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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 11/04/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 774/2024
TRIBUNALE DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Rimini, Dott. Antonio Miele, in funzione di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate all'udienza del 10.04.2025, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 774/2024 promossa da:
, (C.F. ), nato a [...], il [...], ivi residente Parte_1 C.F._1 in Rimini, via Reno 21 int. 2, difeso in proprio, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Rimini, Via della
Fiera n. 7, PEC: Email_1
Ricorrente
Contro
, in persona del ministro pro tempore nonché legale rappresentante;
Controparte_1
Resistente-contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale del 10 aprile 2025, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
AVENTE AD OGGETTO: opposizione a decreto di liquidazione.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I FATTI OGGETTI DEL PROCESSO E LE DEDUZIONI DELLE PARTI.
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., depositato in data 19.03.2024, l'Avv. ha Parte_1 Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto di liquidazione emesso dal Tribunale di Rimini in data 7.11.2023, notificatogli in data 20.02.2024. pagina 1 di 4 Il ricorrente ha esposto di avere prestato la propria opera professionale in favore della sig.ra CP_2 nell'ambito del procedimento penale R.G.N.R. n. 10614/2009– 1201/2013 R.G.T. e, di aver
[...] proposto istanza di liquidazione dei compensi professionali per l'attività svolta. L'Avv. ha Parte_1 proseguito esponendo che il Giudice penale ha rigettato la suddetta istanza motivando che “rilevato che si tratta di copia e che stante il tempo trascorso deve ritenersi che sull'originale il Giudice titolare abbia provveduto dichiara non luogo a provvedere”. Parte ricorrente ha sostenuto di avere regolarmente depositato l'istanza di liquidazione in questione in data 28.07.2016, allegandovi il decreto di ammissione al patrocinio e la nota competenze. Il
24.07.2023, l'Avv. ha dichiarato di avere inviato una mail al Tribunale di Rimini per chiedere Parte_1 notizie sullo stato della pratica, non avendo ancora ricevuto alcun riscontro in merito alla suddetta istanza di liquidazione. A seguito del sollecito, la cancelleria ha chiesto nuovamente la produzione dell'istanza, di cui è stata trasmessa un'ulteriore copia in data 20.02.2024 e alla quale ha fatto seguito il decreto di rigetto impugnato. Parte ricorrente, quindi, ha ribadito che mai sia stato emesso in relazione alla suddetta istanza alcun decreto di liquidazione. L'Avv. , quindi, ha concluso chiedendo la revoca del provvedimento Parte_1 impugnato e la liquidazione per l'attività professionale espletata di euro 1.800,00, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
Sotto il profilo della dinamica processuale, all'udienza di prima comparizione delle parti il Giudice, ha fissato udienza di rimessione della causa in decisione ex art. 281 terdecies c.p.c. All'udienza successiva tenutasi in data 10.04.2025, il Giudice, su istanza del ricorrente, ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Si dichiara preliminarmente la contumacia del Controparte_1
SUL PARZIALE ACCOGLIMENTO DEL RICORSO
Parte ricorrente ha dedotto che è errato il decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione adottato dal
Tribunale di Rimini sull'assunto che detta istanza era presente nel fascicolo solo in copia informale e che il
Giudice titolare vi avesse già provveduto.
Nel caso di specie, dall'esame della documentazione allegata in atti, ritiene il presente Tribunale che debba essere accolta la domanda proposta dall'Avv. relativa al diritto alla liquidazione del Parte_1 compenso per l'attività difensiva da lui svolta nel procedimento penale R.G.N.R. n. 10614/2009–
1201/2013 R.G.T. Invero, parte ricorrente ha provato di aver prestato la propria attività professionale in favore della sig.ra e di avere regolarmente depositato l'istanza di liquidazione relativa Controparte_2
a tale attività difensiva presso la cancelleria di questo Tribunale, sezione dibattimentale penale, in data
28.07.2016, come risulta dal timbro apposto dalla competente cancelleria a margine di tale atto (doc. 2 allegato al ricorso).
