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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 15/04/2025, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
Il Giudice, dott.ssa Cristina Carrara, lette le note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. dalle parti costituite, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza n. 3318/2023 R.G. promossa da
, con il patrocinio dell'avv. Valentina Cappello Parte_1
contro
, con il patrocinio degli avv.ti Manlio Galeano e Lucio Cornelio CP_1
Vigilanti
avente ad oggetto: ANF
premesso che
- il ricorrente ha introdotto il presente giudizio al fine di ottenere l'assegno per il nucleo familiare per l'anno 2021 invano reclamato in via amministrativa;
CP_
- l ha chiesto rigettarsi il ricorso, deducendo che la prestazione non
è stata liquidata per mancata restituzione del Modello I/TN6 da parte
1 dell'Ente previdenziale e, dunque, per difetto di prova in ordine CP_2
al reddito del nucleo familiare (segnatamente, a quello eventualmente percepito dai prossimi congiunti dell'istante residenti all'estero);
rilevato che
- il lavoratore che invochi la concessione di benefici aventi natura assistenziale/previdenziale ha l'onere di allegare e provare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del diritto (cfr., ex plurimis,
Cass. civ., sez. L., n. 8973/2014).
- trattandosi di lavoratore di nazionalità tunisina che richiede in Italia
l'ANF anche in relazione ai familiari residenti all'estero, detti oneri si estendono a tutte le circostanze che, in base alla Convenzione di sicurezza sociale tra l'Italia e la Tunisia, firmata a Tunisi il 7.12.1984 e ratificata con Legge n. 735/1986 (e relativo Accordo Amministrativo),
siano costitutive del diritto ovvero ostative del medesimo;
- in particolare, alla stregua della richiamata Convenzione (artt. 22, 23 e
24), ai fini del riconoscimento del diritto all'ANF, è indispensabile che sussistano, tra gli altri, i requisiti reddituali previsti dalla legge e che il coniuge residente all'estero non percepisca analoga prestazione dallo
Stato presso il quale risiede;
- in sede amministrativa, ai sensi dell'art. 18 dell'Accordo amministrativo siglato dai paesi contraenti, la comunicazione dei dati reddituali del nucleo familiare residente in [...]è offerta dal c.d. Modello 1/TN-6
(“Richiesta di Informazioni riguardanti il diritto a prestazioni familiari”),
attraverso il quale gli organi preposti dei due paesi stipulanti la convenzione comunicano le informazioni utili - asseverative od ostative
- ai fini dell'erogazione degli assegni familiari;
2 - tale Modello costituisce mero strumento di agevolazione probatoria in sede amministrativa, e non una prova legale, pertanto non esaurisce,
in sede giurisdizionale, i mezzi istruttori a disposizione del richiedente, essendo quest'ultimo ammesso (e tenuto in mancanza della certificazione TN-6 da parte dell'Autorità tunisina) a provare, con mezzi alternativi idonei, la sussistenza dei requisiti in parola;
- nella fattispecie in esame, in relazione al requisito reddituale imposto dalla legge (mancata percezione di redditi da parte della moglie), il ricorrente ha prodotto in giudizio apposite certificazioni rilasciate dal
Ministero delle Finanze tunisino attestante l'assenza di redditi in capo alla coniuge, nonché la mancata percezione da parte della medesima di indennità sociali (anche) per l'anno 2021;
- dette certificazioni, neppure contestate dall'ente previdenziale, si rivelano idonee a dimostrare i requisiti di cui si discute;
- per quanto sopra, il ricorso merita accoglimento, con conseguente condanna dell' al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo CP_1
a quest'ultimo dovuto a titolo di assegno per il nucleo familiare per l'annualità 2021, nella misura di legge oltre interessi fino al saldo;
- il fatto per cui non è addebitabile all' l'incompleta restituzione, da CP_1
parte dell'ente tunisino, del mod. TN-6 (necessario per potere erogare la prestazione in sede amministrativa) e la circostanza per cui la parte ha dimostrato il requisito reddituale in discussione solo in corso di causa suggeriscono di porre a carico dell' solo i 2/3 delle spese CP_3
di lite ed a compensare la parte residua;
3
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide:
1) in accoglimento del ricorso, condanna l al pagamento, in favore CP_1
di parte ricorrente, l'ANF per l'anno 2021, nella misura di legge oltre interessi fino al saldo;
2) condanna l a rifondere allo Stato i 2/3 delle spese processuali, CP_1
che si liquidano per tale frazione in € 800,00, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario;
3) compensa la residua parte delle spese.
