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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 01/07/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2400/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2400/2023
Oggi 01/07/2025, alle ore 10.15, innanzi al giudice deSInato, dott. Daniele Moro, sono presenti:
Per , l'avv. GAVEZZOTTI CRISTINA Parte_1
Per , l'avv. P. Luzzo, in sost. dell'avv. BANDERA Controparte_1
RAFFAELLA
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
Le parti precisano le rispettive conclusioni come da fogli depositati telematicamente e discutono la causa.
Il giudice, all'esito della discussione, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e della parte motivazionale.
Cremona, 01/07/2025
Il giudice
Daniele Moro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice Daniele Moro, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2400/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Gavezzotti Parte_1 P.IVA_1
Cristina, domiciliata in Lodi, via Solferino n. 18 presso il difensore
- parte attrice - nei confronti di:
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'avv. Bandera Raffaella, domiciliata in Verona, via Marmolada n. 37 presso il difensore
- parte convenuta -
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare: A) accertato e dichiarato che il diritto della di godere in modo pieno ed esclusivo Parte_1 dell'immobile di sua proprietà sito in Pizzighettone, Via Volta 10/12
(appartamento/cantina/box), è stato illegittimamente precluso dalla OR
[...]
la quale per il periodo luglio 2019/ottobre 2023, senza alcun titolo e Controparte_1 senza corrispondere alla attrice alcunché, lo ha occupato interamente ed in via esclusiva, condannare la OR in persona del suo ADS legale Controparte_1 rappresentante a pagare alla a titolo risarcitorio per il mancato utilizzo del Controparte_2 bene di cui è proprietaria, i suoi frutti, civili corrispondenti al valore locatizio dell'immobile dal luglio 2019 all'ottobre 2023 per la somma di € 39.780,00 (o per la diversa somma che verrà accertata in corso di causa o da determinarsi in via equitativa) oltre alla somma di € 8.160,00 per spese condominiali, il tutto da maggiorarsi degli interessi legali dalle singole scadenze, dalla notifica del presente atto degli interessi al tasso di cui all'art. 1284 comma 4 c.c., al saldo. B) Condannare altresì la OR
[...]
in persona del suo ADS legale rappresentante al pagamento in favore Controparte_1 della della somma di € 17.172,82+1.290,21 questi ultimi per gli ulteriori Parte_1 consumi acqua sino al rilascio immobile (come da doc. 18) e quindi di totali € 18.463,03 pari alle somme pagate da per utenze/Tari/manutenzione caldaia relative Controparte_3 all'immobile in Pizzighettone, Via Volta 10/12, nel periodo luglio 2019/ottobre 2023 di occupazione da parte della OR . Somme da maggiorarsi degli interessi legali CP_1 dalle singole scadenze, dalla notifica del presente atto degli interessi al tasso di cui all'art. 1284 comma 4 c.c., al saldo. C) In subordine condannare la OR al pagamento CP_1 all'attrice delle somme di cui ai punti A e B ex art. 2041 c.c. D) In via Istruttoria. Si chiede l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli: 1) Vero che ha Parte_1 appreso che la OR si era trasferita nell'immobile in Pizzighettone, Via Volta CP_1
12/10 di proprietà solo nell'estate del 2019 dopo che ciò era accaduto? 2) Parte_1
Vero che la SInor ha occupato l'immobile di proprietà in CP_1 Parte_1
Pizzighettone, Via Volta 10/12, a insaputa della società e senza una sua autorizzazione preventiva? 3) Vero che nel maggio 2019 e sino ad ottobre 2019 la OR lavorava CP_1 come dipendente presso la 4) Vero che ha pagato le Parte_1 Parte_1 spese per le utenze acqua relative all'immobile di Via Volta 10/12 Pizzighettone dal 2019 al 2023 come da bollette prodotte quale documento 5 e documento 18 da esibire al teste 5)
Vero che ha pagato le spese per le utenze luce relative all'immobile di Via Parte_1
Volta 10/12 Pizzighettone dal 2019 al 2023 come da bollette prodotte quale documento 6 da esibire al teste 6) Vero che ha pagato le spese per le utenze gas Parte_1 relative all'immobile di Via Volta 10/12 Pizzighettone dal 2019 al 2023 come da bollette prodotte quale documento 7 da esibire al teste 7) Vero che ha pagato la Parte_1
TARI relativa all'immobile di Via Volta 10/12 Pizzighettone dal 2020 al 2023 come da avvisi e quietanze prodotte quale documento 8 da esibire al teste 8) Vero che Parte_1 ha pagato le spese per la manutenzione caldaia all'immobile di Via Volta 10/12
[...]
Pizzighettone per il 2020 e 2022 come da fatture prodotte quale documento 9 da esibire al teste. Si indicano quali testi: e . Si chiede Testimone_1 Tes_2 Tes_3 inoltre l'ammissione di CTU estimativa al fine di determinare il valore locatizio di mercato dell'immobile sito in Pizzighettone, Via Volta 12/10. E) In ogni caso con liquidazione di spese e compensi di lite e con condanna della convenuta alla rifusione delle eventuali spese tecniche, anche di parte, che si rendessero necessarie. Voglia inoltre il Tribunale condannare la convenuta al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96 c.p.c. 3° comma”.
