Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 24/03/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.Antonino Marra ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 995 /2023 R.G. promossa da
( ),rappresentato Parte_1 CodiceFiscale_1
e difeso dall'Avv. SPEZIA GIROLAMO ed elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematico
-ricorrente- contro
Controparte_1
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.DI
[...] CP_2 P.IVA_1
VINCENZO GIOVANNI BATTISTA , elettivamente domiciliato in VIA VITO SORBA
N.18, TRAPANI
-resistente-
OGGETTO: danni biologico da infortunio, rendita . CP_2
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 3/03/2025 , da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente , con ricorso depositato in data Parte_1
12/05/2023, ha evocato in giudizio l' esponendo di aver diritto alla costituzione CP_2
della rendita per l'infortunio sul lavoro subito il 13/8/2014, oggetto di istanza di revisione per aggravamento nella misura del 26%, lamentando che, in esito alla procedura amministrativa, l' ha riconosciuto un danno biologico nella minor misura CP_2
del 22%.
L'iter amministrativo può così sintetizzarsi: in data 13/08/2014 il ricorrente , ispettore di polizia municipale, subiva un infortunio
1
Alla stabilizzazione clinica, esitavano postumi per limitazione funzionale dei movimenti di gamba destra, esiti cicatriziali post-chirurgici, lassità del LCA
(all'esame obiettivo), mezzi di sintesi in situ (placca e viti), valutati complessivamente come danno biologico nella misura del 16% (sedici%) ,opposta ai sensi dell'art 104 TU con richiesta del 24% (ventiquattro%).
Espletata la visita collegiale, il danno era rivalutato complessivamente nella misura del 20% (venti%).
Seguiva richiesta di revisione da parte del . Espletata la visita veniva CP_3
confermato il giudizio espresso.
Contro il suddetto giudizio, il 25/09/2017 il ricorrente avanzava opposizione amministrativa con conferma del 20% (venti%).
Il Ricorrente effettuava nuova richiesta di revisione, espletata la quale veniva riconosciuto un aggravamento con valutazione complessiva del 22% (ventidue%).
Il 4/03/2022 il ricorrente veniva convocato all' di Trapani per effettuare CP_2
una visita di revisione, espletata la quale -visto il quadro invariato- veniva confermata la rendita in godimento.
Non condividendo la valutazione espressa, il ricorrente avanzava un'opposizione richiedendo una collegiale per aver rivalutato il danno biologico nella misura del
26% (ventisei%), che veniva respinta.
L' convenuto, costituitosi con memoria difensiva, ha contestato l'assunto CP_1
della ricorrente chiedendo il rigetto del ricorso.
Il giudizio è stato istruito con documenti e ctu medio legale.
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto, per quanto infra.
Il consulente tecnico d'ufficio Dott. ha concluso la sua relazione Per_1
affermando “ Le menomazioni riscontrate sul ricorrente sono senza dubbio riconducibili all'infortunio del 13/08/2014 in seguito al quale riportava “trauma del ginocchio dex con frattura scomposta della tibia, metafisaria e del piatto tibiale
2 laterale”.A seguito di ciò residuano postumi permanenti a discreta incidenza funzionale che valutati secondo la Tabella menomazioni Danno Biologico CP_2
(D.M. 12/07/2000) conducono ad un danno biologico complessivo del 23%
(ventitre per cento), cfr relazione in data 26/9/2024.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali.
La domanda va dunque accolta nei limiti sopra esposti.
Le spese di lite vanno compensate integralmente tenuto conto del ridotto accoglimento della domanda.
Le spese di consulenza tecnica già liquidate vanno poste, inoltre, definitivamente a carico dell' CP_2
P.Q.M.
- Dichiara che il ricorrente, a causa dell'infortunio subito, ha riportato un danno biologico complessivo nella misura del 23% con diritto alla rendita, dalla domanda in motivazione indicata;
-compensa tra le parti le spese di lite.
-Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già CP_2
liquidate.
Trapani, 22/03/2025
Il Giudice del lavoro
Antonino Marra
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