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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 13/11/2025, n. 4155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4155 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 11759/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E., nella persona del Giudice Sergio
Di PA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana proposto da:
(data di nascita: 19/04/2004, Stato di nascita: Parte_1
BRASILE), parte rappresentata e difesa dall'avv. stabilito IA GA
LH e dall'avv. IC CALLEGARI Controparte_1
PARTE RICORRENTE
(data di nascita: 30/05/1977, Stato di Controparte_2 nascita: BRASILE), parte rappresentata e difesa dall'avv. stabilito IA GA
LH ME AR CO e dall'avv. IC CALLEGARI;
PARTE RICORRENTE
(data di nascita: 19/08/1975, Stato di Controparte_3 nascita: BRASILE), in proprio ed in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale di (data di nascita: 09/10/2008, Stato di nascita: Persona_1
CANADA), parti rappresentate e difese dall'avv. stabilito IA GA
LH ME AR CO e dall'avv. IC CALLEGARI;
PARTI RICORRENTI
(data di nascita: 24/09/1978, Stato Controparte_4 di nascita: BRASILE), in proprio ed in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale di data di nascita: 20/05/2007, Persona_2
Stato di nascita: BRASILE) e (data di Parte_2 nascita 12/04/2012, Stato di nascita: BRASILE), parti rappresentate e difese dall'avv.
Pag. 1 di 5 stabilito IA GA LH ME AR CO e dall'avv.
IC CALLEGARI;
PARTI RICORRENTI contro
, in persona del pro tempore, parte Controparte_5 CP_6 rappresentata e difesa dall' AVVOCATURA DELLO STATO DI BARI;
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea diretta di , cittadino italiano, Persona_3 nato a Santeramo in [...] il [...].
FATTO
Il ricorso. Con atto depositato in data 10/11/2024, i ricorrenti hanno allegato che
[...]
fosse loro avo. Le parti ricorrenti hanno quindi allegato e rappresentato il Per_3 seguente albero genealogico a dimostrazione del proprio diritto di cittadinanza.
- La persona italiana indicata come avo ha contratto matrimonio con il Persona_4
13/06/1903 e dalla loro unione è nato il [...]; Persona_5
- Dall'unione di (o con Persona_6 Persona_6 Persona_7
è nato il [...]; Persona_8
- ha avuto una relazione con Persona_8 Persona_9
e dalla loro unione sono nati i ricorrenti
[...] Parte_3 il 19/08/1975, il 30/05/1977 e Controparte_2 [...] il 24/09/1978; quindi si è successivamente unito in matrimonio Controparte_4 con il 28/03/1980 Persona_9
- A loro volta, si è unito in matrimonio con Parte_3 Per_10
il 28/07/2001 e dalla loro unione sono nate le ricorrenti
[...] Parte_1 il 19/04/2004 e il 09/10/2008 a Vancouver -
[...] Persona_1
Canada;
Pag. 2 di 5 - si è unita in matrimonio con Controparte_4 Controparte_7
il 31/07/2005 e da questa unione sono nati i ricorrenti Persona_2 il 20/05/2007 e il 12/04/2012. Parte_2
In definitiva, le parti ricorrenti hanno dedotto che, avendo l'avo sempre mantenuto la cittadinanza italiana, questi l'ha trasmessa iure sanguinis ai suoi successori e, dunque, ne hanno chiesto l'accertamento in via giudiziaria a seguito del silenzio serbato dalla P.A.
Il processo. Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione si è costituita con memoria depositata in data 14/8/2025; ha chiesto preliminarmente la sospensione del processo, essendo pendente il giudizio sulla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (in riferimento agli artt. 1 e 117 Cost., anche in relazione all'art. 9 TUE e all'art. 20 TFUE); quanto al merito del giudizio, non ha rilevato motivi ostativi al riconoscimento della cittadinanza.
Fissata l'udienza di comparizione, in data 17/9/2025 il Giudice si è riservato per la decisione.
DIRITTO
La domanda è fondata.
La competenza territoriale. In primo luogo, il Tribunale adito è territorialmente competente, poiché, ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D. L. n. 13/2017, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo cittadino italiano risulta, dall'estratto dell'atto di nascita rilasciato dal Comune di Gioia del Colle ed allegato al ricorso, avere origini in quel Comune ricadente nel distretto della Corte d'appello di Bari, ove ha sede l'adita sezione specializzata.
L'inquadramento della domanda. Tutti i ricorrenti, fatta eccezione per Persona_2
Per_ e discendono per linea paterna dall'avo ;
[...] Parte_2 pertanto, in forza delle leggi che vigevano al tempo della nascita di ciascuno di essi o dei loro padri (l'art. 1 l. 555/1912, a mente del quale “È cittadino per nascita: il figlio di padre cittadino”; l'art. 1 l. 91/1992, che prevede: “É cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre
Pag. 3 di 5 cittadini”), e per effetto della comune discendenza, hanno acquistato iure sanguinis la cittadinanza italiana sin dal momento della rispettiva nascita.