Per parte convenuta: “piaccia all'Ill.mo Giudice adito, rejiectis contrariis, in via principale, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da parte dei Signori
[...]
e , quest'ultimo nella sua qualità di amministratore di Controparte_1 Controparte_4 sostegno della RA , a in persona Controparte_1 Parte_1 dell'amministratore legale rappresentante, e per la conseguenza, rigettare tutte le domande contenute nell'atto di citazione per essere infondate in fatto e in diritto, ivi inclusa la nuova domanda di condanna per lite temeraria. Nella denegata ipotesi in cui la
RA dovesse essere ritenuta debitrice nei confronti di per le CP_1 Parte_1 spese relative ai consumi, gli importi portati dalle bollette di acqua, luce e gas andranno decurtati dai costi fissi e dagli oneri di sistema, che restano a carico del titolare del contratto. In via istruttoria, rigettare la richiesta di ammissione dei capitoli di prova in quanto totalmente superflui ed irrilevanti, così come la richiesta CTU. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione conveniva in giudizio la SI.ra al fine di Parte_1 Controparte_1 ottenere l'accoglimento delle domande sopraccitate.
L'attrice deduceva:
- di essere proprietaria di un immobile sito in Pizzighettone, via Volta n. 12/10;
- che “tale immobile, quantomeno a far data dal luglio 2019, è stato occupato, senza darne comunicazione alla proprietà e comunque in assenza di alcuna autorizzazione e di qualsivoglia titolo, dalla OR . Precisamente la OR , CP_1 CP_1 moglie del SInor amministratore della società esponente, separatasi di fatto dal Tes_1 marito ed abbandonata la casa coniugale della coppia, si trasferiva, si ribadisce senza alcuna autorizzazione di e senza un titolo autorizzativo da parte di Parte_1 quest'ultima, nell'immobile”;
- che “l'occupazione dell'immobile da parte della OR è perdurata sino al CP_1
16/10/2023”;
- che “per tutto il periodo dell'occupazione nessun importo veniva versato dalla OR
alla per il godimento del bene”; CP_1 Parte_1
- che “al momento dell'occupazione della OR , avvenuta a luglio 2019, CP_1
l'immobile era dotato delle utenze acqua, luce e gas, utenze intestate alla proprietà
[...]
e da questa sempre regolarmente pagate per non incorrere in morosità benché il Parte_1 bene fosse utilizzato dalla OR ed i consumi, pertanto, alla stessa esclusivamente CP_1 imputabili…Questi nel dettaglio, i costi vivi sostenuti da per consumi della Parte_1 OR dal luglio 2019 al rilascio del bene: - acqua € 1.237,49 oltre ulteriori CP_1 consumi sino al rilascio;
- luce € 6.432,57; - gas € 8.330,88; - tari € 884,81; - manutenzione caldaia € 287,00; il tutto per complessivi € 17.172,82”;
- di avere “diritto di vedersi risarcire il danno derivante dall'essere stata privata per tutti questi anni della possibilità di godere dell'immobile, danno che potrà essere determinato dal Tribunale in base al canone locatizio di mercato (si tratta di un appartamento di 8 vani mq 200 con box) che viene qui indicato nella misura di € 780,00 mensili a cui debbono aggiungersi le spese condominiali per i servizi a favore del fruitore del bene, quantificabili, alla luce delle spese complessive annue del condominio, nella misura minima mensile di €
170,00”.
Si costituiva in giudizio la SI.ra la quale, argomentato Controparte_1 circa la fondatezza delle proprie pretese e l'infondatezza di quelle altrui, chiedeva il rigetto di ogni richiesta ex adverso formulata.
La convenuta deduceva:
- di “non avere occupato senza titolo l'immobile di Pizzighettone, via Volta n. 12: l'utilizzo
è stato concertato con amministratore legale rappresentante della Parte_2 [...]
; Parte_1
- che “il SInor oltre ad essere il socio unico di è marito separato Parte_2 Pt_1 della OR : un matrimonio durato più di trent'anni, un figlio e Controparte_1 una carriera lavorativa maturata insieme”; - che “quando la crisi è divenuta insostenibile e la convivenza intollerabile a causa dei continui litigi, il e la , in uno dei rari momenti di dialogo, avevano raggiunto Tes_1 CP_1 un accordo, almeno sull'abitazione. La avrebbe dovuto lasciare l'appartamento di CP_1
Cremona di via Colletta, di proprietà del solo per ritornare a vivere nella prima Tes_1 casa familiare, sita in Pizzighettone, Via Volta n. 12, dove, in effetti, nella primavera del
2019, si è trasferita a seguito dell'ultima discussione tra i due, quando, messa alla porta in malo modo dal marito, ha voluto separarsi definitivamente. La decisione di andare a vivere a Pizzighettone non è maturata solo perché (come vorrebbe, invece, far credere controparte), in quei drammatici momenti, era l'unica abitazione di cui aveva reperito frettolosamente le chiavi ma anche perché, come sopradetto, era stato deciso poco prima con il medesimo. Quest'ultimo, infatti, disponendo legittimamente di un bene della Tes_1 sua società, ha deciso di stipulare un accordo scritto con la moglie, nel quale le è stato concesso di tornare a vivere in quella casa che, per molti anni, era stata la casa familiare";
- che “le chiare e semplici condizioni concordate sulla casa ci Pizzighettone, SIlate dalle parti, sono state elencate su carta intestata dell'odierna attrice ed erano le seguenti: affitto
NO; spese condominiali SI;
spese bollette SI;
spese tassa rifiuti SI, - spese straordinarie
NO”;
- che “con la fine del rapporto coniugale, per la OR è iniziato un calvario di CP_1 difficoltà legate alla sua salute che, di fatto, le hanno impedito sin da subito di reperire un'occupazione lavorativa, causandole, tra l'altro, anche gravi difficoltà economiche…dal mese di maggio 2019 e per tutti i 4 anni del procedimento di separazione giudiziale, tutte le spese di cui, stando all'accordo, avrebbe dovuto sostenere la RA , sono sempre CP_1 state corrisposte da;
Pt_1
- che nella persona del suo amministratore legale rappresentante, stia tentando di Pt_1 colpire la RA con cifre molto simili a quelle a cui il Tribunale di Cremona lo ha CP_1 condannato a versare in favore della moglie: 800,00 euro di mantenimento mensile 780,00 euro di canone di locazione mensile + spese condominiali!!!!! Parimenti, in ordine agli arretrati, il Signor di certo controvoglia, ha versato nei mesi scorsi un importo Tes_1 totale di più di 26.000,00 euro, importo che, caso strano, si avvicina di molto agli importi richiesti alla moglie nell'odierno procedimento a titolo di spese, utenze e quant'altro”. Le domande formulate dalla società sono fondate nei termini e per le Parte_1 ragioni che seguono.
