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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/04/2025, n. 1540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1540 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Nelle persone dei seguenti magistrati
Dott.ssa Daniela Galazzi Presidente
Dott. Andrea Compagno Giudice
Dott.ssa Claudia Spiga Giudice relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al N.R.G.13336 dell'anno 2021, pendente tra rappresentata e difesa dall'Avv. Antonina Riccio Parte_1
attrice
E
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo
[...]
convenuta
OGGETTO: contratto di fornitura
Conclusioni: come da verbale di udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del
23.9.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha agito in giudizio allegando di aver fornito diversi tipi di Parte_2 prodotti medicali all' Controparte_2 all'esito dell'aggiudicazione del relativo bando di gara. Non avendo la convenuta corrisposto il prezzo pattuito all'esito della regolare esecuzione della fornitura dei prodotti medicali previsti, ha quindi domandato la condanna Parte_2 della stessa la pagamento della complessiva somma di € 146.238,13, come risultante dalla fatture già inviate e dai relativi documenti di trasporto. L si è costituita in giudizio Controparte_3
deducendo di aver già corrisposto le somme indicate nelle fatture n. 170, 241, 691, 9 e
72; di aver già sollecitato il pagamento da parte dei rispettivi reparti di ulteriori fatture;
di non invece dover corrispondere alcuna somma in relazione alle fatture nn. 61, 62, 85,
145, 147 e 24, essendo le stesse state rifiutate da parte del portale SIOPE a causa di incongruenze riscontrate o ancora per mancanza dei relativi ordini di acquisto o del mancato riscontro da parte del reparto ordinante.
Osserva il Tribunale come, a seguito dell'ordinanza del 12.7.2024, l'attrice ha depositato la delibera dell'1.6.2015 di aggiudicazione della gara indetta per la fornitura triennale di materiale di emodinamica di chirurgia vascolare e di radiologia interventistica medica (di importo superiore alla soglia di cui all'art. 28 del d.lgs.
163/2006 e quindi di competenza di questa Sezione specializzata in materia di impresa), contenente la sottoscrizione dell'impresa aggiudicataria (che non risultava invece apposta nella copia in precedenza depositata), nonché l'invito dell'amministrazione appaltante all'inoltro della documentazione necessaria a dare corso al rapporto, e la successiva documentazione resa in adempimento di detto invito.
Tale documentazione (sottoscritta da entrambe le parti) risulta assolvere il requisito di forma prescritto dagli artt. 16 e 17 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440. Ed invero il verbale di aggiudicazione reca compiuta indicazione delle apparecchiature oggetto della fornitura con rimando ai relativi lotti, ed il corrispondente prezzo pattuito.
Fornita la prova quindi del valido titolo negoziale, risulta altresì assolto l'onere della prova gravante sul creditore in relazione all'effettiva esecuzione delle prestazioni.
Ed invero le fatture depositate in giudizio sono corredate dai documenti di trasporto sottoscritti dal soggetto che ha ricevuto il materiale e che attestano l'effettiva consegna delle apparecchiature indicate.
La contestazione svolta dalla convenuta in relazione alle fatture che si assumono irregolari, non vale pertanto a paralizzare la domanda spiegata da parte attrice, non essendo svolta una eccezione di inadempimento nei termini di cui all'art. 1460 c.c. ed essendo stata, di contro, fornita la prova dell'esecuzione della prestazione assunta.
In conclusione, superando la statuizione contenuta nell'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. resa nel corso del giudizio (avente natura anticipatoria della decisione finale), parte convenuta va condannata a pagare l'intero importo domandato pari a € 146.238,13 oltre gli interessi di cui al d.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture. Le spese di lite seguono soccombenza e si liquidano secondo i parametri medi di cui al d.m. 55/2014 e succ. mod., tenuto conto del valore della controversia e dell'attività espletata in € 14.103,00 oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge, oltre le spese vive pari a € 1550,15.
P.q.m.
Condanna l' Controparte_1
a pagare a la somma di € 146.238,13
[...] Parte_1
oltre gli interessi di cui al d.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture;
condanna la convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese di lite che si liquidano in € 14.103,00 oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge, oltre le spese vive pari a € 1.550,15.
Così deciso a Palermo nella camera di consiglio della Sezione specializzata in materia di Impresa in data 4.4.2025
La Giudice relatrice La Presidente
Claudia Spiga Daniela Galazzi