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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/04/2025, n. 1617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1617 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
4789/2024 N. R.G.
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4789/2024
All'udienza del 10/4/2025 innanzi al Dott. Mattia Caputo, sono comparsi: per parte opponente l'Avv. GIANCARLO CAPACCIO per delega dell'Avv. PIERUIGI
VICIDOMINI; per parte opposta l'Avv. FRANCESCA SAVERIA SOFIA per delega dell'Avv. ANNA
ATTANASIO.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I difensori delle parti si riportano ai propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 429
c.p.c.
Il Giudice
Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 4789/2024 - Sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 4789/2024, avente ad oggetto: altre controversie di diritto amministrativo
TRA
(C.F.: , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta mandato in calce al ricorso in opposizione, dall'Avv.
Pierluigi Vicidomini, presso il cui studio, sito in Salerno alla via Paolo de
Granita n.14, elettivamente domicilia;
- PARTE OPPONENTE
E
(C.F.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
p.t., rappresentato e difeso, giusta giusta procura generale “ad lites”
Rep. n. 1081/2025, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Anna
Attanasio e dal funzionario delegato Dott.ssa Natascia Malinconico, con i quali elettivamente domicilia in Salerno alla via Roma, presso il Palazzo di Città - Settore Avvocatura
- PARTE OPPOSTA
Proc. N.R.G.A.C. 4789/2024 - Sentenza CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza dell'11/04/2025, tenuta con la modalità di trattazione “scritta” ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.06.2024, il sig. ha Parte_1
proposto opposizione avverso l'avviso di accertamento n. 7 del
05/4/2023, reso ai sensi dell'articolo 1, co. 792, della Legge n. 160 del
27/12/2019, dal , notificatogli in data Controparte_1
22/5/2024, con il quale veniva ingiunto al pagamento di complessivi €
21.664,74 analiticamente così dettagliati (€ 20.000,00 debito dettaglio anno 2016, € 1.655,46 interessi legali, € 9,28 spese di notifica dell'avviso), a titolo di omesso pagamento di sanzioni amministrative derivanti da abusi edilizi ex art. 31, comma 4 bis, D.P.R. n. 380/2001 il cui dettaglio addebiti trovava descrizione nell'ordinanza di demolizione n. 8/2016 del 27/1/2016, notificata in data 16/2/2016 e conseguenziale sanzione amministrativa n. prot. 99521 del 14/6/2016, notificato il 24/6/2016 e nota interruttiva n. prot. 83614 del 17/4/2023 notificata in data 28/4/2023.
Parte opponente ha dedotto quale unico motivo di opposizione che il credito oggetto di ingiunzione sarebbe estinto per intervenuta prescrizione in data 24/6/2021 poiché sarebbe maturato il termine di prescrizione quinquennale di cui all'articolo 28 della L. n. 689/1981, a nulla rilevando la successiva nota del 17/4/2023, apparentemente notificata in data 28/4/2023, ampiamente dopo lo spirare del termine di cinque anni, avvenuto il 24/6/2021.
Proc. N.R.G.A.C. 4789/2024 - Sentenza In virtù di quanto innanzi esposto il sig. ha Parte_1
formulato le seguenti conclusioni: in via principale, voglia accertare l'inesistenza della pretesa originaria del per Controparte_1
intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 28 Legge n. 689/1981 e, per l'effetto, annullare l'avviso di accertamento n. 7 del 05/4/2023; con vittoria di spese ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avvocato
PIERLUIGI VICIDOMINI, dichiaratosi anticipatario.
Si costituiva in giudizio il , deducendo: che, in Controparte_1
via pregiudiziale, il Tribunale di Salerno adito sarebbe privo di giurisdizione, per essere munito di giurisdizione il Giudice
Amministrativo ai sensi dell'articolo 133, lettera f), c.p.a., a conoscere della presente controversia;
che, in ogni caso, il Tribunale di Salerno adito sarebbe privo di giurisdizione in favore del Giudice
Amministrativo, come stabilito sia nell'ordinanza di demolizione n
08/2016 prot. n. 14658 del 27/1/2016, notificata in data 16/2/2016, sia nel conseguenziale provvedimento sanzionatorio n. prot. 99521 del
14/6/2016, notificato il 24/6/2016, dove si legge espressamente che avverso tali provvedimenti è possibile presentare ricorso amministrativo al entro 60 giorni;
che, nel merito, non è intervenuta la Controparte_3
prescrizione poiché per le sanzioni amministrative, derivanti da abusi edilizi ex art. 31, co.