Preliminarmente si evidenzia che secondo la tesi sostenuta nella comparsa di costituzione e risposta, la SI.ra avrebbe legittimamente utilizzato Controparte_1
l'immobile sito in Pizzighettone, via Volta n. 12, in ragione dell'intervenuto perfezionamento del negozio del 15.5.2019 avente ad oggetto il godimento del bene e la ripartizione dei costi di gestione dello stesso. A prescindere da ogni altra considerazione, siffatto negozio è nullo, in quanto il contratto non è stato registrato (cfr. art. 1, c. 346 della
L. n. 311/2004: “i contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati”).
È pacifico tra le parti il fatto che la convenuta abbia fruito della cosa di proprietà della nell'arco temporale compreso tra l'1.7.2019 e il 16.10.2023, che la Parte_1 persona giuridica abbia sostenuto tutte le spese connesse alla fruizione del bene e che l'importo complessivo di siffatte spese sia pari a euro 17.172,82 (cfr. memoria n. 2 ex art. 171 ter c.p.c. di parte convenuta nella parte in cui si legge: “si precisa che le spese per utenze e tasse richieste da non sono state contestate, in quanto la RA Pt_1 CP_1 non ha mai negato di aver utilizzato per qualche anno l'appartamento di via Volta, prima di trasferirsi dalla madre e, in secondo luogo, perché gli importi richiesti risultano dalle pezze giustificative prodotte”).
Stante la nullità del negozio del 15.5.2019, la SI.ra non aveva Controparte_1 alcun diritto di godere dell'immobile di proprietà della Parte_1
In primo luogo, l'attrice chiede la condanna della convenuta al pagamento della somma capitale di euro 47.940,00. La pretesa è fondata esclusivamente sulla seguente allegazione: ha il diritto di vedersi risarcire il danno derivante Parte_1 dall'essere stata privata per tutti questi anni della possibilità di godere dell'immobile, danno che potrà essere determinato dal Tribunale in base al canone locatizio di mercato
(si tratta di un appartamento di 8 vani mq 200 con box) che viene qui indicato nella misura di € 780,00 a cui debbono aggiungersi le spese condominiali”.
La richiesta deve essere rigettata, poiché l'allegazione, caratterizzata da manifesta genericità, non descrive alcun danno risarcibile. Invero, la parte neppure asserisce il fatto che l'altrui omessa occupazione del bene avrebbe generato un'utilità legata al godimento diretto della cosa mediante utilizzo o al godimento indiretto mediante percezione di un canone di locazione.
L'esistenza del fatto lesivo del diritto di proprietà non prova anche la sussistenza di conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla lesione. E così, se CP_5
Per_ Per_ occupasse l'immobile di proprietà di e non avesse mai utilizzato il bene occupato né avesse avuto intenzione di utilizzarlo, nessuno dubiterebbe dell'inesistenza di un nocumento risarcibile derivante dall'indisponibilità della cosa e dell'impossibilità di ottenere un risarcimento legato a un pregiudizio economico non subito. Nel caso di specie, non vi è alcuna reale asserzione in tema di godimento dell'immobile, sicché è mancante l'allegazione circa l'esistenza di un elemento costitutivo della domanda risarcitoria. A ciò si aggiunga che, prima dell'occupazione del bene da parte della SI.ra Controparte_1
lo stesso era inutilizzato e dopo la riconsegna del 16.10.2023 – riconsegna avvenuta
[...] circa due mesi prima dell'introduzione di questo procedimento – il medesimo è rimasto inutilizzato. Nemmeno vi è una deduzione circa la pubblicizzata volontà di stipulare un contratto di locazione durante la pendenza del giudizio. Le circostanze descritte confermano l'inesistenza di un interesse attoreo relativo alla locazione o all'utilizzo del bene. È opportuno precisare che le spese condominiali rappresentano un costo che l'attrice avrebbe comunque sostenuto in caso di omessa occupazione dell'immobile, giacché il pagamento delle stesse non è collegato all'effettivo utilizzo del bene. Di talché, per le ragioni sopra espresse, le spese condominiali non costituiscono un danno risarcibile.
In secondo luogo, l'attrice chiede la condanna della convenuta al pagamento della somma capitale di euro 18.463,03, poiché, durante l'occupazione del bene, ha pagato le seguenti somme: euro 2.527,70 per la somministrazione di acqua presso il bene;
euro
6.432,57 per la somministrazione di energia elettrica presso il bene;
euro 8.330,88 per la somministrazione di gas presso il bene;
euro 884,81 al fine di adempiere l'obbligazione tributaria denominata “Tari”; euro 287,00 per la manutenzione della caldaia.
