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Sentenza 16 maggio 2024
Sentenza 16 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/05/2024, n. 2719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2719 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione lavoro in persona del giudice unico, Federica Porcelli, all'esito dell'udienza del 15 maggio 2024, sì come sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12371/2023 R.G.
TRA
, elettivamente domiciliata a Roma in Salita di San Nicola da Parte_1
Tolentino n. 1/B presso lo studio dell'avvocato Domenico Naso, che la rappresenta e difende giusta procura congiunta al ricorso
Ricorrente
e
, in persona del p.t., rappresentato dal Controparte_1 CP_2 dott. funzionario del , Controparte_3 Controparte_1
Ambito Territoriale di Catania - Controparte_4
Via Mascagni 52, Catania (CT), presso il cui Ufficio è stato eletto domicilio.
Resistente
Oggetto: carta elettronica del docente
Conclusioni: come da ricorso e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 3 dicembre 2023 la ricorrente in epigrafe indicata ha adito il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, e, premesso di essere una docente di scuola secondaria con ultima sede di servizio, al momento della proposizione del ricorso, presso l' di Catania con completamento presso l' Controparte_5 Org_1 di Catania e l' di Catania, ha dedotto che negli anni scolastici
[...] Org_2
2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23 aveva prestato servizio alle dipendenze del in virtù di contratti a tempo determinato fino al Controparte_1
1 termine delle attività didattiche e che aveva stipulato un analogo contratto nell'a.s. 2023/24 ancora in corso.
L'istante in particolare ha allegato di avere prestato servizio dall'01/10/2018 al 30/06/2019 presso l' di Giarre (CT) nonché dal 30/09/2019 al 30/06/2020, dal Org_3
30/09/2020 al 30/06/2021, dal 15/10/2021 al 30/06/2022 e dal 05/09/2022 al 30/06/2023 presso l' di Catania e di prestare attualmente servizio presso il medesimo Controparte_5 istituto con completamento presso l' di Catania e l' Organizzazione_1 Org_2 di Catania in virtù di un contratto con decorrenza dall'01/09/2023 e cessazione al
30/06/2024.
La docente ha lamentato che nei predetti anni scolastici non aveva fruito della c.d. “Carta elettronica del docente”, ossia dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali.
La docente ha dedotto l'ingiustificata disparità di trattamento tra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato, considerato che tutti gli insegnanti, sia quelli di ruolo che quelli assunti con contratti a termine, svolgono le stesse mansioni e hanno l'obbligo di svolgere la medesima attività di aggiornamento e di qualificazione delle proprie competenze professionali.
Ha richiamato la sentenza n. 1842 del 16 marzo 2022 con la quale il Consiglio di Stato ha annullato il DPCM n. 32313 del 23 settembre 2015 nella parte in cui esclude i docenti precari dal diritto di fruire della Carta elettronica di cui trattasi, l'ordinanza emessa il 18 maggio 2022 nella causa C-450/21 con la quale la Corte di giustizia UE ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che preclude ai docenti precari il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione, nonché la recente sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023 con cui la Corte di Cassazione ha riconosciuto la spettanza della Carte elettronica del docente anche ai docenti non di ruolo destinatari di incarichi per docenza fino al temine delle attività didattiche, ossia fino al
30/06.
Ha assunto, dunque, che la mancata erogazione del beneficio in parola costituiva violazione del principio eurocomunitario di non discriminazione di cui alla clausola 4 del richiamato Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato e che contrastava con quanto stabilito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 nonché dagli artt. 3, 35 e 97 Cost..
Tanto premesso, la ricorrente ha formulato le proprie conclusioni chiedendo di «-
Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di
2 € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e, per
l'effetto, condannare il all'attribuzione in favore di Controparte_1 parte ricorrente della Carta elettronica dell'importo nominale pari ad € 500,00 per ciascun anno scolastico, dunque per complessivi € 3.000,00. Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario».
Con memoria depositata in data 15.5.2024, si è costituito il Controparte_1
, rassegnando le seguenti conclusioni «In via principale: rigettare il ricorso ove
[...]
infondato o carente di prova, con condanna, in tal caso, di parte ricorrente alla refusione delle spese di lite ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c. e 152 bis disp. att. c.p.c.;
- Rigettare ogni altra azione perché infondata e/o carente di prova;
- In via subordinata limitare le statuizioni nei limiti di quanto statuito dal Giudice della nomofilachia e con esclusione delle annualità in cui la parte ricorrente è stata contrattualizzata in maniera breve e saltuaria;
- Disporre la compensazione delle spese di giudizio in ragione della serialità della controversia ».
