CA
Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 13/02/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott.ssa Maria Letizia Barone Consigliere
Dott.ssa Donatella Draetta Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1188/2019 del R.G. di questa Corte, promossa in questo grado da
, Parte_1
in persona del Ministro p.t.
[...]
, Parte_2
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
(pec Email_1
appellante contro
c.f.: Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Curatore, avv. Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Agostino (pec Email_2
appellata
1 Conclusioni per il Ministero appellante:
… per i motivi sopra esposti, annullare e/o riformare la sentenza impugnata con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio
Conclusioni per il Fallimento appellato: dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'appello proposto, in base alle argomentazioni esposte in narrativa;
in virtù delle medesime argomentazioni, voglia rigettare la chiesta sospensiva o in subordine escludere dalla chiesta sospensiva il capo della sentenza di condanna ad euro 539.975,68; nel merito;
Voglia rigettare l'appello proposto, in quanto infondato in fatto e in diritto, e confermare integralmente la sentenza impugnata. Col favore delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con sentenza n.2244/2019, resa il 7 maggio 2019, il Tribunale di Palermo, in accoglimento della domanda spiegata dalla soc. coop. all'epoca in Controparte_1 liquidazione, ha condannato il in epigrafe al pagamento di € 2.275.865,68, oltre Parte_1
accessori, di cui:
- € 539.975,68 a titolo di saldo della fattura n. 9 del 23 dicembre 2013, ammontante al maggior importo di € 1.254.993,58 e pagata solo in parte del Ministero committente che aveva eccepito l'inadempimento di controparte per avere i lavoratori della cooperativa scioperato nei mesi di settembre, ottobre, novembre e parte di dicembre 2013;
-€ 572.159,00 a titolo di interessi moratori sulla predetta somma capitale ex D.Lgs. n.
231/2002;
-€ 1.163.731,00 a titolo di risarcimento del danno da ritardato pagamento del saldo della predetta fattura n. 9/2013.
Ha invero rilevato il Tribunale che la parti avevano stipulato in data 25 maggio 1999 una convenzione in forza della quale la soc. coop. si era obbligata a fornire n. 99 bidelli da adibire negli istituti scolastici di competenza dell'ambito territoriale, convenzione rinnovata il 3 febbraio 2010 e prorogata fino al 31 dicembre 2013, in base alla quale il corrispettivo doveva calcolarsi moltiplicando il numero dei lavoratori per il corrispettivo giornaliero, oltre IVA nella misura di legge. Ha quindi ritenuto il Tribunale che, nella vigenza della suddetta convenzione, il fosse rimasto illegittimamente inadempiente al pagamento della Parte_1
2 fattura n. 9/2013, pagata solo in parte nonostante non fossero state mai contestate né le modalità di determinazione del compenso, né l'ammontare della fattura stessa.
Il Tribunale ha infine condannato il al pagamento delle spese di lite, liquidate Parte_1
in € 46.988,00, oltre accessori.
2.Avverso la menzionata sentenza, ha interposto gravame il in epigrafe, con Parte_1
atto ritualmente notificato e depositato il 4 giugno 2019, lamentando l'erroneità della sentenza per avere ritenuto il Tribunale vigente la convenzione intercorsa tra le parti, nonostante la stessa fosse stata rinnovata e prorogata più volte, sempre in violazione del principio eurounitario dell'evidenza pubblica di cui all'art. 3, c. 3 Tr. U.E. e agli artt. 3, par. 1 lett. b),
116 e 117 par. 1 tr. FUE, norme rispetto alle quali la disciplina interna di cui all'art. 9, c. 15
D.L. n. 78/2010 doveva ritenersi insanabilmente in contrasto, con conseguente obbligo di disapplicazione da parte del Giudice in virtù dei principi di supremazia e dell'efficacia diretta dell'ordinamento comunitario.
Il ha ulteriormente lamentato che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto non Parte_1 contestato il credito, avendo invero l'amministrazione eccepito l'inadempimento di controparte i cui dipendenti avevano aderito ad un lungo sciopero durato da settembre a novembre 2013, con conseguente diritto della stazione appaltante di decurtare il relativo corrispettivo, tenuto conto del fatto che l'importo dell'appalto era stabilito a misura e non già
a corpo, ossia moltiplicando il numero dei lavoratori avviati per l'importo giornaliero.
Il ha infine riproposto le difese già spiegate in primo grado con riferimento alla Parte_1
domanda subordinata formulata dalla soc. coop. ex art. 2041 c.c. e chiesto la riforma del capo di condanna alle spese di lite.
3. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria reiettiva dell'avverso gravame depositata il 13 settembre 2019, si è costituita la soc. coop. , Controparte_1
successivamente dichiarata fallita con sentenza n. 45 del 15 luglio 2020, e perciò costituitasi in persona del Curatore in data 6 settembre 2021.
4. Disposta la trattazione cartolare dell'udienza di precisazione delle conclusioni già calendata per il giorno 5 giugno 2024, la causa è stata posta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è fondato e, pertanto, deve trovare accoglimento per le motivazioni che seguono.