Si osserva che:
a) la sommatoria degli importi citati è pari a euro 18.462,96 (e non 18.463,03);
b) la pretesa attorea della somma di euro 1.290,21 relativa alla somministrazione d'acqua nel periodo 16.3.2023 – 30.11.2023 è corretta, in quanto basata su consumi effettivi, che non hanno interessato l'arco temporale successivo alla restituzione del bene alla (cfr. doc. n. 18 di parte attrice nella parte in cui si legge: “data Parte_1
30.11.2023, giorni 51, consumo 1”);
c) l'importo di euro 884,81 pagato da al fine di adempiere Parte_1
l'obbligazione tributaria denominata “Tari” rappresenta un costo che l'attrice avrebbe comunque sostenuto in caso di omessa occupazione del bene, giacché il pagamento della tassa è collegato al possesso o alla detenzione di un locale suscettibile di produrre rifiuti urbani (e non nell'effettiva produzione di rifiuti). Diversamente dagli altri costi allegati nell'atto di citazione, nel caso in cui la convenuta non avesse occupato il bene, l'attrice avrebbe comunque pagato la tassa sui rifiuti. Pertanto, considerato che neppure vi è una allegazione circa la volontà attorea di locare il bene, il costo della tassa non costituisce un danno risarcibile;
d) diversamente da quanto dedotto dalla SI.ra non vi è prova Controparte_1 dell'esistenza di alcun valido accordo diretto a esentare la predetta dal pagamento delle spese legate al godimento del bene di proprietà della Parte_1
e) la SI.ra , sebbene abbia piena consapevolezza dei costi fissi Controparte_1 relativi ai contratti di somministrazione fruiti durante l'occupazione dell'immobile – costi che ritiene di non dovere rimborsare all'attrice – omette di effettuare qualsivoglia specifica allegazione. Non è compito del giudice ricercare nei documenti depositati in giudizio i fatti costitutivi delle domande o delle eccezioni formulate. Il documento è finalizzato a dimostrare la veridicità dell'asserzione e non, certamente, a sostituire la stessa. Ragionare diversamente annullerebbe ogni differenza tra l'onere di allegazione del fatto e quello di dimostrazione del fatto allegato. Di talché, a fronte della specifica allegazione attorea circa la somma pagata in adempimento delle obbligazioni originate dai contratti di somministrazione fruiti dalla convenuta, era onere di quest'ultima individuare i costi conosciuti che, a suo dire, non costituivano un danno risarcibile.
La SI.ra deve essere condannata a corrispondere alla Controparte_1 Parte_1 la somma di euro 17.578,15 (euro 18.462,96 – euro 884,81), e cioè deve essere
[...] condannata a ristorare il pregiudizio economico subito dalla società derivante dal pagamento di importi che non sarebbero stati pagati nell'ipotesi in cui il bene non fosse stato occupato. Sulla somma risarcitoria di euro 17.578,15, rivalutata anno per anno, sono dovuti interessi compensativi, nella misura del tasso legale, in assenza di specifiche allegazioni circa la data dei pagamenti, dal 16.10.2023, giorno di restituzione dell'immobile, sino al giorno di pubblicazione della sentenza. Tale statuizione trova la propria ragione giustificatrice nel mancato tempestivo godimento della somma risarcitoria;
somma di cui la danneggiata avrebbe dovuto disporre precedentemente e di cui, invece, ha goduto la danneggiante. Il tardivo conseguimento di siffatta massa monetaria concreta un danno da ritardo, ristorato, alla luce del principio generale di equità, attraverso il ricorso alla categoria giuridica degli interessi compensativi che costituiscono un criterio di commisurazione del danno da posticipato conseguimento di una somma di denaro.
È opportuno sottolineare che, nonostante la domanda di pagamento degli interessi formulata per la prima volta dall'attrice nel foglio di precisazione delle conclusioni sia inammissibile per tardività, “gli interessi compensativi sulla somma dovuta a titolo di risarcimento del danno (contrattuale o extracontrattuale) costituiscono una componente di quest'ultimo e, nascendo dal medesimo fatto generatore della obbligazione risarcitoria, devono ritenersi ricompresi nella domanda di risarcimento e possono essere liquidati d'ufficio” (cfr. Cass. Civ., sez 1, sent. n. 4028 del 15/02/2017).
La richiesta attorea avente ad oggetto la corresponsione degli interessi previsti dal quarto comma dell'art. 1284 c.c. è comunque infondata, in quanto la disposizione normativa richiamata presuppone che le parti abbiano avuto la possibilità di stipulare un accordo in merito al tasso d'interesse e che tale accordo non sussista. Nel caso di specie, la natura risarcitoria della controversia fondata sull'illegittima occupazione del bene è logicamente incompatibile con la possibilità dell'accordo. Inoltre, la condanna della convenuta a corrispondere gli interessi, nella misura del tasso legale sulla somma risarcitoria rivalutata anno per anno, è idonea a ristorare il nocumento derivante dal mancato tempestivo godimento della massa monetaria. Il risarcimento è finalizzato alla reintegrazione del patrimonio del danneggiato in modo da mettere quest'ultimo nelle stesse condizioni in cui si sarebbe trovato in assenza dell'altrui comportamento illecito, sicché, per il creditore, in termini patrimoniali, è indifferente la scelta tra “il risarcimento del pregiudizio derivante dalla condotta illecita” e l'assenza di tale condotta. Nel caso di specie, la condanna della convenuta al pagamento degli interessi previsti dal quarto comma dell'art. 1284 c.c. permetterebbe alla di ottenere un'utilità maggiore rispetto a quella che Parte_1 avrebbe ottenuto nell'ipotesi in cui la SI.ra avesse pagato Controparte_1 spontaneamente i costi dei servizi goduti.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni istanza ed eccezione, così dispone:
- condanna la SI.ra a corrispondere a la somma Controparte_1 Parte_1 di euro 17.578,15, oltre interessi e rivalutazione monetaria nei termini precisati in parte motivazionale;
- condanna la SI.ra alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1
che si liquidano in euro 786,00 per spese esenti, in euro 4.800,00 per Parte_1 compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Cremona, 01/07/2025
Il giudice
Daniele Moro
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2400/2023
Oggi 01/07/2025, alle ore 10.15, innanzi al giudice deSInato, dott. Daniele Moro, sono presenti:
Per , l'avv. GAVEZZOTTI CRISTINA Parte_1
Per , l'avv. P. Luzzo, in sost. dell'avv. BANDERA Controparte_1
RAFFAELLA
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
Le parti precisano le rispettive conclusioni come da fogli depositati telematicamente e discutono la causa.
