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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/07/2025, n. 1901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1901 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO - SEZIONE LAVORO
SENTENZA
Nella causa RG 566/2025
TRA
(C.F.: ) Ass. Avv. GHIRARDI Parte_1 C.F._1
NATALIE, elettivamente domiciliata in Torino, via Legnano 26, presso lo studio del difensore
- PARTE RICORRENTE -
E
(C.F.: ) Ass. Avv. PARISI TOMMASO, elettivamente domiciliato in CP_1 P.IVA_1
Torino, via Arcivescovado n. 9, presso l'Avvocatura distrettuale dell'Ente
- PARTE CONVENUTA -
Oggetto: pensione di invalidità
Conclusioni: come da verbale
1. , con ricorso depositato il 17/3/2025, ha allegato: Parte_2
- di essere titolare di permesso di soggiorno per protezione speciale, e di essere impossibilitata a rientrare in Camerun, proprio paese di origine;
1 - di essere stata riconosciuta, dalla Commissione medica competente, invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa al 75%, con decorrenza dal 14/3/2018; e di avere formulato all' , conseguentemente, domanda di riconoscimento della pensione di invalidità CP_1
civile;
- che l' , con provvedimento del 15/2/2019, ha rigettato tale istanza, in quanto, secondo le CP_1
risultanze degli archivi dell'Istituto, l'esponente sarebbe risultata coniugata, nonostante la dichiarazione di nubilato contenuta nell'istanza; essendo pertanto necessaria la produzione,
secondo l'Istituto, del codice fiscale del coniuge, la dichiarazione di eventuali redditi di quest'ultimo, o la copia della sentenza di separazione o divorzio, contenente le statuizioni in merito ai rapporti economici tra coniugi;
- di avere in realtà divorziato in Camerun nel 2009 e che il matrimonio non è stato mai trascritto in Italia;
- che copia della sentenza di divorzio è stata da lei reperita, con difficoltà, dopo quasi 4 anni dalla richiesta dell'Istituto;
- che il beneficio richiesto non è mai stato riconosciuto dall' . CP_1
La ricorrente ha quindi chiesto in questa sede il riconoscimento del beneficio per il periodo
2018 – 2023, producendo la documentazione che era stata richiesta in sede amministrativa.
Si è costituito in giudizio l' , eccependo l'inammissibilità del ricorso per intervenuta CP_1
decadenza; per l'Istituto, la ricorrente non avrebbe introdotto il presente procedimento entro il termine semestrale dal rigetto dell'istanza, come previsto dalla l. 326/2003; termine decadenziale applicabile anche ai procedimenti di cognizione ordinaria;
l'Istituto ha poi evidenziato che la ricorrente ha presentato nuova domanda, in data 9/6/2023, domanda che è
stata accolta.
2 All'odierna udienza parte ricorrente ha eccepito, in ordine all'eccezione di decadenza, che alle prestazioni del tipo di quella richiesta in giudizio si applicherebbe il termine di prescrizione decennale, anche in caso di presentazione tardiva dell'istanza di liquidazione dei ratei.
2. Il ricorso deve essere rigettato, essendo fondata l'eccezione di decadenza formulata da parte convenuta.
Ai sensi dell'art. 42 co 1 e 3 del d.l. 269/2003, conv. in l. 326/2003: “1. Gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali concernenti l'invalidità civile, la cecità civile, il sordomutismo,
l'handicap e la disabilità ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro, devono essere notificati e delle Finanze. La notifica va effettuata sia presso gli uffici Controparte_2
dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 11 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611,
sia presso le competenti Direzioni Provinciali dei Servizi Vari del Ministero […].
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non trovano applicazione le disposizioni in materia di ricorso amministrativo avverso i provvedimenti emanati in esito alle procedure in materia di riconoscimento dei benefici di cui al presente articolo. La domanda giudiziale è proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa”.
Secondo Cass. n. 26845/2020 “Il termine di decadenza previsto dall'art. 42, comma 3, del d.l.
n. 269 del 2003, per l'impugnazione dei provvedimenti amministrativi di rigetto delle domande
volte all'ottenimento di prestazioni in materia di invalidità civile, opera sia con riguardo
all'ipotesi in cui il diniego in sede amministrativa dipenda da ragioni sanitarie sia nell'ipotesi
in cui dipenda da ragioni diverse, sempre che il provvedimento di rigetto sia esplicito e venga
comunicato all'interessato” (conforme, Cass. 25268/2016).
