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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 20/06/2025, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO PRESIDENTE
DOTT. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
DOTT.SSA ANNA MARIA RASCHELLA' CONSIGLIERE REL. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n.454/2019 R.G.A.C., trattenuta in decisione allo scadere del termine per il deposito di note scritte di trattazione assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
22 gennaio 2025, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Altomonte (CS) alla Via San Biagio n. Parte_1
43, presso e nello studio dell'Avv. Francesco Carbonara, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado;
APPELLANTE
E
(già quale Controparte_1 Controparte_2
incorporante di e prima ancora , in persona del Controparte_3 Controparte_4
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, anche in via disgiunta tra loro, giusta procura allegata al fascicolo telematico, dall'Avv. Andrea De Lucia e dall'Avv. Armando Guarany, presso lo studio del quale ultimo è elettivamente domiciliata in Catanzaro, Piazza Matteotti 2;
APPELLATO
E in persona del legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di procuratrice CP_5
e mandataria di rappresentata difesa, giusta delega allegata al fascicolo Controparte_6 telematico, dall'Avv. Pierluigi Federici, con studio in Roma, Viale G. Mazzini n. 9 ed ivi elettivamente domiciliata;
1 TERZO INTERVENUTO
E
e per essa, già , Controparte_7 Controparte_8 CP_9
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Ravenna, Via Alfredo
Baccarini n. 52, presso lo studio degli Avv.ti Carlotta Casamorata e Marina Vandini, le quali, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, la rappresentano, in virtù di mandato allegato al fascicolo telematico;
TERZO INTERVENUTO
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “In riforma della sentenza impugnata n. 753/2018 del Tribunale di Castrovillari e previa revoca del decreto ingiuntivo emesso dal medesimo Tribunale n. 341/13 Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni contraria domanda, eccezione e difesa:
1. accertare e dichiarare che e suoi aventi causa tutti, incluse le parti intervenute Controparte_10
- a) quale procuratrice e mandataria di b) CP_5 Controparte_6 Controparte_8
quale procuratrice e mandataria di - non sono titolari di alcun
[...] Controparte_7
credito nei confronti del sig. a seguito della restituzione del bene locato Parte_1
correttamente eseguita dal consumatore;
2. in via riconvenzionale, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1526 c.c. e previa eventuale compensazione a totale estinzione di ogni ragione creditoria del e suoi aventi Controparte_10
causa tutti, condannare ed ogni eventuale successore nel rapporto controverso, al CP_10 pagamento in favore del sig. dell'importo di € 109.024,00, inclusa IVA ed oltre Parte_1
accessori di legge, ovvero – in subordine – del minore importo di euro 45.000,00 ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia.
Vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio da distrarre in favore dell'antistatario procuratore costituito che le ha sinora tutte anticipate”.
Per l'appellato “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria Controparte_10
domanda, eccezione e deduzione respinta, così giudicare nel merito e in via definitiva: respingere l'appello proposto dal Sig. siccome Parte_1
infondato in fatto e in diritto, confermando l'impugnata sentenza n. 753/2018 emessa in data
30.08.2018 dal Tribunale di Castrovillari G.U. Dott.ssa Rosamaria Pugliese e depositata in data
3.09.2018; in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio.”
2 Per il terzo intervenuto “…Si costituisce nel giudizio in epigrafe individuato, CP_5
richiamando e facendo proprie tutte le argomentazioni, eccezioni, produzioni e conclusioni sin ora svolte dal precedente titolare del credito, di cui chiede pertanto l'estromissione.”
Per l'appellato “l'Ill.mo Tribunale adito ogni contraria istanza, Controparte_8
eccezione e deduzione respinta, premessa ogni e più opportuna declaratoria del caso e di legge, salvo ed impregiudicato ogni altro diritto e miglior pronuncia, Voglia
In via preliminare:
- dichiarare l'ammissibilità dell'intervento spiegato nel presente giudizio;
Nel merito:
- accogliere le conclusioni precisate in atti da nonché Controparte_1 dall'intervenuta quale procuratrice e mandataria di da intendersi CP_5 Controparte_6
qui integralmente trascritte e fatte proprie.