Il giudice, all'esito della discussione, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e della parte motivazionale.
Cremona, 01/07/2025
Il giudice
Daniele Moro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice Daniele Moro, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2400/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Gavezzotti Parte_1 P.IVA_1
Cristina, domiciliata in Lodi, via Solferino n. 18 presso il difensore
- parte attrice - nei confronti di:
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'avv. Bandera Raffaella, domiciliata in Verona, via Marmolada n. 37 presso il difensore
- parte convenuta -
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare: A) accertato e dichiarato che il diritto della di godere in modo pieno ed esclusivo Parte_1 dell'immobile di sua proprietà sito in Pizzighettone, Via Volta 10/12
(appartamento/cantina/box), è stato illegittimamente precluso dalla OR
[...]
la quale per il periodo luglio 2019/ottobre 2023, senza alcun titolo e Controparte_1 senza corrispondere alla attrice alcunché, lo ha occupato interamente ed in via esclusiva, condannare la OR in persona del suo ADS legale Controparte_1 rappresentante a pagare alla a titolo risarcitorio per il mancato utilizzo del Controparte_2 bene di cui è proprietaria, i suoi frutti, civili corrispondenti al valore locatizio dell'immobile dal luglio 2019 all'ottobre 2023 per la somma di € 39.780,00 (o per la diversa somma che verrà accertata in corso di causa o da determinarsi in via equitativa) oltre alla somma di € 8.160,00 per spese condominiali, il tutto da maggiorarsi degli interessi legali dalle singole scadenze, dalla notifica del presente atto degli interessi al tasso di cui all'art. 1284 comma 4 c.c., al saldo. B) Condannare altresì la OR
[...]
in persona del suo ADS legale rappresentante al pagamento in favore Controparte_1 della della somma di € 17.172,82+1.290,21 questi ultimi per gli ulteriori Parte_1 consumi acqua sino al rilascio immobile (come da doc. 18) e quindi di totali € 18.463,03 pari alle somme pagate da per utenze/Tari/manutenzione caldaia relative Controparte_3 all'immobile in Pizzighettone, Via Volta 10/12, nel periodo luglio 2019/ottobre 2023 di occupazione da parte della OR . Somme da maggiorarsi degli interessi legali CP_1 dalle singole scadenze, dalla notifica del presente atto degli interessi al tasso di cui all'art. 1284 comma 4 c.c., al saldo. C) In subordine condannare la OR al pagamento CP_1 all'attrice delle somme di cui ai punti A e B ex art. 2041 c.c. D) In via Istruttoria. Si chiede l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli: 1) Vero che ha Parte_1 appreso che la OR si era trasferita nell'immobile in Pizzighettone, Via Volta CP_1
12/10 di proprietà solo nell'estate del 2019 dopo che ciò era accaduto? 2) Parte_1
Vero che la SInor ha occupato l'immobile di proprietà in CP_1 Parte_1
Pizzighettone, Via Volta 10/12, a insaputa della società e senza una sua autorizzazione preventiva? 3) Vero che nel maggio 2019 e sino ad ottobre 2019 la OR lavorava CP_1 come dipendente presso la 4) Vero che ha pagato le Parte_1 Parte_1 spese per le utenze acqua relative all'immobile di Via Volta 10/12 Pizzighettone dal 2019 al 2023 come da bollette prodotte quale documento 5 e documento 18 da esibire al teste 5)
Vero che ha pagato le spese per le utenze luce relative all'immobile di Via Parte_1
Volta 10/12 Pizzighettone dal 2019 al 2023 come da bollette prodotte quale documento 6 da esibire al teste 6) Vero che ha pagato le spese per le utenze gas Parte_1 relative all'immobile di Via Volta 10/12 Pizzighettone dal 2019 al 2023 come da bollette prodotte quale documento 7 da esibire al teste 7) Vero che ha pagato la Parte_1
TARI relativa all'immobile di Via Volta 10/12 Pizzighettone dal 2020 al 2023 come da avvisi e quietanze prodotte quale documento 8 da esibire al teste 8) Vero che Parte_1 ha pagato le spese per la manutenzione caldaia all'immobile di Via Volta 10/12
[...]
Pizzighettone per il 2020 e 2022 come da fatture prodotte quale documento 9 da esibire al teste. Si indicano quali testi: e . Si chiede Testimone_1 Tes_2 Tes_3 inoltre l'ammissione di CTU estimativa al fine di determinare il valore locatizio di mercato dell'immobile sito in Pizzighettone, Via Volta 12/10. E) In ogni caso con liquidazione di spese e compensi di lite e con condanna della convenuta alla rifusione delle eventuali spese tecniche, anche di parte, che si rendessero necessarie. Voglia inoltre il Tribunale condannare la convenuta al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96 c.p.c. 3° comma”.
