TRIB
Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 02/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
in persona del dottor Pasquale Grasso in funzione di giudice unico, all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.10716 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente tra
, con il proc. dom. avv. Stefano Campanello Parte_1
e gli avv.ti Alberto Brignolo e Roberto Macchia
- attore -
e
con il proc. dom. avv. Luca Gastini e l'avv. Roberto Ligato CP_1
- convenuto -
MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
esponendo:
- di essere magistrato in servizio presso la Procura della Repubblica di Firenze,
e di aver in tale veste svolto le proprie funzioni in procedimento penale
1 instaurato nei confronti, tra gli altri, del convenuto padre del CP_1
noto esponente politico CP_2
- che, nel corso dell'udienza pubblica svoltasi il 18.10.2022 avanti alla Corte
d'Appello di Firenze, il convenuto - imputato in tale momento in concorso con altri soggetti di reati correlati all'emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti - aveva reso dichiarazioni in tesi diffamatorie nei confronti dell'attrice, Pubblico Ministero in udienza.
Su detti presupposti, e richiamato il consistente rilievo mediatico della vicenda,
l'attrice domandava la condanna del al risarcimento dei danni. CP_1
si costituiva in giudizio contestando in fatto e in diritto la domanda CP_1
attrice, e in particolare esponeva
- che le frasi pronunciate dal erano scriminate ai sensi dell'art.51c.p., CP_1
concretando esercizio del diritto di critica dei provvedimenti giudiziari e dei comportamenti dei magistrati, ed essendo peraltro riferite a fatti appresi come veri e indicativi di una possibile “scarsa serenità del rappresentante della
Pubblica Accusa”;
- che, comunque, le frasi oggetto di doglianza non determinavano alcun disdoro della reputazione dell'attrice, erano veri, ed erano stati utilizzati nel limite della continenza e correttezza del linguaggio difensivo, come tali non essendo tali da integrare il delitto di diffamazione;
- che, in ogni caso, la pretesa attrice era infondata nel quantum.
Su detti presupposti, pertanto, il convenuto concludeva domandando il rigetto della domanda attrice.
2 * * * * *
Considerato che
- è pacifico in causa che, nel rendere dichiarazioni spontanee nel corso di udienza avanti alla Corte d'Appello di Firenze in processo che lo vedeva imputato, il convenuto ha pronunciato la seguente frase: “… ora, vedete, io
non ho mai chiesto nulla a mio figlio in termini di nomine o di incarichi
pubblici, anzi io affermo che da questo punto di vista non ho mai lavorato con
il pubblico e sono sempre stato lontano. Anzi, io voglio affermare qui una
frase, cioè che mi ha detto lui, quindi attribuisco a lui questa frase, a distanza
di anni, che era il marito della stessa a chiedere con insistenza a Parte_1
mio figlio e ai suoi collaboratori l'aiuto per una nomina in una situazione
politica. Io questo non l'ho mai fatto. Mi sono spiegato?”;
- nel proprio significato oggettivo, secondo il senso delle parole utilizzate e il contesto di riferimento, con la frase in questione il convenuto
▪ ha evidenziato di non aver mai approfittato del ruolo politico del figlio per avere “ritorni positivi” consistenti in nomine o incarichi pubblici;
in tal modo evidenziando chiaramente di ritenere come disdicevole una tale eventuale condotta;
▪ ha affermato di aver saputo dal figlio che, invece, il marito dell'attrice - in quel momento rappresentante della Pubblica Accusa e soggetto che aveva condotto le indagini che avevano determinato l'imputazione - aveva con insistenza chiesto nomine e incarichi di tal genere;
in tal modo attribuendo una condotta disdicevole al marito dell'attrice;
3 ▪ ha evidenziato la sussistenza di uno stretto rapporto personale, coniugale, tra il rappresentante della Pubblica Accusa e un soggetto (appunto il di lei marito)
indicato come autore di una condotta disdicevole, peraltro in contesto del tutto estraneo ai fatti di causa;
- la dichiarazione in questione risulta
▪ del tutto avulsa dai fatti di cui si trattava nel processo penale, e in nessun modo strumentale a una possibile difesa rispetto all'imputazione di concorso nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti, per cui si procedeva;
▪ dichiaratamente1 volta a evidenziare, pubblicamente, il pregiudizio (o la mancanza di serenità e obiettività) dell'attrice quale Pubblico Ministero
derivante dalla (consapevolezza della) condotta disdicevole posta in essere da soggetto alla predetta legata da stretto vincolo famigliare;
▪ comunque, tale da “veicolare” la prossimità del magistrato a un malcostume fatto di raccomandazioni e favoritismi, certamente percepito come negativo nel panorama sociale, così realizzando un (evidentemente inammissibile)