Sostituita l'udienza del 15 maggio 2024 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., senza che le parti costituite nulla abbiano osservato in ordine all'adozione di siffatte modalità di trattazione entro i cinque giorni all'uopo fissati dalla legge, acquisite le note sostitutive dell'udienza depositate da parte ricorrente, la causa, di natura documentale, è stata decisa con sentenza resa all'esito del giorno fissato per l'udienza come sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c..
2 Oggetto del presente procedimento è l'accertamento del diritto della ricorrente di fruire del bonus denominato Carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121, legge n.
107/2015.
3. Al riguardo, il Tribunale prende atto dell'orientamento già espresso dall'Ufficio in numerose pronunce dallo stesso emesse, cui – per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale – può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c., recependone la motivazione che di seguito si riporta in modo quasi testuale (cfr., tra le altre, sentenza n. 3929/2022 emessa in data 15.11.2022 nel proc. n. 5471/2022 R.G. – est. dott.ssa L. Renda – e sentenza n. 3798/2022 emessa in data 9.11.2022 nel proc. n.
7698/2022 R.G. – est. dott. M. Fiorentino;
da ultimo, cfr. altresì sentenza n. 138/2023 emessa in data 17.1.2023 nel proc. n. 10462/2022 R.G. – est. dott.ssa P. Mirenda;
da
3 ultimo v. sentenza n. 4852/2023 emessa in data 1.12.2023 nel procedimento n. 9612/2023
R.G. – est. dott. L. Renda e sentenza n. 4800/2023 emessa in data 29.11.2023 nel procedimento n. 6901/2023 –est. dott.ssa P. Mirenda).
4. «Dirimente per il riconosciuto fondamento della domanda è la pronuncia della CGUE
(ordinanza 18 maggio 2022, sesta sezione, causa C-450/21), peraltro preceduta in data
16.3.2022 dalla pubblicazione della sentenza n. 1842/2022 del Consiglio di Stato, Sez. VII, che mutando il proprio precedente orientamento (Sentenza n. 3979/2017), ha annullato gli atti amministrativi impugnati nella parte in cui non contemplavano i docenti non di ruolo tra i destinatori della carta del docente.
Segnatamente il CdS aveva ritenuto che «L'interpretazione di tali commi (n.d.r. art. 1 c.
121-124 della l. n. 107/20151) deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di
formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”
(così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato … così colmandosi la lacuna 1 «121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali,
è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea CP_6 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile. 122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con CP_6 il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121,
l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.
123. Per le finalità di cui al comma 121 è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015.
124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del ., sentite le organizzazioni sindacali rappresentative CP_6 di categoria.»
4 previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna» ed aveva di conseguenza annullato il DPCM n. 32313 del 2015, in forza di una giusta interpretazione costituzionalmente orientata della L. n. 107/2015, con riconoscimento del bonus di 500,00 euro anche al personale assunto a tempo determinato, stante la contrarietà di detta esclusione agli artt. 3, 35 e 97 Cost. e con gli artt. 29, 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007, secondo cui l'obbligo formativo grava anche sui docenti precari.
Ciò premesso, ribadisce l'Ufficio le argomentazioni e motivazioni espresse nella citata sentenza del Tribunale di Catania, n. 3798/2022.
«Giova richiamare, nella materia, la recente decisione della Corte di Giustizia dell'UE, secondo cui “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, CP_1
concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per
l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”, con l'ulteriore specificazione, in punto di motivazione, per cui
“spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se” colui che (ndr) “era alle dipendenze del con contratti di lavoro a tempo determinato, CP_1
si trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo (v., per
5 analogia, sentenza del 5 giugno 2018, , C-574/16, EU:C:2018:390, Organizzazione_4 punto 49 e giurisprudenza ivi citata)” (Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n.450).
Quanto alla verifica di comparabilità demandata al giudice nazionale, la Corte ha ricordato che “Secondo (…) giurisprudenza costante (…) la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire
l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime
o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno
Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).
46. Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva
1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del
20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
La Corte ha ancora evidenziato che “Secondo una giurisprudenza costante, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile (sentenza del 5 giugno 2018,
C-574/16, EU:C:2018:390, punto 48 e giurisprudenza ivi Organizzazione_4 citata)”...» (cfr. sentenza n. 3798/2022 del Tribunale di Catania, cit.).
In dettaglio la VI Sezione della Corte, nella causa C-450/21 ai punti 35 e ss., per quanto in questa sede rileva, ha evidenziato:
6 «35- Nel caso di specie (…) risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
36- Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. CP_1
Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti CP_1 professionali a distanza…».
