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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 25/09/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta da dott. Maria Teresa Spanu Presidente dott. Donatella Aru Consigliere dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 18 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, promossa da
(c.f. ), residente a [...]ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata a Cagliari presso lo studio dell'avv. Fabrizio Bellisai, che la rappresenta e difende per procura in atti, appellante contro
(p.i. ), con sede a Cagliari e ivi elettivamente CP_1 P.IVA_1
domiciliata presso l'avv. Giampiero Schirru, che la rappresenta e difende per procura in atti, appellata
La causa è stata decisa sulle seguenti pagina 1 di 14 CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte d'appello, contrariis reiec- tis:
1. in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in nar- rativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
1486/2022 (e previsa decurtazione delle somme già corrisposte) emessa dal
Tribunale di Cagliari, Giudice Dott.ssa Valentina Frongia, nell'ambito del giu- dizio N.R.G. 4400/2018, depositata in cancelleria in data 07/06/2022, accoglie- re tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
- accertando e dichiarando che, la signora , a seguito di rego- Parte_1
lare sottoscrizione del contratto di trasporto a titolo oneroso, ha diritto ad es- sere risarcita di tutti i danni subiti per effetto del disastro ferroviario avvenuto in data 19.01.2016 fra due metropolitane della e, conseguentemen- CP_1
te,
- condannando, per i titoli ed i motivi di cui sopra, la in perso- CP_1
na del legale rappresentante pro-tempore, con sede sita in Cagliari nella Via
Posada, n. 8, p. i.v.a. al risarcimento di tutti i danni subiti dalla P.IVA_1
signora in conseguenza dell'evento di cui sopra e, in concreto, Parte_1
al pagamento, in favore della signora della somma di € Parte_1
265.247,03 o di quell'altra diversa, maggiore o minore ed al netto della liqui- dazione per il C.T.U., che risulterà dovuta in corso di causa, con la rivaluta- zione monetaria secondo i dati ISTAT, interessi e maggior danno da ritardo nel pagamento dal giorno del sinistro a quello dell'effettivo pagamento;
- condannando, altresì, la in persona del legale rappresentante CP_1
pagina 2 di 14 protempore, con sede sita in Cagliari nella Via Posada, n. 8, p. i.v.a.
, ex art. 96, comma 1, c.p.c. e/o ex art. 96, comma 3, c.p.c., al ri- P.IVA_1
sarcimento del danno subito, da determinarsi in via equitativa a favore della signora per avere, la convenuta, ingiustificatamente declinato Parte_1
l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita ex art. 3 del
D.L. 132/2014, convertito in Legge 162/2014, formulato dall'attrice;
- condannando, altresì, la convenuta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio sulla base delle tabelle del D.M. 55/2014 quantificate in €
26.614,64;
2. condannando, altresì, la convenuta al pagamento delle spese e competen- ze del presente secondo grado giudizio.
Nell'interesse dell'appellata: voglia la Corte d'appello adita, contrariis re- jectis:
a) rigettare l'appello proposto dalla Signora e confermare in Parte_1
toto la sentenza impugnata;
b) con vittoria di spese ed onorari del secondo grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Parte_1 CP_1
Cagliari, chiedendo il risarcimento del danno nella misura di euro 345.979,00
(o di altra maggiore o minore) derivato dalle lesioni fisiche e psicologiche e da perdite patrimoniali, subite a seguito di uno scontro tra due mezzi della metro- politana, a bordo di uno dei quali ella viaggiava. si costituì al solo fine di contestare la misura del risarcimento richiesto. CP_1
La causa venne istruita con c.t.u., la quale riconobbe un'invalidità perma-
pagina 3 di 14 nente del 18%, danni morali e spese mediche.
Con ordinanza 9 marzo 2021, l'Ufficio formulò alle parti la seguente propo- sta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c.:
• versamento da parte dell' all'attrice a titolo di risarcimen- CP_1
to del danno della complessiva somma di euro 88.733,03;
• con rinuncia della alla domanda per maggiori somme e Pt_1
spese compensate.
La compagnia convenuta accettò la proposta mentre l'attrice, con note di trattazione scritta del 28 aprile 2021, la rifiutò, sul rilievo che non fossero indi- viduabili i calcoli attraverso i quali il giudice era giunto all'importo proposto
(in ogni caso ritenuto incongruo rispetto alle risultanze della C.T.U.) e, tra
l'altro, comprensivo delle spese legali in relazione alle quali, inspiegabilmente si propone che vengano compensate, quando, invece, controparte dovrebbe es- sere condannata anche ex art. 96 c.p.c.