Con vittoria di spese e competenze di lite.”
FATTO E DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n.341/2013, emesso dal Tribunale di Castrovillari il 30 settembre 2013/1 ottobre
2013 e notificato il 17 ottobre 2013, con il quale è stato a lui ingiunto il pagamento, in favore della della somma di €110.607,90 - oltre interessi legali e spese e competenze per Controparte_3
il procedimento monitorio - in forza dell'inadempimento del contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto un'imbarcazione a motore, marca , targato 2NA2748D, stipulato il 19 gennaio CP_11
2006 tra la (successivamente trasformata, per atto di fusione per Controparte_4
incorporazione, nella ed il Controparte_3 Pt_1
In particolare, l'opponente ha esposto in fatto di aver concluso con la in Controparte_4
data 19 gennaio 2006, un contratto di locazione finanziaria – avente ad oggetto un'imbarcazione a motore, marca , targato 2NA2748D – mediante l'inoltro alla controparte di un modulo CP_11
contrattuale, unilateralmente predisposto dalla società di leasing, da lui sottoscritto.
Il valore del bene locato è stato stabilito di comune accordo in complessivi €433.000,00 oltre IVA, che il avrebbe dovuto restituire in 72 canoni mensili (con scadenza a gennaio 2012), di cui Pt_1
il primo anticipato per un importo pari a circa un quarto del complessivo valore del bene ossia
€118.000 circa.
3 Conseguita la disponibilità del bene, il ha regolarmente pagato i canoni pattuiti e alla fine Pt_1 dell'anno 2009, stante anche il regolare andamento del rapporto, ha proposto alla Controparte_4
di poter acquistare anticipatamente il bene.
[...]
Valutata l'imbarcazione dalla società di leasing per un valore di €291.000 oltre IVA, il ha Pt_1
deciso di non esercitare il diritto di riscatto anticipato ed il rapporto è regolarmente proseguito, sia pure con le modifiche apportate nel successivo mese di gennaio 2010, allorché il ha Pt_1
accreditato in favore della società la somma una tantum di €55.000,00; a seguito di tale consistente pagamento è stata concessa la rimodulazione del piano finanziario iniziale con proroga della scadenza contrattuale al 19 dicembre 2014 e conseguente rideterminazione dei canoni di locazione.
Il ha corrisposto gli ulteriori canoni pattuiti sino al mese di luglio 2011, allorquando, per Pt_1
sopravvenute esigenze economiche, non è stato in grado di adempiere regolarmente i successivi pagamenti e, a fronte di tale inadempimento, la nel frattempo succeduta alla Controparte_3
ha comunicato, con raccomandata a.r. in data 24 luglio 2012, la Controparte_4
risoluzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., all'uopo avvalendosi della facoltà prevista dalla clausola risolutiva espressa (art. 14 delle condizioni generali di contratto) nello stesso contenuta.
Dopo aver ottenuto la disponibilità del bene, la società di leasing ha dapprima comunicato al che il valore attribuito al bene da parte dei suoi tecnici di fiducia era di Pt_1
€70.000,00/80.000,00, a dispetto del maggior valore, compreso tra €300.000,00 e €283.450,00, indicato dal perito da lui nominato, l'Ing. , e successivamente, ha venduto il bene a terzi al Per_1 prezzo di €90.000,00 trattenendo la somma e procedendo, al fine di soddisfare il credito residuo, a notificare, in data 17 ottobre 2013, al il decreto ingiuntivo n.341/13 ottenuto dal Tribunale Pt_1 di Castrovillari, intimando il pagamento della somma di € 110.607,90, oltre agli interessi di mora nella misura contrattualmente prevista dal dovuto al saldo, a titolo di canoni scaduti e risarcimento del danno per l'anticipata risoluzione del contratto di leasing n. BA 286235.
