Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 20/03/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PARMA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Giudice rel dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3184/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il [...], con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. TONOLETTI LETIZIA, con elezione di domicilio in Borgo al Collegio Maria, n. 17, presso e nello studio dell'avv. TONOLETTI LETIZIA;
RICORRENTE
contro
:
(C.F. ) nato in [...] il Controparte_1 C.F._2
07/07/1997, con il patrocinio dell'avv. MUTTI GIORGIO , con elezione di domicilio in VIA
SCODONCELLO 24 COLLECCHIO, presso e nello studio dell'avv. MUTTI GIORGIO;
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Parma
- INTERVENUTO-
pagina 1 di 12
Conclusioni per parte ricorrente: “si conclude pertanto chiedendo che l'Ill.mo Tribunale adito voglia disporre: 1) l'affidamento condiviso delle figlie minori e Persona_1 [...]
con collocazione delle stesse presso la madre presso la casa familiare Persona_2 Parte_1
in Collecchio via Montessori, n. 7; 2) che il padre tenga con sé le figlie 2 pomeriggi a settimana
(martedì e giovedì) provvedendo a prenderle all'uscita dell'asilo alle ore 18,00 ed a tenerle con sé fino alle ora 21,00 quando le riporterà presso l'abitazione della madre;
3) Che il padre almeno due volte alla settimana provveda ad accompagnare le figlie all'asilo alla mattina andandole a prendere presso la casa materna;
4) Che il padre frequenti le figlie almeno a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera, (oltre ai due pomeriggi infrasettimanali di cui al predente punto 2) e settimane anche non consecutive durante il periodo estivo di vacanza scolastica e il giorno di Natale e di Pasqua alternati di anno in anno, salvo diverso accordo tra i genitori e tenuto conto delle esigenze scolastiche, sportive e di socializzazione delle minori;
5) Che, in generale le giornate festive (25 aprile, 1 maggio etc.) saranno divise equamente tra i due genitori previo accordo tra gli stessi e tenendo conto delle esigenze delle minori;
6) disporre a carico del signor l'obbligo di Controparte_1
corrispondere alla SI , a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori Parte_1
e entro il giorno 10 di ogni mese, Persona_1 Persona_2
l'importo mensile di € 300,00 mensili, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT relativi al costo della vita;
il tutto da corrispondersi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della madre (Iban: [...]); 7) disporre a carico del signor Controparte_1
- a far data dal prossimo marzo 2025 quando lo stesso avrà provveduto al saldo del
[...] pregresso debito con l'asilo frequentato dalle figlie - l'obbligo di corrispondere alla SI Pt_1
, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori e
[...] Persona_1
entro il giorno 10 di ogni mese, l'importo mensile di € 400,00 mensili, Persona_2
somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT relativi al costo della vita;
il tutto da corrispondersi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della madre (Iban:
[...]); 8) disporre a carico del signor Controparte_1
l'obbligo di concorrere, nella misura dell' 50%, al pagamento delle seguenti spese straordinarie così come determinate dal protocollo del Tribunale di Parma. Tali somme dovranno essere corrisposte alla madre previa presentazione di documentazione giustificativa, entro 15 giorni. 9) Disporre l'attribuzione pagina 2 di 12 dell'assegno unico alla madre, genitore collocatario, nella misura del 100%; 10) disporre la detrazione fiscale ai fini Irpef delle spese straordinarie nonché la deducibilità per figli a carico, nella misura del
50% da entrambi i genitori. 11) Spese del presente giudizio integralmente rifuse”;
Conclusioni per parte resistente: “Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis: 1) disporre l'affidamento condiviso tra i relativi genitori delle minori e Persona_1 [...]
