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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 27/03/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N . 2 0 5 3 / 2 0 2 4 R . G . V . G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE
nelle persone dei Magistrati:
dott. Giuseppe Rini Presidente
dott.ssa Maria Margiotta Giudice
dott. Andrea Quintavalle Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2053 del Ruolo Generale degli Affari civili di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), residente a[...] ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Salvatore Chiaramonte, sito a Termini Imerese
(PA) in via Falcone e Borsellino n. 23, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
E
, nato ad [...] il [...] (C.F. Controparte_1
, ivi residente in [...] ed elettivamente domiciliato C.F._2 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Virga, sito ad AV LI (PA) in piazza G. Leopardi n.
15, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Termini Imerese.
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione personale dei coniugi (consensuale).
Conclusioni delle parti: v. note scritte in sostituzione dell'udienza del 13.02.2025, depositate il
12.02.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Deve accogliersi la domanda principale con la quale i coniugi hanno richiesto pronunciarsi la loro separazione consensuale alle condizioni specificate nel ricorso congiunto, depositato il
18.11.2024.
Le condizioni contenute nel ricorso introduttivo, e reiterate con le note depositate il 12.02.2025, espressione della libera volontà delle parti, come manifestata nei punti n. 1-3, non sono contrarie all'ordine pubblico né a norme di legge imperative e, pertanto, possono essere adottate ai fini della regolamentazione del regime di separazione personale tra i coniugi.
Il Tribunale prende, inoltre, atto di quanto previsto e pattuito dai coniugi con i punti 2-4-5-6 con la precisazione che al punto 4 dell'accordo non si ravvisano trasferimenti immobiliari diretti.
È intervenuto nel presente procedimento il Pubblico Ministero che nulla ha opposto rispetto alla domanda delle parti nei termini sopra indicati.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi una pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
, nata a [...] il [...] (C.F. ) e
[...] C.F._1
, nato ad [...] il [...] (C.F. Controparte_1
, i quali hanno contratto matrimonio concordatario in AV C.F._2
LI (PA) il 27.08.1992, iscritto nei registri dello Stato civile del medesimo comune al n. 41, parte II, serie A, anno 1992;
- omologa e prende atto delle condizioni di cui al ricorso introduttivo secondo quanto indicato in parte motiva;
- dispone la trasmissione della presente sentenza, in copia autentica, al competente Ufficiale dello Stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 27.03.2025
Si comunichi.
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rini
Il Giudice rel.
Dott. Andrea Quintavalle
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE
nelle persone dei Magistrati:
dott. Giuseppe Rini Presidente
dott.ssa Maria Margiotta Giudice
dott. Andrea Quintavalle Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2053 del Ruolo Generale degli Affari civili di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), residente a[...] ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Salvatore Chiaramonte, sito a Termini Imerese
(PA) in via Falcone e Borsellino n. 23, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
E
, nato ad [...] il [...] (C.F. Controparte_1
, ivi residente in [...] ed elettivamente domiciliato C.F._2 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Virga, sito ad AV LI (PA) in piazza G. Leopardi n.
15, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Termini Imerese.
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione personale dei coniugi (consensuale).
Conclusioni delle parti: v. note scritte in sostituzione dell'udienza del 13.02.2025, depositate il
12.02.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Deve accogliersi la domanda principale con la quale i coniugi hanno richiesto pronunciarsi la loro separazione consensuale alle condizioni specificate nel ricorso congiunto, depositato il
18.11.2024.
Le condizioni contenute nel ricorso introduttivo, e reiterate con le note depositate il 12.02.2025, espressione della libera volontà delle parti, come manifestata nei punti n. 1-3, non sono contrarie all'ordine pubblico né a norme di legge imperative e, pertanto, possono essere adottate ai fini della regolamentazione del regime di separazione personale tra i coniugi.
Il Tribunale prende, inoltre, atto di quanto previsto e pattuito dai coniugi con i punti 2-4-5-6 con la precisazione che al punto 4 dell'accordo non si ravvisano trasferimenti immobiliari diretti.
È intervenuto nel presente procedimento il Pubblico Ministero che nulla ha opposto rispetto alla domanda delle parti nei termini sopra indicati.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi una pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
, nata a [...] il [...] (C.F. ) e
[...] C.F._1
, nato ad [...] il [...] (C.F. Controparte_1
, i quali hanno contratto matrimonio concordatario in AV C.F._2
LI (PA) il 27.08.1992, iscritto nei registri dello Stato civile del medesimo comune al n. 41, parte II, serie A, anno 1992;
- omologa e prende atto delle condizioni di cui al ricorso introduttivo secondo quanto indicato in parte motiva;
- dispone la trasmissione della presente sentenza, in copia autentica, al competente Ufficiale dello Stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 27.03.2025
Si comunichi.
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rini
Il Giudice rel.
Dott. Andrea Quintavalle