Alla luce di ciò, ha proposto opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, Parte_1
deducendo, da una parte, l'invalidità della clausola penale di cui all'art. 15 delle condizioni generali di contratto, asserendo la vessatorietà della stessa in quanto determinante uno squilibrio in danno dell'utilizzatore ed evidenziando che non era stata oggetto di trattativa individuale, e dall'altra, la svendita dell'imbarcazione al prezzo di € 90.000,00, considerato esiguo alla luce della perizia effettuata dall'Ing. . Per_1
Ha concluso, pertanto, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Previa immediata sospensione della provvisoria esecuzione concessa al decreto emesso dal Tribunale di Castrovillari
4 n. 341/13 nei confronti della parte attrice in opposizione sig. ex art. 649 c.p.c. e Parte_1
successiva revoca e dichiarazione di inefficacia del medesimo decreto opposto all'esito del giudizio, voglia l'ill.mo Tribunale adito in sede di opposizione, rigettata ogni contraria domanda, eccezione
e difesa: 1) accertare e dichiarare la invalidità ed inefficacia del regolamento contrattuale tra le parti ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 c.c., 1342 c.c., 33 ss. Codice del Consumo relativamente alla disciplina della risoluzione contrattuale e ad ogni rinuncia del consumatore ai propri diritti restitutori per tutte le causali esposte;
2) accertare e dichiarare che la Controparte_3
non è titolare di alcun credito nei confronti del sig. a seguito della
[...] Parte_1
restituzione del bene locato correttamente eseguita dal consumatore;
3) in via riconvenzionale, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1526 c.c. e previa eventuale compensazione a totale estinzione di ogni ragione creditoria di condannare quest'ultima in persona Controparte_3 del L.R.P.T., al pagamento in favore del sig. dell'importo di € 31.237,50,oltre Parte_1
IVA, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia. Con salvezza di ogni ulteriore diritto, eccezione o richiesta, anche istruttoria. Vittoria di spese e competenze, da distrarre in favore dell'antistatario procuratore costituito”.
Instaurato correttamente il contraddittorio, disposta la sospensione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo e concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., in data 9 dicembre
2014 si è costituita in giudizio la in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, eccependo l'infondatezza di tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Costituitosi in giudizio il quale società incorporante la Controparte_10 Controparte_3 insistendo nelle domande di quest'ultima, la causa è stata istruita documentalmente e mediante prova per testi e all'udienza del 18 aprile 2018 è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con la sentenza n.753/2018, resa il 30 agosto 2018 e pubblicata il 3 settembre 2018, il Tribunale di
Castrovillari ha rigettato l'opposizione sul presupposto che: 1) con la sottoscrizione della domanda di contratto di locazione finanziaria il ha riconosciuto di aver letto ed accettato le Pt_1
condizioni generali di contratto depositate presso il Notaio di Firenze e ciò ha Persona_2 reso, dunque, infondata la doglianza in ordine alla mancata conoscenza della clausola di cui all'art. 15 delle predette condizioni;
2) la censura circa la presunta indeterminatezza delle condizioni generali di contratto oltre che inammissibile in quanto tardiva è, in ogni caso, infondata stante l'esaustivo richiamo delle stesse sia nella premessa e nella clausola contraddistinta con la lettera s) della domanda di contratto allegata al ricorso per ingiunzione, sia nella premessa della domanda di
5 contratto allegata all'atto di opposizione;
3) la giurisprudenza della Suprema Corte ha sancito la legittimità e la coerenza con l'art. 1526, comma 2, c.c. di tale tipologia di clausola penale;
4)
l'opponente non ha fornito prova idonea della svendita dell'imbarcazione, considerato che il perito ne ha determinato il valore commerciale ma non vi sono altri elementi da cui desumere la concreta possibilità che il bene poteva essere venduto al maggiore prezzo indicato;
5) che il quantum ancora dovuto da locatore è stato correttamente determinato dalla società creditrice in conformità all'art. 15 delle condizioni generali di contratto, che prevede quale importo dovuto quello corrispondente al totale dei canoni dovuti in forza del contratto e non pagati, facendo intendere anche la quota degli interessi corrispettivi, e non, come affermato dall'opponente, quello corrispondente alla sola quota capitale delle rate a scadere.