con collocazione prevalente delle stesse presso la madre, 2) porre a Persona_2 Parte_1 carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra con decorrenza Per_1 Parte_1 dall'ottobre 2023, a titolo di contributo di mantenimento delle due figlie, l'importo complessivo mensile di € 300,00 (€ 150,00 per ciascuna figlia), entro il giorno dieci di ogni mese, sottoposto a indicizzazione annuale automatica a far tempo da ottobre 2024; 3) porre altresì a carico del sig. la quota del 50% delle spese straordinarie, come già disposto ai paragrafi d) e) f) g) Per_1 dell'ordinanza ex art.473 bis 22, 1° co. c.p.c. dell'11.12.2023, e in conformità con il protocollo d'intesa adottato dal Tribunale di Parma;
4) disporre che il padre possa tenere con sé le figlie a week end alternati, dalle 09:00 del sabato mattina alle 20:00 della domenica, nonché possa tenere con sé le stesse un giorno infrasettimanale dalle 18.00 alle 08:00 della mattina seguente nella settimana in cui le avrà con sè nel week end, e due giorni infrasettimanali, con orari sopra indicati, nella settimana in cui non le avrà con sè durante il week end. Disporre, altresì, che le figlie possano trascorrere con ciascuno dei loro genitori un periodo di ferie estive di almeno due settimane, anche non consecutive, con impegno dei genitori a comunicarsi entro il 31 maggio di ciascun anno detto periodo. Disporre che durante il periodo Pasquale le figlie trascorrano ad anni alternati il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro, e che nel periodo Natalizio, le figlie trascorrano, sempre alternandosi i periodi di anno in anno, la Vigilia di Natale e il giorno di Santo Stefano con un genitore, e il giorno di Natale con l'altro genitore, e il giorno di Capodanno con un genitore e il giorno dell'Epifania con l'altro genitore 5) disporre l'attribuzione dell'assegno unico in quota del 70% in favore del genitore collocatario e del 30% in favore dell'altro genitore;
6) disporre la detrazione fiscale ai fini Irpef delle spese straordinarie nonché la deducibilità per figli a carico, nella misura del 50% da entrambi i genitori.
7) Con il favore delle spese e competenze legali, oltre rimborso forfettario 15% spese generali, oltre
C.p.a. e I.v.a come per legge.”
pagina 3 di 12 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 473 bis, e ss., c.p.c., depositato in data 16.09.2023 ha adito il Parte_1
Tribunale di Parma allegando che: aveva intrapreso una relazione sentimentale con
[...]
sfociata, nel 2019, in una convivenza more uxorio; dall'unione erano nate due Controparte_1
figlie, (9.04.2020) e (20.08.2021); il Persona_1 Persona_2
rapporto affettivo era entrato in crisi a causa dei contegni del sig. il Controparte_1
quale, dopo la nascita delle figlie, si era emarginato, mostrando un sostanziale disinteresse per la conduzione della vita familiare e costringendola a provvedere da sola alle esigenze delle figlie;
il sig. era solito risponderle con aggressività quando gli chiedeva un aiuto Controparte_1
nella gestione della quotidianità delle minori;
in tre diverse occasioni l'aggressività del sig.
[...]
era sfociata in violenza fisica, alla presenza delle figlie;
uno dei citati episodi Controparte_1
era stato così irruento da richiedere l'intervento dei carabinieri;
in data 11.05.2023 aveva sporto denuncia e risultava allo stato pendente un procedimento penale avanti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma;
a seguito di un accordo stipulato da entrambe le parti con il Servizio
Sociale a cui si era rivolta per ottenere supporto, gli incontri tra padre e figlie avvenivano in forma protetta nella sede dello Spazio Neutro di Sala Baganza;
in costanza di unione ella svolgeva attività lavorativa presso la ditta “Felinese Salumi”, con la qualifica di operaia;
a causa dello scioglimento del rapporto di lavoro, nel settembre del 2022, aveva percepito un T.F.R. pari a 12.794,00 euro;
dal 24 agosto 2022 sino al mese di agosto 2023 aveva percepito un'indennità di disoccupazione pari a 900,00 euro mensili, importo poi ridotto a 740,64 euro mensili;
il predetto beneficio si sarebbe progressivamente ridotto fino al 24.07.2024; in costanza di unione, il sig. Controparte_1 aveva autorizzato l'integrale accredito a sua favore dell'assegno unico, che nel mese di
[...]