Ragusa, 15.4.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Cristina Carrara
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
Il Giudice, dott.ssa Cristina Carrara, lette le note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. dalle parti costituite, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza n. 3318/2023 R.G. promossa da
, con il patrocinio dell'avv. Valentina Cappello Parte_1
contro
, con il patrocinio degli avv.ti Manlio Galeano e Lucio Cornelio CP_1
Vigilanti
avente ad oggetto: ANF
premesso che
- il ricorrente ha introdotto il presente giudizio al fine di ottenere l'assegno per il nucleo familiare per l'anno 2021 invano reclamato in via amministrativa;
CP_
- l ha chiesto rigettarsi il ricorso, deducendo che la prestazione non
è stata liquidata per mancata restituzione del Modello I/TN6 da parte
1 dell'Ente previdenziale e, dunque, per difetto di prova in ordine CP_2
al reddito del nucleo familiare (segnatamente, a quello eventualmente percepito dai prossimi congiunti dell'istante residenti all'estero);
rilevato che
- il lavoratore che invochi la concessione di benefici aventi natura assistenziale/previdenziale ha l'onere di allegare e provare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del diritto (cfr., ex plurimis,
Cass. civ., sez. L., n. 8973/2014).
- trattandosi di lavoratore di nazionalità tunisina che richiede in Italia
l'ANF anche in relazione ai familiari residenti all'estero, detti oneri si estendono a tutte le circostanze che, in base alla Convenzione di sicurezza sociale tra l'Italia e la Tunisia, firmata a Tunisi il 7.12.1984 e ratificata con Legge n. 735/1986 (e relativo Accordo Amministrativo),
siano costitutive del diritto ovvero ostative del medesimo;
- in particolare, alla stregua della richiamata Convenzione (artt. 22, 23 e
24), ai fini del riconoscimento del diritto all'ANF, è indispensabile che sussistano, tra gli altri, i requisiti reddituali previsti dalla legge e che il coniuge residente all'estero non percepisca analoga prestazione dallo
Stato presso il quale risiede;
- in sede amministrativa, ai sensi dell'art. 18 dell'Accordo amministrativo siglato dai paesi contraenti, la comunicazione dei dati reddituali del nucleo familiare residente in [...]è offerta dal c.d. Modello 1/TN-6
(“Richiesta di Informazioni riguardanti il diritto a prestazioni familiari”),
attraverso il quale gli organi preposti dei due paesi stipulanti la convenzione comunicano le informazioni utili - asseverative od ostative
- ai fini dell'erogazione degli assegni familiari;
2 - tale Modello costituisce mero strumento di agevolazione probatoria in sede amministrativa, e non una prova legale, pertanto non esaurisce,
in sede giurisdizionale, i mezzi istruttori a disposizione del richiedente, essendo quest'ultimo ammesso (e tenuto in mancanza della certificazione TN-6 da parte dell'Autorità tunisina) a provare, con mezzi alternativi idonei, la sussistenza dei requisiti in parola;
- nella fattispecie in esame, in relazione al requisito reddituale imposto dalla legge (mancata percezione di redditi da parte della moglie), il ricorrente ha prodotto in giudizio apposite certificazioni rilasciate dal
Ministero delle Finanze tunisino attestante l'assenza di redditi in capo alla coniuge, nonché la mancata percezione da parte della medesima di indennità sociali (anche) per l'anno 2021;
- dette certificazioni, neppure contestate dall'ente previdenziale, si rivelano idonee a dimostrare i requisiti di cui si discute;
- per quanto sopra, il ricorso merita accoglimento, con conseguente condanna dell' al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo CP_1
a quest'ultimo dovuto a titolo di assegno per il nucleo familiare per l'annualità 2021, nella misura di legge oltre interessi fino al saldo;
- il fatto per cui non è addebitabile all' l'incompleta restituzione, da CP_1
parte dell'ente tunisino, del mod. TN-6 (necessario per potere erogare la prestazione in sede amministrativa) e la circostanza per cui la parte ha dimostrato il requisito reddituale in discussione solo in corso di causa suggeriscono di porre a carico dell' solo i 2/3 delle spese CP_3
di lite ed a compensare la parte residua;
3
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide:
1) in accoglimento del ricorso, condanna l al pagamento, in favore CP_1
di parte ricorrente, l'ANF per l'anno 2021, nella misura di legge oltre interessi fino al saldo;
2) condanna l a rifondere allo Stato i 2/3 delle spese processuali, CP_1
che si liquidano per tale frazione in € 800,00, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario;
3) compensa la residua parte delle spese.
Ragusa, 15.4.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Cristina Carrara
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