decadenze previste dagli artt. 473 bis 14 e 473 bis 17 c.p.c. (salvo quanto previsto dall'art. 473 bis
Pagina 4 L'onere probatorio circa la sopravvenienza di giustificati motivi ricade sul soggetto che richiede la modifica, e quindi sull'obbligato.
Nella specie, parte ricorrente ha in sostanza addotto (e documentato), a sostegno delle proprie richieste, un peggioramento della propria condizione economica determinata dal mancato pagamento da parte del convenuto della propria quota di rata di mutuo, contratto dai coniugi (in comune) per l'acquisto del domicilio coniugale dove all'attualità dimora con i figli. Il pagamento per intero della suddetta rata avrebbe inciso sulla sua capacità reddituale e comportato un peggioramento delle proprie condizioni economiche.
Ha documentato, inoltre, una riduzione del proprio reddito annuale rispetto al divorzio (da
14.636,00 a 14.551,71), l'aumento della rata di mutuo ( a tasso variabile) da euro 516,00 a 690,00 e di essere, inoltre, gravata - rispetto all'epoca del divorzio - dal pagamento della rata di euro 120,00
contratta per l'acquisto dell'autovettura ed euro 50,00, per debiti nei confronti dell'agenzia delle entrate.
Il resistente non si è costituito in giudizio e, pertanto, nulla ha dedotto sulle circostanze lamentate dalla ricorrente.
Ebbene, parte ricorrente ha documentato la sussistenza di giustificati motivi legittimanti, ai sensi dell'art. 473 bis. 29 c.p.c., ai fini dell'invocata revisione dell'assegno posto a carico del resistente in favore della ricorrente per il mantenimento dei figli e a titolo di assegno divorzile.
In particolare, ha provato la asserita intervenuta modifica delle proprie condizioni economiche e di provvedere al pagamento per intero della rata di mutuo contratta in comune dai coniugi per l'acquisto della casa coniugale.
Con l'ordinanza resa in data 22.04.2024 il Giudice ha proceduto ad un aumento proporzionale dell'assegno di mantenimento e divorzile ad euro 600,00, tenendo conto del mancato pagamento da
Pagina 5 parte del della quota di mutuo a tasso variabile a lui spettante (euro 258,00 a carico di CP_1
ciascun coniuge ) e oggi ammontante ad euro 690,00.
Alla luce dei superiori rilievi, pertanto, all'esito del vaglio della sussistenza della sopravvenuta,
effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi sulla base di una valutazione comparativa delle odierne condizioni reddituali ricostruite con la documentazione versata in atti dalla ricorrente (cfr., da ultimo, fra le tante, Cass., ord., n. 354/2023), deve ritenersi che l'assegno disposto in sede divorzile di euro 250,00 per il mantenimento dei figli e a titolo di assegno divorzile debba essere rimodulato ad euro 600,00 mensili, così come disposto con l'ordinanza del 22.04.2024
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
: CP_1
- a modifica della sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Cagliari in data 26.06.2010 n.
2424/2021 dispone che il sig. corrisponda l'importo mensile di euro Controparte_1
600,00 a titolo di assegno divorzile e di mantenimento dei figli minori e oltre Per_1 Per_2
gli assegni familiari (come disposto in sede divorzile) e il 50% delle spese straordinarie.
Detta somma è soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici istat.
- Condanna il resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese processuali che liquida in euro 2800,00 per compensi di avvocato, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 20.5.2025
Il Giudice rel.
Dott. Mario Farina
Il presidente
Pagina 6 Pagina 7
Dott. Giorgio Latti 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
19 c.p.c.).