Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. X, sentenza 26/02/2026, n. 1676
CGT2
Sentenza 26 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Eccezione di prescrizione

    La Corte ha ritenuto che la notifica dell'atto interruttivo fosse valida, essendo stata eseguita nelle forme dell'irreperibilità assoluta a seguito di accertamenti sul campo da parte dell'ufficiale notificatore, i quali prevalgono sulla certificazione anagrafica. Inoltre, ha considerato la sospensione dei termini dovuta alla normativa emergenziale, escludendo la maturazione della prescrizione.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. X, sentenza 26/02/2026, n. 1676
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 1676
    Data del deposito : 26 febbraio 2026

    Testo completo