Con le memorie conclusionali, l'attrice chiese la condanna della convenuta al risarcimento per un importo complessivo di euro 265.247,03, oltre interessi, rivalutazione e spese legali.
Con la sentenza n. 1486, pubblicata il 7 giugno 2022, il Tribunale accertò la responsabilità di e la condannò al pagamento di: CP_1
o euro 2.388,13 per danno patrimoniale derivante dalle spese do- cumentate;
o euro 83.175,56 per danno non patrimoniale.
Nel governare le spese legali, il Tribunale condannò al pagamento di CP_1
euro 5.870,00 per le prime tre fasi e pose a carico dell'attrice i compensi della pagina 4 di 14 fase decisoria (euro 4.050,00), avendo ritenuto ingiustificato il rifiuto della proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c.
Infine, ripartì al 50% le spese della c.t.u. e rigettò la domanda attrice ex art. 96 c.p.c.
Nel liquidare il danno, il Tribunale riconobbe l'aumento del 34% del danno biologico previsto dalle nuove tabelle milanesi per la sofferenza interiore patita e procedette alla personalizzazione (nella misura del 15%), avuto riguardo all'impossibilità per la attrice di proseguire l'attività agonistica di danza acro- batica, praticata sin dall'infanzia.
Avendo il c.t.u. escluso la persistenza del disturbo post-traumatico da stress
(PTSD), il Tribunale ritenne non provato il danno psichico in forma attuale e significativa e rigettò le domande relative:
• alla perdita dell'anno scolastico (non provato il nesso causale);
• ai viaggi per cure mediche (documentazione non pertinente);
• alla perdita del vestiario (non allegato il valore).
*
2. Contro tale pronuncia ha proposto appello la Pt_1
2.1 Con un primo motivo, l'appellante ha lamentato il travisamento delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, la quale aveva accertato:
• l'invalidità permanente pari al 18%, con danno biologico ortopedico, psichico ed estetico;
• l'invalidità temporanea parziale per 120 giorni, con percentuali variabili
(75%, 50%, 25%);
• la necessità di personalizzazione del danno, in quanto l'incidente ha in-
pagina 5 di 14 ciso su aspetti peculiari della vita dell'attrice, come la carriera sportiva e scolastica;
• un danno morale consistente, derivante dalla sofferenza per la perdita della danza agonistica e per l'impatto estetico visibile;
• le spese mediche congrue per euro 2.171,03;
• le spese di viaggio per cure fuori regione (euro 1.140,00);
• la perdita dell'anno scolastico, con conseguente disagio e ritardo forma- tivo.
La ha censurato, dunque, il riconoscimento di solo una parte del danno Pt_1
non patrimoniale (euro 83.175,56) e l'omessa valorizzazione della complessità
e gravità del pregiudizio e, invocando le risultanze della c.t.u., ha quantificato il danno complessivo in euro 265.247,03.
2.2 Con un secondo motivo, la ha lamentato l'erronea immotivata Pt_1
esclusione di alcune voci di danno, assunte invece documentate, in quanto coe- renti con le risultanze peritali:
1. perdita del vestiario: esclusa dal giudice non essendo provato il valore degli indumenti, malgrado la giurisprudenza ammetta il risarcimento anche in via equitativa, tenendo conto dell'usura;
2. spese di viaggio per cure mediche: escluse per mancanza di prova, a di- spetto della documentazione prodotta (fatture e prenotazioni) e malgra- do la c.t.u. avesse riconosciuto la necessità di tali spostamenti;
3. perdita dell'anno scolastico: esclusa per difetto del nesso causale, mal- grado il limite massimo di assenze sia fissato al 25% dell'orario annua- le (d.P.R. 122/2009) e che le assenze causate dal sinistro, sommate a pagina 6 di 14 quelle ordinarie, avessero determinato la non ammissione. Il recupero da privatista non esclude il danno, che include costi, discontinuità for- mativa e disagio personale.
2.3 Con un terzo motivo di gravame, l'appellante ha denunciato l'erroneità nella liquidazione delle spese di lite e, in particolare, la ripartizione delle spese processuali, ritenuta illogica e contraria al principio di soccombenza, per avere il primo giudice:
• liquidato le spese della fase istruttoria al 50% e secondo valori minimi, nonostante l'attività articolata (c.t.u., memorie e osservazioni).
• posto a suo carico le spese della fase decisoria (euro 4.050,00), ritenen- do ingiustificato il rifiuto della proposta conciliativa ex art. 185-bis
c.p.c.
