Sentenza 24 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 24/04/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 86/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno – Sezione del Lavoro – nelle persone dei magistrati: dr. Maura STASSANO Presidente dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere dr. Arturo PIZZELLA Consigliere relatore ha pronunziato all'esito della discussione del presente procedimento ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 del
D.lgs. n. 149/2022 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di appello iscritto al n. 305 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2021
T R A
n persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Ugo Della Monica come da procura in atti, con domicilio eletto in Cava dei Tirreni Viale Garibaldi n.
19 parte appellante
E
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Salerno alla Via De Leo CP_1
12 presso gli avv.ti Domenico Cantore e Filomena Sacco che lo rappresentano e difendono giusta procura generale alle liti
E in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Attilio Carlone come da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Salerno, alla Via Trento n. 82 b parti appellate
OGGETTO: opposizione ad estratto di ruolo;
appello avverso la sentenza n. 2159/2020 emessa dal
Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno, pubblicata il 19.11.2020
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 25.5.2018 la società cooperativa odierna appellante conveniva in giudizio e innanzi al Giudice del lavoro del Tribunale di CP_1 Controparte_2
Salerno, esponendo: che dall'estratto di ruolo rilasciato dalla concessionaria per la riscossione emergeva l'esistenza delle cartelle di pagamento analiticamente indicate alla pagina 2 dell'atto introduttivo, con riferimento a crediti correlati ad omissioni di versamento di premi che le cartelle CP_1
di pagamento in questione non erano state mai ritualmente notificate;
che i crediti portati dalle suddette cartelle sarebbero risultati insuscettibili di riscossione coattiva per insanabili vizi formali dei relativi titoli a cagione della omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi. Tanto esposto chiedeva al Giudice adito di annullare i suddetti titoli per i motivi di cui sopra, con vittoria di spese.
Nel costituirsi in giudizio ed confutavano l'opposizione e ne CP_1 Controparte_2 eccepivano la inammissibilità e l'infondatezza.
Con la sentenza n. 2159/2020 qui impugnata il Tribunale dichiarava inammissibile il ricorso, condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite. Il primo Giudice rilevava sulla base degli atti di causa la rituale notifica degli atti presupposti (cartelle di pagamento iscritte nei ruoli esattoriali) non tempestivamente impugnati dalla ricorrente nelle forme e nei termini di legge, puntualizzando altresì che, anche qualora l'istante avesse inteso far valere con l'opposizione de qua eventuali fatti estintivi verificatisi in epoca successiva alla notifica delle cartelle, ci si sarebbe trovati di fronte ad un'ipotesi di carenza di un concreto interesse ad agire, da ritenersi sussistente solo in presenza di una procedura esecutiva in danno del debitore, il quale, in assenza di esecuzione in atto, ben avrebbe potuto limitarsi a richiedere in sede amministrativa lo sgravio in via di autotutela di eventuali crediti prescritti.
Con riferimento a tali ultimi profili richiamava giurisprudenza di legittimità confortante la ricostruzione di cui sopra.
Con atto depositato in data 11.5.2021 la società cooperativa indicata in epigrafe proponeva appello nei confronti della sentenza di primo grado, sostenendo l'erroneità della stessa con riferimento ai seguenti profili: ammissibilità dell'opposizione proposta;
inesistenza della notifica degli atti presupposti e dell'intimazione di pagamento;
intervenuta prescrizione dei crediti;
ingiusta condanna alle spese per effetto della violazione del d.m. n. 55/2014, in presenza di un valore totale dei ruoli impugnati in misura di euro 38.962,05 con conseguente applicabilità dello scaglione da euro 26.001,00 ad euro
52.000,00. Concludeva chiedendo nel merito l'annullamento delle cartelle esattoriali in questione, con vittoria di spese.
Si costituivano nel presente grado le parti appellate indicate in epigrafe, resistendo all'avversa impugnazione e chiedendo alla Corte di disattenderla, con vittoria di spese. Alla data odierna, all'esito della discussione ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 del D.lgs. n. 149/2022, lette le conclusioni scritte depositate telematicamente conformemente all'invito formulato con precedente decreto, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
L'appello va disatteso e deve essere confermata la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione proposta dalla cooperativa nel senso già deciso dal Tribunale, atteso che, in ossequio a Parte_1
recente e persuasiva giurisprudenza in tema di opposizione ad estratto di ruolo, richiamata dallo stesso
Giudice di prime cure nella motivazione della sentenza impugnata, l'istante non risultava avere, sin dal momento della proposizione da parte sua dell'atto di opposizione da cui è derivato il presente giudizio, un effettivo e concreto interesse ad agire giuridicamente rilevante ex art. 100 c.p.c., e tanto per le ragioni che vanno ad esporsi.