Verificata la fondatezza in ordine all'an del presente ricorso, residua da dover essere esaminato il profilo relativo al quantum dovuto in favore dell'Avv. . Parte_1 pagina 2 di 4 L'avv. ha quantificato in euro 1.800,00, oltre rimborso spese forfettario e accessori di legge, Parte_1 il compenso dovutogli dallo Stato per l'attività professionale svolta in favore della sig.ra CP_2
Più nel dettaglio, il ricorrente, nella nota spesa del 20.07.2016, allegata all'istanza di liquidazione
[...] del compenso, ha così articolato la sua richiesta: euro 450,00 per la fase di studio ed euro 1.350,00 per fase decisoria (totale euro 1.800,00, ridotto ex art 106 bis D.P.R.115/2002, euro 1.200,00).
L'importo richiesto dall'Avv. per la sua liquidazione non è corretto per le ragioni che Parte_1 verranno di seguito illustrate.
Giova sottolineare che l'art. 12, comma 1, D.M. 55/2014, rubricato “Parametri generali per la determinazione dei compensi” prevede che ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti e degli atti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene, altresì, conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento. Detta norma, pertanto, riconosce al Giudice il potere di ridurre o aumentare i valori medi tabellarmente previsti alla condizione che emergano le ragioni per le quali è stato effettuato o l'aumento o la riduzione (obbligo di motivazione).
Nel caso di specie ricorrono le ragioni per fare applicazione della riduzione in misura non eccedente il
50% in quanto, dall'esame della documentazione in atti, emerge che detta soluzione è conforme alla tipologia di attività che è stata prestata dall'Avv. , avendo espletato attività professionale in un Parte_1 procedimento che si è caratterizzato per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate e per la conseguente semplicità dell'attività difensiva espletata. Infatti, il procedimento penale dal quale è originato il presente giudizio ha avuto ad oggetto un fatto di modesta gravità (la sig.ra CP_2
è stata imputata della contravvenzione di cui all'art. 21, comma 1, 2 e 2 bis D.L. n. 30 del 2007 in
[...] quanto, nonostante le fosse stato notificato un provvedimento di allontanamento, essendo cittadina rumena, è stata individuata in Rimini decorso il termine fissato di 45 giorni per lasciare il territorio nazionale) e si è concluso con sentenza di non doversi procedere nei confronti dell'imputata, stante la presenza di una causa di non punibilità, non essendo quel fatto più previsto dalla legge come reato.
pagina 3 di 4 Ciò posto, facendo applicazione delle tabelle di cui al D.M n. 55/2014, relative alla liquidazione dei procedimenti 2014-2018, gli importi relativi alle fasi in concreto svolte dall'Avv. sono pari ad Parte_1 euro 450,00 per la fase di studio e ad euro 1.350,00 per la fase decisionale. A tali importi deve essere applicata, per le ragioni sopra esposte, la riduzione ex art. 12, comma 1, D.M. 55/2014 nella misura del
50% per un totale di euro 900,00. A detta somma deve essere altresì applicata la riduzione ex art 106 bis
D.P.R. n. 115/2002, con conseguente liquidazione in favore dell'Avv. dell'importo complessivo Parte_1 di euro 600,00.
Sulla base delle argomentazioni svolte il decreto impugnato deve essere annullato e parzialmente riformato nella parte in cui la Dott.ssa non ha liquidato in favore dell'Avv. la somma CP_3 Parte_1 dovuta per l'attività difensiva esercitata.
SULLE SPESE DI LITE
Quanto alle spese del presente giudizio, il parziale accoglimento della opposizione (1/3 rispetto all'importo indicato nella istanza di liquidazione e in sede di ricorso introduttivo) e la mancata resistenza della parte convenuta ne giustifica l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ Accoglie parzialmente l'opposizione proposta dall'Avv. e annulla il Parte_1 decreto di pagamento del compenso del difensore emesso dal Tribunale di Rimini in data
7.11.2023, depositato in data 5.01.2024, con cui è stata rigettata la istanza di liquidazione in relazione alla attività svolta dal ricorrente nell'ambito il procedimento penale individuato al
R.G.N.R. n. 10614/2009– 1201/2013 R.G.T., e per l'effetto, liquida per la predetta attività in favore dell'Avv. l'importo, già ridotto di 1/3 ex art 106 bis D.P.R. n. Parte_1
115/2002, di euro 600,00, oltre accessori di legge;
➢ Compensa integralmente le spese del presente procedimento.
Si comunichi.
Rimini, 11 aprile 2025.
