TRIB
Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 01/06/2025, n. 998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 998 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in secondo grado, iscritta al n. 2919 del R.G. 2022, promossa da:
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Caterina NÙ;
- appellante - contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Ugo Anelo;
CP_1 C.F._1
- appellato -
e
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_2 P.IVA_2
-appellata contumace -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso in primo grado ritualmente notificato proponeva opposizione avverso Parte_2
l'intimazione di pagamento n. 69 del 14.4.2021, emessa da e notificata in data Controparte_2
6.9.2021, con la quale gli era stato richiesto il pagamento della somma di € 2.128,16 per crediti vantati dal Comune di Corigliano Rossano ed inerenti al canone idrico anno 2011 dovuto dalla di lui dante causa . Persona_1
Nello specifico, lamentava l'omessa notifica di tutti gli atti prodromici presupposti all'intimazione in esame, e, quindi, l'inesistenza di un valido titolo esecutivo, oltre all'intervenuta prescrizione dell'avverso credito, così concludendo per l'annullamento del provvedimento opposto, con condanna dei convenuti al pagamento delle spese e competenze di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata in cancelleria si costituiva in giudizio il
, il quale - preliminarmente - eccepiva la nullità dell'atto di citazione per Parte_1 violazione degli artt. 164, comma 4 c.p.c. e 311 c.p.c.; nel merito, deduceva l'infondatezza dei motivi di opposizione, così insistendo per il rigetto dell'avversa domanda, con vittoria di spese di lite.
Con comparsa di costituzione si costituiva anche la quale - in via preliminare - CP_2
eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva relativamente alle contestazioni concernenti l'omessa notifica degli atti presupposti;
nel merito, contestava punto per punto le avverse deduzioni, così insistendo per il rigetto dell'avversa domanda, con il favore delle spese di lite.
Con sentenza n. 77 del 19.5.2022 il Giudice di Pace di Oriolo accoglieva l'opposizione proposta dal
NÙ, annullando l'intimazione di pagamento in esame e compensando le spese di giudizio tra le parti.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato il ha proposto Parte_1
gravame avverso la predetta sentenza - di cui ha invocato la riforma, con vittoria di spese di lite relative al doppio grado di giudizio - reiterando l'eccezione di nullità della citazione ed evidenziando di aver dato prova dell'avvenuta rituale notifica degli atti prodromici all'intimazione di pagamento in esame.
Con comparsa depositata telematicamente in data 13.3.2023 si è costituito chiedendo Parte_2
il rigetto del gravame con conferma della sentenza appellata, con vittoria di spese e competenze relative al doppio grado di giudizio.
Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale ed acquisizione del fascicolo di primo grado;
all'udienza “cartolare” del 27.2.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti difensivi conclusionali.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di la quale - sebbene ritualmente Controparte_2
evocata in giudizio - non ha inteso costituirsi.
2. Come noto, il giudizio di appello, rientrando nel novero delle impugnazioni cd. sostitutive e parzialmente devolutive, comporta che il giudice del gravame - nei limiti dei capi sottoposti a censura attraverso l'enunciazione di specifici motivi di appello - non sia astretto alla motivazione espressa dal giudice di prime cure ma, essendo investito dell'esame della fondatezza della domanda, sulla scorta degli elementi di prova già acquisiti nel giudizio di primo grado, può pervenire alla riforma ovvero alla conferma (totale o parziale) della sentenza impugnata, anche in virtù di argomentazioni del tutto difformi rispetto a quelle poste a fondamento della pronuncia sottoposta a gravame, ovvero enunciando le motivazioni della decisione, laddove il giudice di prime cure non le abbia indicate.
3. Infondata risulta l'eccezione con cui l'appellante ha lamentato la nullità dell'avversa opposizione in ragione dell'asserita genericità della stessa, risultando - di converso - i dati desumibili dall'atto di citazione in primo grado certamente idonei a fornire all'opposta piena contezza dell'esatto "thema decidendum", così consentendole il pieno esercizio del diritto di difesa, come plasticamente dimostrato dall'esame delle argomentazioni difensive contenute nella relativa comparsa di costituzione.
