Articolo 3 della Legge 6 giugno 1952, n. 736
Articolo 2Articolo 4
Versione
24 luglio 1952
Art. 3.
Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 313 , riguardanti la liquidazione della pensione a carico del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, a decorrere dal 1 gennaio 1950 e fino al 31 dicembre 1955, il trattamento complessivo liquidato o da liquidare agli aventi diritto e' integrato fino a raggiungere una percentuale della retribuzione soggetta a contributo percepita dal l'iscritto negli ultimi dodici mesi di effettivo servizio e per la quale e' stato versato il contributo per il Fondo di previdenza.
Detta percentuale e' stabilita nella seguente misura:

----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
Entrata in vigore il 24 luglio 1952
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