L'appellante ha evidenziato che:
• il rifiuto della proposta era stato motivato con riferimento all'incongruità dell'importo rispetto alla c.t.u. e alla mancata specifica- zione delle voci di danno incluse;
• la proposta era generica e non dettagliata, come richiesto invece dalla giurisprudenza;
• la condanna alle spese della fase decisoria appariva punitiva e irragio- nevole, soprattutto in presenza di una sentenza favorevole all'attrice.
Infine, la ha contestato la ripartizione al 50% delle spese di c.t.u., Pt_1
che avrebbero dovuto essere poste interamente a carico della convenuta, in quanto soccombente.
2.4 Con un quarto motivo, l'appellante ha censurato il rigetto, senza mo-
pagina 7 di 14 tivazione, della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., nonostante:
• la convenuta avesse ingiustificatamente rifiutato la negoziazione assisti- ta, obbligandola ad agire in giudizio;
• l'atteggiamento dilatorio avesse comportato aggravio di spese e disagi per l'attrice.
*
3. ha resistito. CP_1
Circa il primo motivo di appello, la società ha escluso ogni travisamento delle risultanze della c.t.u., alla quale il primo giudie si era correttamente uni- formato, applicando le Tabelle del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno biologico, incrementato del 34% per la sofferenza interiore, con un'ulteriore personalizzazione del 15% per la perdita dell'attività di danza acrobatica, mentre le ulteriori voci di danno richieste in appello (per un totale di oltre euro 265.000,00) erano state già liquidate o sovrastimate o non dimo- strate oppure non riconoscibili.
Circa il secondo motivo, ha richiamato, condividendole, le ragioni di CP_1
esclusione delle singole voci di danno indicate in sentenza.
Con riguardo al terzo motivo, l'appellata ha indicato come la liquidazione delle spese fosse conforme al principio di soccombenza, sulla base della corret- ta individuazione della fascia di valore e applicazione dei minimi tariffari per la fase istruttoria.
Quanto alla condanna dell'attrice alle spese della fase decisoria, l'appellata ha ribadito il rifiuto ingiustificato dell' della proposta conciliativa ex art. Pt_1
185-bis c.p.c.
pagina 8 di 14 * * *
4. I primi due motivi di appello, che possono essere trattati unitariamente in quanto volti a contestare il quantum della liquidazione, sono infondati.
In disparte i profili di grave genericità delle doglianze, tali da far dubitare della loro stessa ammissibilità ex art. 342 c.p.c., deve certamente escludersi che la sentenza sia frutto del travisamento della c.t.u.
Il Tribunale ha proceduto alla liquidazione del danno sulla base delle valu- tazioni tecniche dell'ausiliario e quantificato il risarcimento del danno secondo le vigenti tabelle del Tribunale di Milano.
In particolare, il primo giudice:
• ha liquidato il c.d. biologico, all'integrità psicofisica e alla vita di relazione valutato, secondo il consulente, nel suo complesso, nella misura del 18 %;
• ha incrementato l'importo liquidato per il danno biologico per- manente in misura del 34% per la sofferenza interiore patita dalla at- trice;
• ha considerato la perduta possibilità per la di praticare Pt_1
danza acrobatica e, perciò, ha riconosciuto la c.d. personalizzazione del danno, liquidando per tale titolo un aumento del 15% del danno biologico permanente;
• ha riconosciuto il risarcimento per le spese mediche documenta- te e valutate congrue dal c.t.u.
Per contro, il Tribunale ha respinto, motivatamente, la domanda relativa alle ulteriori voci di danno (ancora pretese con l'appello), in quanto:
pagina 9 di 14 a) le tabelle utilizzate prevedono la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale (ossia danno biologico e ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute), in conformità alla ricostruzione unitaria del danno biologico, ricomprendente, pertanto, anche il danno morale e quello esistenziale (tra le tan- te, cfr., Cass., ord., 30 novembre 2018, n. 30997);
b) il danno per il vestiario non è dovuto, perché l'attrice non ha neanche indicato quali indumenti e indossasse al momento del sinistro e di quale qualità; in citazione si è limitata a quantificare il relativo danno in euro 270,00 e non ha depositato memorie ex art. 183 c.p.c., avendovi rinunciato (al pari della controparte);
c) il danno per la perdita dell'anno scolastico non è dovuto perché pacificamente la Pt_1
i. dopo un'assenza nel periodo 19 gennaio-3 marzo 2016, si è ritirata da scuola il giorno 8 marzo, sicché non è vero che non sia stata ammessa alla classe successiva per man- cata frequenza;
ii. ha recuperato (da privatista) l'anno perso, sicché non è configurabile alcun danno;
iii. non ha neanche allegato, tanto meno dimostrato, di avere dovuto sostenere costo per la frequentazione di una scuola provata o per sostenere l'esame da privatista;
d) l'anticipazione del fondo spese al c.t.u. non costituisce un danno ma una componente delle spese processuali, soggette alla relati-
pagina 10 di 14 va regolamentazione (su cui infra);
e) il costo dei viaggi necessari per le cure non è stato in alcun mo- do dimostrato.