Infine, il Giudice ha condannato l'opponente al pagamento delle spese di lite.
§ 2. L'appello
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato in data 2 marzo 2019, ha Parte_1
proposto appello avverso la sentenza in parola per i motivi che si esamineranno.
Si è costituita in giudizio il in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_10
con comparsa di costituzione e risposta depositata, telematicamente, in data 5 luglio 2019, eccependo l'infondatezza dell'appello, chiedendone l'integrale rigetto.
Con comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c., depositata telematicamente in data 18 marzo 2020,
è intervenuta in giudizio dapprima la nella sua qualità di procuratrice e mandataria CP_5
di cessionaria in blocco, da parte del di una serie di beni e Controparte_6 Controparte_10
crediti tra cui quello per cui è causa, riportandosi a tutto quanto già dedotto dal;
Controparte_10
successivamente, con comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c., depositata telematicamente in data
12 maggio 2022, è intervenuta in giudizio (già e, Controparte_7 Controparte_7
per essa, ( già , cessionario del credito per cui è Controparte_8 CP_9
controversia, in forza di contratto di cessione in blocco concluso con eccependo Controparte_6
preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle richieste restitutorie e/o risarcitorie, legittimata essendo la controparte negoziale, ossia e non la cessionaria del CP_10
credito nel merito, si è riportata integralmente a quanto già dedotto Controparte_7 da nonché dall'intervenuta quale procuratrice e Controparte_1 CP_5
mandataria di facendo proprie tutte le domande, eccezioni, istanze, ragioni e difese Controparte_6
dalla medesima formulate e sollevate.
Acquisito il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado e disposti alcuni rinvii, è stata infine fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 25 febbraio 2025.
6 Con successivo decreto presidenziale n. 57 del 25 ottobre 2024 di variazione urgente riguardante la soppressione della Terza Sezione Civile e la ripartizione dei relativi carichi di lavori e dei magistrati ad essa assegnata tra le altre due Sezioni Civili, nonché con decreto di riassegnazione delle cause dell'ex Terza Sezione Civile del 29 ottobre 2024, la causa è passata alla competenza della Seconda
Sezione.
È stata quindi fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 22 gennaio 2025, poi sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. Indi, la Corte – viste le note – ha trattenuto la causa in decisione con ordinanza del 27 gennaio 2025, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dalla comunicazione della suddetta ordinanza, avvenuta in data 29 gennaio 2025.
CP_ Parte appellante, e hanno depositato la comparsa conclusionale. Controparte_10
Parte appellante e il hanno depositato, altresì, le memorie di replica. Controparte_10
§ 3. Le valutazioni della Corte
3.1 Con il primo motivo di appello l'appellante impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale, pur avendo rilevato che tra la domanda di contratto di locazione finanziaria depositata in sede monitoria dalla parte locatrice e quella prodotta dal in sede di Pt_1
opposizione vi fosse una divergenza consistente nel richiamo a differenti condizioni generali di contratto – facendo riferimento la prima a quelle con repertorio n.11275 del 23 dicembre 2005, depositate in atti dalla mentre le seconde a quelle n.11021 del 20 gennaio 2005, mai prodotte CP_3
in giudizio – ha sorvolato su tale specifico punto e ha comunque deciso di applicare le solo condizioni del 23 dicembre 2005.
In particolare, il Giudice di prime cure sarebbe arrivato a tali conclusioni sulla base di due assunti:
1) che fosse onere della parte conduttrice eccepire tempestivamente, e non solo con gli atti conclusivi, la mancata produzione da parte del locatore delle CGC del 20 gennaio 2005 applicabili al caso di specie;
2) che fosse in ogni caso applicabile l'art. 15 delle CGC del 23 dicembre 2005 in quanto appartenente a condizioni generali conosciute ed accettate in blocco dal conduttore.