- Omissis.
38- La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego» (Cfr. in termini CGUE. ordinanza del 9 febbraio 2012,
C-556/11, punto 38, e, in senso conforme, CGUE 12 dicembre 2013, Persona_1
C-361/12, punto 35, 5 giugno 2018, C-574/16, punto 41, Per_2 Organizzazione_4
ordinanze del 21 settembre 2016, C-631/15, punto 34, e 22 marzo 2018, Persona_3
C-315/17, punto 45)». Persona_4
Passando ora all'individuazione, in concreto e nel presente giudizio, degli effetti della pronunzia della Corte di giustizia invocata dalla ricorrente, osserva il Tribunale come, ai sensi dell'art. 19 TUE, l'interpretazione del diritto UE, fornita dalla Corte di Giustizia, ha efficacia vincolante per tutte le autorità (giurisdizionali o amministrative) degli Stati membri, restando in tal modo superato anche il pronunciamento del Consiglio di Stato.
La Corte costituzionale, a partire dalle sentenze nn. 113/1985 e 389/1989, ha con continuità affermato che «le statuizioni interpretative della Corte di giustizia delle comunità europee hanno, al pari delle norme comunitarie direttamente applicabili, operatività immediata negli ordinamenti interni».
Anche secondo la Corte di Cassazione, «la Corte di giustizia della UE è l'unica autorità giudiziaria deputata all'interpretazione delle norme comunitarie, la quale ha carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarla anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. Ne consegue che a tali sentenze, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va
7 attribuito effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti, e “ultra partes”, di ulteriore fonte del diritto della UE, non nel senso che esse creino “ex novo” norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia “erga omnes” nell'ambito dell'Unione» (Cass. sez. VI, 8 febbraio 2016, n. 2468).
5. Ora, posto che nel caso di specie sussiste l'incompatibilità delle norme interne indicate in ricorso con la clausola 4 dell'Accordo quadro europeo allegato alla direttiva 1999/70/CE
e che tale contrasto non può che essere risolto in favore delle previsioni del diritto dell'Unione, va disposta la disapplicazione della normativa interna (art. 1, co. 121 e ss., legge n. 107/2015 e successivi decreti attuativi), nella parte in cui preclude al docente a tempo determinato, che versi in condizioni assimilabili al docente a tempo indeterminato, la fruizione della carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121, legge n.
107/2015.
Ed invero, «Il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell'ordinamento stesso da parte della Corte di Giustizia delle
Comunità Europee, nell'esercizio dei compiti ad essa attribuiti dagli artt. 169 e 177 del
Trattato del 25 marzo 1957, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203» (ex multis
Cass. nn. 26897/2009 e 3841/2002).
6. Nella fattispecie in esame, la natura del lavoro svolto dalla docente a tempo determinato negli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24 è del tutto analoga a quella dei docenti di ruolo, eccezion fatta per la temporaneità dell'incarico, che non può rilevare al fine di escludere la dedotta discriminazione, dovendosi al contrario concludersi nel senso che anche i docenti a tempo determinato abbiano il diritto-dovere di procedere all'aggiornamento professionale, essendo chiamati a svolgere le medesime funzioni didattiche, formative ed ordinamentali dei docenti a tempo indeterminato, al fine del perseguimento dell'istruzione pubblica.
6.1. La comparabilità del servizio prestato dalla ricorrente a quello di un docente a tempo indeterminato risulta confermata, in concreto, dalla documentazione in atti.
6.2. In particolare, dai contratti allegati al ricorso (v. doc. 6, 5, 4, 3, 2 e 1 fasc. ricorrente) risulta che negli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24 la ricorrente è stata destinataria di incarichi per docenza ai sensi dell'art. 4, comma 2, legge n.
124/1999 con contratti a tempo determinato a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico - o
8 poco dopo l'inizio dello stesso - fino al termine delle attività didattiche (ovvero fino al 30 giugno di ciascun anno).
7. Sulla scorta delle superiori emergenze fattuali e in applicazione dei suesposti princìpi di diritto, la prestazione lavorativa resa dall'istante in forza dei menzionati contratti a tempo determinato va ritenuta, pertanto, assimilabile a quella di un docente assunto a tempo indeterminato, non apparendo possibile individuare, nella materia in scrutinio, legittimo fondamento alla diversità di trattamento che integra la denunciata discriminazione tra docenti a tempo indeterminato e determinato.