A quest'ultimo proposito occorre sottolineare che l'appellante non ha confu- tato in alcun modo il rilievo del giudice per cui i biglietti aerei prodotti sono re- lativi a un periodo antecedente al sinistro e che la circostanza che il c.t.u. abbia quantificato i relativi costi riesce totalmente irrilevante, in difetto dei relativi documenti probatori.
*
5. Il terzo motivo di appello è, parzialmente, fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
Non può condividersi la valutazione compiuta dal Tribunale in ordine alla mancanza di una giustificazione del rifiuto da parte dell' della proposta Pt_1
conciliativa ex art. 185-bis c.p.c.
In una situazione in cui la responsabilità della convenuta non era stata posta in discussione neanche dalla stessa interessata, non sarebbe stata giustificata l'integrale compensazione delle spese processuali;
tanto è vero che, con la sen- tenza, lo stesso giudice ha ritenuto di dovere regolare le spese secondo il prin- cipio della soccombenza.
In quest'ottica, non può condividersi la valutazione di porre a carico dell'attrice vittoriosa i compensi della fase decisionale.
In stretta applicazione del principio di soccombenza, anche la fase di deci- sione avrebbe dovuto essere posta a carico di e deve essere liquidata CP_1
nell'importo di euro 4.050,00, oltre accessori.
pagina 11 di 14 La censura circa la regolamentazione delle spese di c.t.u. è, invece, infonda- ta e deve essere respinta.
Come sopra sottolineato, con l'atto introduttivo la chiese la condanna Pt_1
dell' al pagamento dell'importo di oltre euro 345.000,00 sulla base CP_1
dell'allegazione di una invalidità permanente del 32%, sicché riesce giustificata la scelta del Tribunale di dividere le spese della c.t.u. fra le due parti in causa, atteso che l'esosa richiesta dell'attrice rese necessario l'accertamento tecnico, il quale riconobbe l'invalidità permanente della in misura di poco superiore Pt_1
alla metà di quella lamentata.
Ancora è infondata la doglianza relativa alla mancata condanna della conve- nuta per responsabilità processuale, atteso che il riconoscimento del danno in poco più di euro 85.000,00 a fronte degli oltre euro 345.000,00 richiesti rende palese come la convenuta non avesse resistito con dolo o colpa grave.
In questa prospettiva non rileva che l' possa non avere aderito alla ne- CP_1
goziazione assistita, data l'esosità delle pretese dell' Pt_1
*
6. Per quanto attiene al governo delle spese di questo grado di giudizio, sus- sistono giusti motivi per dichiarare le spese del presente giudizio interamente compensate tra le parti.
Alla luce dell'esito complessivo della lite e dell'esito di questo grado d'appello, caratterizzato dal rigetto di tutte le censure formulate dall'appellante a eccezione di quella relativa al regolamento delle spese del primo grado, il
Collegio ritiene equo disporre la compensazione integrale delle spese del pre- sente grado.
pagina 12 di 14 L'appellante, infatti, ha contestato la decisione del primo giudice nella parte in cui ha posto a suo carico le spese della fase decisoria, in ragione del rifiuto della proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. formulata in corso di causa. Ta- le doglianza è stata accolta per le ragioni sopra indicate.
Tutte le ulteriori censure sollevate con l'atto di gravame -relative alla quan- tificazione del danno, alla mancata considerazione del danno psichico e del danno esistenziale, alla perdita dell'anno scolastico e alle spese di viaggio- so- no state, invece, integralmente respinte, con conferma della sentenza impugna- ta.
La parziale fondatezza dell'appello, limitata al solo profilo del regolamento delle spese, e la complessità degli accertamenti tecnici e giuridici che hanno caratterizzato l'intera vicenda processuale, giustificano la compensazione delle spese del presente grado, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., come in- terpretato dalla giurisprudenza di legittimità.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. accoglie per quanto di ragione l'appello proposto da Pt_1
contro la sentenza 1486/2022 del Tribunale di Cagliari, che
[...]
per il resto conferma, e per l'effetto
2. condanna l' alla rifusione in favore dell' delle spese CP_1 Pt_1
del giudizio di primo grado, che liquida in euro 9.920,00 per com- pensi, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.;
3. dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presen-
pagina 13 di 14 te grado di giudizio.
