Art. 1.
La gestione dei banchi del lotto e' affidata a ricevitori.
In mancanza e durante la sospensione dei ricevitori la gestione e' affidata a reggenti.
Ricevitori e reggenti hanno l'obbligo di esercitare personalmente il banco cui sono preposti. Tuttavia, per eta' avanzata, e, temporaneamente, in caso di comprovata malattia o di chiamata sotto le armi, i ricevitori possono farsi rappresentare da un commesso in qualita' di gerente.
La gestione dei banchi del lotto e' affidata a ricevitori.
In mancanza e durante la sospensione dei ricevitori la gestione e' affidata a reggenti.
Ricevitori e reggenti hanno l'obbligo di esercitare personalmente il banco cui sono preposti. Tuttavia, per eta' avanzata, e, temporaneamente, in caso di comprovata malattia o di chiamata sotto le armi, i ricevitori possono farsi rappresentare da un commesso in qualita' di gerente.