Ora, si ha nel caso di specie che:
- la provvidenza richiesta dalla ricorrente deriva da stato di invalidità civile;
3 - la ricorrente ha pacificamente ricevuto comunicazione di provvedimento di rigetto esplicito
(con relativa motivazione), in data 15/2/2019;
- il rigetto è stato causato da incompletezza documentale, e non da insussistenza dei requisiti sanitari;
in particolare, da incompletezza relativa alla situazione economica della ricorrente
(l'eventuale sussistenza di redditi del coniuge o di mantenimento a carico dell'ex coniuge);
- l'azione giudiziaria è stata esercitata a quasi 6 anni di distanza dalla comunicazione del rigetto da parte dell' . CP_1
Non può accedersi, in relazione all'eccepita decadenza, alla tesi della ricorrente, che vorrebbe il riconoscimento della dilatazione del termine decadenziale in esame, a causa delle difficoltà
avute nel reperimento della documentazione richiesta dall'Istituto, non potendo ella fare rientro in Camerun, ed essendo state ostacolate le operazioni di rinvenimento della documentazione,
comunque, dalla pandemia del periodo 2020/2021. Infatti:
- laddove si volesse ritenere applicabile alla fattispecie l'ipotesi di cui all'art. 153 co 2 cpc
(rimessione in termini), dovrebbe essere provata, da parte della ricorrente, la non imputabilità
della causa che ha condotto al maturare della decadenza;
in particolare, che non fosse imputabile a propria responsabilità la mancanza di documentazione atta a provare l'assenza di redditi provenienti dal coniuge o dall'ex coniuge (ed in particolare l'assenza di oneri di mantenimento a carico di questi, risultante dalla sentenza di cessazione degli effetti del matrimonio, ora prodotta in copia), prova particolarmente rilevante in considerazione della presentazione di domanda amministrativa per beneficio che prevede, tra i requisiti di ammissibilità, limiti reddituali;
- sempre in tale ipotesi, occorrerebbe in ogni caso la prova, rigorosa, della tempestività della sua richiesta alle autorità camerunensi della documentazione richiesta dall' , e dell'inerzia CP_1
tenuta, al contrario, da queste ultime nell'evadere la richiesta;
prova che non è stata offerta dalla
. Pt_1
4 Da ultimo, irrilevante è l'eccezione formulata da parte ricorrente all'odierna udienza, in quanto in questa sede non è in discussione la tardività o meno dell'istanza di liquidazione dei ratei di prestazione, laddove il diritto alla loro spettanza risulti riconosciuto già in sede amministrativa,
ed il termine prescrizionale in relazione ai singoli ratei, ma la decadenza maturata per la proposizione dell'azione giudiziaria, nell'ipotesi di rigetto dell'istanza di riconoscimento del diritto.
Il ricorso deve essere quindi rigettato.
3. Le spese di lite, nonostante la soccombenza, devono essere dichiarate irripetibili, essendovi in atti dichiarazione della ricorrente ex art. 152 disp. att. cpc.
PQM
Il Giudice, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 cpc:
- rigetta il ricorso;
- spese di lite irripetibili.
Torino, 16/7/2025
IL GIUDICE
Dott. Simone Romito
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REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO - SEZIONE LAVORO
SENTENZA
Nella causa RG 566/2025
TRA
(C.F.: ) Ass. Avv. GHIRARDI Parte_1 C.F._1
NATALIE, elettivamente domiciliata in Torino, via Legnano 26, presso lo studio del difensore
- PARTE RICORRENTE -
E
(C.F.: ) Ass. Avv. PARISI TOMMASO, elettivamente domiciliato in CP_1 P.IVA_1
Torino, via Arcivescovado n. 9, presso l'Avvocatura distrettuale dell'Ente
- PARTE CONVENUTA -
Oggetto: pensione di invalidità
Conclusioni: come da verbale
1. , con ricorso depositato il 17/3/2025, ha allegato: Parte_2
- di essere titolare di permesso di soggiorno per protezione speciale, e di essere impossibilitata a rientrare in Camerun, proprio paese di origine;
1 - di essere stata riconosciuta, dalla Commissione medica competente, invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa al 75%, con decorrenza dal 14/3/2018; e di avere formulato all' , conseguentemente, domanda di riconoscimento della pensione di invalidità CP_1
civile;
- che l' , con provvedimento del 15/2/2019, ha rigettato tale istanza, in quanto, secondo le CP_1
risultanze degli archivi dell'Istituto, l'esponente sarebbe risultata coniugata, nonostante la dichiarazione di nubilato contenuta nell'istanza; essendo pertanto necessaria la produzione,
secondo l'Istituto, del codice fiscale del coniuge, la dichiarazione di eventuali redditi di quest'ultimo, o la copia della sentenza di separazione o divorzio, contenente le statuizioni in merito ai rapporti economici tra coniugi;
- di avere in realtà divorziato in Camerun nel 2009 e che il matrimonio non è stato mai trascritto in Italia;
- che copia della sentenza di divorzio è stata da lei reperita, con difficoltà, dopo quasi 4 anni dalla richiesta dell'Istituto;
- che il beneficio richiesto non è mai stato riconosciuto dall' . CP_1
La ricorrente ha quindi chiesto in questa sede il riconoscimento del beneficio per il periodo
2018 – 2023, producendo la documentazione che era stata richiesta in sede amministrativa.
Si è costituito in giudizio l' , eccependo l'inammissibilità del ricorso per intervenuta CP_1
decadenza; per l'Istituto, la ricorrente non avrebbe introdotto il presente procedimento entro il termine semestrale dal rigetto dell'istanza, come previsto dalla l. 326/2003; termine decadenziale applicabile anche ai procedimenti di cognizione ordinaria;
l'Istituto ha poi evidenziato che la ricorrente ha presentato nuova domanda, in data 9/6/2023, domanda che è
stata accolta.