agosto 2023 era stato pari a 443,20 euro;
era tenuta far fronte a diverse spese, tra cui il versamento della somma mensile di 363,50 euro per estinguere un finanziamento contratto per l'acquisto di un'autovettura; a seguito dello scioglimento del contratto di lavoro, aveva tentato di intraprendere un nuovo percorso professionale come creator digitale su varie piattaforme internet, ma la necessità di provvedere al sostentamento delle proprie figlie la aveva spinta a cercare attività remunerative alternative, anche se occasionali.
Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto che il Tribunale di Parma volesse prevedere l'affidamento esclusivo delle figlie in capo a lei e il loro collocamento in via prevalente presso la madre, con obbligo pagina 4 di 12 per il sig. di corrisponderle un assegno di euro 500,00 mensili per il Controparte_1 mantenimento delle due figlie, oltre all'80 % delle spese scolastiche, mediche e straordinarie, così come determinate dal protocollo del Tribunale di Parma. Con riferimento ai tempi di visita con il padre, la ricorrente ha insistito affinché questi continuassero ad avvenire alla presenza di un educatore dei
Servizi Sociali, con cadenza stabilita dal Servizio stesso.
Con comparsa di risposta depositata in data 31.10.2023 si è costituito nel presente giudizio il signor deducendo che: la relazione sentimentale con la sig.ra era Controparte_1 Pt_1 entrata in crisi a causa della scelta della ricorrente, da lui non condivisa, di licenziarsi nell'estate del
2022, per intraprendere una nuova attività professionale come mentore e life coach, provocando un immediato collasso della gestione economica della famiglia;
prima della cessazione del rapporto di lavoro della ricorrente con la ditta “Felinese Salumi”, potevano contare sulla retribuzione media mensile netta pari a euro 1.700,00 euro percepita da lei in qualità di operaia, e su un reddito pari a
1.300,00 euro mensili percepito da lui quale gommista;
non vi era stato alcuno degli episodi di violenza allegati dalla ricorrente e l'intervento dei carabinieri in un'occasione era stato necessario solo per porre fine a un acceso litigio, e non per sedare un'aggressione ai danni della sig.ra a fronte di un Pt_1
reddito stabile pari a 1.300,00 mensili, egli sosteneva diverse spese, quali € 350,00 per canone di locazione, € 150,00 mensili per carburante per recarsi al lavoro, € 150,00 mensili per utenze, € 250,00 mensili per rate di un finanziamento che aveva contratto per esigenze della famiglia, € 70,00 mensili per rate assicurazione e tassa di possesso auto;
non senza sforzo, aveva iniziato a versare alla sig.ra a titolo di mantenimento della prole, l'importo mensile di € 250,00. Pt_1
Tanto premesso, il sig. ha chiesto che fosse disposto l'affidamento condiviso delle figlie, Per_1
con collocazione prevalente presso la madre, oltre alla previsione di un assegno a suo carico di 300,00 euro mensili per il mantenimento delle minori e ripartizione dell'assegno unico Inps in quota del 50% in favore di ciascun genitore.
Con provvedimento depositato in data 11.12.2023 il Giudice delegato ha adottato provvedimenti provvisori nell'interesse della prole, disponendo l'affidamento esclusivo delle minori alla madre, con collocazione prevalente presso la stessa, assegnataria della casa familiare. Con riferimento ai provvedimenti economici, il Giudice ha posto a carico del sig. l'obbligo di corrispondere la Per_1
somma di 300,00 euro per il mantenimento delle due minori, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nel loro interesse, con diritto della ricorrente di percepire integralmente l'assegno unico per la pagina 5 di 12 famiglia. Inoltre, il Giudice ha delegato ai Servizi Sociali l'organizzazione di un calendario di visite tra il padre e le minori.
