Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 30/05/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2310/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2310 /2024, promossa da
(c.f. ), nt. a MONZA (MB) il 03/04/1970. Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. COLOMBO ORLANDO Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. nt. a MILANO (MI) il 16/05/1977 Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. CORGIAT MECIO EMANUELE Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti A) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in MM DO (Va) in data 01.09.2001 tra il signor e la signora , trascritto nei Registri dell'Ufficio Parte_1 Controparte_1 dello Stato Civile del Comune di MM DO (Va) al n. 50 - Parte II - Serie A - Anno 2001; B) il ricorrente si fa carico integralmente del mantenimento diretto del figlio, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
C) rinuncia alla domanda di assegno divorzile;
D) spese straordinarie in favore del figlio a carico di ciascun genitore al 50%, secondo il protocollo del Tribunale di Torino;
E) assegno unico percepito integralmente dal padre;
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Per il P.M. Conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Tribunale circa le condizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/12/2024 , rappresentava di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con in MM DO in data Controparte_1
1.9.2001, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di MM DO (Va) al n. 50 - Parte II - Serie A - Anno 2001. Dall'unione tra le parti nasceva, in data 12.02.2007, il figlio . Per_1
Con sentenza n.1675 pronunciata in data 14 luglio 2022 e pubblicata in data 22.07.2022, il Tribunale di Monza pronunciava la separazione dei coniugi, omologando le condizioni concordate tra le parti. Chiedeva, quindi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art.3 L.898/70. Il ricorrente chiedeva, altresì, la conferma delle condizioni di separazione Si costituiva tempestivamente parte resistente, che pur aderendo alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulava conclusioni difformi per quanto concerne gli aspetti economici, chiedendo il riconoscimento di un assegno divorzile. All'udienza del 6.5.2025, a seguito dell'interrogatorio libero, il Giudice ha formulato una proposta conciliativa, che è stata accettata dalle parti. La causa, senza concessione di alcun termine di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c., è stata quindi rimessa in decisione.
* La domanda relativa alla declaratoria degli effetti civili del matrimonio va accolta, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970. Come noto, gli artt. 1 e 2 della L. 1° dicembre 1970, n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art.4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art.
3. Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (v. art.3, n.2, lett. b, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.05.2015).
Pag. 2 Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati con sentenza n. 1675/2022 emessa dal Tribunale di Monza. Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita. Ai sensi dell'art. 5, co. 2, L. n.898/1970, la resistente perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970. Le condizioni economiche sulle quali le parti si sono accordate meritano di essere condivise dal Collegio, in quanto equilibrate e proporzionate alle condizioni economiche dei genitori, nonché adeguate ai bisogni del figlio maggiorenne ma non economicamente auto-sufficiente. Le spese sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede: 1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in MM DO in data 1.9.2001, trascritto nei
[...] Controparte_1 registri dello stato civile del Comune di MM DO (Va) al n. 50 - Parte II - Serie A
- Anno 2001.
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di MM DO di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 12/05/2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice est. Dott. Niccolò Bencini
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