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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 21/05/2025, n. 1208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1208 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1745/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza 21/05/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1745/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUSSO Parte_1 C.F._1
GIOVANNI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. RUSSO GIOVANNI
ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 ament in VIA BRINDISI N. 45 FOGGIApresso il difensore avv. CONTURSI CHIARA
resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con atto depositato il 22/02/2024, parte ricorrente, titolare della pprestazione con categoria e numero indicati in domanda (INVCIV , ha adito questa A.G. per sentir dichiarare P.IVA_2
l'illegittimità della pretesa dell' pero (anche a mezzo compensazione) CP_1 dell'indebito, comunicato dall' on nota in data 07.09.2020 per € 9.889,59, da CP_2 effettuarsi mediante una trattenuta mensile di € 123,62; l'indebito sull'assegno di invalidità si era formato per superamento dei limiti reddituali;
come tale era irripetibile in considerazione dell'affidamento dell'accipienes; in ogni caso stante la irripetibilità delle somme percepite prima dell'intervento del provvedimento che accerti il venir meno dei requisiti, salve- come detto- le ipotesi in cui sia possibile escludere il legittimo affidamento del percipiente. Richiamava, inoltre, il principio giurisprudenziale per il quale i dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conoscibili dall' in via telematica, CP_1 con la conseguenza che l'indebito assistenziale per venire meno d uisiti reddituali, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che il pensionato si trovasse, al momento della percezione, in situazione di dolo rispetto al venire meno del suo diritto. Nel caso di specie, la determinazione del rateo di pensione non era stata
1 influenzata da dolo, da omissioni o da incompleta segnalazione di dati rilevanti ad opera della parte ricorrente.
Si costituiva l' eccependo la correttezza del recupero, trovando applicazione al caso di CP_1 specie la regol erale ex art. 2033 c.c. Per tali ragioni chiedeva il rigetto del ricorso.
Osserva
In materia di indebito assistenziale non si applica la disciplina dell'art. 13 della L. n. 412 del 1991, che si riferisce all'indebito previdenziale, vi è che nella specie vanno bensì applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza della Suprema Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, un'articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento). Nella normativa appositamente dettata in materia, come innanzi richiamata, va ricercata la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate agli invalidi civili, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c. di disposizioni di questo genere - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali.
In termini generali, la Suprema Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008, v. pure n. 11921/2015) che <>. Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorchè pur affermando - ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile” (ord. n. 264/2004). Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993). Principi tutti ribaditi, da Cass., 30.06.2020, n. 13223.
Va rammentato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
Cassazione civile sez. VI, 30/06/2020, n.13223 ha chiarito che In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ripetibilità dei ratei di assegno sociale, perché l'assistito aveva inserito nelle
2 dichiarazioni reddituali i ratei della pensione estera che determinavano il superamento dei limiti di reddito).
La norma (che ha modificato il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 35, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente: "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa". L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza di quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all' CP_1
Infine va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi l' già conosce. CP_1 CP_2
In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione reddituale) appare certamente CP_2 tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che la legge citata (D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003) onera l' della attivazione dei controlli reddituali in via telematica allo CP_1 scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito.
Sicché, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere di CP_1
Inoltre come già detto, il D.L. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, al comma 1 prevede l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza per la CP_1 raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale".
Il comma 2 stabilisce "Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazione del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali." Infine va osservato che in casi simili (secondo una considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale), allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est. Picone).'
3 In presenza di un legittimo affidamento del beneficiario, l'indebito assistenziale derivante dal superamento dei limiti reddituali è ripetibile solamente per quanto attiene alle somme versate dall'
dopo il momento in cui è stato emesso il provvedimento che accerta il predetto superamento CP_1 dei limiti reddituali (in senso conforme, la più risalente Cass. civ., sez. lav., 23.01.2008, n. 1446, la quale, in una fattispecie di indebito assistenziale derivante dalla mancanza del requisito di incollocazione al lavoro, ha ritenuto che le norme dettate in materia di indebito assistenziale derivante dalla carenza dei requisiti extrasanitari prescrivono che vengano restituiti solamente i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta)”. Ed ancora, la Suprema Corte: <<< La revoca di un trattamento di invalidità civile a motivo dell'insussistenza delle condizioni per il godimento (nella specie, perché il beneficiario era titolare anche dell'assegno ordinario di invalidità) comporta l'obbligo di restituzione all' a titolo di indebito, dei soli ratei percepiti dalla data del provvedimento ablatore, esclusa la ripetizione anche delle somme precedentemente corrisposte>>. (Cass. n.28163/2018).
