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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 5848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5848 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANA
Il Tribunale di Napoli, Decima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Esposito, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge 18.6.09 n.69) nella causa iscritta al n. 26766 del
Ruolo Generale A.C. dell'anno 2022, ad oggetto: altre controversie di diritto amministrativo, vertente nella causa recante
TRA
(c.f.: ), nato ad [...] Parte_1 C.F._1
(NA) il 22 giugno 2000, domiciliato in Napoli alla via Paternum n.
175/a, rappresentato e difeso dall'Avv. Renato Spadaro (c.f.:
), in virtù di procura speciale prodotta in atti ed C.F._2
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli alla Via Dei
Mille, n. 16.
- ATTORE
E
(c.f.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
p.t., domiciliato per la carica in Napoli, al Palazzo S. Giacomo
- CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come in atti da intendersi qui ripetute e trascritte.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 7 novembre 2022, il sig.
[...]
R.G. n.26766/2022 – sentenza Pagina 1 di 5 Pt_2 conveniva in giudizio il al fine di Parte_1 Controparte_1
vedersi riconoscere il diritto al subentro nell'immobile sito in Napoli, alla via Paternum, n. 175/A, ed. 1 sc. 11, pi. 5, presso il quale abitava dal 2015.
In fatto, parte attrice asseriva che detto immobile, di proprietà del era detenuto, a seguito di specifico provvedimento Controparte_1
del Comune di Napoli, da una sua cugina, che Parte_3
aveva abbandonato l'immobile nell'anno 2022, lasciando il solo attore, ed il suo nucleo famigliare, nella detenzione del cespite.
In diritto, l'istante evidenziava che il Regolamento della Regione
Campania n. 11 del 28 ottobre 2019 prevede il diritto al subentro del familiare nell'immobile a patto che questi risulti stabilmente convivente dell'assegnatario al momento dell'abbandono o della morte di quest'ultimo (art. 19). Ancora, il citato regolamento regionale, all'art. 8, comma 1, recita che “ai fini del presente regolamento, per nucleo familiare si intende la l'insieme dei soggetti componenti la famiglia anagrafica al momento della presentazione della domanda e/o al momento dell'assegnazione”.
Dal combinato disposto delle due norme, dunque, discenderebbe il diritto dell'attore al subentro nell'assegnazione dell'immobile, ferma restando la prova della preventiva convivenza.
In conclusione, l'attore chiedeva accertarsi il diritto del sig. Pt_1
al subentro nell'assegnazione dell'immobile sito in Napoli, alla
[...]
via Paternum n. 175/A, ed. 1 sc. 11, pi. 5.
Il rimaneva contumace per tutta la durata del Controparte_1
Proc. R.G. n.26766/2022 – sentenza Pagina 2 di 5 giudizio.
Il Giudice, dichiarata la contumacia dell'amministrazione convenuta e concessi i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c., rinviava per conclusioni all'udienza del 17 ottobre 2024. All'udienza di precisazione conclusioni il Tribunale, ritenuta non ammissibile la prova testimoniale richiesta dall'attore, riservava la causa in decisione e concedeva i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Così riassunti i termini della controversia, occorre affermare che la domanda di parte attrice è infondata.
Va, infatti, presa in considerazione la disciplina dettata dal regolamento della Regione Campania n. 11 del 28 ottobre 2019, applicabile ratione temporis, disciplinante il diritto al subentro nell'assegnazione e/o nella voltura del contratto di locazione dell'alloggio assegnato, in caso, tra l'altro, di decesso o abbandono da parte dell'assegnatario.
La normativa veniva dettata per regolare l'erogazione di un servizio socialmente rilevante, ispirata a criteri di trasparenza, eguaglianza e solidarietà sociale, i quali impongono la rigorosa verifica della sussistenza, in capo agli aspiranti assegnatari, dei requisiti fissati dal legislatore per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, fra cui la continuità nell'alloggio, la residenza e la non possidenza di altri cespiti in capo a tutti i componenti il nucleo familiare, da provarsi nelle forme e nei modi stabiliti dalla stessa legge. Ciò al fine di sottrarre la disponibilità dell'alloggio popolare a coloro che, in ragione delle proprie condizioni soggettive e reddituali,
siano stati in grado di procurarsene uno sul libero mercato, procedendo
Proc. R.G. n.26766/2022 – sentenza Pagina 3 di 5 ad una nuova assegnazione a favore di soggetti aventi diritto ed utilmente collocati in graduatoria (T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V, 3
gennaio 2020, n. 36; Trib. Napoli, Sez. X, 3 aprile 2025, n. 3372 – est.
Pezzullo).
