Sentenza 26 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 26/02/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, composta dai Signori
dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente rel.
dr.ssa Cristina Midulla Consigliere
dr.ssa Marinella Laudani Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 216/2024 R.G. avente a oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 4/2024 del 19 dicembre 2023-
8 gennaio 2024
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1 C.F._1
), già amministratore della società (P.I.:
[...] Controparte_1
), con sede a Bagheria in via Walter Cusina n. 20 ed elettivamente P.IVA_1
domiciliato in Villabate presso lo studio dell'avv. Vincenzo Napoli che lo rap-
presenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Stefania Mannino
per mandato conferito con procura allegata all'atto introduttivo di questo grado del giudizio
RICORRENTE
CONTRO
1) nella qualità di curatore della liquidazione giudiziale Controparte_2
aperta nei confronti della (C.F. e P.I.: , Controparte_1 P.IVA_1
domiciliato per la carica presso il proprio studio a Palermo in via Notarbartolo
n. 5, ed elettivamente nello stesso centro presso lo studio dell'avv. Vittorio
1
2) (C.F. e P.I.: ), in persona del suo legale rappresentante CP_3 P.IVA_2
pro tempore, con sede a Milano in San Prospero n. 4 ed elettivamente domici-
liata in Benevento presso lo studio dell'avv. Adiutrice Barretta che la rappre-
senta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione di questo grado del giudizio
RESISTENTI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il reclamante
Revocare l'apertura della liquidazione giudiziale sopra indicata dichia-
rando ammissibile, procedibile e proponibile il presente ricorso, in uno con le relative domande, e, nel merito, con qualsivoglia statuizione, tutte accoglierle perché fondate in fatto come in diritto, nonché assistite da relativi presupposti,
revocando la sentenza che ha dichiarato la liquidazione giudiziale della società
; Controparte_1
revocare l'apertura della liquidazione giudiziale sopra indicata dichia-
rando ammissibile, procedibile e proponibile il presente ricorso per qualsiasi motivazione che l'adita Corte riterrà di giustizia.
Per la Curatela
Rigettare, dopo aver statuito sulla sua proponibilità, ammissibilità e pro-
cedibilità, il reclamo ex adverso proposto, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio, da liquidarsi in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 del Dpr 115/2002.
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
2 Per CP_3
Respingere l'avverso reclamo, dichiarandolo inammissibile ed impro-
cedibile, o comunque rigettarlo poiché nel merito infondato;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento del reclamo, rite-
nere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, pronunciata dal
Tribunale di Termini Imerese, determinata esclusivamente dal comportamento gravemente negligente della debitrice/reclamante, addossando alla stessa ogni e qualsivoglia onere e spesa derivante dalla procedura fallimentare;
in ogni caso, condannare la debitrice/reclamante al pagamento delle spese e competenze del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza n. 4/2024 del 19 dicembre 2023-8 gennaio 2024, il
Tribunale di Termini Imerese ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudi-
ziale di “ . Controparte_1
1.1. Quest'ultima ha quindi proposto reclamo per la riforma di quella pronuncia;
dal canto loro, la curatela e il creditore ne hanno chiesto il rigetto.
1.2. Con ordinanza ex art. 127-ter Cpc del 21 febbraio 2025 la causa è
stata posta in decisione.
2. Con il primo motivo di impugnazione, il reclamante deduce quanto segue: «In relazione all'esposizione debitoria verso l' Controparte_4
si rileva che l'ammontare del debito non è stato documentato dalla
[...]
società di riscossione che si è limitata a comunicare tale debito allegando so-
lamente un estratto sintetico di tre cartelle di pagamento per un totale di circa
€8.000,00, ed un ulteriore file dove vengono elencate cartelle alcune molto da-
tate per un totale di €282.418,12.
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
3 Ciò dimostra la totale confusione dell' rispetto Controparte_5
alla posizione della società che ha subito la liquidazione giudiziale per i dati
sintetici indicati dall' e neppure documentati da estratti di ruolo e no- CP_4
tifiche.