Come noto, la S.C. ha risolto la controversa questione relativa alla ammissibilità o meno della opposizione a ruolo esattoriale non notificato (v. Cass. Sezioni Unite n. 19704/2015).
In particolare, i Giudici di legittimità hanno precisato che:
-il “ruolo” è un atto che deve essere notificato, e la cui notificazione coincide con la notificazione della cartella di pagamento;
è quindi un atto impugnabile, con decorrenza del relativo termine dalla data di notificazione della cartella di pagamento;
entro il suddetto termine pertanto il debitore può impugnare entrambi gli atti (“ruolo” e “cartella di pagamento”) contemporaneamente ovvero anche solo uno dei due che ritenga viziato, con il corollario che la nullità di un atto non comporta quella degli atti precedenti né di quelli successivi che ne sono indipendenti, e quindi che la nullità della cartella di pagamento non comporta necessariamente quella del ruolo mentre la nullità del ruolo determina necessariamente la nullità anche della cartella, questa essendo giuridicamente fondata su quel ruolo e, pertanto, “dipendente” dallo stesso;
-l'“estratto di ruolo” rilasciato dal concessionario, invece, non è specificamente previsto da nessuna disposizione di legge;
esso viene formato (quindi consegnato) solo su richiesta del debitore, ed è un mero “elaborato informatico formato dall'esattore (…) sostanzialmente contenente gli elementi della cartella”, quindi anche gli elementi del ruolo afferente quella cartella (v. Consiglio di Stato, IV, n. 4209 del 2014); l'estratto di ruolo pertanto non contiene (né, per sua natura, può contenere) nessuna pretesa impositiva, diretta o indiretta, e non è dunque autonomamente impugnabile per difetto di interesse del debitore ad agire per ottenerne l'annullamento.
La stessa S.C. ha poi chiarito che può eventualmente ravvisarsi l'interesse del debitore ad impugnare gli atti che nell' “estratto di ruolo” sono indicati e riportati (cioè: iscrizione del richiedente in uno specifico “ruolo” di un determinato ente impositore per un preciso “credito” di quest'ultimo; relativa cartella di pagamento fondata su detta iscrizione;
notificazione della medesima -e del ruolo- al richiedente nella data indicata nell'estratto di ruolo ricevuto), ma occorre tuttavia operare una distinzione:
-se l'opponente non ha ricevuto la notifica della cartella di pagamento indicata nell'estratto di ruolo e viene a conoscenza dell'atto impositivo solo a seguito del rilascio dell'estratto di ruolo, allora può impugnare l'estratto stesso al fine di eccepire la mancanza o l'invalidità della notifica della cartella;
-se, invece, il debitore ha ricevuto la regolare notifica della cartella riportata nell'estratto di ruolo, non può più contestare, con l'opposizione avverso l'estratto, la fondatezza della pretesa creditoria, che avrebbe dovuto porre in discussione esclusivamente mediante la tempestiva impugnazione della cartella di pagamento e/o dell'avviso di addebito nei modi e nei termini di legge.
La medesima ricostruzione ermeneutica esposta dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 19704/2015 è stata poi confermata anche dalla sentenza n. 22946/2016 della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro. In detta pronunzia i Giudici di legittimità hanno peraltro opportunamente precisato che “è esclusa la autonoma impugnabilità da parte del debitore dell'estratto di ruolo in difetto di una procedura esecutiva attivata dall'amministrazione per il recupero del credito ivi risultante” (v. anche Cass. n. 20618/2016), osservando che “al risultato di eliminare il provvedimento afflittivo (la cartella esattoriale ancora iscritta a ruolo, costituente titolo esecutivo nei suoi confronti) la cui riscossione a suo avviso non era più esigibile per intervenuta prescrizione del credito dell'amministrazione, il debitore sarebbe potuto giungere attivandosi in via amministrativa, ovvero limitandosi a richiedere lo sgravio, in via di autotutela del credito dell'amministrazione ormai prescritto”, e non apparendo dunque necessario, in difetto di attività esecutiva da parte del creditore, instaurare l'azione giudiziaria di accertamento negativo del credito.
Con riferimento, dunque, all'estratto di ruolo, la natura di atto interno, meramente certificatorio e quindi privo di manifestazione di volontà impositiva, e privo anche di valenza di intimazione, ovverosia di minaccia di esecuzione, esclude che il contribuente, in assenza di azioni coercitive od esecutive volte al recupero dei crediti in questione, possa far valere giudizialmente ed in via di azione principale l'evento estintivo, ovverosia la prescrizione, tipica eccezione in senso stretto ex art. 2938 cod. civ. validamente opponibile a pretesa incombente.