Cagliari, 24 settembre 2025
Il consigliere estensore dott. Enzo Luchi
Il Presidente
dott. Maria Teresa Spanu
pagina 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta da dott. Maria Teresa Spanu Presidente dott. Donatella Aru Consigliere dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 18 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, promossa da
(c.f. ), residente a [...]ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata a Cagliari presso lo studio dell'avv. Fabrizio Bellisai, che la rappresenta e difende per procura in atti, appellante contro
(p.i. ), con sede a Cagliari e ivi elettivamente CP_1 P.IVA_1
domiciliata presso l'avv. Giampiero Schirru, che la rappresenta e difende per procura in atti, appellata
La causa è stata decisa sulle seguenti pagina 1 di 14 CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte d'appello, contrariis reiec- tis:
1. in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in nar- rativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
1486/2022 (e previsa decurtazione delle somme già corrisposte) emessa dal
Tribunale di Cagliari, Giudice Dott.ssa Valentina Frongia, nell'ambito del giu- dizio N.R.G. 4400/2018, depositata in cancelleria in data 07/06/2022, accoglie- re tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
- accertando e dichiarando che, la signora , a seguito di rego- Parte_1
lare sottoscrizione del contratto di trasporto a titolo oneroso, ha diritto ad es- sere risarcita di tutti i danni subiti per effetto del disastro ferroviario avvenuto in data 19.01.2016 fra due metropolitane della e, conseguentemen- CP_1
te,
- condannando, per i titoli ed i motivi di cui sopra, la in perso- CP_1
na del legale rappresentante pro-tempore, con sede sita in Cagliari nella Via
Posada, n. 8, p. i.v.a. al risarcimento di tutti i danni subiti dalla P.IVA_1
signora in conseguenza dell'evento di cui sopra e, in concreto, Parte_1
al pagamento, in favore della signora della somma di € Parte_1
265.247,03 o di quell'altra diversa, maggiore o minore ed al netto della liqui- dazione per il C.T.U., che risulterà dovuta in corso di causa, con la rivaluta- zione monetaria secondo i dati ISTAT, interessi e maggior danno da ritardo nel pagamento dal giorno del sinistro a quello dell'effettivo pagamento;
- condannando, altresì, la in persona del legale rappresentante CP_1
pagina 2 di 14 protempore, con sede sita in Cagliari nella Via Posada, n. 8, p. i.v.a.
, ex art. 96, comma 1, c.p.c. e/o ex art. 96, comma 3, c.p.c., al ri- P.IVA_1
sarcimento del danno subito, da determinarsi in via equitativa a favore della signora per avere, la convenuta, ingiustificatamente declinato Parte_1
l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita ex art. 3 del
D.L. 132/2014, convertito in Legge 162/2014, formulato dall'attrice;
- condannando, altresì, la convenuta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio sulla base delle tabelle del D.M. 55/2014 quantificate in €
26.614,64;
2. condannando, altresì, la convenuta al pagamento delle spese e competen- ze del presente secondo grado giudizio.
Nell'interesse dell'appellata: voglia la Corte d'appello adita, contrariis re- jectis:
a) rigettare l'appello proposto dalla Signora e confermare in Parte_1
toto la sentenza impugnata;
b) con vittoria di spese ed onorari del secondo grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Parte_1 CP_1
Cagliari, chiedendo il risarcimento del danno nella misura di euro 345.979,00
(o di altra maggiore o minore) derivato dalle lesioni fisiche e psicologiche e da perdite patrimoniali, subite a seguito di uno scontro tra due mezzi della metro- politana, a bordo di uno dei quali ella viaggiava. si costituì al solo fine di contestare la misura del risarcimento richiesto. CP_1
La causa venne istruita con c.t.u., la quale riconobbe un'invalidità perma-
pagina 3 di 14 nente del 18%, danni morali e spese mediche.
Con ordinanza 9 marzo 2021, l'Ufficio formulò alle parti la seguente propo- sta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c.:
• versamento da parte dell' all'attrice a titolo di risarcimen- CP_1
to del danno della complessiva somma di euro 88.733,03;
• con rinuncia della alla domanda per maggiori somme e Pt_1
spese compensate.
La compagnia convenuta accettò la proposta mentre l'attrice, con note di trattazione scritta del 28 aprile 2021, la rifiutò, sul rilievo che non fossero indi- viduabili i calcoli attraverso i quali il giudice era giunto all'importo proposto
(in ogni caso ritenuto incongruo rispetto alle risultanze della C.T.U.) e, tra
l'altro, comprensivo delle spese legali in relazione alle quali, inspiegabilmente si propone che vengano compensate, quando, invece, controparte dovrebbe es- sere condannata anche ex art. 96 c.p.c.