Istruita la causa grazie all'ausilio dei Servizi Sociali con riferimento agli aspetti psicosociali, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 22.01.2025 la Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
*****
Sull'affidamento, collocamento e visite con il genitore non collocatario
In punto di affidamento delle figlie minori, osserva il Collegio che, a seguito delle relazioni depositate dai Servizi Sociali, non sono emersi elementi di pregiudizio per le minori o significativi indici di inidoneità genitoriale in capo alle parti, cosicché deve essere disposto il regime di affidamento condiviso delle minori. Tale risulta il regime di affidamento ordinario poiché, in ragione di quanto previsto dall'art. 337 ter, c.c., il minore ha diritto a rimanere affidato ad entrambi i genitori, potendo il suo diritto alla bigenitorialità subire limitazioni solo all'esito di un rigoroso accertamento del pregiudizio che la relazione con uno dei due genitori possa arrecare al minore, pregiudizio che, nel caso che ci occupa, non è emerso (v. Cass. sent. n. 27346/22). Pertanto, in ragione della previsione di cui all'art. 337 ter, comma 4, c.c., i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per le figlie, mentre, per quanto attiene alle questioni di ordinaria amministrazione, ogni genitore potrà esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
I Servizi Sociali del Comune di Collecchio hanno riportato che, nonostante la madre si faccia carico in misura maggiore dei bisogni delle figlie, ella si preoccupa di coinvolgere il padre, che del resto è figura presente nella vita delle minori e adeguata all'esercizio dei doveri discendenti dalla responsabilità genitoriale. Nonostante il padre abbia sperimentato un'iniziale fatica a riorganizzare il proprio ruolo genitoriale dopo la cessazione della convivenza con la sig.ra con il passare del tempo egli si è Pt_1
mostrato interessato a trascorrere maggior tempo con le figlie, anche in autonomia. Lungo l'arco temporale nel quale i Servizi Sociali hanno seguito il nucleo, iniziato nel maggio 2023, quando la madre ha richiesto di essere collocata in protezione, insieme alle figlie, i rapporti tra il padre e le minori sono andati progressivamente migliorando. Ed infatti, a far data da giugno 2023 e sino al mese di dicembre 2023, egli ha incontrato le minori nell'ambito di incontri settimanali avvenuti all'interno dello spazio neutro. Successivamente, stante la positiva osservazione delle dinamiche padre-figlie, si è deciso di spostare gli incontri in spazi diversi, alla presenza di un educatore. Anche nel corso di questi pagina 6 di 12 incontri, l'educatrice ha riportato una positiva relazione tra il padre e le minori, pur permanendo alcune difficoltà del padre nel gestire contemporaneamente le due bambine. A partire dal mese di marzo 2024 gli incontri tra il padre e le minori avvengono in forma libera, ma, su accordo tra i genitori, si svolgono principalmente presso la casa materna, modalità che non favorisce la responsabilizzazione del padre alla gestione in autonomia delle bambine.
A ciò si aggiunga che i genitori hanno raggiunto un sufficiente livello di collaborazione e disponibilità di mediazione, anche con riferimento all'organizzazione dei tempi di visita tra il padre e le minori, tanto che hanno concordato in autonomia il calendario degli incontri, alla luce dei rispettivi impegni.
In sede di ascolto condotto dalla , la sig.ra ha riconosciuto la sussistenza di un netto CP_2 Pt_1
miglioramento nel rapporto con il sig. con le figlie, evidenziando come il padre faccia del Per_1
suo meglio per incontrare le figlie e mantenere con le stesse un clima calmo e disteso. La sig.ra Pt_1
ha aggiunto di vedere con favore tali incontri, facendo trasparire, in tal modo, la propria consapevolezza verso l'importanza della figura paterna per le minori.