Come si evince dai bilanci allegati l'esposizione debitoria nei confronti
dell' e quindi per i debiti iscritti a ruolo sono notevolmente Controparte_4
inferiori, totale di €329.091,70 senza peraltro costituire riconoscimento del de-
bito dovendo verificare la reale debenza delle somme iscritte a ruolo in rela-
zione alla regolarità delle notifiche, alla prescrizione e relativi atti interrut-
tivi».
2.1. Il motivo va respinto.
2.1.1. Invero, a parte il fatto che un'esposizione debitoria di oltre tre-
centomila euro, rispetto alla quale non vengono forniti elementi in ordine alla capacità di procedere a una pronta estinzione della stessa, è di per sé indice di insolvenza, si osserva, comunque, che nessuna contraddizione può rinvenirsi nelle comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione: quest'ultima, in-
fatti, ha indicato unicamente in 816.994,74 euro l'ammontare dei debiti da essa presi in carico e risultanti da cartelle da essa stessa emesse, quand'invece l'im-
porto di 282.418,12 euro è quello di cui si è affermato creditore non l'agente della riscossione, bensì l'ente impositore, ossia l' , per Controparte_4
somme relative a debiti erariali.
Co 3. Con il secondo motivo il reclamante si duole che la sia stata di-
chiarata insolvente «senza essere stata posta nella condizione di pagare non avendo mai ricevuto neppure una diffida di messa in mora»; chiede, quindi, la revoca della liquidazione giudiziale: sia perché detta società «non si trovava e
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
4 non si trova in stato di insolvenza», sia in ragione del «difetto di legittimazione attiva della cessionaria in blocco di crediti senza dimostrazione del ti- CP_3
tolo specifico e senza specifica inclusione del credito poi peraltro azionato in assenza di alcuna preventiva comunicazione al “debitore ceduto”».
La questione è, in parte, ripresa nelle note depositate il 1° aprile 2024,
nelle quali «si ribadisce l'assenza di stato di decozione della società appellante,
evidenziando che la curatela nulla ha prodotto a smentita di quanto detto».
3.1. La doglianza è infondata, dovendo al riguardo evidenziarsi quanto segue:
- la notizia della cessione del credito era stata pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale, Parte Seconda, n. 23 del 24 febbraio 2018;
- secondo l'insegnamento della Corte Suprema, «l'accertamento dello stato d'insolvenza può essere introdotto (come nella specie) anche da un solo creditore, ma la sua consistenza non si riduce tanto all'accertamento dell'esi-
stenza di un solo credito bensì all'incapacità dell'imprenditore di far fronte (ad uno o più debiti) con l'uso di mezzi ordinari di pagamento e senza la distruzione delle consistenze patrimoniali ed aziendali» (così la motivazione di Cass.
8980/2016);
Co
- era – ed è ancora – onere (in alcun modo assolto) della dimostrare di essere in grado di adempiere i propri debiti, essendo sufficiente, per il credi-
tore, provare l'esistenza del titolo che lo legittima all'esercizio della pretesa;
e ciò secondo le regole generali, in base alle quali chi agisce per il pagamento di un proprio credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a dimostrare il mancato paga-
mento, poiché quest'ultimo integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
5 debitore che l'eccepisca, e soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pa-
gamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento a un determinato credito) l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, se costui controdeduca che il pagamento debba invece imputarsi a un credito diverso o più antico (Cass. 4689/1983, 3053/1985, 20288/2011 e
19039/2019).
4. Con l'ultimo motivo, il reclamante, nel riprendere il passaggio della sentenza impugnata in cui si afferma che «non risultano depositati i bilanci suc-
cessivi all'esercizio 2011», deduce che tale omissione non può far ritenere che un imprenditore sia insolvente, potendo comunque egli fornire la prova, che si può dare anche in sede di reclamo, dell'insussistenza dell'insolvenza attraverso il deposito di documentazione alternativa alle scritture contabili. Ciò premesso,
il reclamante afferma quindi: «La società “ ”, come si può Controparte_6
evincere dalla documentazione che si allega, non versava e non versa in stato
di insolvenza»; infine, aggiunge che «nel caso di specie pertanto la società non aveva i requisiti contabili per la dichiarazione di liquidazione giudiziale».