Con le memorie conclusionali, l'attrice chiese la condanna della convenuta al risarcimento per un importo complessivo di euro 265.247,03, oltre interessi, rivalutazione e spese legali.
Con la sentenza n. 1486, pubblicata il 7 giugno 2022, il Tribunale accertò la responsabilità di e la condannò al pagamento di: CP_1
o euro 2.388,13 per danno patrimoniale derivante dalle spese do- cumentate;
o euro 83.175,56 per danno non patrimoniale.
Nel governare le spese legali, il Tribunale condannò al pagamento di CP_1
euro 5.870,00 per le prime tre fasi e pose a carico dell'attrice i compensi della pagina 4 di 14 fase decisoria (euro 4.050,00), avendo ritenuto ingiustificato il rifiuto della proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c.
Infine, ripartì al 50% le spese della c.t.u. e rigettò la domanda attrice ex art. 96 c.p.c.
Nel liquidare il danno, il Tribunale riconobbe l'aumento del 34% del danno biologico previsto dalle nuove tabelle milanesi per la sofferenza interiore patita e procedette alla personalizzazione (nella misura del 15%), avuto riguardo all'impossibilità per la attrice di proseguire l'attività agonistica di danza acro- batica, praticata sin dall'infanzia.
Avendo il c.t.u. escluso la persistenza del disturbo post-traumatico da stress
(PTSD), il Tribunale ritenne non provato il danno psichico in forma attuale e significativa e rigettò le domande relative:
• alla perdita dell'anno scolastico (non provato il nesso causale);
• ai viaggi per cure mediche (documentazione non pertinente);
• alla perdita del vestiario (non allegato il valore).
*
2. Contro tale pronuncia ha proposto appello la Pt_1
2.1 Con un primo motivo, l'appellante ha lamentato il travisamento delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, la quale aveva accertato:
• l'invalidità permanente pari al 18%, con danno biologico ortopedico, psichico ed estetico;
• l'invalidità temporanea parziale per 120 giorni, con percentuali variabili
(75%, 50%, 25%);
• la necessità di personalizzazione del danno, in quanto l'incidente ha in-
pagina 5 di 14 ciso su aspetti peculiari della vita dell'attrice, come la carriera sportiva e scolastica;
• un danno morale consistente, derivante dalla sofferenza per la perdita della danza agonistica e per l'impatto estetico visibile;
• le spese mediche congrue per euro 2.171,03;
• le spese di viaggio per cure fuori regione (euro 1.140,00);
• la perdita dell'anno scolastico, con conseguente disagio e ritardo forma- tivo.
La ha censurato, dunque, il riconoscimento di solo una parte del danno Pt_1
non patrimoniale (euro 83.175,56) e l'omessa valorizzazione della complessità
e gravità del pregiudizio e, invocando le risultanze della c.t.u., ha quantificato il danno complessivo in euro 265.247,03.
2.2 Con un secondo motivo, la ha lamentato l'erronea immotivata Pt_1
esclusione di alcune voci di danno, assunte invece documentate, in quanto coe- renti con le risultanze peritali:
1. perdita del vestiario: esclusa dal giudice non essendo provato il valore degli indumenti, malgrado la giurisprudenza ammetta il risarcimento anche in via equitativa, tenendo conto dell'usura;
2. spese di viaggio per cure mediche: escluse per mancanza di prova, a di- spetto della documentazione prodotta (fatture e prenotazioni) e malgra- do la c.t.u. avesse riconosciuto la necessità di tali spostamenti;
3. perdita dell'anno scolastico: esclusa per difetto del nesso causale, mal- grado il limite massimo di assenze sia fissato al 25% dell'orario annua- le (d.P.R. 122/2009) e che le assenze causate dal sinistro, sommate a pagina 6 di 14 quelle ordinarie, avessero determinato la non ammissione. Il recupero da privatista non esclude il danno, che include costi, discontinuità for- mativa e disagio personale.
2.3 Con un terzo motivo di gravame, l'appellante ha denunciato l'erroneità nella liquidazione delle spese di lite e, in particolare, la ripartizione delle spese processuali, ritenuta illogica e contraria al principio di soccombenza, per avere il primo giudice:
• liquidato le spese della fase istruttoria al 50% e secondo valori minimi, nonostante l'attività articolata (c.t.u., memorie e osservazioni).
• posto a suo carico le spese della fase decisoria (euro 4.050,00), ritenen- do ingiustificato il rifiuto della proposta conciliativa ex art. 185-bis
c.p.c.
