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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. X, sentenza 26/02/2026, n. 1676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1676 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1676/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
23/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente e Relatore
CRESCENTI EMANUELE, Giudice
DE MARCO GIOVANNI, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1870/2023 depositato il 28/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2005/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
1 e pubblicata il 19/09/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520219001227214000 SMALTIMENTO RIF 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520219001227214000 SMALTIMENTO RIF 2009 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante/ Appellato: vedi atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato Ricorrente_1 impugnava la sentenza n. 2005/1/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Messina, depositata il 19.9.2022 con la quale era stato rigettato il ricorso da lui proposto avverso l'intimazione di pagamento n. 29520219001227214000 riferentesi alla cartella di pagamento n. 29520110020503268000 a suo tempo emessa a titolo di tassa smaltimento rifiuti solidi e tributo provinciale per gli anni 2008 e 2009. Con l'interposto gravame l'appellante deduceva la erroneità della sentenza perché non aveva accolto l'eccezione di prescrizione nonostante fosse stata prodotta certficazione di residenza storica dalla quale si evinceva che egli unitamente alla famiglia risiedeva all'indirizzo presso cui sarebbe risultato sconosciuto.
In esito alla costituzione dell'ufficio, che contestava, la Corte decideva come da dispositivo all'udienza collegiale del 23/2/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato. Giova rilevare che tra il termine di maturazione del tributo
(2008,2009), la data della cartella notificata al contribuente (anno 2011), si colloca la notifica dell'atto interruttivo (il 9.12.2015), ritualmente eseguita con il deposito del plico presso la casa Comunale, stante la attestata irreperibilità assoluta del contribuente, certificata dal messo, e tenuto conto che tra la data della notifica del suddetto atto interruttivo e quella di notifica dell'atto impugnato ( 29.9.2021), non è venuta a maturazione un ulteriore termine quinquennale di prescrizione, stante la sospensione del decorso di siffatto termine introdottadall'art. 67 comma 1, del d.l. n. 18/2020 e dalle numerose disposizioni successive ( per circa 24 mesi). Erra l'appellante nel sostenere l'irrilevanza della notifica dell'atto interruttivo, in quanto eseguita nelle forme dell'irreperibile assoluto, atteso che la residenza anagrafica nel luogo indicato non confligge con l'istituto della irreperibilità assoluta. Anzi ritiene la Corte che la procedura ex articolo 60, lettera e), è stata correttamente seguita perché dalla relata di notifica risultava che l'organo notificatore si era recato all'indirizzo in cui il ricorrente risultava formalmente residente constatando che egli era soggetto non conosciuto, né sussistevano segni riconducibili al suo nominativo. in tale situazione correttamente ha configurato l'ipotesi di irreperibilità assoluta, che attiene al luogo della notifica e non al soggetto, a differenza dell'irreperibilità relativa. Come ritenuto dal Supremo
Collegio ( vedi ordinanza Cass n 28781/2025), il certificato anagrafico ha “valore meramente presuntivo”
e non è sufficiente a superare la fede privilegiata dell'attestazione dell'ufficiale nella relata. Solo la querela di falso può scalfire l'attestazione contenuta nell'atto pubblico redatto dal notificatore, mentre le certificazioni anagrafiche possono, al massimo, alimentare una presunzione (superabile dagli accertamenti “sul campo” del pubblico ufficiale).
La Cassazione in merito alla distinzione tra irreperibilità assoluta e irreperibilità relativa, si pone nel solco della più recente giurisprudenza (cfr pronuncia n. 27729/2024), ribadendo che l'irreperibilità relativa implica che il destinatario (o i soggetti abilitati a ricevere) non è trovato temporaneamente presso la residenza nota, in tal caso trova applicazione la procedura di cui all'articolo 140 cpc. L'irreperibilità assoluta concerne invece la situazione in cui è ignoto il luogo stesso in cui notificare, ovvero il destinatario si è trasferito senza lasciare traccia, o non esiste più alcun legame con il luogo di notifica, qui opera l'articolo 60, lettera e), Dpr n. 600/1973, più snello e meno garantista. La Suprema corte conferma che la documentazione anagrafica “non ha efficacia fidefaciente tale da contrastare gli accertamenti compiuti dall'ufficiale giudiziario” sul luogo effettivo della residenza, essa al più può integrare la valutazione probatoria, ma cede rispetto all'atto pubblico dell'ufficiale notificatore, salvo querela di falso.
In caso di notifica di atti impositivi, pertanto, la fede privilegiata dell'attestazione dell'ufficiale notificatore
(sia esso giudiziario o postale) è prevalente rispetto al certificato di residenza, se l'ufficiale ha constatato l'assenza di elementi esterni che colleghino il destinatario al luogo. In conclusione, si può affermare che la decisione conferma la linea interpretativa dominante sulla forza probatoria dell'atto pubblico redatto dall'ufficiale notificatore, la quale limita la portata del certificato anagrafico quale strumento principe di prova della residenza e valorizza la corretta individuazione della fattispecie notificatoria, specialmente in ambito tributario.
La validità della notifica dell'atto interruttivo, fa sì che nessuna prescrizione può ritenersi maturata, sicchè
l'appello va rigettato. L'appellante va condannato al pagamento delle spse processuali di questa ulteriore fase.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali di questa fase, che liquida in complessivi euro 650,00 oltre accessori come per legge.