4. La giurisprudenza di legittimità e di merito hanno recepito il principio, di elaborazione dottrinaria, della “ragione più liquida”, così suggerendo un nuovo approccio interpretativo improntato alla verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica, consentendo di sostituire il profilo dell'evidenza dirimente a quello dell'ordine di trattazione delle questioni consacrato all'art. 276 c.p.c., a tenore del quale dovrebbero essere oggetto di scrutinio, da parte del giudice, “gradatamente” dapprima le questioni pregiudiziali di rito, poi quelle preliminari di merito e, infine, il merito effettivo della causa (in tal senso, ex multis,
Cass. Civ., Sez. VI, sentenza n. 12002 del 28.5.2014).
Tale approccio risulta pienamente in linea con le conclamate esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai munite di copertura costituzionale ai sensi dell'art. 111 Cost., ed è altresì coerente con una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (in questi termini, per tutte Cass. Sez. Un. n.
24883/2008).
Detto altrimenti, in ragione del principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c..
5. È noto come lo speciale procedimento disciplinato dal R.D. 14 aprile 1910 n. 639 sia utilizzabile, da parte della P.A., “non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di autoaccertamento della medesima P.A., con il solo limite che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare sia certo, liquido ed esigibile, dovendo la sua sussistenza, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali
l'Amministrazione dispone di un mero potere di accertamento, restando affidata al giudice del merito la valutazione, in concreto, dell'esistenza dei suindicati presupposti” (in tal senso, ex multis,
Cassazione civile, Sez. Un., 25/05/2009, n. 11992).
6. Venendo all'esame del merito della questione per cui pende l'odierno giudizio, ritiene questo
Tribunale che l'appello proposto dal sia infondato e che la gravata Parte_1
sentenza meriti, quindi, di essere confermata, sebbene le argomentazioni illustrate nella relativa motivazione debbano essere integrate ed emendate sotto i profili e per le ragioni di seguito analiticamente illustrate.
Assume, al riguardo, rilievo evidentemente dirimente ed assorbente - ai fini della decisione della presente controversia nella direzione della caducazione dell'intimazione ad adempiere opposta - la circostanza che non si rinviene in atti l'ingiunzione di pagamento n. 36/2018 ex R.D. 639/2019, posta da parte creditrice a fondamento dell'intimazione in esame e che “in quanto espressione del potere di accertamento e di autotutela della Pubblica Amministrazione, cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto e legittima, in caso di mancato pagamento, la riscossione coattiva mediante pignoramento dei beni del debitore” (Cassazione civile, n. 10896 del 18.4.2019).
Detto altrimenti, non v'è prova dell'esistenza di un valido titolo esecutivo sotteso alla contestata intimazione di cui all'art. 50, comma 2 D.P.R. 602/73 - di cui va, per l'effetto, dichiarata la nullità - non essendo rinvenibile nei fascicoli di causa l'ingiunzione prodotta in formato cartaceo in primo grado, né - tanto meno - se ne può in alcun modo apprezzare il contenuto dal tenore della sentenza gravata o dagli atti e documenti del processo (è dato rinvenire - unicamente, nella comparsa di costituzione della in primo grado - un richiamo all'ingiunzione n. 36 relativa però riferita CP_2 all'anno 2016 e non già al 2018, senza peraltro che ne sia riportato il contenuto).
Per di più, il appellante non ha fatto alcun richiamo a detta documentazione nell'atto di Pt_1
appello.
In conclusione, tale mancanza non può che andare a detrimento della posizione dell'appellante, motivo per cui - stante l'assenza di un valido titolo esecutivo azionabile nei riguardi dell'appellato -
l'intimazione di pagamento in esame va annullata, restando così assorbito lo scrutinio di ogni ulteriore profilo prospettato dalle parti.
7. Inammissibile, poi, è da ritenersi l'appello incidentale proposto da parte appellata, nella parte in cui ha chiesto il rigetto dell'appello “con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”, stante la compensazione delle spese del giudizio di primo grado disposta dal giudice di pace.