L'appellante ha evidenziato che:
• il rifiuto della proposta era stato motivato con riferimento all'incongruità dell'importo rispetto alla c.t.u. e alla mancata specifica- zione delle voci di danno incluse;
• la proposta era generica e non dettagliata, come richiesto invece dalla giurisprudenza;
• la condanna alle spese della fase decisoria appariva punitiva e irragio- nevole, soprattutto in presenza di una sentenza favorevole all'attrice.
Infine, la ha contestato la ripartizione al 50% delle spese di c.t.u., Pt_1
che avrebbero dovuto essere poste interamente a carico della convenuta, in quanto soccombente.
2.4 Con un quarto motivo, l'appellante ha censurato il rigetto, senza mo-
pagina 7 di 14 tivazione, della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., nonostante:
• la convenuta avesse ingiustificatamente rifiutato la negoziazione assisti- ta, obbligandola ad agire in giudizio;
• l'atteggiamento dilatorio avesse comportato aggravio di spese e disagi per l'attrice.
*
3. ha resistito. CP_1
Circa il primo motivo di appello, la società ha escluso ogni travisamento delle risultanze della c.t.u., alla quale il primo giudie si era correttamente uni- formato, applicando le Tabelle del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno biologico, incrementato del 34% per la sofferenza interiore, con un'ulteriore personalizzazione del 15% per la perdita dell'attività di danza acrobatica, mentre le ulteriori voci di danno richieste in appello (per un totale di oltre euro 265.000,00) erano state già liquidate o sovrastimate o non dimo- strate oppure non riconoscibili.
Circa il secondo motivo, ha richiamato, condividendole, le ragioni di CP_1
esclusione delle singole voci di danno indicate in sentenza.
Con riguardo al terzo motivo, l'appellata ha indicato come la liquidazione delle spese fosse conforme al principio di soccombenza, sulla base della corret- ta individuazione della fascia di valore e applicazione dei minimi tariffari per la fase istruttoria.
Quanto alla condanna dell'attrice alle spese della fase decisoria, l'appellata ha ribadito il rifiuto ingiustificato dell' della proposta conciliativa ex art. Pt_1
185-bis c.p.c.
pagina 8 di 14 * * *
4. I primi due motivi di appello, che possono essere trattati unitariamente in quanto volti a contestare il quantum della liquidazione, sono infondati.
In disparte i profili di grave genericità delle doglianze, tali da far dubitare della loro stessa ammissibilità ex art. 342 c.p.c., deve certamente escludersi che la sentenza sia frutto del travisamento della c.t.u.
Il Tribunale ha proceduto alla liquidazione del danno sulla base delle valu- tazioni tecniche dell'ausiliario e quantificato il risarcimento del danno secondo le vigenti tabelle del Tribunale di Milano.
In particolare, il primo giudice:
• ha liquidato il c.d. biologico, all'integrità psicofisica e alla vita di relazione valutato, secondo il consulente, nel suo complesso, nella misura del 18 %;
• ha incrementato l'importo liquidato per il danno biologico per- manente in misura del 34% per la sofferenza interiore patita dalla at- trice;
• ha considerato la perduta possibilità per la di praticare Pt_1
danza acrobatica e, perciò, ha riconosciuto la c.d. personalizzazione del danno, liquidando per tale titolo un aumento del 15% del danno biologico permanente;
• ha riconosciuto il risarcimento per le spese mediche documenta- te e valutate congrue dal c.t.u.
Per contro, il Tribunale ha respinto, motivatamente, la domanda relativa alle ulteriori voci di danno (ancora pretese con l'appello), in quanto:
pagina 9 di 14 a) le tabelle utilizzate prevedono la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale (ossia danno biologico e ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute), in conformità alla ricostruzione unitaria del danno biologico, ricomprendente, pertanto, anche il danno morale e quello esistenziale (tra le tan- te, cfr., Cass., ord., 30 novembre 2018, n. 30997);
b) il danno per il vestiario non è dovuto, perché l'attrice non ha neanche indicato quali indumenti e indossasse al momento del sinistro e di quale qualità; in citazione si è limitata a quantificare il relativo danno in euro 270,00 e non ha depositato memorie ex art. 183 c.p.c., avendovi rinunciato (al pari della controparte);
c) il danno per la perdita dell'anno scolastico non è dovuto perché pacificamente la Pt_1
i. dopo un'assenza nel periodo 19 gennaio-3 marzo 2016, si è ritirata da scuola il giorno 8 marzo, sicché non è vero che non sia stata ammessa alla classe successiva per man- cata frequenza;
ii. ha recuperato (da privatista) l'anno perso, sicché non è configurabile alcun danno;
iii. non ha neanche allegato, tanto meno dimostrato, di avere dovuto sostenere costo per la frequentazione di una scuola provata o per sostenere l'esame da privatista;
d) l'anticipazione del fondo spese al c.t.u. non costituisce un danno ma una componente delle spese processuali, soggette alla relati-
pagina 10 di 14 va regolamentazione (su cui infra);
e) il costo dei viaggi necessari per le cure non è stato in alcun mo- do dimostrato.