Quanto ai ricorrenti e Persona_2 Parte_2 anch'essi hanno acquistato alla nascita la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 1 l. 91/1992 vigente a quel momento, poiché la madre aveva, come Controparte_4 detto, acquistato anch'essa la cittadinanza italiana alla nascita.
L'accertamento della cittadinanza italiana. La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Risulta infatti che l'avo non ha mai perso la cittadinanza italiana, trasmettendola alle parti ricorrenti, circostanza storica confermata dalla certificazione originale che esclude la naturalizzazione brasiliana dell'avo . Persona_3
Non ha ragion d'essere la richiesta del ministero convenuto di sospensione del processo, essendo in ogni caso intervenuta la pronuncia della Corte costituzionale (n. 142 del
31.7.2025) sulla questione dedotta, con sentenza che l'ha dichiarata infondata.
Pertanto, la domanda proposta deve essere accolta, dichiarando le parti ricorrenti cittadini italiani dalla nascita, ordinando l'adozione da parte del dei Controparte_5 provvedimenti conseguenti.
Le spese di lite. Le spese possono essere compensate alla luce del fatto che non v'è stato alcun reale contenzioso con l'Amministrazione, la quale non ha risposto alla parte ricorrente senza tuttavia mai negare la sussistenza del relativo diritto. La scelta legittima di agire davanti al Giudice Ordinario per l'accertamento del diritto alla cittadinanza, anche di fronte al ritardo conclamato della P.A., non giustifica però la sua condanna alle spese, non avendo nemmeno i ricorrenti allegato e provato di aver interpellato prima della proposizione del giudizio l'amministrazione con gli strumenti previsti dalla legge (in particolare, attraverso ricorsi cautelari ex art. 700 c.p.c. e ricorsi avverso il silenzio), unica ipotesi in cui può ritenersi effettivamente sussistente il silenzio-inadempimento dell'amministrazione e, dunque, può esserne giustificata la condanna a pagare le spese di lite.
Pag. 4 di 5
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte ricorrente, come in epigrafe identificata, nei confronti del , così provvede: Controparte_5
1. DICHIARA (data di nascita: Parte_1
19/04/2004), (data di Controparte_2 nascita: 30/05/1977), (data Controparte_3 di nascita: 19/08/1975), (data di Persona_1 nascita: 09/10/2008), Controparte_4
(data di nascita: 24/09/1978), Persona_2
(data di nascita: 20/05/2007) e
[...] [...]
(data di nascita 12/04/2012), Parte_2 Parte_4 ordinando al e, per esso, all'Ufficiale dello
[...] Controparte_5
Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
2. COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Bari, il giorno 12/11/2025.
Il Giudice
Sergio Di PA
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E., nella persona del Giudice Sergio
Di PA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana proposto da:
(data di nascita: 19/04/2004, Stato di nascita: Parte_1
BRASILE), parte rappresentata e difesa dall'avv. stabilito IA GA
LH e dall'avv. IC CALLEGARI Controparte_1
PARTE RICORRENTE
(data di nascita: 30/05/1977, Stato di Controparte_2 nascita: BRASILE), parte rappresentata e difesa dall'avv. stabilito IA GA
LH ME AR CO e dall'avv. IC CALLEGARI;
PARTE RICORRENTE
(data di nascita: 19/08/1975, Stato di Controparte_3 nascita: BRASILE), in proprio ed in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale di (data di nascita: 09/10/2008, Stato di nascita: Persona_1
CANADA), parti rappresentate e difese dall'avv. stabilito IA GA
LH ME AR CO e dall'avv. IC CALLEGARI;
PARTI RICORRENTI
(data di nascita: 24/09/1978, Stato Controparte_4 di nascita: BRASILE), in proprio ed in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale di data di nascita: 20/05/2007, Persona_2
Stato di nascita: BRASILE) e (data di Parte_2 nascita 12/04/2012, Stato di nascita: BRASILE), parti rappresentate e difese dall'avv.
Pag. 1 di 5 stabilito IA GA LH ME AR CO e dall'avv.
IC CALLEGARI;
PARTI RICORRENTI contro
, in persona del pro tempore, parte Controparte_5 CP_6 rappresentata e difesa dall' AVVOCATURA DELLO STATO DI BARI;
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea diretta di , cittadino italiano, Persona_3 nato a Santeramo in [...] il [...].
FATTO
Il ricorso. Con atto depositato in data 10/11/2024, i ricorrenti hanno allegato che
[...]
fosse loro avo. Le parti ricorrenti hanno quindi allegato e rappresentato il Per_3 seguente albero genealogico a dimostrazione del proprio diritto di cittadinanza.