4-bis, D.P.R. n. 380/2001, essa inizia a decorrere solo dal giorno in cui è cessata la situazione di illiceità, attraverso il conseguimento delle prescritte autorizzazioni, ovvero con l'effettiva demolizione delle opere abusive
In virtù di quanto innanzi esposto il ha Controparte_1
formulato le seguenti conclusioni: in via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'incompetenza del Giudice adito, in luogo del Tribunale
Amministrativo Regionale;
in via principale dichiarare improponibile,
Proc. N.R.G.A.C. 4789/2024 - Sentenza inammissibile ovvero rigettare ogni avversa pretesa in quanto infondata in fatto e diritto;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
In via del tutto preliminare occorre esaminare l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal opposto. Controparte_1
L'eccezione è fondata e va accolta per le ragioni che seguono.
Invero, in ordine alla individuazione del plesso giurisdizionale deputatoa conoscere dell'opposizione ad avviso di accertamento oggetto di causa, ciò che rileva è la natura della sanzione posta a fondamento dello stesso.
In particolare, la sanzione in esame ha natura “ripristinatoria”, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui “La sanzione in questione è stata introdotta in sede di conversione del Decreto “Sblocca
Italia” (D.L. 133/2014, convertito con modificazioni dalla L. 164/2014), allo scopo di tenere economicamente indenne l'Amministrazione comunale dalle spese di ripristino conseguenti alle ordinanze di demolizione non eseguite. La richiamata sanzione ha quindi come precipuo scopo quello di fornire all'Amministrazione la provvista per procedere al ripristino dell'ordine pubblico violato, anche attraverso l'abbattimento delle opere abusive, senza necessità di anticipare le relative somme per poi rivalersi sul responsabile dell'abuso, col rischio di possibile insolvenza dello stesso.” (cfr. Piemonte, Sez. II, sent. n. 336/2018). CP_3
A corollario ed a sostegno del richiamato orientamento il comma 4-ter del menzionato articolo 31 D.P.R. n. 380/2001 ha introdotto un chiaro vincolo di destinazione delle somme ingiunte stabilendo che: “I proventi delle sanzioni di cui al comma 4-bis spettano al comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico” (cfr. – Sez. Catania, n. 647/2018). CP_4
Proc. N.R.G.A.C. 4789/2024 - Sentenza Ne discende che la disciplina degli abusi edilizi, riguardo anche alla sanzione ex art. 31 comma 4-bis, D.P.R. n. 380/2001, ha carattere speciale e non risulta omologabile al sistema sanzionatorio previsto, per la generalità delle violazioni amministrative, dalla Legge n. 689/1981. A precludere ulteriormente l'applicazione della disciplina di cui alla Legge n.
689/1981 nella parte relativa al Giudice competente concorre, inoltre, la finalità propriamente ripristinatoria e non afflittiva delle sanzioni conseguenti alla perpetrazione di illeciti in materia edilizia. E cioè l'avere la pena irrogata il precipuo scopo di reintegrare, seppure per equivalente,
l'ordine urbanistico violato, essendo viceversa ad essa estranea ogni finalità retributiva a fronte del comportamento illecito.
Nello specifico la previsione di cui all'art. 31, comma 4 bis ha natura
“reale”, come tale, assistita da finalità propriamente ripristinatorie e non afflittive.
