TRIB
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 25/11/2025, n. 1501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1501 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6274/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6274/2025 promossa con ricorso congiunto in data 1.10.2025 da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Luigi Monti che la rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Luigi Monti che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“I ricorrenti, ut supra rappresentati, difesi e domiciliati chiedono che il Tribunale di Monza, previa fissazione dell'udienza innanzi al Giudice Relatore delegato ex art. 473-bis.51 c.p.c., voglia pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e pronunciare la separazione personale dei coniugi;
pagina 1 di 2 prevedere che il sig. versi alla sig.ra la somma mensile di Euro 250,00 (entro il Pt_2 Pt_1 giorno 5 di ogni mese) a titolo di concorso mantenimento ordinario del figlio importo da Per_1 rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat a far tempo dal mese di ottobre 2026;
disporre che i genitori contribuiscano in ragione del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie a favore del figlio secondo la disciplina delle Linee Guida Tribunale di Monza Per_1 070.5.2018;
senza prevedere somme a titolo di concorso al mantenimento dei figli e in quanto Per_2 Per_3 gli stessi sono attualmente maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Con rinuncia all'impugnazione della sentenza di separazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata. Risulta, infatti, dai documenti in atti che le parti hanno contratto matrimonio in Lentate Sul Seveso in data 27.9.1997 e hanno confermato la volontà di non riprendere la convivenza coniugale con dichiarazione sottoscritta in ricorso e con atto trasmesso il 19.11.2025 per l'udienza del 19.11.2025 in trattazione scritta. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. Seguono gli adempimenti di legge. II. Le condizioni pattuite dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto rispondenti all'interesse del figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente e, per la restante parte, relative a diritti disponibili. III. Va disposta la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza per consentire alle parti di confermare la volontà di divorziare, essendo stata proposta contestualmente domanda di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia la separazione tra e;
Parte_1 Parte_2 II. omologa le condizioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
III. dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lentate Sul Seveso per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio;
IV. dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
V. riserva la statuizione in ordine alle spese del giudizio in sede divorzile.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 20 novembre 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
pagina 2 di 2