- La persona italiana indicata come avo ha contratto matrimonio con il Persona_4
13/06/1903 e dalla loro unione è nato il [...]; Persona_5
- Dall'unione di (o con Persona_6 Persona_6 Persona_7
è nato il [...]; Persona_8
- ha avuto una relazione con Persona_8 Persona_9
e dalla loro unione sono nati i ricorrenti
[...] Parte_3 il 19/08/1975, il 30/05/1977 e Controparte_2 [...] il 24/09/1978; quindi si è successivamente unito in matrimonio Controparte_4 con il 28/03/1980 Persona_9
- A loro volta, si è unito in matrimonio con Parte_3 Per_10
il 28/07/2001 e dalla loro unione sono nate le ricorrenti
[...] Parte_1 il 19/04/2004 e il 09/10/2008 a Vancouver -
[...] Persona_1
Canada;
Pag. 2 di 5 - si è unita in matrimonio con Controparte_4 Controparte_7
il 31/07/2005 e da questa unione sono nati i ricorrenti Persona_2 il 20/05/2007 e il 12/04/2012. Parte_2
In definitiva, le parti ricorrenti hanno dedotto che, avendo l'avo sempre mantenuto la cittadinanza italiana, questi l'ha trasmessa iure sanguinis ai suoi successori e, dunque, ne hanno chiesto l'accertamento in via giudiziaria a seguito del silenzio serbato dalla P.A.
Il processo. Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione si è costituita con memoria depositata in data 14/8/2025; ha chiesto preliminarmente la sospensione del processo, essendo pendente il giudizio sulla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (in riferimento agli artt. 1 e 117 Cost., anche in relazione all'art. 9 TUE e all'art. 20 TFUE); quanto al merito del giudizio, non ha rilevato motivi ostativi al riconoscimento della cittadinanza.
Fissata l'udienza di comparizione, in data 17/9/2025 il Giudice si è riservato per la decisione.
DIRITTO
La domanda è fondata.
La competenza territoriale. In primo luogo, il Tribunale adito è territorialmente competente, poiché, ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D. L. n. 13/2017, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo cittadino italiano risulta, dall'estratto dell'atto di nascita rilasciato dal Comune di Gioia del Colle ed allegato al ricorso, avere origini in quel Comune ricadente nel distretto della Corte d'appello di Bari, ove ha sede l'adita sezione specializzata.
L'inquadramento della domanda. Tutti i ricorrenti, fatta eccezione per Persona_2
Per_ e discendono per linea paterna dall'avo ;
[...] Parte_2 pertanto, in forza delle leggi che vigevano al tempo della nascita di ciascuno di essi o dei loro padri (l'art. 1 l. 555/1912, a mente del quale “È cittadino per nascita: il figlio di padre cittadino”; l'art. 1 l. 91/1992, che prevede: “É cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre
Pag. 3 di 5 cittadini”), e per effetto della comune discendenza, hanno acquistato iure sanguinis la cittadinanza italiana sin dal momento della rispettiva nascita.
Quanto ai ricorrenti e Persona_2 Parte_2 anch'essi hanno acquistato alla nascita la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 1 l. 91/1992 vigente a quel momento, poiché la madre aveva, come Controparte_4 detto, acquistato anch'essa la cittadinanza italiana alla nascita.
L'accertamento della cittadinanza italiana. La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Risulta infatti che l'avo non ha mai perso la cittadinanza italiana, trasmettendola alle parti ricorrenti, circostanza storica confermata dalla certificazione originale che esclude la naturalizzazione brasiliana dell'avo . Persona_3
Non ha ragion d'essere la richiesta del ministero convenuto di sospensione del processo, essendo in ogni caso intervenuta la pronuncia della Corte costituzionale (n. 142 del
31.7.2025) sulla questione dedotta, con sentenza che l'ha dichiarata infondata.
Pertanto, la domanda proposta deve essere accolta, dichiarando le parti ricorrenti cittadini italiani dalla nascita, ordinando l'adozione da parte del dei Controparte_5 provvedimenti conseguenti.
Le spese di lite. Le spese possono essere compensate alla luce del fatto che non v'è stato alcun reale contenzioso con l'Amministrazione, la quale non ha risposto alla parte ricorrente senza tuttavia mai negare la sussistenza del relativo diritto. La scelta legittima di agire davanti al Giudice Ordinario per l'accertamento del diritto alla cittadinanza, anche di fronte al ritardo conclamato della P.A., non giustifica però la sua condanna alle spese, non avendo nemmeno i ricorrenti allegato e provato di aver interpellato prima della proposizione del giudizio l'amministrazione con gli strumenti previsti dalla legge (in particolare, attraverso ricorsi cautelari ex art. 700 c.p.c. e ricorsi avverso il silenzio), unica ipotesi in cui può ritenersi effettivamente sussistente il silenzio-inadempimento dell'amministrazione e, dunque, può esserne giustificata la condanna a pagare le spese di lite.
Pag. 4 di 5
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte ricorrente, come in epigrafe identificata, nei confronti del , così provvede: Controparte_5
1. DICHIARA (data di nascita: Parte_1
19/04/2004), (data di Controparte_2 nascita: 30/05/1977), (data Controparte_3 di nascita: 19/08/1975), (data di Persona_1 nascita: 09/10/2008), Controparte_4
(data di nascita: 24/09/1978), Persona_2
(data di nascita: 20/05/2007) e
[...] [...]
(data di nascita 12/04/2012), Parte_2 Parte_4 ordinando al e, per esso, all'Ufficiale dello
[...] Controparte_5
Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
2. COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Bari, il giorno 12/11/2025.
Il Giudice
Sergio Di PA
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