Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/03/2025, n. 855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 855 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI MESSINA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando
in esito all'udienza del 20.3.2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter,
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al n. 4463/2017 R.G. e vertente nato a [...] il [...] e residente in [...]
Roma,n.27, rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Bonetti (c.f. CodiceFiscale_1
e dall'Avv. Santi Delia (c.f. ) C.F._2 C.F._3
RICORRENTE
CONTRO
MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITA' e della RICERCA - Ufficio
Scolastico Regionale per la Sicilia e Ufficio VIII - Ambito territoriale per la provincia di
Messina (C.F.: ), in persona del Dirigente p.t., rappresentato e difeso, ai sensi P.IVA_1
dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., come introdotto dall'art. 42, D.Lgs 31 marzo 1998, n°80 e succ. modif. dalla Dr.ssa Alessandra Meliadò (C.F. ), funzionario in C.F._4
servizio presso lo stesso ufficio territoriale, legalmente domiciliata per la gestione del contenzioso del lavoro di cui all'art. 12 bis, D. Lgs 3 febbraio 1993, n°29, come introdotto
Messina, sita in Messina, Via San Paolo. 361 ex IAI
RESISTENTE
OGGETTO: valutazione servizio pre ruolo- anzianità di carriera
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Esame dei fatti di causa
Con ricorso depositato in data 07.6.2019 il ricorrente premetteva di essere un insegnante che
è stato immesso in ruolo quale docente di scuola Secondaria di 2° grado per la classe di concorso A026 (ex A047) con decorrenza giuridica dall'inizio dell'anno scolastico 2007/2008 ed economica dal 20 marzo 2008.
Esponeva di avere prestato servizio alle dipendenze del in virtù di reiterati contratti a CP_1
tempo determinato ed evidenziava che con nota del 16 febbraio 2015, l'amministrazione provvedeva a riconoscere integralmente solo 1 dei 15 anni prestati in qualità di docente precario ai fini della ricostruzione della carriera, nonché un anno per i 2/3, negando così il diritto a vedersi riconosciuto lo scatto biennale disposto per i docenti a tempo indeterminato.
Deduceva la violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18.03.1999 ed allegato alla direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 28 giugno
1999/70 CEE e la violazione dell'art. 6 del d. lgs.368/2001.
Instava quindi nel riconoscimento della maggiore anzianità con i connessi diritto risarcitori per differenze retributive chiedendo altresì il risarcimento del danno per la reiterazione dei contratti a termine stipulati considerato che il comportamento illecito della p.a. ha determinato l'assenza di retribuzione per i periodi compresi tra giugno e settembre di ciascun anno.
Con memoria depositata in data 1.12.2020 si costituiva tardivamente in giudizio l'amministrazione resistente, eccependo in via preliminare la prescrizione quinquennale dei diritti azionati in giudizio in quanto relativi a pretese nascenti da rapporti di lavoro e nel merito contestando la fondatezza del ricorso. Evidenziava che nel caso di supplenze su organico di fatto non è di per sé configurabile alcun abuso e che il ricorrente, dopo la stipula di diversi contratti a termine per posti su organico di fatto e supplenze temporanee, era stato immesso in ruolo, per cui l'assunzione a tempo indeterminato costituiva una misura ampiamente riparatoria del lamentato abusivo ricorso ai contratti a termine.
Concludeva, chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto.
La causa veniva istruita mediante consulenza tecnico contabile.
In seguito al deposito di note scritte, sostitutive dell'udienza del 12.3.2025 la causa viene decisa conformemente a precedenti di quest'ufficio che si richiamano e condividono ai sensi dell'art. 118 c.p.c. (sent. n.1919/2022; 913/2023; 87/2024)
2. Valutazione servizio pre-ruolo.
In fatto si rileva anzitutto che le circostanze dedotte in ricorso relativamente al servizio pre ruolo svolto dal ricorrente con contratti a termine non risultano contestate e sono documentalmente provate dai certificati ad esso allegati.
