Ordinanza cautelare 13 gennaio 2023
Sentenza 24 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 24/08/2023, n. 1224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1224 |
| Data del deposito : | 24 agosto 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/08/2023
N. 01224/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01476/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1476 del 2022, proposto da
-OMISSIS-i-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Marina -OMISSIS-rosperi, con domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via Cesare Battisti n. 33, e con domicilio digitale come da -OMISSIS-EC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , e -OMISSIS-, in persona del -OMISSIS- pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza San Marco, 63;
per l'annullamento
del provvedimento di foglio di via obbligatorio ex artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 159 del 2011 con diffida dal fare ritorno nel -OMISSIS- di-OMISSIS- per la durata di tre anni dalla data di notifica del provvedimento, salvo specifica e preventiva autorizzazione, -OMISSIS-, emesso dal -OMISSIS- di-OMISSIS- in data -OMISSIS-nonché di ogni altro atto presupposto o conseguente, anche non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della -OMISSIS-;
Visto l'art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 giugno 2023 il dott. Filippo Dallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato:
- che con il ricorso in esame il ricorrente ha impugnato il foglio di via obbligatorio ex artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 159 del 2011 con diffida dal fare ritorno nel -OMISSIS- di-OMISSIS- per la durata di tre anni, adottato dal -OMISSIS- di-OMISSIS- per avere promosso una pubblica manifestazione senza aver dato il necessario preavviso e in quanto “ in concorso con altri soggetti, mediante violenza alle persone, formando un picchetto al cancello di ingresso dei magazzini di-OMISSIS- della società -OMISSIS-., impediva agli autisti dei veicoli adibiti alle consegne di uscire ”;
- che il ricorso è basato su due motivi con cui il ricorrente lamenta l’insussistenza dei presupposti per l’emanazione del provvedimento e la mancata comunicazione di avvio del procedimento;
- che il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio depositando gli atti del procedimento e in particolare una relazione della -OMISSIS-);
- che con -OMISSIS- questa Sezione, in accoglimento della domanda cautelare proposta dal ricorrente, ha sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato, rilevando:
a) che il ricorrente ha partecipato alla protesta, promossa per rivendicazioni contrattuali, quale delegato sindacale;
b) che il blocco dei veicoli ha riguardato esclusivamente alcuni furgoni della ditta interessata dalle ore 9.45 alle ore 11.45, invece “ i mezzi delle altre aziende presenti all’interno del polo logistico non hanno subito rallentamenti, così come la viabilità ordinaria non ha subito ripercussioni dall’iniziativa in atto ” (relazione -OMISSIS-, pag. 3, doc. n. 7 del ricorrente);
c) che intervenute le forze dell’ordine il blocco è stato rimosso e nell’occasione i manifestanti si sono dimostrati “ poco collaborativi ” (relazione -OMISSIS-, pag. 2), ma non risultano avere assunto atteggiamenti violenti in senso stretto;
d) che la -OMISSIS--OMISSIS- di-OMISSIS- ha presentato richiesta di archiviazione del procedimento penale per particolare tenuità del fatto;
- che successivamente l’Amministrazione ha revocato in autotutela il provvedimento impugnato;
Ritenuto:
- che, alla luce del provvedimento di revoca, integralmente satisfattivo della pretesa del ricorrente dev’essere pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
- che in ragione della peculiarità della fattispecie e del tempestivo intervento in autotutela dell’Amministrazione resistente, sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese, ferma la refusione del contributo unificato versato.
-OMISSIS-.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione -OMISSIS-rima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate, ferma la refusione del contributo unificato versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del -OMISSIS-arlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Filippo Dallari, Referendario, Estensore
Alberto Ramon, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.