Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 19/03/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 215/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 5/3/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 16/1/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato CHIARA Parte_1 C.F._1
DELLACHA' ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Forte dei Marmi (LU), via
XX Settembre n. 151/A, giusta procura in atti e
C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato GIAN LUCA Parte_2 C.F._2
FRANCIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Carrara (MS), via Verdi n.
13, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) Ciascun coniuge, economicamente autosufficiente, provvederà al proprio personale mantenimento. I coniugi dichiarano di aver già integralmente regolato ogni aspetto patrimoniale ed economico conseguente alla crisi dell'unione e di non avere niente da pretendere l'uno nei confronti dell'altra in ragione del rapporto matrimoniale e della sua crisi, né per altro titolo, ragione o causa, salvo quanto previsto al successivo punto 2).
2) I coniugi, a totale definizione di ogni rapporto economico conseguente la fine dell'unione e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, si obbligano nei modi di seguito indicati:
a) Quanto ai mezzi di trasporto:
1
- il motoveicolo Honda tg. FB92549, rimane intestato ed assegnato al Sig. che si Parte_2 assume sin d'ora ogni onere, spesa e responsabilità conseguente alla titolarità esclusiva ed all'uso del veicolo predetto, anche per eventuali annualità pregresse;
b) quanto ai conti correnti: il saldo presente sui rapporti bancari già intestati a ciascuna delle parti Cont (Webank per la sig.ra e per il sig. rimangono di esclusiva spettanza, per Pt_1 Parte_2
l'intero, del solo intestatario, rinunciando fin d'ora i coniugi, reciprocamente, a qualsivoglia pretesa in ordine al saldo presente sul rapporto dell'altro. Cont Il conto corrente cointestato alle parti sul quale viene oggi addebitata la rata del mutuo verrà chiuso con spese, se sussistenti, a carico del sig. e/o verrà allo stesso solo intestato;
il Parte_2 libretto postale cointestato ai coniugi verrà estinto con spese a carico di entrambi al 50% ed il relativo saldo suddiviso tra gli stessi al 50%;
c) quanto al bene immobile-casa familiare in comproprietà dei coniugi: la Sig.ra Parte_1 si impegna ed obbliga a trasferire in favore del Sig. che fin d'ora accetta a titolo di una Parte_2 tantum e comunque a totale e definitiva regolamentazione dei rapporti economici e patrimoniali tra i coniugi conseguenti la fine dell'unione, i diritti alla stessa intestati pari ad ½ della piena proprietà sul seguente immobile: unità immobiliare sita nel Comune di Pietrasanta (LU), frazione Vallecchia, località Pozzone, numero 10, e precisamente l'unità immobiliare per civile abitazione elevata su tre piani compreso il terrestre, porzione di un più ampio fabbricato. Si compone di: locale cucina al piano terra;
camera al piano primo;
camera al piano secondo;
è corredata, in proprietà esclusiva, da terreno ad uso resede sul quale insiste modesto fabbricato, elevato al solo piano terra, costituito da ripostiglio e w.c. con sovrastante soppalco, oltre tettoia. Il bene è censito alla competente Agenzia dell'Entrate
Ufficio Provinciale del Territorio - Servizi Catastali, nel Catasto Fabbricati del Comune di
Pietrasanta (LU), al foglio 4 (quattro), mappale 115 (centoquindici), zona censuaria 1, via Pozzone
n. 8, piano T-1-2, categoria A/4, classe 2, consistenza vani 4, rendita catastale Euro 150,81, dati derivanti da variazione del 30 settembre 1998 n. A02642.1/1998 in atti dalla stessa data per ampliamento, variazione d'ufficio del 30 settembre 1998 n. A2642.1/1998 in atti dal giorno 08 ottobre
1998 rettifica classamento proposto dalla parte e successiva variazione del 18 marzo 2013 n.
34178.1/2013 in atti dalla stessa data (protocollo n. LU0056578) variazione toponomastica.
L'immobile in oggetto è identificato nella planimetria depositata alla competente Agenzia dell'Entrate - Ufficio Provinciale del Territorio - Servizi Catastali in data 30 settembre 1998 al prot.
n.A2642 ed è attualmente censito dalla stessa Agenzia delle Entrate Ufficio territorio servizi catastali al Fg.4 n° 115 sub.1 categ. F/4 a seguito della variazione della destinazione del 27/05/2019 Pratica
n. LU0035903 in atti dal 28/05/2019 Abitazione in corso di definizione (n. 8933.1/2019).
L'immobile è pervenuto ai coniugi tramite atto ai rogiti del Notaio Dott. in Seravezza Persona_1 del 30/06/2015 (rep. n° 57657 racc. n°16.076) ed ivi meglio descritto.
L'atto di trasferimento ricognitivo ed esecutivo del presente accordo di separazione, con spese integralmente a carico del sig. verrà stipulato avanti al Notaio prescelto dal medesimo Parte_2 entro 60 giorni dalla pronuncianda separazione.
3) A fronte della cessione di diritti di cui alla lett. c), per il titolo sopra indicato, il Sig. Parte_2
si accolla fin d'ora le rate residue del mutuo gravante sull'immobile casa familiare, contratto
[...]
2 con la Banca BPM, esonerando la sig.ra da ogni e qualunque responsabilità e Pt_1 riconoscendo il diritto della predetta a vedersi rimborsato quanto la stessa fosse eventualmente chiamata a versare in favore della Banca per detto mutuo;
in ogni caso autorizza fin d'ora l'Istituto
Bancario ad estromettere la sig.ra dalle obbligazioni tutte conseguenti il contratto di Pt_1 mutuo predetto.
4) Ai fini fiscali le parti precisano che il trasferimento dei diritti immobiliari dalla Sig.ra Pt_1
a favore del Sig. per i titoli di cui sopra costituisce patto essenziale e funzionale per il Parte_2 raggiungimento dell'accordo oggetto di separazione personale dei coniugi, avanzato, con il presente ricorso, in forma congiunta ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
quindi, attratto nell'ambito impositivo per ciò che concerne la tassazione degli atti in esenzione da imposte di bollo, di registro e di ogni altra tassa ai sensi di quanto disposto dalla norma di cui all'art. 19 della Legge n. 74/1987, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito e come ulteriormente precisato anche nella circolare dell'Agenzia delle Entrate del 21 giugno 2012, n.27, nella circolare della
Agenzia delle Entrate del 29 maggio 2013 n. 18 e della circolare della Agenzia delle Entrate n.2/E del 21 febbraio 2014.
5) Dichiarare compensate le spese legali».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Guanipa - Anzoategui (VENEZUELA) il 18/4/1997, dal quale non sono nati figli - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'interesse dei coniugi, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, le parti hanno, altresì, proposto domanda di scioglimento del matrimonio.
Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ.
- soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n.
898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda ad acquisire - sempre con la modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ. - le note scritte contenenti la
3 dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle istanze e conclusioni congiunte formulate con riferimento alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio.
A tale proposito, il Collegio ritiene sin da ora opportuno precisare che la modifica unilaterale delle predette condizioni formulate con il ricorso introduttivo sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cod. proc. civ. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, cod. proc. civ.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] uniti in matrimonio in Guanipa - Anzoategui (VENEZUELA) in data 18/4/1997, Parte_2 debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Pietrasanta (LU) all'Atto Numero 44, Parte 2, Serie C, dell'Anno 1997, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate in ordine alla separazione personale pronunciata, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Gerardo Boragine;
d) SPESE DI LITE al definitivo;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Pietrasanta (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 5/3/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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