Per parte convenuta: “piaccia all'Ill.mo Giudice adito, rejiectis contrariis, in via principale, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da parte dei Signori
[...]
e , quest'ultimo nella sua qualità di amministratore di Controparte_1 Controparte_4 sostegno della RA , a in persona Controparte_1 Parte_1 dell'amministratore legale rappresentante, e per la conseguenza, rigettare tutte le domande contenute nell'atto di citazione per essere infondate in fatto e in diritto, ivi inclusa la nuova domanda di condanna per lite temeraria. Nella denegata ipotesi in cui la
RA dovesse essere ritenuta debitrice nei confronti di per le CP_1 Parte_1 spese relative ai consumi, gli importi portati dalle bollette di acqua, luce e gas andranno decurtati dai costi fissi e dagli oneri di sistema, che restano a carico del titolare del contratto. In via istruttoria, rigettare la richiesta di ammissione dei capitoli di prova in quanto totalmente superflui ed irrilevanti, così come la richiesta CTU. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione conveniva in giudizio la SI.ra al fine di Parte_1 Controparte_1 ottenere l'accoglimento delle domande sopraccitate.
L'attrice deduceva:
- di essere proprietaria di un immobile sito in Pizzighettone, via Volta n. 12/10;
- che “tale immobile, quantomeno a far data dal luglio 2019, è stato occupato, senza darne comunicazione alla proprietà e comunque in assenza di alcuna autorizzazione e di qualsivoglia titolo, dalla OR . Precisamente la OR , CP_1 CP_1 moglie del SInor amministratore della società esponente, separatasi di fatto dal Tes_1 marito ed abbandonata la casa coniugale della coppia, si trasferiva, si ribadisce senza alcuna autorizzazione di e senza un titolo autorizzativo da parte di Parte_1 quest'ultima, nell'immobile”;
- che “l'occupazione dell'immobile da parte della OR è perdurata sino al CP_1
16/10/2023”;
- che “per tutto il periodo dell'occupazione nessun importo veniva versato dalla OR
alla per il godimento del bene”; CP_1 Parte_1
- che “al momento dell'occupazione della OR , avvenuta a luglio 2019, CP_1
l'immobile era dotato delle utenze acqua, luce e gas, utenze intestate alla proprietà
[...]
e da questa sempre regolarmente pagate per non incorrere in morosità benché il Parte_1 bene fosse utilizzato dalla OR ed i consumi, pertanto, alla stessa esclusivamente CP_1 imputabili…Questi nel dettaglio, i costi vivi sostenuti da per consumi della Parte_1 OR dal luglio 2019 al rilascio del bene: - acqua € 1.237,49 oltre ulteriori CP_1 consumi sino al rilascio;
- luce € 6.432,57; - gas € 8.330,88; - tari € 884,81; - manutenzione caldaia € 287,00; il tutto per complessivi € 17.172,82”;
- di avere “diritto di vedersi risarcire il danno derivante dall'essere stata privata per tutti questi anni della possibilità di godere dell'immobile, danno che potrà essere determinato dal Tribunale in base al canone locatizio di mercato (si tratta di un appartamento di 8 vani mq 200 con box) che viene qui indicato nella misura di € 780,00 mensili a cui debbono aggiungersi le spese condominiali per i servizi a favore del fruitore del bene, quantificabili, alla luce delle spese complessive annue del condominio, nella misura minima mensile di €
170,00”.
Si costituiva in giudizio la SI.ra la quale, argomentato Controparte_1 circa la fondatezza delle proprie pretese e l'infondatezza di quelle altrui, chiedeva il rigetto di ogni richiesta ex adverso formulata.
La convenuta deduceva:
- di “non avere occupato senza titolo l'immobile di Pizzighettone, via Volta n. 12: l'utilizzo
è stato concertato con amministratore legale rappresentante della Parte_2 [...]
; Parte_1
- che “il SInor oltre ad essere il socio unico di è marito separato Parte_2 Pt_1 della OR : un matrimonio durato più di trent'anni, un figlio e Controparte_1 una carriera lavorativa maturata insieme”; - che “quando la crisi è divenuta insostenibile e la convivenza intollerabile a causa dei continui litigi, il e la , in uno dei rari momenti di dialogo, avevano raggiunto Tes_1 CP_1 un accordo, almeno sull'abitazione. La avrebbe dovuto lasciare l'appartamento di CP_1
Cremona di via Colletta, di proprietà del solo per ritornare a vivere nella prima Tes_1 casa familiare, sita in Pizzighettone, Via Volta n. 12, dove, in effetti, nella primavera del
2019, si è trasferita a seguito dell'ultima discussione tra i due, quando, messa alla porta in malo modo dal marito, ha voluto separarsi definitivamente. La decisione di andare a vivere a Pizzighettone non è maturata solo perché (come vorrebbe, invece, far credere controparte), in quei drammatici momenti, era l'unica abitazione di cui aveva reperito frettolosamente le chiavi ma anche perché, come sopradetto, era stato deciso poco prima con il medesimo. Quest'ultimo, infatti, disponendo legittimamente di un bene della Tes_1 sua società, ha deciso di stipulare un accordo scritto con la moglie, nel quale le è stato concesso di tornare a vivere in quella casa che, per molti anni, era stata la casa familiare";
- che “le chiare e semplici condizioni concordate sulla casa ci Pizzighettone, SIlate dalle parti, sono state elencate su carta intestata dell'odierna attrice ed erano le seguenti: affitto
NO; spese condominiali SI;
spese bollette SI;
spese tassa rifiuti SI, - spese straordinarie
NO”;
- che “con la fine del rapporto coniugale, per la OR è iniziato un calvario di CP_1 difficoltà legate alla sua salute che, di fatto, le hanno impedito sin da subito di reperire un'occupazione lavorativa, causandole, tra l'altro, anche gravi difficoltà economiche…dal mese di maggio 2019 e per tutti i 4 anni del procedimento di separazione giudiziale, tutte le spese di cui, stando all'accordo, avrebbe dovuto sostenere la RA , sono sempre CP_1 state corrisposte da;
Pt_1
- che nella persona del suo amministratore legale rappresentante, stia tentando di Pt_1 colpire la RA con cifre molto simili a quelle a cui il Tribunale di Cremona lo ha CP_1 condannato a versare in favore della moglie: 800,00 euro di mantenimento mensile 780,00 euro di canone di locazione mensile + spese condominiali!!!!! Parimenti, in ordine agli arretrati, il Signor di certo controvoglia, ha versato nei mesi scorsi un importo Tes_1 totale di più di 26.000,00 euro, importo che, caso strano, si avvicina di molto agli importi richiesti alla moglie nell'odierno procedimento a titolo di spese, utenze e quant'altro”. Le domande formulate dalla società sono fondate nei termini e per le Parte_1 ragioni che seguono.