La recente giurisprudenza della Corte di Cassazione ha, infatti, condivisibilmente stabilito che “il sistema delle impugnazioni previsto dal codice di procedura civile pone a carico dell'impugnante incidentale l'onere di rispettare due termini: (a) un termine "esterno", cosiddetto perché preesistente alla proposizione di qualsiasi impugnazione, previsto dagli artt. 325 e 327 c.p.c.: si tratta di un termine di decadenza, cui la legge consente di derogare quando l'interesse all'impugnazione incidentale sorga dalla proposizione dell'impugnazione principale (art. 334 c.p.c.). La ratio di questo termine è garantire la certezza dei rapporti giuridici, in ossequio al tradizionale principio ne lites paene immortales fiant;
e (b) un termine "interno", previsto dall'art. 343 c.p.c.; non derogabile in alcun modo (salva ovviamente la rimessione in termini di cui all'art. 153 c.p.c.), e la cui ratio non è la certezza dei rapporti giuridici, ma la salvaguardia della parità processuale delle parti e del diritto di difesa dell'appellante principale, rispetto alle doglianze formulate con l'appello incidentale.
Questi due termini sono tra loro complementari e non alternativi, ovvero legati da un nesso di implicazione unilaterale. Infatti, ove non sia rispettato il termine per il deposito in cancelleria della comparsa contenente l'appello incidentale, di cui all'art. 343 c.p.c., l'appello è inammissibile ed a nulla rileverà che, per l'appellante, non sia ancora spirato il termine di cui agli artt. 325 o 327 c.p.c..
Peraltro, è proprio questa (oltre a quella corrispondente dell'art. 371 c.p.c.) l'ipotesi cui si riferisce la decadenza di cui all'art. 333 c.p.c., che non comporta, tuttavia, la invalidità di un appello, comunque, tempestivamente proposto. Non è vera, però, la reciproca: una volta che siano spirati i termini di cui agli artt. 325 o 327 c.p.c., l'appellato potrà ancora proporre il suo gravame incidentale, ma soltanto nelle forme dell'impugnazione tardiva di cui all'art. 334 c.p.c.. Con
l'ulteriore specificazione che l'eterogeneità dei fini perseguiti nelle due diverse ipotesi appena indicate, impedisce di ritenere i termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c., "assorbiti" dalla previsione di cui all'art. 343 c.p.c., perché l'esigenza di una sollecita definizione dei giudizi non viene meno sol perché sia stato proposto un appello principale. Anche in questo caso, infatti, è necessario che le altre parti non appellanti prendano con solerzia le proprie decisioni: ed il decorso dei termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c., è funzionale giustappunto ad esercitare una coazione indiretta sulle parti non appellanti, affinché sappiano che se vogliono evitare il rischio che la loro impugnazione incidentale sia dichiarata inefficace a causa dell'inammissibilità della principale, dovranno proporla tempestivamente” (Cassazione civile, sez. II, 22/08/2018, n. 20963).
D'altra parte, “il soccombente ha l'onere di impugnare la sentenza entro i termini di legge e solo eccezionalmente l'art. 334 c.p.c. concede alla parte, che non abbia ritenuto di impugnare la sentenza nei termini o vi abbia fatto acquiescenza, la facoltà di proporre impugnazione tardiva in via incidentale, in quanto l'interesse ad impugnare sia emerso dall'impugnazione principale.
L'impugnazione incidentale tardiva, da qualunque parte provenga, va dichiarata inammissibile laddove l'interesse alla sua proposizione non possa ritenersi insorto per effetto dell'impugnazione principale. Dunque, non trova applicazione il regime di cui all'art. 334 c.p.c., ma quello di cui all'art. 333 c.p.c., ove l'interesse ad impugnare la decisione non possa essere fatto discendere dall'impugnazione principale” (Cassazione civile, sez. lav., 14/03/2018, n. 6156).