In termini analoghi si sono espresse, anche in epoca più recente, la Suprema Corte nonché attenta giurisprudenza di merito. Cassazione civile, sez. III, 09/03/2017, n. 6034, in particolare (cfr. relativa motivazione), nel richiamare espressamente “le sentenze nn. 20618 del 13 ottobre 2016 e 22946 del 10 novembre 2016” ha ribadito come sia comunque a disposizione del debitore “lo strumento della richiesta di sgravio in via amministrativa da rivolgere direttamente all'amministrazione e, divenuta attuale la minaccia di esecuzione o questa stessa, l'opposizione prevista dall'art. 615 cod. proc. civ.” A sua volta la Corte di appello di Reggio Calabria, sez. lav., 12/11/2021, n. 478 ha precisato in motivazione, in linea con l'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato e con riferimento all'ipotesi di un estratto di ruolo rilasciato, su richiesta del contribuente, dal concessionario della riscossione, come “l'interesse a veder definito negativamente l'accertamento sulla sussistenza del credito insorge quando il contribuente abbia esperito inutilmente la procedura di sgravio in sede amministrativa” atteso che “L'interesse ad agire, in termini generali, costituisce una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l'azione, e si identifica nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non altrimenti conseguibile senza l'intervento chiarificatore del giudice”, sicchè al risultato di eliminare il provvedimento afflittivo (la cartella esattoriale ancora iscritta a molo, costituente titolo esecutivo nei confronti del contribuente) la cui esecuzione “non era più esigibile per intervenuta prescrizione del credito”, il soggetto debitore “sarebbe potuto giungere attivandosi in via amministrativa, ovvero limitandosi a richiedere lo sgravio, in via di autotutela del credito dell'amministrazione ormai prescritto”, e, dunque, “Non era necessario percorrere, in difetto di alcuna attività esecutiva da parte dell'amministrazione, la strada dell'azione di accertamento negativo del credito. Avrebbe potuto legittimamente essere oggetto di impugnazione soltanto il provvedimento dell'amministrazione che avesse negato lo sgravio”. Tale ultimo concetto era stato già espresso, peraltro, da Cassazione civile sez. VI, 07/03/2019, n. 6723, secondo cui (cfr. motivazione per esteso)
“l'azione con la quale ai sensi dell'art. 615 c.p.c., si contesta il diritto di procedere all'esecuzione forzata presuppone l'esistenza quantomeno della minaccia attuale di atti esecutivi”, tanto non senza trascurare l'ulteriore circostanza per cui il decorso di un considerevole lasso di tempo ben può accompagnarsi alla
“eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva” ed alla mancata riscossione coattiva da parte dell'ente impositore.
Venendo dunque ad applicare i principi di cui sopra al caso di specie, deve osservarsi che, non risultando specificamente contestata dall'appellante nemmeno nel presente grado di giudizio la circostanza della mancata impugnazione nei termini e nelle forme di legge dei titoli in questione, la stessa parte ricorrente non ha dedotto nell'atto introduttivo e nello stesso atto di impugnazione l'esistenza, all'attualità, di procedure esecutive o di riscossione coattiva azionate nei suoi confronti al fine di recuperare gli importi di cui agli avvisi in questione, né ha dedotto e comunque documentato specifici atti di pagamento da parte sua degli importi di cui ai titoli in oggetto.
L'istante, peraltro, non ha neppure richiamato in atto introduttivo l'esistenza di specifiche richieste di sgravio indirizzate sia al creditore che al concessionario e, tantomeno, di provvedimenti di contenuto negativo da parte del creditore in risposta ad eventuali istanze in tal senso della società contribuente, tali da determinare una situazione di incertezza giuridica sulla sorte dei crediti vantati cui porre utilmente rimedio in questa sede con un'azione di accertamento negativo dei predetti crediti. Le conclusioni di cui sopra, con riferimento in particolare all'insussistenza di un concreto e diretto interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo all'opponente, possono essere tenute ferme anche all'esito della recentissima pronuncia delle Sezioni Unite n. 26283 del 6.9.2022, secondo cui, in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), nel selezionare specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale e nel plasmare in tal modo l'interesse ad agire configurandolo quale condizione dell'azione avente natura
"dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione incidendo in tal modo sulla pronuncia della sentenza, si applica anche nei processi pendenti, nell'ambito dei quali lo specifico interesse ad agire va comunque dimostrato dall'interessato.
Nel caso di specie l'originaria parte opponente non ha neppure specificamente dedotto nel corso del presente procedimento l'esistenza nel caso di specie di alcuna delle ipotesi previste dal legislatore della riforma, il quale, come noto, ha disposto che "Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
Tanto assodato, le censure di merito riproposte anche nel presente grado dalla società appellante risultano dunque assorbite per effetto della conferma, anche in questa sede e con le precisazioni di cui sopra, della declaratoria di inammissibilità già adottata dal Tribunale, il tutto non senza rimarcare che la stessa Suprema Corte (cfr. Cass. civ. Sez. II, 07/03/2002, n. 3330), non ha mancato di precisare come l'assenza di interesse ad agire, richiesto per qualsiasi domanda dall'art. 100 c.p.c., sia rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento in quanto costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda, sicchè la sua sussistenza va sempre accertata dal giudice, tanto persino nell'eventuale (non sussistente, peraltro, nel caso di specie) ipotesi di assenza di contrasto tra le parti sul punto.