Preliminarmente si evidenzia che secondo la tesi sostenuta nella comparsa di costituzione e risposta, la SI.ra avrebbe legittimamente utilizzato Controparte_1
l'immobile sito in Pizzighettone, via Volta n. 12, in ragione dell'intervenuto perfezionamento del negozio del 15.5.2019 avente ad oggetto il godimento del bene e la ripartizione dei costi di gestione dello stesso. A prescindere da ogni altra considerazione, siffatto negozio è nullo, in quanto il contratto non è stato registrato (cfr. art. 1, c. 346 della
L. n. 311/2004: “i contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati”).
È pacifico tra le parti il fatto che la convenuta abbia fruito della cosa di proprietà della nell'arco temporale compreso tra l'1.7.2019 e il 16.10.2023, che la Parte_1 persona giuridica abbia sostenuto tutte le spese connesse alla fruizione del bene e che l'importo complessivo di siffatte spese sia pari a euro 17.172,82 (cfr. memoria n. 2 ex art. 171 ter c.p.c. di parte convenuta nella parte in cui si legge: “si precisa che le spese per utenze e tasse richieste da non sono state contestate, in quanto la RA Pt_1 CP_1 non ha mai negato di aver utilizzato per qualche anno l'appartamento di via Volta, prima di trasferirsi dalla madre e, in secondo luogo, perché gli importi richiesti risultano dalle pezze giustificative prodotte”).
Stante la nullità del negozio del 15.5.2019, la SI.ra non aveva Controparte_1 alcun diritto di godere dell'immobile di proprietà della Parte_1
In primo luogo, l'attrice chiede la condanna della convenuta al pagamento della somma capitale di euro 47.940,00. La pretesa è fondata esclusivamente sulla seguente allegazione: ha il diritto di vedersi risarcire il danno derivante Parte_1 dall'essere stata privata per tutti questi anni della possibilità di godere dell'immobile, danno che potrà essere determinato dal Tribunale in base al canone locatizio di mercato
(si tratta di un appartamento di 8 vani mq 200 con box) che viene qui indicato nella misura di € 780,00 a cui debbono aggiungersi le spese condominiali”.
La richiesta deve essere rigettata, poiché l'allegazione, caratterizzata da manifesta genericità, non descrive alcun danno risarcibile. Invero, la parte neppure asserisce il fatto che l'altrui omessa occupazione del bene avrebbe generato un'utilità legata al godimento diretto della cosa mediante utilizzo o al godimento indiretto mediante percezione di un canone di locazione.
L'esistenza del fatto lesivo del diritto di proprietà non prova anche la sussistenza di conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla lesione. E così, se CP_5
Per_ Per_ occupasse l'immobile di proprietà di e non avesse mai utilizzato il bene occupato né avesse avuto intenzione di utilizzarlo, nessuno dubiterebbe dell'inesistenza di un nocumento risarcibile derivante dall'indisponibilità della cosa e dell'impossibilità di ottenere un risarcimento legato a un pregiudizio economico non subito. Nel caso di specie, non vi è alcuna reale asserzione in tema di godimento dell'immobile, sicché è mancante l'allegazione circa l'esistenza di un elemento costitutivo della domanda risarcitoria. A ciò si aggiunga che, prima dell'occupazione del bene da parte della SI.ra Controparte_1
lo stesso era inutilizzato e dopo la riconsegna del 16.10.2023 – riconsegna avvenuta
[...] circa due mesi prima dell'introduzione di questo procedimento – il medesimo è rimasto inutilizzato. Nemmeno vi è una deduzione circa la pubblicizzata volontà di stipulare un contratto di locazione durante la pendenza del giudizio. Le circostanze descritte confermano l'inesistenza di un interesse attoreo relativo alla locazione o all'utilizzo del bene. È opportuno precisare che le spese condominiali rappresentano un costo che l'attrice avrebbe comunque sostenuto in caso di omessa occupazione dell'immobile, giacché il pagamento delle stesse non è collegato all'effettivo utilizzo del bene. Di talché, per le ragioni sopra espresse, le spese condominiali non costituiscono un danno risarcibile.
In secondo luogo, l'attrice chiede la condanna della convenuta al pagamento della somma capitale di euro 18.463,03, poiché, durante l'occupazione del bene, ha pagato le seguenti somme: euro 2.527,70 per la somministrazione di acqua presso il bene;
euro
6.432,57 per la somministrazione di energia elettrica presso il bene;
euro 8.330,88 per la somministrazione di gas presso il bene;
euro 884,81 al fine di adempiere l'obbligazione tributaria denominata “Tari”; euro 287,00 per la manutenzione della caldaia.