Tale soluzione trova, del resto, riscontro in quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 29961/2023 emessa il 27 ottobre 2023 sul procedimento di rinvio pregiudiziale promosso con ordinanza del Tribunale di Taranto del 24 aprile 2023 ex art. 363-bis c.p.c., la quale, comunque precisando come fosse estraneo al giudizio a quo il tema delle supplenze temporanee, ragione per cui il relativo tema non è stato affrontato, ha enunciato il principio di diritto secondo cui «La Carta Docente di cui all'art. 1, comma
121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della
L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ». CP_1
8. Sulla scorta delle superiori considerazioni, va, quindi, accertato il diritto della ricorrente alla fruizione della Carta elettronica del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n.
107/2015, per il servizio prestato negli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22,
2022/23 e 2023/24.
9. Ai fini dell'emissione del comando contenuto in dispositivo, reputa il Tribunale che la domanda attorea debba essere qualificata come domanda diretta ad ottenere la consegna della carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del docente, così come contenente l'importo nominale corrispondente alla moltiplicazione del beneficio economico di euro 500,00 per il numero di annualità di docenza concretamente effettuata.
L'istante ha, infatti, nel caso di specie richiesto il riconoscimento del beneficio economico attribuito ai docenti di ruolo e, dunque, il riconoscimento del medesimo beneficio che le sarebbe spettato qualora, negli anni in cui ha prestato servizio quale docente assunta con contratti a tempo determinato, l'amministrazione scolastica le avesse riconosciuto, al pari dei docenti di ruolo, di godere della carta per l'aggiornamento e la formazione professionale.
9 Tale soluzione trova conferma nell'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, che stabilisce che «Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi – omissis –
La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».
A ben guardare, quindi, è lo stesso legislatore ad aver stabilito che il beneficio per cui è causa non vada erogato in favore dei docenti di ruolo mediante il versamento diretto di una somma di denaro, ma attraverso la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile con vincolo di destinazione coerentemente con la finalità formativa per l'acquisto di beni e servizi volti all'aggiornamento professionale e meglio indicati nel comma 121.
Da tanto deriva che la condanna dell'Amministrazione scolastica a versare alla docente assunta a tempo determinato una somma di denaro corrispondente a quella contenuta nella carta del docente comporterebbe l'attribuzione a detti docenti non solo di un trattamento distinto rispetto a quello riservato ai docenti di ruolo, ma anche potenzialmente migliore, stante l'assenza del vincolo di destinazione delle somme al solo fine di acquistare beni e servizi aventi contenuto professionalizzante e formativo.
La pronuncia di una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro è peraltro esclusa dalla mancata proposizione di alcuna domanda di risarcimento del danno patito per il mancato godimento della carta, tenuto anche conto della totale carenza di allegazione in ordine agli esborsi sopportati per l'acquisito di beni e servizi volti al conseguimento della formazione e dell'aggiornamento professionale.
10. Sulla scorta delle superiori considerazioni l'Amministrazione scolastica va, quindi, condannata agli adempimenti conseguenti al fine di assegnare alla ricorrente la carta elettronica del docente, alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, etc.) già garantite ai docenti di ruolo, oltre accessori nei termini di cui in dispositivo in ragione della natura pubblica del rapporto.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza, non potendosi procedere alla compensazione delle stesse neppure sulla scorta della pronuncia invocata dall'Amministrazione resistente
(Cass. n. 3244/2015), in quanto emessa con riferimento alla precedente formulazione dell'art. 92 c.p.c. ed anche in considerazione del fatto che la questione di diritto oggetto della presente controversia è stata oggetto di interpretazione da parte della Corte di
10 cassazione, pronunciatasi in sede di rinvio pregiudiziale. Il resistente deve, CP_1
quindi, essere condannato alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, sulla base dei criteri del d.m. n. 55/2014, come aggiornato dal d.m. n. 147/2022, in ragione dei minimi, vista la qualità delle parti, tenuto conto della natura seriale e documentale della controversia, oltre che del valore della stessa e della concreta attività difensiva profusa, con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione, così provvede:
- accerta il diritto della ricorrente alla fruizione della Parte_1
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20,
2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24;
- per l'effetto condanna il , in persona del Controparte_1
alla attribuzione alla ricorrente della carta elettronica del Controparte_7
docente nei termini e per le ragioni di cui in motivazione per il valore nominale in parte motiva – pari ad euro 3.000,00, oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 della legge n. 724/1994;
- condanna il alla rifusione in favore della Controparte_1
ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.029,50 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Catania il 16 maggio 2024.
Il giudice
Federica Porcelli
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