Tanto premesso come specificamente dedotto dall' , l'indebito si è formato su somme CP_1 indebitamente erogate a titolo di assegno invalidità civile divenute indebite a seguito di superamento del limite reddituale previsto ex lege per l'erogazione di altro trattamento pensionistico (cat.SO) e relative al periodo 2012 e 2013.
Occorre allora anzitutto verificare se la ricorrente abbia percepito quegli importi in ragione di un legittimo affidamento.
La domanda introduttiva fa riferimento alla missiva del 7-9-2020.
L' fa, invece, riferimento ad una missiva dell'anno 2013 nella quale si faceva espresso CP_1 riferimento all'importo divenuto indebito . Si osserva tuttavia che con nota in data 6 novembre 2013 l' comunicava un indebito- a quel CP_2 momento già formatosi- dell'ammontare di € 9889,59 (esattamente il medesimo per cui è causa); con ciò volendosi evidenziare che la percezione indebita non è successiva ad un atto tale da escludere il legittimo affidamento, bensì anteriore già alla data da ultimo indicata.
Altro se la comunicazione di rideterminazione o di revoca della erogazione fosse stata anteriore.
Sicchè anche alla luce della nota invocata dall' i termini della questione non cambiano. CP_1
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sulla domanda proposta da così dispone: Parte_1
- accoglie la domanda;
- dichiara irripetibile l'indebito per cui è causa e condanna l a restituire alla CP_1 ricorrente gli importi trattenuti in danno della ricorrente per il titolo in questione;
- condanna l al pagamento delle spese processuali che liquida in € 43,00 per CP_1 esborsi ed 97,00, oltre spese generali (15%) IVA e CPA come per legge. Con attribuzione Avv. Russo.
Foggia, 21 maggio 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza 21/05/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1745/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUSSO Parte_1 C.F._1
GIOVANNI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. RUSSO GIOVANNI
ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 ament in VIA BRINDISI N. 45 FOGGIApresso il difensore avv. CONTURSI CHIARA
resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con atto depositato il 22/02/2024, parte ricorrente, titolare della pprestazione con categoria e numero indicati in domanda (INVCIV , ha adito questa A.G. per sentir dichiarare P.IVA_2
l'illegittimità della pretesa dell' pero (anche a mezzo compensazione) CP_1 dell'indebito, comunicato dall' on nota in data 07.09.2020 per € 9.889,59, da CP_2 effettuarsi mediante una trattenuta mensile di € 123,62; l'indebito sull'assegno di invalidità si era formato per superamento dei limiti reddituali;
come tale era irripetibile in considerazione dell'affidamento dell'accipienes; in ogni caso stante la irripetibilità delle somme percepite prima dell'intervento del provvedimento che accerti il venir meno dei requisiti, salve- come detto- le ipotesi in cui sia possibile escludere il legittimo affidamento del percipiente. Richiamava, inoltre, il principio giurisprudenziale per il quale i dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conoscibili dall' in via telematica, CP_1 con la conseguenza che l'indebito assistenziale per venire meno d uisiti reddituali, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che il pensionato si trovasse, al momento della percezione, in situazione di dolo rispetto al venire meno del suo diritto. Nel caso di specie, la determinazione del rateo di pensione non era stata
1 influenzata da dolo, da omissioni o da incompleta segnalazione di dati rilevanti ad opera della parte ricorrente.
Si costituiva l' eccependo la correttezza del recupero, trovando applicazione al caso di CP_1 specie la regol erale ex art. 2033 c.c. Per tali ragioni chiedeva il rigetto del ricorso.
Osserva
In materia di indebito assistenziale non si applica la disciplina dell'art. 13 della L. n. 412 del 1991, che si riferisce all'indebito previdenziale, vi è che nella specie vanno bensì applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza della Suprema Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, un'articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento). Nella normativa appositamente dettata in materia, come innanzi richiamata, va ricercata la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate agli invalidi civili, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c. di disposizioni di questo genere - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali.