Invero, secondo l'appellante, il primo punto sarebbe erroneo in quanto, posto che l'eccezione relativa all'esatta individuazione della disciplina applicabile non costituisce eccezione in senso stretto ed è pertanto svincolata da ogni preclusione o decadenza, era comunque onere della Banca attrice dimostrare e documentare le ragioni della propria pretesa.
Quanto al secondo punto, invece, la sua erroneità si potrebbe dedurre non solo dalla lettura del contratto di locazione prodotto dal che fa chiaramente riferimento a condizioni generali Pt_1
di contratto differenti, applicabili per la parte non appositamente derogata da quanto previsto dalla
7 lettera s), ma anche dalla divergenza esistente tra i due modelli contrattuali prodotti, la quale esclude la sussistenza di qualsiasi volontà pattizia volta a disciplinare gli effetti della risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore.
Conseguentemente, il Giudice avrebbe, dunque, dovuto decidere la controversia facendo applicazione della normativa generali in materia di locazione finanziaria e, in particolare, ai sensi dell'art. 1526 c.c., avrebbe dovuto condannare la alla restituzione dei canoni percepiti, detratto CP_3 quanto spettante al locatore per l'equo compenso per l'uso della cosa, ma non anche del risarcimento dei danni, non avendo la avanzato alcuna domanda in tal senso. CP_3
Con il secondo motivo di appello l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il
Tribunale ha omesso di accertare e dichiarare la almeno parziale inefficacia dell'art. 15 delle condizioni generali di contratto del 23 dicembre 2005, in quanto clausola vessatoria non approvata specificatamente per iscritto.
In particolare, l'appellante, richiamando il concetto di clausola vessatoria sancito dall'art. 33, comma
2 lett. f) del Codice del consumo, si duole dell'appartenenza a tale categoria dell'art. 15 delle condizioni generali di contratto erroneamente applicate dal Giudice di prime cure, il quale, al contrario, avrebbe dovuto ricondurre tale clausola penale ad equità ai sensi dell'art. 1384 c.c.
Tale clausola, difatti, ha consentito alla di trattenere i canoni corrisposti, di acquisire la CP_3
disponibilità del bene restituito per poi venderlo ad un prezzo irrisorio e di agire per ulteriori
110.607,90, per un totale complessivo certamente maggiore rispetto alla somma che la CP_3
avrebbe conseguito dalla corretta ed integrale esecuzione del contratto di locazione finanziaria.
Peraltro, dalla dichiarazione di inefficacia del suddetto art. 15 discenderebbe che, ai fini della decisione della causa, il Giudice avrebbe dovuto tenere in considerazione il valore del bene restituito, ampiamente dimostrato con la perizia di parte, anziché il valore di vendita del medesimo, valutabile come del tutto irrisorio.
3.2 I motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente.
Alla luce delle risultanze istruttorie emerse nel corso del giudizio di primo grado, questo Collegio ritiene condivisibile l'iter motivazionale seguito dal Giudice di prime cure, il quale appare, dal punto di vista logico giuridico, decisamente chiaro e lineare.
In particolare, non può, in primis, non essere ribadita la tardività della difesa approntata dal Pt_1
solamente negli atti conclusivi del giudizio di primo grado, ovvero con comparsa conclusionale e memoria di replica, e ripresa con il primo motivo di appello, volta a rilevare la presunta indeterminatezza delle condizioni generali di contratto derivante dalla mancata produzione in atti
8 delle stesse e, in ogni caso, dalla divergenza esistente tra quelle richiamate in premessa e quelle indicate alla lettera s).
Ebbene, è pacifico che “L'art 190, comma 2, c.p.c., prescrivendo che le comparse conclusionali devono contenere le sole conclusioni già precisate dinanzi al giudice istruttore e il compiuto svolgimento delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano, mira ad assicurare che non sia alterato, nella fase decisionale del procedimento, in pregiudizio dei diritti di difesa della controparte, l'ambito obiettivo della controversia, quale precisato nella fase istruttoria…” (Cass. civ., 2 maggio 2019, n. 11547).
