Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 10/04/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VITERBO riunito in camera di conIGlio e composto dai magistrati dott. Eugenio Maria Turco - presidente dott.ssa Francesca Capuzzi - giudice rel. dott. Davide Palmieri - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1577/2024 del R.G.A.C., vertente tra
, nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1 C.F._1
ricorrente e
, nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1 C.F._2
resistente e
nata a [...], Regno Unito, il 29.08.1946 (c.f. ) Controparte_2 C.F._3
resistente e
presso il Tribunale Controparte_3
Oggetto: interdizione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 2.9.2024 la IG.ra ha chiesto all'intestato tribunale l'interdizione di suo Parte_1
padre – IG. . Controparte_1
A sostegno della domanda ha esposto, allegando documentazione medica, che il padre, convivente con il coniuge – IG.ra – con la quale è contitolare dell'appartamento in Vejano, via Umberto Controparte_2
n. 111, è affetto da una forma avanzata e in continuo peggioramento di demenza senile;
non riesce a provvedere a sé stesso, non potendo deambulare, comunicare, esprimere i propri bisogni e alimentarsi autonomamente. La ricorrente ha proposto, quindi, l'interdizione del padre e la nomina della IG.ra , CP_2
in qualità di tutore, e quella di sé stessa, in qualità di protutore.
Ha resistito in giudizio la IG.ra , deducendo di prestare con diligenza al IG. tutta CP_2 Parte_1
l'assistenza del caso, anche per la cura delle pratiche amministrative e di tenere informata sullo stato di salute del IG. la ricorrente, peraltro titolare di legge n. 104/1992 proprio nell'interesse del padre, il Parte_1
Sentito l'interdicendo e disposto un termine per deposito della cartolina attestante la corretta istaurazione del contraddittorio, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 20 marzo 2025 sulle richieste delle parti e sentito il pubblico ministero, che ha concluso per l'interdizione previa nomina di un tutore estraneo all'ambito familiare.
La domanda di interdizione deve essere rigettata.
Invero, va considerato che la misura dell'interdizione si affianca a quella dell'amministrazione di sostegno introdotta nell'ordinamento dalla legge numero 6 del 2004 con la finalità di tutelare, con la minor limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni di vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.
Con sentenza numero 440 del 2005 la Corte costituzionale ha chiarito che il criterio fondamentale che deve guidare la scelta dell'una o dell'altra misura da parte del giudice va individuato non nel diverso e meno intenso grado di infermità e di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma nella maggiore capacità dell'amministrazione di sostegno di adeguarsi alle eIGenze di detto soggetto in relazione alla sua flessibilità e alla maggiore agilità della procedura applicativa.
In coerenza con ciò la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la scelta tra l'interdizione e l'amministrazione di sostegno deve compiersi avendo riguardo al tipo di attività da porre in essere per conto del beneficiario, sicché l'istituto disciplinato dall'articolo 404 c.c., che è comunque volto a garantire la tutela delle persone fragili, può essere applicato quando le eIGenze del caso concreto richiedono l'espletamento di un'attività estremamente semplice e tale da non rischiare di pregiudicare l'interesse del soggetto in cui favore viene disposta, in ragione ad esempio della scarsa consistenza del patrimonio disponibile o per la semplicità delle operazioni da svolgere, non rilevando invece quale criterio discretivo il diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia
(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22332 del 26/10/2011; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18171 del 26/07/2013). CP_ Nella specie dal certificato medico legale dell di Viterbo risalente al 2020 e versato in atti emerge che il IGnor è affetto da un deficit deambulatorio, da morbo di Parkinson con Controparte_1
deterioramento cognitivo moderato-grave e componente ansioso depressiva, ipoacusia neurosensoriale bilaterale anamnestica con protesizzazione.