Ciò posto deve aversi riguardo, ai fini dell'individuazione della giurisdizione, oltre alla natura dei rapporti dedotti ed alla disciplina ad essi relativa, anche al “thema decidendum”, a seconda che riguardi la richiesta di pagamento della sanzione di cui all'articolo 31, comma 4 bis,
D.P.R. n. 380/2001, oppure la rivendicazione delle spese sostenute per la demolizione ex art. 31, comma 5, del medesimo D.P.R. n. 380/2001.
Per quanto concerne le somme richieste con il provvedimento di ingiunzione a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 31, comma 4 bis, del D.P.R. n. 380/2001, come nel caso che ci occupa, il
Giudice adito ritiene che la controversia ricada nella sfera di giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a., in forza del quale “[s]ono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge: (…) f) le controversie aventi ad oggetto gli atti e i
Proc. N.R.G.A.C. 4789/2024 - Sentenza provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia, concernente tutti gli aspetti dell'uso del territorio, e ferme restando le giurisdizioni del Tribunale superiore delle acque pubbliche e del Commissario liquidatore per gli usi civici, nonché del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa”.
Il riparto di giurisdizione deve sempre individuarsi secondo i tradizionali canoni in base al “petitum” sostanziale e alla posizione sottostante, a seconda che riguardi una posizione di diritto soggettivo o di interesse legittimo.
Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che va dichiarato il difetto di giurisdizione del Tribunale di Salerno adito, per essere giurisdizionalmente competente a decidere della presente controversia il
Giudice Amministrativo.
SULLE SPESE DI LITE
Le spese di lite seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91
c.p.c. e, pertanto, andrebbero poste a carico di;
Parte_1
tuttavia, tenuto conto della natura esclusivamente di rito della pronuncia adottata in questa sede, sussistono “le altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” di cui all'articolo 92, co. 2, c.p.c. come risultante all'esito della sentenza n. 77 del 2018 della Corte Costituzionale, per compensarle integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
Proc. N.R.G.A.C. 4789/2024 - Sentenza 1) Dichiara il proprio difetto di giurisdizione, essendo giurisdizionalmente competente a conoscere della presente controversia il Giudice Amministrativo;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Così deciso in Salerno il 10/4/2025
Il Giudice
Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 4789/2024 - Sentenza
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4789/2024
All'udienza del 10/4/2025 innanzi al Dott. Mattia Caputo, sono comparsi: per parte opponente l'Avv. GIANCARLO CAPACCIO per delega dell'Avv. PIERUIGI
VICIDOMINI; per parte opposta l'Avv. FRANCESCA SAVERIA SOFIA per delega dell'Avv. ANNA
ATTANASIO.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I difensori delle parti si riportano ai propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 429
c.p.c.
Il Giudice
Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 4789/2024 - Sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 4789/2024, avente ad oggetto: altre controversie di diritto amministrativo
TRA
(C.F.: , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta mandato in calce al ricorso in opposizione, dall'Avv.
Pierluigi Vicidomini, presso il cui studio, sito in Salerno alla via Paolo de
Granita n.14, elettivamente domicilia;
- PARTE OPPONENTE
E
(C.F.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
p.t., rappresentato e difeso, giusta giusta procura generale “ad lites”
Rep. n. 1081/2025, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Anna
Attanasio e dal funzionario delegato Dott.ssa Natascia Malinconico, con i quali elettivamente domicilia in Salerno alla via Roma, presso il Palazzo di Città - Settore Avvocatura
- PARTE OPPOSTA
Proc. N.R.G.A.C. 4789/2024 - Sentenza CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza dell'11/04/2025, tenuta con la modalità di trattazione “scritta” ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.06.2024, il sig. ha Parte_1
proposto opposizione avverso l'avviso di accertamento n. 7 del
05/4/2023, reso ai sensi dell'articolo 1, co. 792, della Legge n. 160 del
27/12/2019, dal , notificatogli in data Controparte_1
22/5/2024, con il quale veniva ingiunto al pagamento di complessivi €
21.664,74 analiticamente così dettagliati (€ 20.000,00 debito dettaglio anno 2016, € 1.655,46 interessi legali, € 9,28 spese di notifica dell'avviso), a titolo di omesso pagamento di sanzioni amministrative derivanti da abusi edilizi ex art. 31, comma 4 bis, D.P.R. n. 380/2001 il cui dettaglio addebiti trovava descrizione nell'ordinanza di demolizione n. 8/2016 del 27/1/2016, notificata in data 16/2/2016 e conseguenziale sanzione amministrativa n. prot. 99521 del 14/6/2016, notificato il 24/6/2016 e nota interruttiva n. prot. 83614 del 17/4/2023 notificata in data 28/4/2023.