In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24
e 111 Cost., deve essere esaminato e accolto il secondo motivo di gravame, la cui fondatezza assorbe ogni altra questione dibattuta fra le parti.
La causa, infatti, può essere decisa sulla base della questione di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, secondo l'indirizzo espresso dalla S.C., “a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità di giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (ex multis, Cass. Ord., 08/07/2024, n. 18583).
6. Ed invero, fin dalla memoria di costituzione nel giudizio di primo grado, depositata il 29 settembre 2016, l'Amministrazione ha eccepito che “per quanto riguarda il periodo settembre/dicembre 2013, la soc. coop. in data 23 .12.2013 ha fatturato (fatt. n. 9) un periodo di prestato servizio dei propri dipendenti per complessivi giorni 12.078 (corrispondenti a gg
122 pro capite prestati dai 99 dipendenti) non tenendo conto del prolungato periodo di sciopero durato l'intero mese di settembre, di ottobre e parte di novembre 2013, che ha visto l'assenza dei prestatori in forza alla coop. dalle proprie sedi di servizio (le istituzioni scolastiche) per complessivi giorni 6.079 corrispondenti a giorni 61 cadauno. Sicchè i giorni effettivi di servizio dei lavoratori in questione al netto dello sciopero effettuato, risultano essere complessivamente 5.999. Pertanto, l'esatto calcolo per la liquidazione del periodo settembre/dicembre 2013 avrebbe dovuto essere il seguente: giorni 5.999 x € 85,17 giornalieri x 1,22 IVA per un importo complessivo in fattura di € 623.340,50. E infatti in data 1° aprile
2015, l'Amministrazione ha liquidato in favore della Società la somma di € 623.340,50 quale saldo dovuto, effettuati i dovuti conguagli, per il periodo settembre /dicembre 2013”.
7. A fronte di tale specifica contestazione, la coop. non ha provato il corretto CP_1
adempimento della prestazione disciplinata dalla convenzione intercorso inter partes nel periodo settembre/dicembre 2013, limitandosi piuttosto a contestare l'assunto avversario rilevando che “sarà incombenza di controparte provare quanto dedotto in merito allo
4 sciopero, quale fatto estintivo della pretesa attrice, indicando quanti lavoratori si assentarono dal servizio e per quanto tempo, secondo l'ordinaria ripartizione dell'onere probatorio” (così p. 3 memorie ex art. 183, c. 6, n. 2 del 31 marzo 2017; cfr. altresì p. 5 comparsa conclusionale: “la circostanza dell'asserito sciopero è sempre stata contestata dalla e nulla ha dimostrato in contrario la controparte in corso di causa”). Parte_3
8. E tuttavia, come chiarito dalla S.C., la prova dell'adempimento ovvero della inesigibilità della prestazione spetta a colui contro il quale è sollevata l'eccezione ex art. 1460 c.c.
Mentre il debitore convenuto che si avvalga dell'eccezione di inadempimento può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento e ciò anche nel caso in cui sia eccepito non l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento, essendo sufficiente che il creditore istante alleghi l'inesattezza dell'adempimento e gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento (Cass, sent. 8736/2014; Cass. sent. n. 19549/2018: “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione. Ed eguale principio vale quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, spettando al creditore istante la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento e gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione”).
9. Come anticipato, la soc. coop., a fronte della eccezione di inadempimento specificamente formulata dalla amministrazione appellante, non ha provato di aver adempiuto puntualmente alla prestazione di cui alla convenzione del 25 maggio 1999, successivamente prorogata.
Del resto, è pacifico, in quanto espressamente dedotto dalla stessa soc. coop., che la suddetta convenzione prevedesse un corrispettivo non già a corpo, bensì a misura in quanto
5 “determinato moltiplicando il n° dei lavoratori (99) per il corrispettivo giornaliero, oltre IVA nella misura di legge, così come indicato nell'allegato” (così p. 2, secondo cpv. dell'atto di citazione della coop. del 23 giugno 2016). CP_1
10. Per le motivazioni esposte, la domanda di condanna al pagamento della fattura n. 9/2013, formulata dalla soc. coop. PUBBLICA ISTRUZIONE nei confronti dell'Amministrazione in epigrafe, deve essere rigettata. Restano assorbite le ulteriori domande di condanna al risarcimento del danno da ritardato pagamento e al pagamento degli interessi ex D.Lgs. n.
213/2002.
20.Le spese di lite del doppio grado di giudizio, visto l'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e si liquidano come in parte dispositiva.
PQM
La Corte d'Appello di Palermo, Sezione I civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n. 2244/2019 resa dal Tribunale di
Palermo 7 maggio 2019, rigetta le domande formulate dalla soc. coop.
[...]
, nei confronti del Parte_4 [...]
; Parte_1
condanna il alla rifusione delle spese Controparte_3
di lite del doppio grado di giudizio liquidate in € 12.603,00 per il primo grado ed in €
15.650,00 per l'appello, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso nella camera di consiglio del 2 ottobre 2024.
Il Consigliere estensore
Donatella Draetta
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
6