collegamento tra la figura del magistrato e la condotta opaca attribuita a soggetto alla predetta, in tesi, vicino;
- nei termini che precedono si rileva che
▪ il “contenuto informativo” di quanto dichiarato in udienza dal CP_1
risulta(va) oggettivamente irrilevante ai fini della valutazione dei fatti di reato che la Corte d'Appello di Firenze era chiamata a valutare;
4 ▪ per altro verso la dichiarazione in questione non risulta(va) adeguato strumento, neppure in astratto, di emersione di una possibile condizione di astensione del magistrato o di inattendibilità delle prove dal predetto offerte nel processo, sia per la manifesta estraneità della sede utilizzata rispetto a dette questioni, sia per la assoluta inconferenza di una condotta ascritta a soggetto che, pacificamente, risultava non avere rapporti famigliari con l'attrice da oltre un decennio;
▪ ne risulta la gratuità dell'accostamento in questione rispetto a qualsiasi ipotizzabile esigenza processuale o difensiva, unitamente alla pericolosità
dell'associazione di idee in tal modo ingenerata, scopertamente volta a fondare una qualificazione, se non persecutoria, malamente orientata della condotta del
Pubblico Ministero, condotta in tesi “incisa” da quella, parimenti presentata come disdicevole, posta in essere da altro soggetto;
▪ è proprio sotto il profilo della - manifestamente suggerita - inappropriata sussistenza di una interferenza personale tra l'attrice e soggetto indicato come autore di una condotta disdicevole, che la frase pronunciata dal convenuto evidenzia la propria radicale falsità e la carenza di alcun possibile lecito utilizzo a fini difensivi;
- deve pertanto affermarsi il carattere oggettivamente diffamatorio della frase in questione e il ricorrere di correlata obbligazione risarcitoria;
- la liquidazione del danno in questione, da operarsi in via evidentemente equitativa, dovrà tenere conto
5 ▪ della, sopra argomentata, oggettiva portata gravemente offensiva della frase e della condotta ascritta all'attrice; in definitiva, il convenuto ha lasciato intendere che l'attrice abbia condotto indagini e processo in condizioni,
quanto meno, di minorata serenità e in qualche modo condizionata dai rapporti di un proprio famigliare con il figlio del proprio imputato;
▪ della condizione personale del soggetto leso;
nel caso in esame, magistrato del
Pubblico Ministero impegnato in processo penale di elevatissima risonanza mediatica;
▪ del luogo di commissione del fatto illecito;
pubblica udienza di un processo penale connotato da estrema attenzione degli organi di informazione, in quanto coinvolgeva i genitori di notissimo politico italiano;
▪ della diffusione oggettiva della frase diffamatoria;
pacificamente l'udienza in questione è stata trasmessa da Radio Radicale sul cui sito internet è tuttora disponibile la registrazione audio integrale;
la frase per cui è processo risulta essere stata ripresa e commentata nei giorni successivi tra tutti i principali quotidiani nazionali (cfr. docc.11-20 di parte attrice), con una potenzialità di
“contatto” di milioni di utenti finali;
- considerati i sopra indicati elementi di valutazione, e richiamati i criteri orientativi per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale da diffamazione elaborati dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, lo scrivente ritiene di dover qualificare la diffamazione in esame come di elevata gravità, giungendosi alla liquidazione - in termini monetari attuali - di un
6 importo risarcitorio di euro 40.000,00; su detto importo spettano a parte attrice gli interessi legali dalla presente decisione al soddisfo;
- la ripartizione delle spese di lite è orientata dalla soccombenza, secondo la liquidazione operata in dispositivo;
P.Q.M.
Il giudice, pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- condanna a pagare a , a CP_1 Parte_1
titolo di risarcimento del danno, l'importo di euro 40.000,00 oltre interessi legali dalla presente decisione al soddisfo;
- condanna a rifondere le spese di lite in favore di CP_1 [...]
spese che - in applicazione, stante il valore della Parte_1
domanda, dello scaglione di valore da € 26.000,01 a € 52.000,00 del regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (D.Min. Giust. n.147/22) - si liquidano nei valori medi per il procedimento di mediazione in € 536,00 per compensi ed € 59,30 per esborsi, e per il giudizio di cognizione in € 7.616,00 per compensi ed € 557,70 per esborsi, oltre rimborso spese forfettario al 15%, Iva
e Cpa nella misura e con le modalità di legge.
Genova, 2.1.2025
Il giudice dott. Pasquale Grasso
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si veda la comparsa di costituzione e risposta a pag.8.