Si osserva che:
a) la sommatoria degli importi citati è pari a euro 18.462,96 (e non 18.463,03);
b) la pretesa attorea della somma di euro 1.290,21 relativa alla somministrazione d'acqua nel periodo 16.3.2023 – 30.11.2023 è corretta, in quanto basata su consumi effettivi, che non hanno interessato l'arco temporale successivo alla restituzione del bene alla (cfr. doc. n. 18 di parte attrice nella parte in cui si legge: “data Parte_1
30.11.2023, giorni 51, consumo 1”);
c) l'importo di euro 884,81 pagato da al fine di adempiere Parte_1
l'obbligazione tributaria denominata “Tari” rappresenta un costo che l'attrice avrebbe comunque sostenuto in caso di omessa occupazione del bene, giacché il pagamento della tassa è collegato al possesso o alla detenzione di un locale suscettibile di produrre rifiuti urbani (e non nell'effettiva produzione di rifiuti). Diversamente dagli altri costi allegati nell'atto di citazione, nel caso in cui la convenuta non avesse occupato il bene, l'attrice avrebbe comunque pagato la tassa sui rifiuti. Pertanto, considerato che neppure vi è una allegazione circa la volontà attorea di locare il bene, il costo della tassa non costituisce un danno risarcibile;
d) diversamente da quanto dedotto dalla SI.ra non vi è prova Controparte_1 dell'esistenza di alcun valido accordo diretto a esentare la predetta dal pagamento delle spese legate al godimento del bene di proprietà della Parte_1
e) la SI.ra , sebbene abbia piena consapevolezza dei costi fissi Controparte_1 relativi ai contratti di somministrazione fruiti durante l'occupazione dell'immobile – costi che ritiene di non dovere rimborsare all'attrice – omette di effettuare qualsivoglia specifica allegazione. Non è compito del giudice ricercare nei documenti depositati in giudizio i fatti costitutivi delle domande o delle eccezioni formulate. Il documento è finalizzato a dimostrare la veridicità dell'asserzione e non, certamente, a sostituire la stessa. Ragionare diversamente annullerebbe ogni differenza tra l'onere di allegazione del fatto e quello di dimostrazione del fatto allegato. Di talché, a fronte della specifica allegazione attorea circa la somma pagata in adempimento delle obbligazioni originate dai contratti di somministrazione fruiti dalla convenuta, era onere di quest'ultima individuare i costi conosciuti che, a suo dire, non costituivano un danno risarcibile.
La SI.ra deve essere condannata a corrispondere alla Controparte_1 Parte_1 la somma di euro 17.578,15 (euro 18.462,96 – euro 884,81), e cioè deve essere
[...] condannata a ristorare il pregiudizio economico subito dalla società derivante dal pagamento di importi che non sarebbero stati pagati nell'ipotesi in cui il bene non fosse stato occupato. Sulla somma risarcitoria di euro 17.578,15, rivalutata anno per anno, sono dovuti interessi compensativi, nella misura del tasso legale, in assenza di specifiche allegazioni circa la data dei pagamenti, dal 16.10.2023, giorno di restituzione dell'immobile, sino al giorno di pubblicazione della sentenza. Tale statuizione trova la propria ragione giustificatrice nel mancato tempestivo godimento della somma risarcitoria;
somma di cui la danneggiata avrebbe dovuto disporre precedentemente e di cui, invece, ha goduto la danneggiante. Il tardivo conseguimento di siffatta massa monetaria concreta un danno da ritardo, ristorato, alla luce del principio generale di equità, attraverso il ricorso alla categoria giuridica degli interessi compensativi che costituiscono un criterio di commisurazione del danno da posticipato conseguimento di una somma di denaro.
È opportuno sottolineare che, nonostante la domanda di pagamento degli interessi formulata per la prima volta dall'attrice nel foglio di precisazione delle conclusioni sia inammissibile per tardività, “gli interessi compensativi sulla somma dovuta a titolo di risarcimento del danno (contrattuale o extracontrattuale) costituiscono una componente di quest'ultimo e, nascendo dal medesimo fatto generatore della obbligazione risarcitoria, devono ritenersi ricompresi nella domanda di risarcimento e possono essere liquidati d'ufficio” (cfr. Cass. Civ., sez 1, sent. n. 4028 del 15/02/2017).
La richiesta attorea avente ad oggetto la corresponsione degli interessi previsti dal quarto comma dell'art. 1284 c.c. è comunque infondata, in quanto la disposizione normativa richiamata presuppone che le parti abbiano avuto la possibilità di stipulare un accordo in merito al tasso d'interesse e che tale accordo non sussista. Nel caso di specie, la natura risarcitoria della controversia fondata sull'illegittima occupazione del bene è logicamente incompatibile con la possibilità dell'accordo. Inoltre, la condanna della convenuta a corrispondere gli interessi, nella misura del tasso legale sulla somma risarcitoria rivalutata anno per anno, è idonea a ristorare il nocumento derivante dal mancato tempestivo godimento della massa monetaria. Il risarcimento è finalizzato alla reintegrazione del patrimonio del danneggiato in modo da mettere quest'ultimo nelle stesse condizioni in cui si sarebbe trovato in assenza dell'altrui comportamento illecito, sicché, per il creditore, in termini patrimoniali, è indifferente la scelta tra “il risarcimento del pregiudizio derivante dalla condotta illecita” e l'assenza di tale condotta. Nel caso di specie, la condanna della convenuta al pagamento degli interessi previsti dal quarto comma dell'art. 1284 c.c. permetterebbe alla di ottenere un'utilità maggiore rispetto a quella che Parte_1 avrebbe ottenuto nell'ipotesi in cui la SI.ra avesse pagato Controparte_1 spontaneamente i costi dei servizi goduti.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni istanza ed eccezione, così dispone:
- condanna la SI.ra a corrispondere a la somma Controparte_1 Parte_1 di euro 17.578,15, oltre interessi e rivalutazione monetaria nei termini precisati in parte motivazionale;
- condanna la SI.ra alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1
che si liquidano in euro 786,00 per spese esenti, in euro 4.800,00 per Parte_1 compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Cremona, 01/07/2025
Il giudice
Daniele Moro