Applicando tali principi al caso in esame, l'appello incidentale proposto dal NÙ (con comparsa depositata telematicamente il 13.3.2023) va dichiarato inammissibile in quanto tardivamente presentato ben oltre lo spirare del termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c.; ed infatti, la sentenza di prime cure, pacificamente non notificata ai fini della decorrenza del termine breve, risulta depositata il 19.5.2022 sicché il termine semestrale per l'impugnazione era già ampiamente scaduto.
Né, d'altro canto, sulla scorta della portata delle richieste veicolate con il predetto appello incidentale, l'interesse alla proposizione dello stesso può ritenersi sorto in capo alla parte appellata per effetto dell'altrui impugnazione principale;
ed infatti, la pronuncia resa dal Giudice di Pace - recando la statuizione sulla compensazione delle spese di giudizio - aveva per il predetto appellato effetti pregiudizievoli del tutto autonomi rispetto all'impugnazione proposta dall'appellante principale, se si considera che - anche ove l'impugnazione principale non fosse avvenuta - comunque l'appellata avrebbe avuto interesse ad impugnare la gravata pronuncia in ordine al profilo testé richiamato.
8. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite del presente grado di giudizio, considerate le rappresentate peculiarità in fatto che valgono a connotare la vicenda sottesa al presente giudizio e stante il rigetto dell'appello principale e l'inammissibilità di quello incidentale, ritiene questo Tribunale sussistano i presupposti per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento rubricato al n. 2919/2022 R.G. - ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa ed assorbita - così provvede:
1) Dichiara la contumacia di Controparte_2
2) Rigetta l'appello proposto dal e, per l'effetto, conferma la gravata Parte_1
sentenza.
3) Dichiara l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto da Parte_2
4) Compensa integralmente tra le parti le spese e competenze di lite del presente grado di giudizio.
4) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002 per porre, a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale Parte_1
l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Parte_2 dovuto per l'introduzione del presente giudizio.
Così deciso in Castrovillari, il 30 maggio 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Prato
Sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto all'Ufficio per il processo dott.ssa Rosanna D'Amico.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in secondo grado, iscritta al n. 2919 del R.G. 2022, promossa da:
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Caterina NÙ;
- appellante - contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Ugo Anelo;
CP_1 C.F._1
- appellato -
e
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_2 P.IVA_2
-appellata contumace -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso in primo grado ritualmente notificato proponeva opposizione avverso Parte_2
l'intimazione di pagamento n. 69 del 14.4.2021, emessa da e notificata in data Controparte_2
6.9.2021, con la quale gli era stato richiesto il pagamento della somma di € 2.128,16 per crediti vantati dal Comune di Corigliano Rossano ed inerenti al canone idrico anno 2011 dovuto dalla di lui dante causa . Persona_1
Nello specifico, lamentava l'omessa notifica di tutti gli atti prodromici presupposti all'intimazione in esame, e, quindi, l'inesistenza di un valido titolo esecutivo, oltre all'intervenuta prescrizione dell'avverso credito, così concludendo per l'annullamento del provvedimento opposto, con condanna dei convenuti al pagamento delle spese e competenze di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata in cancelleria si costituiva in giudizio il
, il quale - preliminarmente - eccepiva la nullità dell'atto di citazione per Parte_1 violazione degli artt. 164, comma 4 c.p.c. e 311 c.p.c.; nel merito, deduceva l'infondatezza dei motivi di opposizione, così insistendo per il rigetto dell'avversa domanda, con vittoria di spese di lite.
Con comparsa di costituzione si costituiva anche la quale - in via preliminare - CP_2
eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva relativamente alle contestazioni concernenti l'omessa notifica degli atti presupposti;
nel merito, contestava punto per punto le avverse deduzioni, così insistendo per il rigetto dell'avversa domanda, con il favore delle spese di lite.