Dal certificato della Asl di Viterbo - ambulatorio di geriatria - del 2024 emerge che “il paziente in sedia a rotelle, vigile, non collaborante per l'estrema rigidità di tipo extrapiramidale, tremore, non parla, ma esprime assenso o dissenso con gesti volontari (batte la mano destra sul tavolo) e “lamenta” per esprimere contrarietà
a ciò che gli viene proposto. Per il resto necessita di continuo aiuto per tutte le attività della vita quotidiana”. Anche il certificato del medico curante del 2024 attesta che il paziente è “affetto da resezione colon destro per adenocarcinoma, disartria in seguito ad ischemia cerebrale, ipoacusia, grave deterioramento cognitivo, morbo di Parkinson, sindrome ansioso depressivo, sindrome dell'apnee notturne con BPCO, allettato da diversi anni”, il medico curante prosegue evidenziando che il IG. non è più in grado di Parte_1
deambulare e passa la sua giornata tra il letto e la sedia a rotelle, per mezzo della quale la moglie lo porta in giro per il paese nelle giornate di tempo buono.
Tali conclusioni sono state confermate, nel corso dell'udienza del 28 novembre 2024, dall'esame dell'interdicendo che, invitato dal giudice istruttore a dire il proprio nome e a confermare se sentisse o meno quanto gli veniva chiesto, ha emesso dei suoni di risposta seppure non è stato in grado di articolare parole comprensibili;
nel corso dell'udienza successiva, del 9 gennaio 2025, i nipoti dell'interdicendo,
[...]
, e hanno tutti concordemente riferito che lo zio Pt_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
riconosce le persone, capisce ciò che gli viene detto facendo movimenti con lo sguardo e in tal modo manifesta le proprie emozioni.
E' dunque evidente che, seppur diminuita, la capacità del IGnor non è del tutto annullata poiché Parte_1
egli ha percezione di ciò che accade, ma non è in grado di esprimersi a parole in ragione del grave stato di deterioramento fisico dal quale affetto, ma è proprio tale stato, che lo costringe a vivere tra il letto e la sedia a rotelle e che lo priva del tutto della capacità di deambulare autonomamente e di svolgere da solo anche i più semplici gesti della quotidianità, che induce a preferire l'amministrazione di sostegno all'interdizione.
In una tale situazione, infatti, poiché è pacifico che il IGnor è accudito notte e giorno dalla moglie Parte_1
e non è assolutamente in grado di allontanarsi da solo dalla propria abitazione, non è ragionevole pensare che possa venire a trovarsi in una situazione di difficoltà rimanendo privo di assistenza materiale ovvero che possa compiere atti pregiudizievoli per la sua persona.
D'altronde, la scarsa consistenza del patrimonio da amministrare, che consta della casa di abitazione cointestata con la moglie, della pensione sociale e dell'indennità di accompagnamento, non richiede il compimento di alcuna attività particolare, se non quella di riscuotere le somme mensilmente e di gestirle per il quotidiano mantenimento.
Trattasi all'evidenza di attività che possono facilmente e celermente essere compiute anche con lo strumento dell'amministrazione di sostegno, senza necessità di disporre l'interdizione che garantisce meno il rispetto della dignità dell'individuo (cfr. C. Cost. n. 440/2005).
Alla luce di quanto si è detto deve, dunque, procedersi all'apertura dell'amministrazione di sostegno del IGnor nominando un amministratore provvisorio nella persona dell'avvocato Controparte_1
soggetto estraneo alla famiglia e terzo rispetto alla moglie e alla figlia che nel presente Controparte_5
giudizio si sono trovate in posizione contrapposta;
l'amministratore dovrà provvedere in via provvisoria e urgente al compimento degli atti necessari alle cure sanitarie da erogare all'amministrato; il presente provvedimento va trasmesso ai sensi dell'art. 418 ult. comma, c.c. al giudice tutelare in sede per il prosieguo di competenza.
La natura degli interessi dedotti in giudizio, il suo esito e i rapporti tra le parti giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, a definizione dell'odierno giudizio,
- rigetta la domanda di interdizione di nato il [...] a [...] Controparte_1
e dispone in suo favore l'apertura della amministrazione di sostegno;
- nomina ex art. 405, comma 4, c.c., in via provvisoria, quale amministratore di sostegno di CP_1
l'avv. affinché provveda ad assicurare le cure sanitarie ritenute
[...] Controparte_5 opportune e necessarie all'amministrato;
- dispone la trasmissione con separata ordinanza della presente sentenza al Giudice Tutelare in sede ex art. 418 c.c.;
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Viterbo nella camera di conIGlio del 3 aprile 2025.
Il giudice estensore Il presidente
Dott.ssa Francesca Capuzzi Dott. Eugenio Maria Turco