Il Giudice Dott. Antonio Miele
pagina 4 di 4
TRIBUNALE DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Rimini, Dott. Antonio Miele, in funzione di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate all'udienza del 10.04.2025, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 774/2024 promossa da:
, (C.F. ), nato a [...], il [...], ivi residente Parte_1 C.F._1 in Rimini, via Reno 21 int. 2, difeso in proprio, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Rimini, Via della
Fiera n. 7, PEC: Email_1
Ricorrente
Contro
, in persona del ministro pro tempore nonché legale rappresentante;
Controparte_1
Resistente-contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale del 10 aprile 2025, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
AVENTE AD OGGETTO: opposizione a decreto di liquidazione.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I FATTI OGGETTI DEL PROCESSO E LE DEDUZIONI DELLE PARTI.
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., depositato in data 19.03.2024, l'Avv. ha Parte_1 Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto di liquidazione emesso dal Tribunale di Rimini in data 7.11.2023, notificatogli in data 20.02.2024. pagina 1 di 4 Il ricorrente ha esposto di avere prestato la propria opera professionale in favore della sig.ra CP_2 nell'ambito del procedimento penale R.G.N.R. n. 10614/2009– 1201/2013 R.G.T. e, di aver
[...] proposto istanza di liquidazione dei compensi professionali per l'attività svolta. L'Avv. ha Parte_1 proseguito esponendo che il Giudice penale ha rigettato la suddetta istanza motivando che “rilevato che si tratta di copia e che stante il tempo trascorso deve ritenersi che sull'originale il Giudice titolare abbia provveduto dichiara non luogo a provvedere”. Parte ricorrente ha sostenuto di avere regolarmente depositato l'istanza di liquidazione in questione in data 28.07.2016, allegandovi il decreto di ammissione al patrocinio e la nota competenze. Il
24.07.2023, l'Avv. ha dichiarato di avere inviato una mail al Tribunale di Rimini per chiedere Parte_1 notizie sullo stato della pratica, non avendo ancora ricevuto alcun riscontro in merito alla suddetta istanza di liquidazione. A seguito del sollecito, la cancelleria ha chiesto nuovamente la produzione dell'istanza, di cui è stata trasmessa un'ulteriore copia in data 20.02.2024 e alla quale ha fatto seguito il decreto di rigetto impugnato. Parte ricorrente, quindi, ha ribadito che mai sia stato emesso in relazione alla suddetta istanza alcun decreto di liquidazione. L'Avv. , quindi, ha concluso chiedendo la revoca del provvedimento Parte_1 impugnato e la liquidazione per l'attività professionale espletata di euro 1.800,00, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
Sotto il profilo della dinamica processuale, all'udienza di prima comparizione delle parti il Giudice, ha fissato udienza di rimessione della causa in decisione ex art. 281 terdecies c.p.c. All'udienza successiva tenutasi in data 10.04.2025, il Giudice, su istanza del ricorrente, ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Si dichiara preliminarmente la contumacia del Controparte_1
SUL PARZIALE ACCOGLIMENTO DEL RICORSO
Parte ricorrente ha dedotto che è errato il decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione adottato dal
Tribunale di Rimini sull'assunto che detta istanza era presente nel fascicolo solo in copia informale e che il
Giudice titolare vi avesse già provveduto.
Nel caso di specie, dall'esame della documentazione allegata in atti, ritiene il presente Tribunale che debba essere accolta la domanda proposta dall'Avv. relativa al diritto alla liquidazione del Parte_1 compenso per l'attività difensiva da lui svolta nel procedimento penale R.G.N.R. n. 10614/2009–
1201/2013 R.G.T. Invero, parte ricorrente ha provato di aver prestato la propria attività professionale in favore della sig.ra e di avere regolarmente depositato l'istanza di liquidazione relativa Controparte_2
a tale attività difensiva presso la cancelleria di questo Tribunale, sezione dibattimentale penale, in data
28.07.2016, come risulta dal timbro apposto dalla competente cancelleria a margine di tale atto (doc. 2 allegato al ricorso).