In termini generali, la Suprema Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008, v. pure n. 11921/2015) che <>. Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorchè pur affermando - ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile” (ord. n. 264/2004). Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993). Principi tutti ribaditi, da Cass., 30.06.2020, n. 13223.
Va rammentato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
Cassazione civile sez. VI, 30/06/2020, n.13223 ha chiarito che In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ripetibilità dei ratei di assegno sociale, perché l'assistito aveva inserito nelle
2 dichiarazioni reddituali i ratei della pensione estera che determinavano il superamento dei limiti di reddito).
La norma (che ha modificato il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 35, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente: "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa". L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza di quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all' CP_1
Infine va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi l' già conosce. CP_1 CP_2
In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione reddituale) appare certamente CP_2 tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che la legge citata (D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003) onera l' della attivazione dei controlli reddituali in via telematica allo CP_1 scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito.
Sicché, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere di CP_1
Inoltre come già detto, il D.L. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, al comma 1 prevede l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza per la CP_1 raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale".
Il comma 2 stabilisce "Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazione del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali." Infine va osservato che in casi simili (secondo una considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale), allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est. Picone).'
3 In presenza di un legittimo affidamento del beneficiario, l'indebito assistenziale derivante dal superamento dei limiti reddituali è ripetibile solamente per quanto attiene alle somme versate dall'
dopo il momento in cui è stato emesso il provvedimento che accerta il predetto superamento CP_1 dei limiti reddituali (in senso conforme, la più risalente Cass. civ., sez. lav., 23.01.2008, n. 1446, la quale, in una fattispecie di indebito assistenziale derivante dalla mancanza del requisito di incollocazione al lavoro, ha ritenuto che le norme dettate in materia di indebito assistenziale derivante dalla carenza dei requisiti extrasanitari prescrivono che vengano restituiti solamente i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta)”. Ed ancora, la Suprema Corte: <<< La revoca di un trattamento di invalidità civile a motivo dell'insussistenza delle condizioni per il godimento (nella specie, perché il beneficiario era titolare anche dell'assegno ordinario di invalidità) comporta l'obbligo di restituzione all' a titolo di indebito, dei soli ratei percepiti dalla data del provvedimento ablatore, esclusa la ripetizione anche delle somme precedentemente corrisposte>>. (Cass. n.28163/2018).
Tanto premesso come specificamente dedotto dall' , l'indebito si è formato su somme CP_1 indebitamente erogate a titolo di assegno invalidità civile divenute indebite a seguito di superamento del limite reddituale previsto ex lege per l'erogazione di altro trattamento pensionistico (cat.SO) e relative al periodo 2012 e 2013.
Occorre allora anzitutto verificare se la ricorrente abbia percepito quegli importi in ragione di un legittimo affidamento.
La domanda introduttiva fa riferimento alla missiva del 7-9-2020.
L' fa, invece, riferimento ad una missiva dell'anno 2013 nella quale si faceva espresso CP_1 riferimento all'importo divenuto indebito . Si osserva tuttavia che con nota in data 6 novembre 2013 l' comunicava un indebito- a quel CP_2 momento già formatosi- dell'ammontare di € 9889,59 (esattamente il medesimo per cui è causa); con ciò volendosi evidenziare che la percezione indebita non è successiva ad un atto tale da escludere il legittimo affidamento, bensì anteriore già alla data da ultimo indicata.
Altro se la comunicazione di rideterminazione o di revoca della erogazione fosse stata anteriore.
Sicchè anche alla luce della nota invocata dall' i termini della questione non cambiano. CP_1
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sulla domanda proposta da così dispone: Parte_1
- accoglie la domanda;
- dichiara irripetibile l'indebito per cui è causa e condanna l a restituire alla CP_1 ricorrente gli importi trattenuti in danno della ricorrente per il titolo in questione;
- condanna l al pagamento delle spese processuali che liquida in € 43,00 per CP_1 esborsi ed 97,00, oltre spese generali (15%) IVA e CPA come per legge. Con attribuzione Avv. Russo.
Foggia, 21 maggio 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
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