Ciò posto, il regolamento regionale disciplina il subentro nella domanda e nell'assegnazione di un alloggio disponendo, al comma 1 dell'art. 19, che i componenti del nucleo avente diritto originario, purché stabilmente conviventi, subentrano di diritto nella titolarità del contratto di locazione in caso di decesso dell'assegnatario o di abbandono dell'alloggio. Il successivo comma 3 dispone “al momento della voltura del contratto, l'Ente Gestore verifica che non sussistano per il subentrante e tutti i componenti del nucleo familiare eventuali condizioni ostative alla permanenza nell'alloggio”; il comma 5 stabilisce che “hanno altresì diritto al subentro coloro che sono entrati nel nucleo familiare per ampliamento a seguito di stabile convivenza che comporti la modifica della composizione del nucleo originario”; infine, il comma 6 stabilisce che “la coabitazione o la convivenza nello stesso nucleo familiare, ai fini di quanto stabilito dal precedente comma, è da dimostrare attraverso la residenza anagrafica presso l'alloggio interessato e deve essere di almeno due anni per familiari in linea diretta o more uxorio e di almeno 5 anni per altri soggetti”.
Tali disposizioni confermano che, in caso di allontanamento da parte dell'assegnatario, il subentro nell'assegnazione discende direttamente dalla norma qualora ricorrano alcune condizioni, il cui accertamento non implica una valutazione discrezionale da parte della pubblica
Proc. R.G. n.26766/2022 – sentenza Pagina 4 di 5 amministrazione.
Dal dettato normativo si evidenzia che il Regolamento n. 11/2019
stabilisce che, tra i requisiti necessari per il subentro, vi deve essere quello della “coabitazione o la convivenza nello stesso nucleo familiare”, da dimostrare per il tramite della residenza anagrafica presso l'alloggio interessato” (art 19, comma 6).
L'attore, però, non ha provato mediante specifica allegazione documentale, ovvero, il certificato di residenza anagrafica, di risiedere nell'alloggio in questione, sicché non può dirsi dimostrata la previa convivenza con l'assegnataria. Da ciò discende il necessario rigetto della domanda.
Data la contumacia della parte convenuta vittoriosa, non può procedersi a condanna alle spese in favore di quest'ultimo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Decima, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda di Parte_1
- nulla per le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli, 10.06.2025
Il Giudice
(dott.ssa Maria Esposito)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto
con firma digitale e depositato in via telematica.
Proc. R.G. n.26766/2022 – sentenza Pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANA
Il Tribunale di Napoli, Decima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Esposito, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge 18.6.09 n.69) nella causa iscritta al n. 26766 del
Ruolo Generale A.C. dell'anno 2022, ad oggetto: altre controversie di diritto amministrativo, vertente nella causa recante
TRA
(c.f.: ), nato ad [...] Parte_1 C.F._1
(NA) il 22 giugno 2000, domiciliato in Napoli alla via Paternum n.
175/a, rappresentato e difeso dall'Avv. Renato Spadaro (c.f.:
), in virtù di procura speciale prodotta in atti ed C.F._2
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli alla Via Dei
Mille, n. 16.
- ATTORE
E
(c.f.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
p.t., domiciliato per la carica in Napoli, al Palazzo S. Giacomo
- CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come in atti da intendersi qui ripetute e trascritte.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 7 novembre 2022, il sig.
[...]
R.G. n.26766/2022 – sentenza Pagina 1 di 5 Pt_2 conveniva in giudizio il al fine di Parte_1 Controparte_1
vedersi riconoscere il diritto al subentro nell'immobile sito in Napoli, alla via Paternum, n. 175/A, ed. 1 sc. 11, pi. 5, presso il quale abitava dal 2015.
In fatto, parte attrice asseriva che detto immobile, di proprietà del era detenuto, a seguito di specifico provvedimento Controparte_1
del Comune di Napoli, da una sua cugina, che Parte_3
aveva abbandonato l'immobile nell'anno 2022, lasciando il solo attore, ed il suo nucleo famigliare, nella detenzione del cespite.
In diritto, l'istante evidenziava che il Regolamento della Regione
Campania n. 11 del 28 ottobre 2019 prevede il diritto al subentro del familiare nell'immobile a patto che questi risulti stabilmente convivente dell'assegnatario al momento dell'abbandono o della morte di quest'ultimo (art. 19). Ancora, il citato regolamento regionale, all'art. 8, comma 1, recita che “ai fini del presente regolamento, per nucleo familiare si intende la l'insieme dei soggetti componenti la famiglia anagrafica al momento della presentazione della domanda e/o al momento dell'assegnazione”.
Dal combinato disposto delle due norme, dunque, discenderebbe il diritto dell'attore al subentro nell'assegnazione dell'immobile, ferma restando la prova della preventiva convivenza.