Parte opponente ha dedotto quale unico motivo di opposizione che il credito oggetto di ingiunzione sarebbe estinto per intervenuta prescrizione in data 24/6/2021 poiché sarebbe maturato il termine di prescrizione quinquennale di cui all'articolo 28 della L. n. 689/1981, a nulla rilevando la successiva nota del 17/4/2023, apparentemente notificata in data 28/4/2023, ampiamente dopo lo spirare del termine di cinque anni, avvenuto il 24/6/2021.
Proc. N.R.G.A.C. 4789/2024 - Sentenza In virtù di quanto innanzi esposto il sig. ha Parte_1
formulato le seguenti conclusioni: in via principale, voglia accertare l'inesistenza della pretesa originaria del per Controparte_1
intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 28 Legge n. 689/1981 e, per l'effetto, annullare l'avviso di accertamento n. 7 del 05/4/2023; con vittoria di spese ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avvocato
PIERLUIGI VICIDOMINI, dichiaratosi anticipatario.
Si costituiva in giudizio il , deducendo: che, in Controparte_1
via pregiudiziale, il Tribunale di Salerno adito sarebbe privo di giurisdizione, per essere munito di giurisdizione il Giudice
Amministrativo ai sensi dell'articolo 133, lettera f), c.p.a., a conoscere della presente controversia;
che, in ogni caso, il Tribunale di Salerno adito sarebbe privo di giurisdizione in favore del Giudice
Amministrativo, come stabilito sia nell'ordinanza di demolizione n
08/2016 prot. n. 14658 del 27/1/2016, notificata in data 16/2/2016, sia nel conseguenziale provvedimento sanzionatorio n. prot. 99521 del
14/6/2016, notificato il 24/6/2016, dove si legge espressamente che avverso tali provvedimenti è possibile presentare ricorso amministrativo al entro 60 giorni;
che, nel merito, non è intervenuta la Controparte_3
prescrizione poiché per le sanzioni amministrative, derivanti da abusi edilizi ex art. 31, co.
4-bis, D.P.R. n. 380/2001, essa inizia a decorrere solo dal giorno in cui è cessata la situazione di illiceità, attraverso il conseguimento delle prescritte autorizzazioni, ovvero con l'effettiva demolizione delle opere abusive
In virtù di quanto innanzi esposto il ha Controparte_1
formulato le seguenti conclusioni: in via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'incompetenza del Giudice adito, in luogo del Tribunale
Amministrativo Regionale;
in via principale dichiarare improponibile,
Proc. N.R.G.A.C. 4789/2024 - Sentenza inammissibile ovvero rigettare ogni avversa pretesa in quanto infondata in fatto e diritto;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
In via del tutto preliminare occorre esaminare l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal opposto. Controparte_1
L'eccezione è fondata e va accolta per le ragioni che seguono.
Invero, in ordine alla individuazione del plesso giurisdizionale deputatoa conoscere dell'opposizione ad avviso di accertamento oggetto di causa, ciò che rileva è la natura della sanzione posta a fondamento dello stesso.
