TRIB
Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/03/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15835/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessia Zucconi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15835/2024 avente ad oggetto: divorzio su ricorso congiunto promossa da:
(C.F. , e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), entrambi con il patrocinio dell'avv. VITACOLONNA CINZIA C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA MONTE GRAPPA 11 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. VITACOLONNA CINZIA
RICORRENTI
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato il 12.12.2024; rilevato che le parti, comparse all'udienza del 25.3.2025, hanno confermato la domanda e la volontà di non volersi riconciliare;
rilevato che dalla loro unione sono nati: in data 09.07.2003 a Bologna la figlia e in data Persona_1
11.05.2006 sempre a Bologna il figlio entrambi conviventi con la madre, entrambi Persona_2 maggiorenni ma non economicamente autosufficienti;
ritenuto che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione consensuale;
pagina 1 di 3 ritenuto che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli e alle norme di legge;
visto il parere del PM; rilevato che nulla va disposto in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: 1 - dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra , nata a [...] il [...] e Parte_1
, nato a Liestal (CH) il 20.01.1965 in [...] il [...] con atto Parte_2 iscritto nel Registro dello stato civile del predetto Comune al n. 31, Parte II, Serie C, anno 2001, con ordine all'Ufficiale di Stato Civile di provvedere alle annotazioni di legge;
2 – dà atto che per accordo fra le parti lo scioglimento del matrimonio è regolato dalle seguenti condizioni:
a) i figli e continueranno a convivere con la madre in Bologna, Via Persona_1 Persona_2
Mascarella n.77/5, ove risiedono;
b) il padre e i figli, maggiorenni, si frequenteranno secondo le modalità concordate tra gli stessi;
c) il signor verserà entro il giorno 5 di ogni mese alla GN , Parte_2 Parte_1 su conto corrente a lui noto, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, la somma mensile di €
400,00 (quattrocento/00) per ciascun figlio, e dunque verserà alla GN la somma totale Parte_1 mensile di € 800,00 (ottocento/00). L'importo sarà da rivalutarsi ogni anno secondo l'indice nazionale ISTAT, assumendosi come base di detto aumento l'indice del mese di comparizione dinanzi al Tribunale di Bologna;
d) precisandosi che sono spese ricomprese nel contributo ordinario quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita del figlio, quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, eventuale mensa universitaria e spese per l'ordinaria cura della persona, ciascun genitore provvederà al pagamento del 50% delle spese di natura straordinaria di ciascun figlio, così come elencate nel Protocollo adottato dall'intestato Tribunale di Bologna del 09.08.2017, e segnatamente:
- spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese universitarie costituenti conseguenza delle scelte concordate in ordine all'Università frequentata;
spese sportive precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
c) spese per abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
d) tasse universitarie e libri universitari;
e) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese lenti a contatto o occhiali;
spese mediche aventi carattere d'urgenza;
- tutte le altre spese straordinarie dovranno essere concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa;
il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi;
- il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore che le avrà anticipate avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa;
la richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso; il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi;
la documentazione fiscale dovrà essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa;
pagina 2 di 3 e) il signor verserà alla GN , su conto corrente a lui noto, Parte_2 Parte_1 entro il 30 aprile di ogni anno, € 500,00 (cinquecento/00) quale contributo per le vacanze che entrambi i ragazzi faranno con la madre;
f) il padre e la madre verseranno, ogni anno, ciascuno € 500,00 per ciascun figlio (totale € 1.000,00 il padre Per_ e € 1.000,00 la madre) per le vacanze estive di e;
Per_2
g) le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti, con reciproca rinuncia alla corresponsione dell'assegno di divorzio;
h) le parti dichiarano di aver così regolato ogni rapporto e di null'altro avere a pretendere reciprocamente ad eccezione di quanto previsto nel presente accordo;
i) nulla sulle spese.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 25.3.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessia Zucconi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15835/2024 avente ad oggetto: divorzio su ricorso congiunto promossa da:
(C.F. , e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), entrambi con il patrocinio dell'avv. VITACOLONNA CINZIA C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA MONTE GRAPPA 11 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. VITACOLONNA CINZIA
RICORRENTI
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato il 12.12.2024; rilevato che le parti, comparse all'udienza del 25.3.2025, hanno confermato la domanda e la volontà di non volersi riconciliare;
rilevato che dalla loro unione sono nati: in data 09.07.2003 a Bologna la figlia e in data Persona_1
11.05.2006 sempre a Bologna il figlio entrambi conviventi con la madre, entrambi Persona_2 maggiorenni ma non economicamente autosufficienti;
ritenuto che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione consensuale;
pagina 1 di 3 ritenuto che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli e alle norme di legge;
visto il parere del PM; rilevato che nulla va disposto in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: 1 - dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra , nata a [...] il [...] e Parte_1
, nato a Liestal (CH) il 20.01.1965 in [...] il [...] con atto Parte_2 iscritto nel Registro dello stato civile del predetto Comune al n. 31, Parte II, Serie C, anno 2001, con ordine all'Ufficiale di Stato Civile di provvedere alle annotazioni di legge;
2 – dà atto che per accordo fra le parti lo scioglimento del matrimonio è regolato dalle seguenti condizioni:
a) i figli e continueranno a convivere con la madre in Bologna, Via Persona_1 Persona_2
Mascarella n.77/5, ove risiedono;
b) il padre e i figli, maggiorenni, si frequenteranno secondo le modalità concordate tra gli stessi;
c) il signor verserà entro il giorno 5 di ogni mese alla GN , Parte_2 Parte_1 su conto corrente a lui noto, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, la somma mensile di €
400,00 (quattrocento/00) per ciascun figlio, e dunque verserà alla GN la somma totale Parte_1 mensile di € 800,00 (ottocento/00). L'importo sarà da rivalutarsi ogni anno secondo l'indice nazionale ISTAT, assumendosi come base di detto aumento l'indice del mese di comparizione dinanzi al Tribunale di Bologna;
d) precisandosi che sono spese ricomprese nel contributo ordinario quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita del figlio, quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, eventuale mensa universitaria e spese per l'ordinaria cura della persona, ciascun genitore provvederà al pagamento del 50% delle spese di natura straordinaria di ciascun figlio, così come elencate nel Protocollo adottato dall'intestato Tribunale di Bologna del 09.08.2017, e segnatamente:
- spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese universitarie costituenti conseguenza delle scelte concordate in ordine all'Università frequentata;
spese sportive precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
c) spese per abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
d) tasse universitarie e libri universitari;
e) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese lenti a contatto o occhiali;
spese mediche aventi carattere d'urgenza;
- tutte le altre spese straordinarie dovranno essere concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa;
il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi;
- il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore che le avrà anticipate avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa;
la richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso; il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi;
la documentazione fiscale dovrà essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa;
pagina 2 di 3 e) il signor verserà alla GN , su conto corrente a lui noto, Parte_2 Parte_1 entro il 30 aprile di ogni anno, € 500,00 (cinquecento/00) quale contributo per le vacanze che entrambi i ragazzi faranno con la madre;
f) il padre e la madre verseranno, ogni anno, ciascuno € 500,00 per ciascun figlio (totale € 1.000,00 il padre Per_ e € 1.000,00 la madre) per le vacanze estive di e;
Per_2
g) le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti, con reciproca rinuncia alla corresponsione dell'assegno di divorzio;
h) le parti dichiarano di aver così regolato ogni rapporto e di null'altro avere a pretendere reciprocamente ad eccezione di quanto previsto nel presente accordo;
i) nulla sulle spese.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 25.3.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 3 di 3