Per completezza di esposizione va altresì dato atto in tale sede che è intervenuta nelle more del presente procedimento la pronuncia della Corte Costituzionale, n.190 del 17/10/2023, la quale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in base al quale, come visto, è consentita la diretta impugnazione della cartella che si assume invalidamente notificata, e di cui si sia venuti a conoscenza tramite la consultazione dell'estratto di ruolo, solo con riferimento alle richiamate - specifiche - fattispecie attinenti a rapporti con la pubblica amministrazione.
La predetta pronuncia, nel richiamare in motivazione la sussistenza di un preoccupante contenzioso seriale generato dalla vulnerabilità del sistema, nell'ambito del quale spesso l'agente della riscossione non è in grado di fornire la prova della regolare notifica, ha anche chiarito come il rimedio a tale situazione coinvolga profili rimessi - quanto alle forme e alle modalità - alla discrezionalità del legislatore e non spetti, almeno in prima battuta, al Giudice di legge, potendo il legislatore in prospettiva intervenire in più direzioni, ovvero sia estendendo, con i criteri ritenuti opportuni, la possibilità di una tutela “anticipata” a fattispecie ulteriori rispetto a quelle previste dalla norma oggetto di censura, sia, dall'altro, agendo in radice sulle patologie che ancora persistono nel sistema italiano della riscossione, tanto al fine di strutturare il predetto sistema “[…] in modo che tale fenomeno non si ripeta, evitando, in particolare, il danno di gravi falle nell'adempimento del dovere tributario,
«preordinato al finanziamento del sistema dei diritti costituzionali, i quali richiedono ingenti quantità di risorse per divenire effettivi» (sentenza n. 288 del 2019)”.
Tenuto conto di ciò, le censure riproposte anche nel presente grado risultano dunque assorbite per effetto della conferma della declaratoria di inammissibilità dell'originaria opposizione, dovendosi in ogni caso precisare, infine, che la predetta declaratoria di inammissibilità dell'originaria domanda prevarrebbe in ogni caso anche rispetto ad eventuali ipotesi di cessazione della materia del contendere e sopravvenuta mancanza d'interesse da parte del ricorrente per intervenuta sopravvenienza, in particolare, di previsioni normative di definizione dei carichi di ruolo (cfr. per l'espressione del principio generale Cassazione civile sez. lav., 26/07/1983, n. 5137).
Tenuto conto di quanto esposto, ogni ulteriore questione prospettata dalle parti deve ritenersi assorbita, tanto tenuto in ogni caso conto dell'assenza di documentazione allegata al ricorso a sostegno della - peraltro del tutto generica- deduzione dell'originaria ricorrente a pagina 1 del ricorso introduttivo circa la richiesta da parte sua di un finanziamento bancario che sarebbe stato condizionato alla “assenza di posizioni debitorie”; deduzione, la predetta, neppure esplicitamente riproposta nell'atto di impugnazione.
Quanto infine alla censura relativa alla liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, deve prendersi atto della assoluta correttezza della decisione del Tribunale, che ha applicato i minimi tabellari vigenti al momento della decisione, sulla base dello scaglione di valore richiamato dalla stessa parte appellante nell'atto di appello e con esclusione della fase istruttoria.
Deve dunque confermarsi, con le precisazioni di cui sopra, la sentenza impugnata. Le spese del presente grado tra le parti devono essere regolate sulla base del principio della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore del presente contenzioso e nei limiti delle vigenti previsioni tabellari.
In considerazione del contenuto della presente pronuncia, va dichiarata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando nel procedimento di appello instaurato in data 11.5.2021 da
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di in persona del Parte_1 CP_1
legale rappresentante p.t. ed in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 2159/2020, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: rigetta l'appello di Parte_1 condanna l'appellante al pagamento in favore delle parti appellate delle spese del presente grado di giudizio, liquidate per ciascuna di esse in complessivi € 3.473,00 per competenze, oltre esborsi, rimborso forfetario nella misura del 15% ed Iva e Cpa come per legge, con attribuzione al procuratore dell' per dichiarato anticipo con riferimento alla relativa posizione Controparte_2
processuale; dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Salerno, 3.3.2025
Il CONS. EST.
(Dott. Arturo Pizzella)
Il PRESIDENTE
(Dott. Maura Stassano)