In particolare, la sanzione in esame ha natura “ripristinatoria”, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui “La sanzione in questione è stata introdotta in sede di conversione del Decreto “Sblocca
Italia” (D.L. 133/2014, convertito con modificazioni dalla L. 164/2014), allo scopo di tenere economicamente indenne l'Amministrazione comunale dalle spese di ripristino conseguenti alle ordinanze di demolizione non eseguite. La richiamata sanzione ha quindi come precipuo scopo quello di fornire all'Amministrazione la provvista per procedere al ripristino dell'ordine pubblico violato, anche attraverso l'abbattimento delle opere abusive, senza necessità di anticipare le relative somme per poi rivalersi sul responsabile dell'abuso, col rischio di possibile insolvenza dello stesso.” (cfr. Piemonte, Sez. II, sent. n. 336/2018). CP_3
A corollario ed a sostegno del richiamato orientamento il comma 4-ter del menzionato articolo 31 D.P.R. n. 380/2001 ha introdotto un chiaro vincolo di destinazione delle somme ingiunte stabilendo che: “I proventi delle sanzioni di cui al comma 4-bis spettano al comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico” (cfr. – Sez. Catania, n. 647/2018). CP_4
Proc. N.R.G.A.C. 4789/2024 - Sentenza Ne discende che la disciplina degli abusi edilizi, riguardo anche alla sanzione ex art. 31 comma 4-bis, D.P.R. n. 380/2001, ha carattere speciale e non risulta omologabile al sistema sanzionatorio previsto, per la generalità delle violazioni amministrative, dalla Legge n. 689/1981. A precludere ulteriormente l'applicazione della disciplina di cui alla Legge n.
689/1981 nella parte relativa al Giudice competente concorre, inoltre, la finalità propriamente ripristinatoria e non afflittiva delle sanzioni conseguenti alla perpetrazione di illeciti in materia edilizia. E cioè l'avere la pena irrogata il precipuo scopo di reintegrare, seppure per equivalente,
l'ordine urbanistico violato, essendo viceversa ad essa estranea ogni finalità retributiva a fronte del comportamento illecito.
Nello specifico la previsione di cui all'art. 31, comma 4 bis ha natura
“reale”, come tale, assistita da finalità propriamente ripristinatorie e non afflittive.
Ciò posto deve aversi riguardo, ai fini dell'individuazione della giurisdizione, oltre alla natura dei rapporti dedotti ed alla disciplina ad essi relativa, anche al “thema decidendum”, a seconda che riguardi la richiesta di pagamento della sanzione di cui all'articolo 31, comma 4 bis,
D.P.R. n. 380/2001, oppure la rivendicazione delle spese sostenute per la demolizione ex art. 31, comma 5, del medesimo D.P.R. n. 380/2001.
Per quanto concerne le somme richieste con il provvedimento di ingiunzione a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 31, comma 4 bis, del D.P.R. n. 380/2001, come nel caso che ci occupa, il
Giudice adito ritiene che la controversia ricada nella sfera di giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a., in forza del quale “[s]ono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge: (…) f) le controversie aventi ad oggetto gli atti e i
Proc. N.R.G.A.C. 4789/2024 - Sentenza provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia, concernente tutti gli aspetti dell'uso del territorio, e ferme restando le giurisdizioni del Tribunale superiore delle acque pubbliche e del Commissario liquidatore per gli usi civici, nonché del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa”.
Il riparto di giurisdizione deve sempre individuarsi secondo i tradizionali canoni in base al “petitum” sostanziale e alla posizione sottostante, a seconda che riguardi una posizione di diritto soggettivo o di interesse legittimo.
Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che va dichiarato il difetto di giurisdizione del Tribunale di Salerno adito, per essere giurisdizionalmente competente a decidere della presente controversia il
Giudice Amministrativo.
SULLE SPESE DI LITE
Le spese di lite seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91
c.p.c. e, pertanto, andrebbero poste a carico di;
Parte_1
tuttavia, tenuto conto della natura esclusivamente di rito della pronuncia adottata in questa sede, sussistono “le altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” di cui all'articolo 92, co. 2, c.p.c. come risultante all'esito della sentenza n. 77 del 2018 della Corte Costituzionale, per compensarle integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
Proc. N.R.G.A.C. 4789/2024 - Sentenza 1) Dichiara il proprio difetto di giurisdizione, essendo giurisdizionalmente competente a conoscere della presente controversia il Giudice Amministrativo;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Così deciso in Salerno il 10/4/2025
Il Giudice
Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 4789/2024 - Sentenza