A quest'ultimo proposito occorre sottolineare che l'appellante non ha confu- tato in alcun modo il rilievo del giudice per cui i biglietti aerei prodotti sono re- lativi a un periodo antecedente al sinistro e che la circostanza che il c.t.u. abbia quantificato i relativi costi riesce totalmente irrilevante, in difetto dei relativi documenti probatori.
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5. Il terzo motivo di appello è, parzialmente, fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
Non può condividersi la valutazione compiuta dal Tribunale in ordine alla mancanza di una giustificazione del rifiuto da parte dell' della proposta Pt_1
conciliativa ex art. 185-bis c.p.c.
In una situazione in cui la responsabilità della convenuta non era stata posta in discussione neanche dalla stessa interessata, non sarebbe stata giustificata l'integrale compensazione delle spese processuali;
tanto è vero che, con la sen- tenza, lo stesso giudice ha ritenuto di dovere regolare le spese secondo il prin- cipio della soccombenza.
In quest'ottica, non può condividersi la valutazione di porre a carico dell'attrice vittoriosa i compensi della fase decisionale.
In stretta applicazione del principio di soccombenza, anche la fase di deci- sione avrebbe dovuto essere posta a carico di e deve essere liquidata CP_1
nell'importo di euro 4.050,00, oltre accessori.
pagina 11 di 14 La censura circa la regolamentazione delle spese di c.t.u. è, invece, infonda- ta e deve essere respinta.
Come sopra sottolineato, con l'atto introduttivo la chiese la condanna Pt_1
dell' al pagamento dell'importo di oltre euro 345.000,00 sulla base CP_1
dell'allegazione di una invalidità permanente del 32%, sicché riesce giustificata la scelta del Tribunale di dividere le spese della c.t.u. fra le due parti in causa, atteso che l'esosa richiesta dell'attrice rese necessario l'accertamento tecnico, il quale riconobbe l'invalidità permanente della in misura di poco superiore Pt_1
alla metà di quella lamentata.
Ancora è infondata la doglianza relativa alla mancata condanna della conve- nuta per responsabilità processuale, atteso che il riconoscimento del danno in poco più di euro 85.000,00 a fronte degli oltre euro 345.000,00 richiesti rende palese come la convenuta non avesse resistito con dolo o colpa grave.
In questa prospettiva non rileva che l' possa non avere aderito alla ne- CP_1
goziazione assistita, data l'esosità delle pretese dell' Pt_1
*
6. Per quanto attiene al governo delle spese di questo grado di giudizio, sus- sistono giusti motivi per dichiarare le spese del presente giudizio interamente compensate tra le parti.
Alla luce dell'esito complessivo della lite e dell'esito di questo grado d'appello, caratterizzato dal rigetto di tutte le censure formulate dall'appellante a eccezione di quella relativa al regolamento delle spese del primo grado, il
Collegio ritiene equo disporre la compensazione integrale delle spese del pre- sente grado.
pagina 12 di 14 L'appellante, infatti, ha contestato la decisione del primo giudice nella parte in cui ha posto a suo carico le spese della fase decisoria, in ragione del rifiuto della proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. formulata in corso di causa. Ta- le doglianza è stata accolta per le ragioni sopra indicate.
Tutte le ulteriori censure sollevate con l'atto di gravame -relative alla quan- tificazione del danno, alla mancata considerazione del danno psichico e del danno esistenziale, alla perdita dell'anno scolastico e alle spese di viaggio- so- no state, invece, integralmente respinte, con conferma della sentenza impugna- ta.
La parziale fondatezza dell'appello, limitata al solo profilo del regolamento delle spese, e la complessità degli accertamenti tecnici e giuridici che hanno caratterizzato l'intera vicenda processuale, giustificano la compensazione delle spese del presente grado, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., come in- terpretato dalla giurisprudenza di legittimità.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. accoglie per quanto di ragione l'appello proposto da Pt_1
contro la sentenza 1486/2022 del Tribunale di Cagliari, che
[...]
per il resto conferma, e per l'effetto
2. condanna l' alla rifusione in favore dell' delle spese CP_1 Pt_1
del giudizio di primo grado, che liquida in euro 9.920,00 per com- pensi, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.;
3. dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presen-
pagina 13 di 14 te grado di giudizio.
Cagliari, 24 settembre 2025
Il consigliere estensore dott. Enzo Luchi
Il Presidente
dott. Maria Teresa Spanu
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