Dal canto suo, il ha ammesso di aver avuto difficoltà a comunicare con le minori in passato Per_1
e a spiegare loro il nuovo assetto familiare, per paura di ingenerare in loro sofferenza. Tuttavia, ha riferito di vedere con positività il futuro e che la relazione rinnovata con la ricorrente non potrà che permettere la gestione congiunta delle figlie senza particolari difficoltà.
All'esito dell'osservazione sul nucleo condotto dalla si è osservato un gruppo familiare CP_2 sereno, privo di tensioni nell'interazione tra i genitori, e tra i genitori e le figlie. Inoltre, con particolare riferimento all'indagine sulla capacità genitoriale, nessuna delle due figure ha evidenziato elementi di criticità nell'esercizio dei doveri discendenti dalla responsabilità genitoriale. Entrambi i genitori hanno mostrato un positivo legame affettivo con le minori in oggetto, le quali ricercano in entrambi attenzioni e gesti di vicinanza fisica, dimostrandosi sinceramente affezionate ad entrambe le figure.
Pertanto, ad oggi paiono superate le criticità rispetto alla figura paterna che avevano portato a prevedere l'affidamento monogenitoriale delle figlie. Ed infatti, non è stata riscontrata alcuna difficoltà comunicativa tra i genitori, né l'impossibilità di raggiungere accordi riguardo alla prole. Inoltre, il padre risulta essere adeguatamente presente nella vita delle figlie e favorevole a prender parte alla programmazione della quotidianità delle stesse, cosicché i loro bisogni primari e di cura possono ritenersi pienamente soddisfatti.
pagina 7 di 12 A quanto precede, occorre aggiungere che le condotte maltrattanti poste in essere dal sig. Per_1 nei confronti della ricorrente, e da quest'ultima dedotte nel ricorso introduttivo, che avrebbero potuto fondare un giudizio di inidoneità genitoriale del resistente, non hanno trovato riscontro probatorio in seno al presente giudizio.
Per quanto attiene al collocamento delle figlie minori, questo deve essere mantenuto presso la casa materna, sita in Collecchio, via Montessori, n. 7, tenuto conto che non sono emerse ragioni per modificare il collocamento delle minori, rimando la madre la principale figura di riferimento per le figlie.
Come accennato, allo stato le visite tra il padre e le minori si tengono secondo un calendario concordato tra i genitori e che ha ricevuto l'avvallo del Servizio Sociale. In particolare, da quanto riferito dai genitori ai Servizi Sociali, il padre vede le bambine per due o tre pomeriggi, indistintamente presso la casa materna o quella paterna.
Osserva il Collegio che, anche in ottica di responsabilizzare il padre e renderlo pienamente autonomo nella gestione delle minori, nonché al fine di consolidare il rapporto padre-figlie, questi tempi dovranno essere aumentati. Pertanto, tenuto conto che, come riportato anche dai Servizi Sociali, il padre non dispone di un domicilio idoneo ad ospitare le figlie per il pernotto, fatto salvo ogni miglior accordo tra i genitori, gli incontri tra il padre e le figlie dovranno avvenire quanto meno con i seguenti tempi: il padre trascorrerà con le minori fine settimana alternati, dal sabato mattina alle 9 sino alla domenica alle
21, senza pernotto, che avverrà presso la casa materna;
nelle settimane che terminano con il fine settimana di spettanza materna, egli vedrà le bambine due pomeriggi infrasettimanali, dall'uscita dall'asilo fino alle 21, quando le riaccompagnerà presso la casa materna. Nel corso dell'estate il padre potrà tenere con sé le minori per due settimane, anche non consecutive. Tale periodo andrà comunicato entro il 31 maggio di ogni anno. Durante il periodo Pasquale le figlie trascorrano ad anni alternati il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro, e nel periodo Natalizio, le figlie trascorrano, sempre alternandosi i periodi di anno in anno, la Vigilia di Natale e il giorno di Santo
Stefano con un genitore, e il giorno di Natale con l'altro genitore, e il giorno di Capodanno con un genitore e il giorno dell'Epifania con l'altro genitore. In caso di disaccordo, la madre deciderà negli anni pari e il padre in quelli dispari.