4.1. La doglianza va respinta.
4.1.1. Invero, premesso che – com'è noto – lo stato d'insolvenza consi-
ste nell'oggettiva impossibilita in cui si trova l'imprenditore di far fronte, per il venir meno delle normali condizioni di liquidità e di credito, tempestivamente e con mezzi ordinari alle proprie obbligazioni, è quindi evidente che la sussi-
stenza di tale stato è conclamata, nella vicenda in esame, dalla circostanza che neanche in questa sede sia stata fatta prontezza di pagamento del credito vantato da CP_3
4.1.2. Né, comunque, dai bilanci prodotti in questa sede può desumersi
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
6 l'insussistenza dei requisiti per la sottoposizione a liquidazione giudiziale.
Invero, ritenuto che il ricorrente, nell'affermare che «la società non aveva i requisiti contabili per la dichiarazione di liquidazione giudiziale», abbia inteso annoverare detta società tra le “imprese minori” alle quali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 121 Dlgs 14/2019, non si applicano le dispo-
sizioni sulla liquidazione giudiziale, comunque in base a quegli stessi bilanci non è possibile giungere all'auspicata conclusione.
Infatti:
- ai sensi dell'art. 121, le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso con-
giunto dei requisiti indicati nell'art. 2, 1° comma, lett. d);
- in base alla stessa lett. d), è «impresa minore» quella che presenta con-
giuntamente i seguenti requisiti:
1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non supe-
riore a euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare comples-
sivo annuo non superiore a euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'ini-
zio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a euro cin-
quecentomila.
Ora, nel bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 sono indicati:
- un attivo circolante di 352.998,00 euro, importo superiore ai
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
7 trecentomila indicati al punto 1);
- ricavi totali per 256.406,95 euro, e dunque un ammontare complessivo annuo superiore a duecentomila euro previsti dal punto 2).
Tali rilievi impongono dunque di affermare l'insussistenza di (almeno)
due dei requisiti di legge per poter ritenere che sia Controparte_1
«impresa minore», e dunque che a essa non debba applicarsi la normativa in materia di liquidazione giudiziale.
5. In conclusione, per quanto sin qui esposto, il gravame va respinto,
dovendo ritenersi che la sentenza impugnata sia immune dalle censure che le sono state mosse.
6. Alla soccombenza segue la condanna del reclamante al rimborso, ai resistenti, delle spese di questo grado del giudizio, come liquidate in dispositivo in base allo scaglione di riferimento ex Dm 147/2022; inoltre, tenuto conto dell'esito del gravame, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13, comma 1-quater, Dpr 115/2002 per il versamento, da parte del re-
clamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
6.1. Infine, va rilevato che il giudice delegato del Tribunale di Termini
Imerese, nell'autorizzare il curatore a costituirsi, ha richiamato l'art. 144 Dpr
115/2002 e ha attestato che la procedura era priva di fondi;
poiché, dunque, la curatela stessa si considera ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ne con-
segue che, ai sensi dell'art. 133 dello stesso decreto, andrà disposto che il pa-
gamento delle spese di lite dovute dal reclamante a detta curatela sia eseguito a favore dello Stato.
P. Q. M.
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
8 La Corte, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti sul reclamo proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Termini Imerese n. 4/2024 del 19 dicembre 2023-8 gennaio 2024, respinge il gravame;
condanna al rimborso, a ciascuno dei resistenti, delle Parte_1
spese di questo grado del giudizio, che liquida in €1.923,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge, disponendo, ai sensi dell'art. 133 Dpr
115/2002, che il relativo pagamento dovuto dal reclamante alla curatela sia ese-
guito a favore dello Stato;
dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13, comma 1-
quater, Dpr 115/2002 per il versamento, da parte del reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente im-
pugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della
Corte di Appello di Palermo, il 26 febbraio 2025.
Il Presidente rel. est.
Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con
firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del Dl 29 di-
cembre 2009, n. 193, convertito con modifiche dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, e del Dlgs 7
marzo 2005, n. 82, e successive modifiche, e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal de-
creto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
9