Con sentenza n. 77 del 19.5.2022 il Giudice di Pace di Oriolo accoglieva l'opposizione proposta dal
NÙ, annullando l'intimazione di pagamento in esame e compensando le spese di giudizio tra le parti.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato il ha proposto Parte_1
gravame avverso la predetta sentenza - di cui ha invocato la riforma, con vittoria di spese di lite relative al doppio grado di giudizio - reiterando l'eccezione di nullità della citazione ed evidenziando di aver dato prova dell'avvenuta rituale notifica degli atti prodromici all'intimazione di pagamento in esame.
Con comparsa depositata telematicamente in data 13.3.2023 si è costituito chiedendo Parte_2
il rigetto del gravame con conferma della sentenza appellata, con vittoria di spese e competenze relative al doppio grado di giudizio.
Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale ed acquisizione del fascicolo di primo grado;
all'udienza “cartolare” del 27.2.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti difensivi conclusionali.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di la quale - sebbene ritualmente Controparte_2
evocata in giudizio - non ha inteso costituirsi.
2. Come noto, il giudizio di appello, rientrando nel novero delle impugnazioni cd. sostitutive e parzialmente devolutive, comporta che il giudice del gravame - nei limiti dei capi sottoposti a censura attraverso l'enunciazione di specifici motivi di appello - non sia astretto alla motivazione espressa dal giudice di prime cure ma, essendo investito dell'esame della fondatezza della domanda, sulla scorta degli elementi di prova già acquisiti nel giudizio di primo grado, può pervenire alla riforma ovvero alla conferma (totale o parziale) della sentenza impugnata, anche in virtù di argomentazioni del tutto difformi rispetto a quelle poste a fondamento della pronuncia sottoposta a gravame, ovvero enunciando le motivazioni della decisione, laddove il giudice di prime cure non le abbia indicate.
3. Infondata risulta l'eccezione con cui l'appellante ha lamentato la nullità dell'avversa opposizione in ragione dell'asserita genericità della stessa, risultando - di converso - i dati desumibili dall'atto di citazione in primo grado certamente idonei a fornire all'opposta piena contezza dell'esatto "thema decidendum", così consentendole il pieno esercizio del diritto di difesa, come plasticamente dimostrato dall'esame delle argomentazioni difensive contenute nella relativa comparsa di costituzione.
4. La giurisprudenza di legittimità e di merito hanno recepito il principio, di elaborazione dottrinaria, della “ragione più liquida”, così suggerendo un nuovo approccio interpretativo improntato alla verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica, consentendo di sostituire il profilo dell'evidenza dirimente a quello dell'ordine di trattazione delle questioni consacrato all'art. 276 c.p.c., a tenore del quale dovrebbero essere oggetto di scrutinio, da parte del giudice, “gradatamente” dapprima le questioni pregiudiziali di rito, poi quelle preliminari di merito e, infine, il merito effettivo della causa (in tal senso, ex multis,
Cass. Civ., Sez. VI, sentenza n. 12002 del 28.5.2014).
Tale approccio risulta pienamente in linea con le conclamate esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai munite di copertura costituzionale ai sensi dell'art. 111 Cost., ed è altresì coerente con una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (in questi termini, per tutte Cass. Sez. Un. n.
24883/2008).
Detto altrimenti, in ragione del principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c..
5. È noto come lo speciale procedimento disciplinato dal R.D. 14 aprile 1910 n. 639 sia utilizzabile, da parte della P.A., “non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di autoaccertamento della medesima P.A., con il solo limite che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare sia certo, liquido ed esigibile, dovendo la sua sussistenza, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali
l'Amministrazione dispone di un mero potere di accertamento, restando affidata al giudice del merito la valutazione, in concreto, dell'esistenza dei suindicati presupposti” (in tal senso, ex multis,
Cassazione civile, Sez. Un., 25/05/2009, n. 11992).
6. Venendo all'esame del merito della questione per cui pende l'odierno giudizio, ritiene questo
Tribunale che l'appello proposto dal sia infondato e che la gravata Parte_1
sentenza meriti, quindi, di essere confermata, sebbene le argomentazioni illustrate nella relativa motivazione debbano essere integrate ed emendate sotto i profili e per le ragioni di seguito analiticamente illustrate.