pagina 8 di 12 Sul mantenimento dei minori
In punto di mantenimento delle figlie minori, è necessario premettere che in ragione del disposto di cui all'art. 337 ter, comma IV, c.c., ogni genitore è tenuto a contribuire al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, tenuto conto delle esigenze del figlio, del tenore di vita goduto dallo stesso in costanza di unione e dai tempi di permanenza del figlio con ciascuno dei genitori.
Pertanto, al fine di garantire il rispetto del principio di proporzionalità, è necessario muovere dall'analisi della situazione economica delle parti.
Con riferimento alla sig.ra in costanza di convivenza, ella svolgeva attività lavorativa presso Pt_1 la ditta “Felinese Salumi” con la qualifica di operaia, ma si è licenziata per intraprendere un nuovo percorso professionale come creator digitale su varie piattaforme internet, che non ha dato i risultati sperati. Difatti, all'udienza del 4.12.2023, la ricorrente ha dichiarato di svolgere un'attività lavorativa a tempo determinato, con scadenza nel mese di aprile 2024, che le consentiva di percepire uno stipendio mensile pari a 1.000,00 euro. La ricorrente non ha riportato modifiche nella propria condizione lavorativa, cosicché si deve ritenere che ella continui ad esercitare la medesima attività.
Tuttavia, non si può non considerare che ella gode di una capacità reddituale maggiore, tenuto conto che, prima di decidere di cessare il suo rapporto lavorativo a tempo indeterminato quale operaia, ella percepiva una retribuzione netta mensile pari ad euro 1.700,00, come allegato dal resistente e mai contestato dalla ricorrente. La scelta di licenziarsi per perseguire la carriera di libera professionista nel mondo dei social deve ritenersi del tutto priva di giustificazione, cosicché, ai fini della quantificazione degli oneri dei genitori al mantenimento delle minori, si terrà conto non della sua retribuzione, quanto piuttosto della capacità reddituale della sig.ra Ed infatti, la Suprema Corte ha rilevato che il Pt_1
contributo dei genitori al mantenimento dei figli può essere commisurato anche avuto riguardo al reddito che potenzialmente potrebbero generare i genitori, tenuto conto che, ai fini di una corretta determinazione del concorso dei genitori, il parametro di riferimento è costituito, secondo il disposto dell'art. 316 bis, c.c., non soltanto dalle "rispettive sostanze", in esse ricompresi i cespiti improduttivi di reddito, ma anche dalla "capacità di lavoro professionale o casalingo", con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità reddituali (v. Cass. sent. n. 3974/02).
Dalla documentazione in atti emerge che la stessa ha beneficiato, per effetto della cessazione del rapporto di lavoro presso la ditta “Felinese Salumi”, del T.F.R. pari a 12.794,00 euro, che però risulta pagina 9 di 12 aver integralmente speso, poiché il saldo finale del suo conto corrente al 30.06.2023 era pari a 164,33 euro (v. docc. nn. 4 e 8, fascicolo parte ricorrente).
Dal reddito a disposizione della ricorrente va detratta la somma mensile di 363,50 euro per rate del finanziamento acceso per l'acquisto di un'autovettura, nonché euro 480,00 mensili per canone di locazione, come emerge dagli estratti conto versati in atti, cosicché ella sostiene spese fisse per mensili euro 843,00 (363,00 + 480,00) (v. doc. n. 9 fascicolo parte ricorrente).