In altre parole, la comparsa conclusionale ha solamente una funzione riepilogativa e illustrativa delle questioni già ritualmente dedotte nel corso del giudizio, con la conseguenza che ogni doglianza promossa in tale fase che, come nel caso di specie, obbliga il Giudice ad effettuare nuove e ulteriori valutazioni sull'ampliato thema decidendum, non può che ritenersi inammissibile.
Per mera completezza espositiva, così come affermato dal Tribunale, la censura risulta in ogni caso infondata, dal momento che, in estrema sintesi, sebbene non vi sia dubbio circa la sussistenza di una divergenza in ordine alle condizioni generali di contratto richiamate, una corretta interpretazione del contratto non può che portare a ritenere applicabili quelle del 23 dicembre 2005. Difatti, premesso che la ha agito in sede monitoria producendo come titolo la domanda di contratto facente CP_3
espresso riferimento alle CGC del 23 dicembre 2005, con la conseguenza che era onere del Pt_1
contestare tempestivamente tale divergenza e produrre le condizioni a suo dire operanti, è d'uopo porre in evidenza come le condizioni di dicembre, presenti nella premessa di entrambi i contratti prodotti, nonché le sue deroghe, indicate alla lettera s) della domanda di contratto prodotta dalla siano state attentamente lette, accettate e sottoscritte dall'opponente. Per tale ragione, non si CP_3 comprende come quest'ultimo possa dolersi della mancata conoscenza di tali condizioni e, in particolare, della mancata pattuizione delle stesse, considerato che il contratto risulta dallo stesso sottoscritto, diversamente da quello facente riferimento alle condizioni di gennaio, il quale riporta la sola firma della società.
Ciò posto, in secondo luogo, va ribadita la piena validità e non vessatorietà della clausola con cui le parti, derogando alla disciplina dettata dall'art. 1526 c.c., hanno previsto delle modalità di risoluzione del contratto differenti rispetto alla disciplina generale ed, in particolare, che “…Qualora la richiesta di indennizzo venga formulata dalla locatrice dopo l'avvenuta restituzione del macchinario da parte della conduttrice, la sua vendita e/o rilocazione sul mercato, l'indennizzo che potrà essere domandato dalla locatrice - stante la natura finanziaria della locazione, accettata e voluta anche dalla conduttrice, con conseguente esclusione dell'applicazione delle norme in tema di vendita con
9 il patto di riservato dominio - sarà pari alla differenza, tra le seguenti voci (a-b): a) il totale dei canoni dovuti in forza del contratto e/o non pagati (attualizzati quelli a scadere successivamente alla data di risoluzione), maggiorata degli interessi di cui all'articolo quattro, il corrispettivo previsto per l'esercizio della facoltà di acquisto, nonché tutte le spese, incluse quelle legali, provvigioni di ulteriori oneri, sostenute dalla locatrice anche per il ritiro del macchinario, la vendita e/o rilocazione del medesimo, da un lato;
b) il ricavato della vendita al netto di iva o l'imponibile della rilocazione del macchinario, dall'altro.”
In particolare, sembra oramai pacifico l'orientamento della Suprema Corte secondo cui “…è stata
<<reputata coerente con la previsione contenuta nel secondo comma dell cod. civ.>
penale inserita nel contratto di leasing traslativo prevedente l'acquisizione dei canoni riscossi con detrazione, dalle somme dovute al concedente, dell'importo ricavato dalla futura vendita del bene restituito>>. La giurisprudenza più recente conferma detti principi (si vedono, tra le altre, le ordinanze 30 settembre 2021 n. 26531, 14 ottobre 2021 n. 28022, e 30 marzo 2022, n. 10249).
L'ordinanza n. 28022 del 2021, in particolare, richiamando i criteri enunciati dalle Sezioni Unite, afferma esplicitamente che la clausola che consente al concedente di trattenere i canoni incassati è conforme all'art. 1526, secondo comma, cod. civ.; che, viceversa, deve considerarsi contraria alla ratio legis la clausola che consente al concedente di acquisire, oltre all'intero importo del finanziamento, anche il valore del bene oggetto del contratto, perché essa determina una situazione paradossale, nella quale il concedente finirebbe col ricavare dall'inadempimento dell'utilizzatore un vantaggio maggiore di quello che gli sarebbe derivato dal regolare adempimento del contratto.