Verificata la fondatezza in ordine all'an del presente ricorso, residua da dover essere esaminato il profilo relativo al quantum dovuto in favore dell'Avv. . Parte_1 pagina 2 di 4 L'avv. ha quantificato in euro 1.800,00, oltre rimborso spese forfettario e accessori di legge, Parte_1 il compenso dovutogli dallo Stato per l'attività professionale svolta in favore della sig.ra CP_2
Più nel dettaglio, il ricorrente, nella nota spesa del 20.07.2016, allegata all'istanza di liquidazione
[...] del compenso, ha così articolato la sua richiesta: euro 450,00 per la fase di studio ed euro 1.350,00 per fase decisoria (totale euro 1.800,00, ridotto ex art 106 bis D.P.R.115/2002, euro 1.200,00).
L'importo richiesto dall'Avv. per la sua liquidazione non è corretto per le ragioni che Parte_1 verranno di seguito illustrate.
Giova sottolineare che l'art. 12, comma 1, D.M. 55/2014, rubricato “Parametri generali per la determinazione dei compensi” prevede che ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti e degli atti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene, altresì, conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento. Detta norma, pertanto, riconosce al Giudice il potere di ridurre o aumentare i valori medi tabellarmente previsti alla condizione che emergano le ragioni per le quali è stato effettuato o l'aumento o la riduzione (obbligo di motivazione).
Nel caso di specie ricorrono le ragioni per fare applicazione della riduzione in misura non eccedente il
50% in quanto, dall'esame della documentazione in atti, emerge che detta soluzione è conforme alla tipologia di attività che è stata prestata dall'Avv. , avendo espletato attività professionale in un Parte_1 procedimento che si è caratterizzato per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate e per la conseguente semplicità dell'attività difensiva espletata. Infatti, il procedimento penale dal quale è originato il presente giudizio ha avuto ad oggetto un fatto di modesta gravità (la sig.ra CP_2
è stata imputata della contravvenzione di cui all'art. 21, comma 1, 2 e 2 bis D.L. n. 30 del 2007 in
[...] quanto, nonostante le fosse stato notificato un provvedimento di allontanamento, essendo cittadina rumena, è stata individuata in Rimini decorso il termine fissato di 45 giorni per lasciare il territorio nazionale) e si è concluso con sentenza di non doversi procedere nei confronti dell'imputata, stante la presenza di una causa di non punibilità, non essendo quel fatto più previsto dalla legge come reato.
pagina 3 di 4 Ciò posto, facendo applicazione delle tabelle di cui al D.M n. 55/2014, relative alla liquidazione dei procedimenti 2014-2018, gli importi relativi alle fasi in concreto svolte dall'Avv. sono pari ad Parte_1 euro 450,00 per la fase di studio e ad euro 1.350,00 per la fase decisionale. A tali importi deve essere applicata, per le ragioni sopra esposte, la riduzione ex art. 12, comma 1, D.M. 55/2014 nella misura del
50% per un totale di euro 900,00. A detta somma deve essere altresì applicata la riduzione ex art 106 bis
D.P.R. n. 115/2002, con conseguente liquidazione in favore dell'Avv. dell'importo complessivo Parte_1 di euro 600,00.
Sulla base delle argomentazioni svolte il decreto impugnato deve essere annullato e parzialmente riformato nella parte in cui la Dott.ssa non ha liquidato in favore dell'Avv. la somma CP_3 Parte_1 dovuta per l'attività difensiva esercitata.
SULLE SPESE DI LITE
Quanto alle spese del presente giudizio, il parziale accoglimento della opposizione (1/3 rispetto all'importo indicato nella istanza di liquidazione e in sede di ricorso introduttivo) e la mancata resistenza della parte convenuta ne giustifica l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ Accoglie parzialmente l'opposizione proposta dall'Avv. e annulla il Parte_1 decreto di pagamento del compenso del difensore emesso dal Tribunale di Rimini in data
7.11.2023, depositato in data 5.01.2024, con cui è stata rigettata la istanza di liquidazione in relazione alla attività svolta dal ricorrente nell'ambito il procedimento penale individuato al
R.G.N.R. n. 10614/2009– 1201/2013 R.G.T., e per l'effetto, liquida per la predetta attività in favore dell'Avv. l'importo, già ridotto di 1/3 ex art 106 bis D.P.R. n. Parte_1
115/2002, di euro 600,00, oltre accessori di legge;
➢ Compensa integralmente le spese del presente procedimento.
Si comunichi.
Rimini, 11 aprile 2025.
Il Giudice Dott. Antonio Miele
pagina 4 di 4