Ai fini della decisione della controversia si richiamano ex art. 118 disp. att. c.p.c. le recenti pronunce della Cassazione, che con orientamento ormai consolidato ha affermato (cfr. in motivazione Cass. n. 17314/2020 e n. 31150/2019) che l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato può essere fatta valere dal personale docente e amministrativo della scuola sia per rivendicare, in relazione ai contratti a termine intercorsi fra le parti, le maggiorazioni retributive connesse all'anzianità stessa, sia per richiedere, successivamente all'immissione in ruolo e alla stipula del contratto a tempo indeterminato, la ricostruzione della carriera e il riconoscimento, a fini giuridici ed economici, del servizio in precedenza prestato.
Si tratta di pretese che, seppure basate entrambe sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 99/70/CE, non sono sovrapponibili, sia perché fondate su elementi costitutivi diversi (in un caso la sola successione dei contratti a termine, nell'altro la prestazione a tempo determinato seguita dall'immissione in ruolo), sia in quanto non coincidenti sono le disposizioni legali e contrattuali che vengono in rilievo. Quanto alla prima questione la Corte di Giustizia si è ripetutamente occupata dell'interpretazione di tale clausola - la quale obbliga gli Stati membri ad assicurare al lavoratore a termine “condizioni di impiego” che non siano meno favorevoli rispetto a quelle dell'assunto a tempo indeterminato “comparabile”, chiarendo che essa esclude in generale e in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha il carattere di norma self- executing, poiché incondizionata e sufficientemente precisa per poter essere invocata dal singolo nei confronti dello Stato (v. sent. 13 settembre 2007, causa c-307/05, Per_1
e sent. 8 settembre 2011, causa C-177/10 .
[...] Persona_2
Le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore costituiscono “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4 cit., e quindi possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9 luglio 2015, causa C-177/14 Regojo Dans): a tal fine non è sufficiente che la disparità di trattamento sia prevista da una norma generale e astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione tra impiego di ruolo e non di ruolo, ma occorrono elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura e alle caratteristiche delle mansioni espletate.
I richiamati principi sono stati tutti ribaditi dalla Corte di Lussemburgo nella motivazione della recente sentenza del 20 giugno 2019 in causa C- 72/18, Ustariz Aróstegui, secondo cui
«la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta
a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che riserva il beneficio di un'integrazione salariale agli insegnanti assunti nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in quanto funzionari di ruolo, con esclusione, in particolare, degli insegnanti assunti a tempo determinato come impiegati amministrativi a contratto”.
Tale impostazione è stata da ultimo confermata dalla S.C. di Cassazione con la sentenza sopra richiamata 28.11.2019, n. 31150, che ha affermato il principio, secondo cui «L'art. 569 del
d.lgs. n.297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi pre-ruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato» (
Cass.,28.11.2019 n. 31150).
I giudici di legittimità, nella pronuncia richiamata, hanno, tra l'altro, affermato che:
a) “l'applicabilità alla fattispecie della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perché la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poiché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio ( cfr.
Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 Rosado Santana punto 43; Corte di Giustizia
18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, ed altri, punto 36); Per_3
b) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, ; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); Persona_1
c) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro
Alonso, cit., punto 42);
c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate ( Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, Per_4
punto 57 e con
[...]
riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C- 302/11 e C-305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi);
e) i richiamati principi non sono stati smentiti dalla sentenza 20.9.2018, in causa C- 466/17,
con la quale, a seguito di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Trento, la Corte di Per_5
Giustizia ha statuito che la clausola 4 dell'Accordo Quadro, in linea di principio, non osta ad una normativa, quale quella dettata dall'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che « ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi»;
f) le ragioni valorizzate dalla Corte di Giustizia nella pronuncia relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente restano circoscritte a quest'ultimo, perché il personale tecnico, amministrativo e ausiliario non può giovarsi della fictio iuris di cui al richiamato art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, con la conseguenza che resta alla radice esclusa ogni possibilità della paventata «discriminazione alla rovescia»;
g) quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione ed alle ragioni oggettive che sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento, deve ribadirsi che non si può fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare perché, la giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata anche nella sentenza 20.9.2018,
è ferma nel ritenere che la giustificazione deve essere fondata su «elementi precisi e Per_5 concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi» e che «possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato...o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro»;
h) nel caso di specie la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dagli assunti a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente immessi emerge dalla disciplina dettata dalle parti collettive, perché tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologiedi rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle «funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche» ( art. 49 CCNL 1995).