Assume, al riguardo, rilievo evidentemente dirimente ed assorbente - ai fini della decisione della presente controversia nella direzione della caducazione dell'intimazione ad adempiere opposta - la circostanza che non si rinviene in atti l'ingiunzione di pagamento n. 36/2018 ex R.D. 639/2019, posta da parte creditrice a fondamento dell'intimazione in esame e che “in quanto espressione del potere di accertamento e di autotutela della Pubblica Amministrazione, cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto e legittima, in caso di mancato pagamento, la riscossione coattiva mediante pignoramento dei beni del debitore” (Cassazione civile, n. 10896 del 18.4.2019).
Detto altrimenti, non v'è prova dell'esistenza di un valido titolo esecutivo sotteso alla contestata intimazione di cui all'art. 50, comma 2 D.P.R. 602/73 - di cui va, per l'effetto, dichiarata la nullità - non essendo rinvenibile nei fascicoli di causa l'ingiunzione prodotta in formato cartaceo in primo grado, né - tanto meno - se ne può in alcun modo apprezzare il contenuto dal tenore della sentenza gravata o dagli atti e documenti del processo (è dato rinvenire - unicamente, nella comparsa di costituzione della in primo grado - un richiamo all'ingiunzione n. 36 relativa però riferita CP_2 all'anno 2016 e non già al 2018, senza peraltro che ne sia riportato il contenuto).
Per di più, il appellante non ha fatto alcun richiamo a detta documentazione nell'atto di Pt_1
appello.
In conclusione, tale mancanza non può che andare a detrimento della posizione dell'appellante, motivo per cui - stante l'assenza di un valido titolo esecutivo azionabile nei riguardi dell'appellato -
l'intimazione di pagamento in esame va annullata, restando così assorbito lo scrutinio di ogni ulteriore profilo prospettato dalle parti.
7. Inammissibile, poi, è da ritenersi l'appello incidentale proposto da parte appellata, nella parte in cui ha chiesto il rigetto dell'appello “con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”, stante la compensazione delle spese del giudizio di primo grado disposta dal giudice di pace.
La recente giurisprudenza della Corte di Cassazione ha, infatti, condivisibilmente stabilito che “il sistema delle impugnazioni previsto dal codice di procedura civile pone a carico dell'impugnante incidentale l'onere di rispettare due termini: (a) un termine "esterno", cosiddetto perché preesistente alla proposizione di qualsiasi impugnazione, previsto dagli artt. 325 e 327 c.p.c.: si tratta di un termine di decadenza, cui la legge consente di derogare quando l'interesse all'impugnazione incidentale sorga dalla proposizione dell'impugnazione principale (art. 334 c.p.c.). La ratio di questo termine è garantire la certezza dei rapporti giuridici, in ossequio al tradizionale principio ne lites paene immortales fiant;
e (b) un termine "interno", previsto dall'art. 343 c.p.c.; non derogabile in alcun modo (salva ovviamente la rimessione in termini di cui all'art. 153 c.p.c.), e la cui ratio non è la certezza dei rapporti giuridici, ma la salvaguardia della parità processuale delle parti e del diritto di difesa dell'appellante principale, rispetto alle doglianze formulate con l'appello incidentale.
Questi due termini sono tra loro complementari e non alternativi, ovvero legati da un nesso di implicazione unilaterale. Infatti, ove non sia rispettato il termine per il deposito in cancelleria della comparsa contenente l'appello incidentale, di cui all'art. 343 c.p.c., l'appello è inammissibile ed a nulla rileverà che, per l'appellante, non sia ancora spirato il termine di cui agli artt. 325 o 327 c.p.c..