Messina lì 23/2/2026 Il Presidente Estensore
D.ssa Maria Pina LAZZARA
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
23/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente e Relatore
CRESCENTI EMANUELE, Giudice
DE MARCO GIOVANNI, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1870/2023 depositato il 28/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2005/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
1 e pubblicata il 19/09/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520219001227214000 SMALTIMENTO RIF 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520219001227214000 SMALTIMENTO RIF 2009 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante/ Appellato: vedi atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato Ricorrente_1 impugnava la sentenza n. 2005/1/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Messina, depositata il 19.9.2022 con la quale era stato rigettato il ricorso da lui proposto avverso l'intimazione di pagamento n. 29520219001227214000 riferentesi alla cartella di pagamento n. 29520110020503268000 a suo tempo emessa a titolo di tassa smaltimento rifiuti solidi e tributo provinciale per gli anni 2008 e 2009. Con l'interposto gravame l'appellante deduceva la erroneità della sentenza perché non aveva accolto l'eccezione di prescrizione nonostante fosse stata prodotta certficazione di residenza storica dalla quale si evinceva che egli unitamente alla famiglia risiedeva all'indirizzo presso cui sarebbe risultato sconosciuto.
In esito alla costituzione dell'ufficio, che contestava, la Corte decideva come da dispositivo all'udienza collegiale del 23/2/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato. Giova rilevare che tra il termine di maturazione del tributo
(2008,2009), la data della cartella notificata al contribuente (anno 2011), si colloca la notifica dell'atto interruttivo (il 9.12.2015), ritualmente eseguita con il deposito del plico presso la casa Comunale, stante la attestata irreperibilità assoluta del contribuente, certificata dal messo, e tenuto conto che tra la data della notifica del suddetto atto interruttivo e quella di notifica dell'atto impugnato ( 29.9.2021), non è venuta a maturazione un ulteriore termine quinquennale di prescrizione, stante la sospensione del decorso di siffatto termine introdottadall'art. 67 comma 1, del d.l. n. 18/2020 e dalle numerose disposizioni successive ( per circa 24 mesi). Erra l'appellante nel sostenere l'irrilevanza della notifica dell'atto interruttivo, in quanto eseguita nelle forme dell'irreperibile assoluto, atteso che la residenza anagrafica nel luogo indicato non confligge con l'istituto della irreperibilità assoluta. Anzi ritiene la Corte che la procedura ex articolo 60, lettera e), è stata correttamente seguita perché dalla relata di notifica risultava che l'organo notificatore si era recato all'indirizzo in cui il ricorrente risultava formalmente residente constatando che egli era soggetto non conosciuto, né sussistevano segni riconducibili al suo nominativo. in tale situazione correttamente ha configurato l'ipotesi di irreperibilità assoluta, che attiene al luogo della notifica e non al soggetto, a differenza dell'irreperibilità relativa. Come ritenuto dal Supremo
Collegio ( vedi ordinanza Cass n 28781/2025), il certificato anagrafico ha “valore meramente presuntivo”
e non è sufficiente a superare la fede privilegiata dell'attestazione dell'ufficiale nella relata. Solo la querela di falso può scalfire l'attestazione contenuta nell'atto pubblico redatto dal notificatore, mentre le certificazioni anagrafiche possono, al massimo, alimentare una presunzione (superabile dagli accertamenti “sul campo” del pubblico ufficiale).
La Cassazione in merito alla distinzione tra irreperibilità assoluta e irreperibilità relativa, si pone nel solco della più recente giurisprudenza (cfr pronuncia n. 27729/2024), ribadendo che l'irreperibilità relativa implica che il destinatario (o i soggetti abilitati a ricevere) non è trovato temporaneamente presso la residenza nota, in tal caso trova applicazione la procedura di cui all'articolo 140 cpc. L'irreperibilità assoluta concerne invece la situazione in cui è ignoto il luogo stesso in cui notificare, ovvero il destinatario si è trasferito senza lasciare traccia, o non esiste più alcun legame con il luogo di notifica, qui opera l'articolo 60, lettera e), Dpr n. 600/1973, più snello e meno garantista. La Suprema corte conferma che la documentazione anagrafica “non ha efficacia fidefaciente tale da contrastare gli accertamenti compiuti dall'ufficiale giudiziario” sul luogo effettivo della residenza, essa al più può integrare la valutazione probatoria, ma cede rispetto all'atto pubblico dell'ufficiale notificatore, salvo querela di falso.
In caso di notifica di atti impositivi, pertanto, la fede privilegiata dell'attestazione dell'ufficiale notificatore
(sia esso giudiziario o postale) è prevalente rispetto al certificato di residenza, se l'ufficiale ha constatato l'assenza di elementi esterni che colleghino il destinatario al luogo. In conclusione, si può affermare che la decisione conferma la linea interpretativa dominante sulla forza probatoria dell'atto pubblico redatto dall'ufficiale notificatore, la quale limita la portata del certificato anagrafico quale strumento principe di prova della residenza e valorizza la corretta individuazione della fattispecie notificatoria, specialmente in ambito tributario.
La validità della notifica dell'atto interruttivo, fa sì che nessuna prescrizione può ritenersi maturata, sicchè
l'appello va rigettato. L'appellante va condannato al pagamento delle spse processuali di questa ulteriore fase.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali di questa fase, che liquida in complessivi euro 650,00 oltre accessori come per legge.
Messina lì 23/2/2026 Il Presidente Estensore
D.ssa Maria Pina LAZZARA