In conclusione, l'attore chiedeva accertarsi il diritto del sig. Pt_1
al subentro nell'assegnazione dell'immobile sito in Napoli, alla
[...]
via Paternum n. 175/A, ed. 1 sc. 11, pi. 5.
Il rimaneva contumace per tutta la durata del Controparte_1
Proc. R.G. n.26766/2022 – sentenza Pagina 2 di 5 giudizio.
Il Giudice, dichiarata la contumacia dell'amministrazione convenuta e concessi i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c., rinviava per conclusioni all'udienza del 17 ottobre 2024. All'udienza di precisazione conclusioni il Tribunale, ritenuta non ammissibile la prova testimoniale richiesta dall'attore, riservava la causa in decisione e concedeva i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Così riassunti i termini della controversia, occorre affermare che la domanda di parte attrice è infondata.
Va, infatti, presa in considerazione la disciplina dettata dal regolamento della Regione Campania n. 11 del 28 ottobre 2019, applicabile ratione temporis, disciplinante il diritto al subentro nell'assegnazione e/o nella voltura del contratto di locazione dell'alloggio assegnato, in caso, tra l'altro, di decesso o abbandono da parte dell'assegnatario.
La normativa veniva dettata per regolare l'erogazione di un servizio socialmente rilevante, ispirata a criteri di trasparenza, eguaglianza e solidarietà sociale, i quali impongono la rigorosa verifica della sussistenza, in capo agli aspiranti assegnatari, dei requisiti fissati dal legislatore per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, fra cui la continuità nell'alloggio, la residenza e la non possidenza di altri cespiti in capo a tutti i componenti il nucleo familiare, da provarsi nelle forme e nei modi stabiliti dalla stessa legge. Ciò al fine di sottrarre la disponibilità dell'alloggio popolare a coloro che, in ragione delle proprie condizioni soggettive e reddituali,
siano stati in grado di procurarsene uno sul libero mercato, procedendo
Proc. R.G. n.26766/2022 – sentenza Pagina 3 di 5 ad una nuova assegnazione a favore di soggetti aventi diritto ed utilmente collocati in graduatoria (T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V, 3
gennaio 2020, n. 36; Trib. Napoli, Sez. X, 3 aprile 2025, n. 3372 – est.
Pezzullo).
Ciò posto, il regolamento regionale disciplina il subentro nella domanda e nell'assegnazione di un alloggio disponendo, al comma 1 dell'art. 19, che i componenti del nucleo avente diritto originario, purché stabilmente conviventi, subentrano di diritto nella titolarità del contratto di locazione in caso di decesso dell'assegnatario o di abbandono dell'alloggio. Il successivo comma 3 dispone “al momento della voltura del contratto, l'Ente Gestore verifica che non sussistano per il subentrante e tutti i componenti del nucleo familiare eventuali condizioni ostative alla permanenza nell'alloggio”; il comma 5 stabilisce che “hanno altresì diritto al subentro coloro che sono entrati nel nucleo familiare per ampliamento a seguito di stabile convivenza che comporti la modifica della composizione del nucleo originario”; infine, il comma 6 stabilisce che “la coabitazione o la convivenza nello stesso nucleo familiare, ai fini di quanto stabilito dal precedente comma, è da dimostrare attraverso la residenza anagrafica presso l'alloggio interessato e deve essere di almeno due anni per familiari in linea diretta o more uxorio e di almeno 5 anni per altri soggetti”.
Tali disposizioni confermano che, in caso di allontanamento da parte dell'assegnatario, il subentro nell'assegnazione discende direttamente dalla norma qualora ricorrano alcune condizioni, il cui accertamento non implica una valutazione discrezionale da parte della pubblica
Proc. R.G. n.26766/2022 – sentenza Pagina 4 di 5 amministrazione.
Dal dettato normativo si evidenzia che il Regolamento n. 11/2019
stabilisce che, tra i requisiti necessari per il subentro, vi deve essere quello della “coabitazione o la convivenza nello stesso nucleo familiare”, da dimostrare per il tramite della residenza anagrafica presso l'alloggio interessato” (art 19, comma 6).
L'attore, però, non ha provato mediante specifica allegazione documentale, ovvero, il certificato di residenza anagrafica, di risiedere nell'alloggio in questione, sicché non può dirsi dimostrata la previa convivenza con l'assegnataria. Da ciò discende il necessario rigetto della domanda.
Data la contumacia della parte convenuta vittoriosa, non può procedersi a condanna alle spese in favore di quest'ultimo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Decima, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda di Parte_1
- nulla per le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli, 10.06.2025
Il Giudice
(dott.ssa Maria Esposito)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto
con firma digitale e depositato in via telematica.
Proc. R.G. n.26766/2022 – sentenza Pagina 5 di 5