La ricorrente ha, infine, depositato certificazioni ISEE dal 2021 al 2023 (v. docc. n. 5,6 e 7 fascicolo parte ricorrente). Osserva il Collegio che da tale documentazione non è possibile ricavare il reddito netto mensile a disposizione della sig.ra poiché le dichiarazioni ISEE sono redatte secondo Pt_1 parametri che non evidenziano il reddito imponibile, né l'imposta netta che il contribuente è tenuto a versare.
Il sig. svolge attività lavorativa con carattere di stabilità come gommista, e, dalla Per_1
documentazione in atti, emerge che per l'anno di imposta 2022 ha beneficiato di un reddito netto mensile pari ad euro 1.321,22, per l'anno di imposta 2021 pari ad euro 1.385,50 e per l'anno d'imposta
2020 pari a euro 1.244,91 (reddito imponibile – imposta netta – addizionale regionale e comunale
IRPEF dovuta diviso 12 mensilità).
Parte resistente ha depositato gli estratti contro relativi agli anni 2020, 2021 e 2022, dalla cui analisi emerge un saldo finale avente ad oggetto importi minimi, come ad esempio il saldo finale al
31.06.2023 pari ad euro 324,23, e il saldo finale al 30.03.2023 pari a euro 108,00 (v. doc. n. 2 fascicolo parte resistente).
Egli sostiene spese abitative per mensili euro 350,00, escluse le spese condominiali e relative alle utenze (v. doc. n. 1 fascicolo parte resistente). Non ha invece documentato di sostenere ulteriori spese, come per esempio quelle per il finanziamento contratto nell'interesse della famiglia, che è quindi rimasta un'allegazione di parte.
Tanto premesso, può dirsi pienamente riconosciuto l'obbligo paterno, in quanto genitore non collocatario, di provvedere indirettamente al mantenimento delle figlie, mediante la corresponsione di una somma mensile alla madre.
Avuto riguardo al fatto che allo stato la madre si occupa in via prevalente dei bisogni delle minori, ritiene il Collegio che la somma per il mantenimento indiretto delle minori, così come già quantificata in sede di ordinanza presidenziale (pari a 300,00 euro complessivi), sia congrua a garantire il pagina 10 di 12 soddisfacimento degli interessi delle minori, nel contemperamento delle rispettive condizioni economiche dei genitori. Le spese straordinarie per le figlie dovranno essere suddivise nella misura del
50% tra i genitori. L'assegno unico per le figlie, che nel mese di agosto 2023 ammontava ad euro
443,20, deve essere riconosciuto integralmente alla madre, tenuto conto che le minori sono collocate in via pressoché esclusiva da lei, non avendo il padre un domicilio idoneo ad ospitarle per la notte.
Sulle spese di lite
Considerato che le conclusioni rassegnate dalle parti sono in larga parte tra loro conformi, ritiene il
Collegio che ricorrono i presupposti per disporre un'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 3184/2023, ogni diversa domanda disattesa così statuisce:
1) Dispone che le minori (9.04.2020) e Persona_1 Persona_2
(20.08.2021) siano affidate ad entrambi i genitori, i quali assumeranno di
[...]
comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse per le figlie. Le decisioni attinenti all'ordinaria amministrazione potranno essere assunte da ciascun genitore separatamente;
2) Conferma il collocamento delle minori in via prevalente presso la madre;
3) Dispone che il padre veda le minori secondo tempi indicati in parte motiva;
4) Conferma il contributo paterno al mantenimento indiretto delle minori nella somma già indicata nei provvedimenti temporanei ed urgenti. Le spese straordinarie, così come già previsto in sede di provvedimenti temporanei ed urgenti, saranno divise tra i genitori nella misura del 50%;
5) Dispone che l'assegno unico sia corrisposto integralmente a Parte_1
6) Spese di lite integralmente compensate.
pagina 11 di 12 Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione I civile del Tribunale di Parma il 18.3.2025.
La Giudice rel. est.
Dott.ssa Angela Casalini
IL PRESIDENTE
Dott. Simone Medioli Devoto
pagina 12 di 12