…Dalla lettura dei precedenti su indicati si deduce che nella risoluzione del leasing traslativo acquista un ruolo decisivo la restituzione del bene perché tale evento consente al meccanismo delineato dall'art. 1526 di esplicarsi nella sua pienezza.” (Cass. civ., 10 gennaio 2025, n. 588).
In tal senso, dunque, prima ancora di discutere dell'eventuale obbligo di sottoscrizione specifica della clausola, si evidenzia come manchi qualsivoglia profilo di vessatorietà della stessa atteso che essa non comporta alcuno squilibrio contrattuale e non impone al consumatore il pagamento di alcuna somma manifestamente eccessiva.
Nel caso di specie, poi, altrettanto infondata si rivela la censura relativa alla presunta “svendita” del bene, la quale avrebbe portato a far ottenere alla società concedente un profitto maggiore rispetto a quello che le sarebbe derivato dalla normale esecuzione del contratto.
Anche qui, non può che ritenersi più che corretto quanto statuito dal Tribunale, il quale ha ritenuto che l'opponente non abbia fornito una prova idonea a dimostrare la possibilità che detto bene poteva essere venduto ad un prezzo superiore. Invero, posto che in ogni caso l'art. 15 parla unicamente di
10 “ricavato della vendita” senza riferimento alcuno al valore di mercato del bene, va evidenziato, in ogni caso, che la perizia di parte, non supportata da altri elementi, non può da sola, essere sufficiente allo scopo richiesto.
“In caso di leasing traslativo risolto prima dell'entrata in vigore della l. n. 124 del 2017, non operando quest'ultima disciplina retroattivamente, trova applicazione analogica l'art. 1526 c.c., con conseguente validità della clausola di confisca che preveda la detrazione, in favore dell'utilizzatore, del prezzo effettivamente ricavato dalla vendita del bene oggetto di riconsegna, senza che sia necessario - nel caso in cui la ricollocazione del bene sia già avvenuta - far riferimento al valore di mercato, bensì al prezzo effettivamente incassato, spettando all'utilizzatore dedurre e dimostrare che la liquidazione sia stata effettuata dall'impresa in modo non diligente o abusivamente aggravando la posizione debitoria.” (Cass. civ., 12 giugno 2023, n. 16632).
Alla luce di quanto detto, l'appello si ritiene infondato e, come tale, va rigettato.
§ 4. Le spese processuali
4.1 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo applicando lo scaglione di valore compreso tra €52.001,00 e €260.000,00 e alla tariffa minima prevista dal D.M.
n. 147 del 13 agosto 2022 in vigore dal 23 ottobre 2022, per la non particolare complessità delle questioni trattate, e per tutte le fasi della controversia.
4.2 Sussistono, inoltre, i presupposti per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/02, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da , nei confronti di in persona del legale Parte_1 Controparte_10
rappresentante pro tempore, e con l'intervento volontario di e di CP_5 [...]
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, con atto di citazione Controparte_8
notificato il 2 marzo 2019 avverso la sentenza n.753/2018 del Tribunale di Castrovillari, resa il 30 agosto 2018, pubblicata il 3 settembre 2018 e non notificata, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna al pagamento nei confronti di delle spese Parte_1 Controparte_10
di lite, quantificate in € 7.160,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a., come per legge;
11 3) Condanna al pagamento nei confronti di nella qualità, Parte_1 CP_5
delle spese di lite, quantificate in € 7.160,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a., come per legge;
4) Condanna al pagamento nei confronti di Parte_1 Controparte_8
nella qualità, delle spese di lite, quantificate in € 7.160,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a., come per legge;
5) dà atto che sussistono i presupposti per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/02, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della seconda sezione civile del 28 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Anna Maria Raschellà dott.ssa Silvana Ferriero
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