2 All'odierna udienza parte ricorrente ha eccepito, in ordine all'eccezione di decadenza, che alle prestazioni del tipo di quella richiesta in giudizio si applicherebbe il termine di prescrizione decennale, anche in caso di presentazione tardiva dell'istanza di liquidazione dei ratei.
2. Il ricorso deve essere rigettato, essendo fondata l'eccezione di decadenza formulata da parte convenuta.
Ai sensi dell'art. 42 co 1 e 3 del d.l. 269/2003, conv. in l. 326/2003: “1. Gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali concernenti l'invalidità civile, la cecità civile, il sordomutismo,
l'handicap e la disabilità ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro, devono essere notificati e delle Finanze. La notifica va effettuata sia presso gli uffici Controparte_2
dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 11 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611,
sia presso le competenti Direzioni Provinciali dei Servizi Vari del Ministero […].
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non trovano applicazione le disposizioni in materia di ricorso amministrativo avverso i provvedimenti emanati in esito alle procedure in materia di riconoscimento dei benefici di cui al presente articolo. La domanda giudiziale è proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa”.
Secondo Cass. n. 26845/2020 “Il termine di decadenza previsto dall'art. 42, comma 3, del d.l.
n. 269 del 2003, per l'impugnazione dei provvedimenti amministrativi di rigetto delle domande
volte all'ottenimento di prestazioni in materia di invalidità civile, opera sia con riguardo
all'ipotesi in cui il diniego in sede amministrativa dipenda da ragioni sanitarie sia nell'ipotesi
in cui dipenda da ragioni diverse, sempre che il provvedimento di rigetto sia esplicito e venga
comunicato all'interessato” (conforme, Cass. 25268/2016).
Ora, si ha nel caso di specie che:
- la provvidenza richiesta dalla ricorrente deriva da stato di invalidità civile;
3 - la ricorrente ha pacificamente ricevuto comunicazione di provvedimento di rigetto esplicito
(con relativa motivazione), in data 15/2/2019;
- il rigetto è stato causato da incompletezza documentale, e non da insussistenza dei requisiti sanitari;
in particolare, da incompletezza relativa alla situazione economica della ricorrente
(l'eventuale sussistenza di redditi del coniuge o di mantenimento a carico dell'ex coniuge);
- l'azione giudiziaria è stata esercitata a quasi 6 anni di distanza dalla comunicazione del rigetto da parte dell' . CP_1
Non può accedersi, in relazione all'eccepita decadenza, alla tesi della ricorrente, che vorrebbe il riconoscimento della dilatazione del termine decadenziale in esame, a causa delle difficoltà
avute nel reperimento della documentazione richiesta dall'Istituto, non potendo ella fare rientro in Camerun, ed essendo state ostacolate le operazioni di rinvenimento della documentazione,
comunque, dalla pandemia del periodo 2020/2021. Infatti:
- laddove si volesse ritenere applicabile alla fattispecie l'ipotesi di cui all'art. 153 co 2 cpc
(rimessione in termini), dovrebbe essere provata, da parte della ricorrente, la non imputabilità
della causa che ha condotto al maturare della decadenza;
in particolare, che non fosse imputabile a propria responsabilità la mancanza di documentazione atta a provare l'assenza di redditi provenienti dal coniuge o dall'ex coniuge (ed in particolare l'assenza di oneri di mantenimento a carico di questi, risultante dalla sentenza di cessazione degli effetti del matrimonio, ora prodotta in copia), prova particolarmente rilevante in considerazione della presentazione di domanda amministrativa per beneficio che prevede, tra i requisiti di ammissibilità, limiti reddituali;
- sempre in tale ipotesi, occorrerebbe in ogni caso la prova, rigorosa, della tempestività della sua richiesta alle autorità camerunensi della documentazione richiesta dall' , e dell'inerzia CP_1
tenuta, al contrario, da queste ultime nell'evadere la richiesta;
prova che non è stata offerta dalla
. Pt_1
4 Da ultimo, irrilevante è l'eccezione formulata da parte ricorrente all'odierna udienza, in quanto in questa sede non è in discussione la tardività o meno dell'istanza di liquidazione dei ratei di prestazione, laddove il diritto alla loro spettanza risulti riconosciuto già in sede amministrativa,
ed il termine prescrizionale in relazione ai singoli ratei, ma la decadenza maturata per la proposizione dell'azione giudiziaria, nell'ipotesi di rigetto dell'istanza di riconoscimento del diritto.
Il ricorso deve essere quindi rigettato.
3. Le spese di lite, nonostante la soccombenza, devono essere dichiarate irripetibili, essendovi in atti dichiarazione della ricorrente ex art. 152 disp. att. cpc.
PQM
Il Giudice, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 cpc:
- rigetta il ricorso;
- spese di lite irripetibili.
Torino, 16/7/2025
IL GIUDICE
Dott. Simone Romito
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