Peraltro, è proprio questa (oltre a quella corrispondente dell'art. 371 c.p.c.) l'ipotesi cui si riferisce la decadenza di cui all'art. 333 c.p.c., che non comporta, tuttavia, la invalidità di un appello, comunque, tempestivamente proposto. Non è vera, però, la reciproca: una volta che siano spirati i termini di cui agli artt. 325 o 327 c.p.c., l'appellato potrà ancora proporre il suo gravame incidentale, ma soltanto nelle forme dell'impugnazione tardiva di cui all'art. 334 c.p.c.. Con
l'ulteriore specificazione che l'eterogeneità dei fini perseguiti nelle due diverse ipotesi appena indicate, impedisce di ritenere i termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c., "assorbiti" dalla previsione di cui all'art. 343 c.p.c., perché l'esigenza di una sollecita definizione dei giudizi non viene meno sol perché sia stato proposto un appello principale. Anche in questo caso, infatti, è necessario che le altre parti non appellanti prendano con solerzia le proprie decisioni: ed il decorso dei termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c., è funzionale giustappunto ad esercitare una coazione indiretta sulle parti non appellanti, affinché sappiano che se vogliono evitare il rischio che la loro impugnazione incidentale sia dichiarata inefficace a causa dell'inammissibilità della principale, dovranno proporla tempestivamente” (Cassazione civile, sez. II, 22/08/2018, n. 20963).
D'altra parte, “il soccombente ha l'onere di impugnare la sentenza entro i termini di legge e solo eccezionalmente l'art. 334 c.p.c. concede alla parte, che non abbia ritenuto di impugnare la sentenza nei termini o vi abbia fatto acquiescenza, la facoltà di proporre impugnazione tardiva in via incidentale, in quanto l'interesse ad impugnare sia emerso dall'impugnazione principale.
L'impugnazione incidentale tardiva, da qualunque parte provenga, va dichiarata inammissibile laddove l'interesse alla sua proposizione non possa ritenersi insorto per effetto dell'impugnazione principale. Dunque, non trova applicazione il regime di cui all'art. 334 c.p.c., ma quello di cui all'art. 333 c.p.c., ove l'interesse ad impugnare la decisione non possa essere fatto discendere dall'impugnazione principale” (Cassazione civile, sez. lav., 14/03/2018, n. 6156).
Applicando tali principi al caso in esame, l'appello incidentale proposto dal NÙ (con comparsa depositata telematicamente il 13.3.2023) va dichiarato inammissibile in quanto tardivamente presentato ben oltre lo spirare del termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c.; ed infatti, la sentenza di prime cure, pacificamente non notificata ai fini della decorrenza del termine breve, risulta depositata il 19.5.2022 sicché il termine semestrale per l'impugnazione era già ampiamente scaduto.
Né, d'altro canto, sulla scorta della portata delle richieste veicolate con il predetto appello incidentale, l'interesse alla proposizione dello stesso può ritenersi sorto in capo alla parte appellata per effetto dell'altrui impugnazione principale;
ed infatti, la pronuncia resa dal Giudice di Pace - recando la statuizione sulla compensazione delle spese di giudizio - aveva per il predetto appellato effetti pregiudizievoli del tutto autonomi rispetto all'impugnazione proposta dall'appellante principale, se si considera che - anche ove l'impugnazione principale non fosse avvenuta - comunque l'appellata avrebbe avuto interesse ad impugnare la gravata pronuncia in ordine al profilo testé richiamato.
8. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite del presente grado di giudizio, considerate le rappresentate peculiarità in fatto che valgono a connotare la vicenda sottesa al presente giudizio e stante il rigetto dell'appello principale e l'inammissibilità di quello incidentale, ritiene questo Tribunale sussistano i presupposti per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento rubricato al n. 2919/2022 R.G. - ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa ed assorbita - così provvede:
1) Dichiara la contumacia di Controparte_2
2) Rigetta l'appello proposto dal e, per l'effetto, conferma la gravata Parte_1
sentenza.
3) Dichiara l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto da Parte_2
4) Compensa integralmente tra le parti le spese e competenze di lite del presente grado di giudizio.
4) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002 per porre, a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale Parte_1
l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Parte_2 dovuto per l'introduzione del presente giudizio.
Così deciso in Castrovillari, il 30 maggio 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Prato
Sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto all'Ufficio per il processo dott.ssa Rosanna D'Amico.