Dalla disamina dei contratti stipulati dal riocrrente, emerge che le mansioni contrattualmente attribuitegli sono state uguali a quelle del corrispondente personale assunto a tempo indeterminato, e anche le modalità di selezione, in quanto basate su graduatorie, così come obblighi e responsabilità sono identici.
Pertanto, non sussiste alcuna “ragione oggettiva”, concretatasi in peculiari elementi, circostanze o modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, che valga a distinguere l'attività lavorativa prestata dai ricorrenti rispetto a quella svolta dai colleghi di ruolo (v. sul punto già sent. Corte di Giustizia sent. 22 dicembre 2010, cause riunite C-444/09 e C-456/09, Per_6
).
[...] Va, quindi, esclusa la conformità al diritto eurounitario delle clausole dei contratti collettivi del comparto scuola succedutesi nel tempo, in forza delle quali “al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento iniziale previsto per il corrispondente personale di ruolo” senza alcun riconoscimento dell'anzianità di servizio che, al contrario, le parti collettive hanno valutato e valorizzato per il personale a tempo indeterminato prevedendo un sistema di progressione stipendiale secondo fasce di anzianità (v. in esatti termini Cass. n.
22558/2016; conf. da Cass. n. 20918/2019, n. 30573/2019).
In corso di giudizio è stata quindi disposta consulenza tecnica per quantificare gli scatti retributivi di anzianità maturati in base al servizio prestato.
Ciò premesso, il nominato CTU, dopo un attento esame della documentazione prodotta dalle parti, tenuto altresì conto dei criteri enunciati dalla Suprema Corte con la sentenza n. 31149 del 28.11.2019,
ha rilevato che dal decreto emesso dall'ufficio scolastico regionale per la Sicilia – Istituto
Superiore I.I.S. “Renato Guttuso” – si ricava che gli anni di pre-ruolo sono stati valutati ai sensi dell'articolo 485 del D. Lgs. 297/94.
L'articolo 485 del D. Lgs. n. 297/94 prevede che al personale docente – sia delle scuole di istruzione secondaria ed artistica (comma 1) che delle scuole elementari (comma 2), il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
Emerge infatti, dalla lettura dell'articolo 2 del detto che sono stati riconosciuti ai fini giuridici ed economici l'anzianità pre- ruolo in 9 anni e 4 mesi (primi quattro anni per intero e restanti anni per i due terzi) ed ai soli fini economici 2 anni e 8 mesi (il restante terzo).
Considerato che il ricorrente ha svolto 102 mesi e 185 giorni di pre-ruolo, il calcolo è corretto.
E' infondata l'eccezione mossa dalla parte ricorrente in merito alla necessità che si tenga conto delle interruzioni tra un periodo e l'altro in quanto la stessa Corte ha ritenuto come: “nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali questa Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio”.
La domanda di riforma di riconoscimento della maggiore anzianità e delle differenze retributive è quindi respinta.
3. Risarcimento del danno da reiterazione abusiva dei contratti.
Si osserva sul punto che il ricorrente è stato assunto a tempo indeterminato nel 2008 e che, per i motivi sopra indicati, l'anzianità di fatto riconosciuta dall'amministrazione sia a livello normativo che economico, ha ristorato ogni pregiudizio patrimoniale e professionale subito.
Va infatti richiamato come il complesso sistema del reclutamento del personale docente prevede che per garantire continuità nella erogazione del servizio scolastico e educativo e conferire il maggiore possibile grado di certezza nella pianificazione degli organici della scuola, ogni anno viene definito un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato, sulla base dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno.
Solo successivamente l'amministrazione scolastica, annualmente e alla conclusione delle operazioni di mobilità e di immissione dei nuovi assunti, ha contezza delle esigenze temporanee ed urgenti di copertura delle classi e pertanto non può parlarsi di abusività della condotta sulla base della preordinata volontà di non coprire i posti vacanti disponibili tramite le assunzioni a tempo indeterminato.
La domanda è quindi complessivamente respinta.
In relazione, tuttavia, alla complessità delle questioni trattate e alle recenti pronunce giurisprudenziali in materia, sussistono gravi motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
Le spese di c.t.u. sono poste a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, rigetta il ricorso e dispone la compensazione delle spese di lite.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 21.3.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando