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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 15/10/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Piero Rocchetti PRESIDENTE
Dott. ssa Patrizia Visaggi CONSIGLIERE Rel.
Dott. Fabrizio Aprile CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n.ro 96 /2025 R.G.L. promossa da:
nata a [...] il [...], residente a [...]Parte_1
nella Via Primo Maggio n. 11, C.F. , C.F._1
rappresentata e difesa, per procura in atti, dagli Avv.ti Walter Miceli,
BI CI, LA RI e NI LD, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Biella nella Via G. De
Marchi, n. 4/A
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
APPELLATO contumace
Oggetto: Altre ipotesi
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
Come da ricorso depositato il 19.2.2025
1 FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 311/24, pubblicata il 20.9.2024, il Tribunale di Asti ha riconosciuto il diritto di ad usufruire della carta Parte_1
docente per gli a.s. 2022/2023 e 2023/2024 avendo la ricorrente lavorato in forza di supplenze conferite sino al termine delle attività didattiche. Il Tribunale, richiamati i principi affermati in materia dalla giurisprudenza eurounitaria (C.G. UE del 18.5.2022) e di legittimità
(Cass.n.29961/2023), ha ritenuto la normativa nazionale che riserva la carta docente al solo personale in ruolo (art.1 co.121/124
L.107/2015, D.P.C.M. 23.9.2015 e 28.11.2016), in contrasto con la clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva
1999/70/CE, essendo il docente assunto per supplenze annuali (su organico di diritto o di fatto) comparabile con il docente di ruolo. Ha invece negato il diritto per l'a.s. 2021/2022, durante il quale la ricorrente è stata assunta con plurimi contratti di supplenza breve e saltuaria (art. 4, co.3, l. 124/1999), posto che la ratio del beneficio è quella di fornire un sostegno formativo all'intera attività didattica, su un piano di durata “annuale”, prospettiva che non ricorre nel caso di supplenze brevi e saltuarie, non paragonabili a quelle rese con incarico fino al termine dell'attività didattica.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la docente, benchè ritualmente citato il è rimasto contumace. CP_1
All'udienza del 9.10.2025 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata al 15.10.2025 ex art.348 c.p.c.. Anche in tale udienza nessuno è comparso e la Corte ha deciso la causa.
La fattispecie oggetto di giudizio è disciplinata dall'art. 348, 2° comma, c.p.c. il quale testualmente prevede che: “Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio con ordinanza non impugnabile rinvia la causa ad una prossima udienza della quale il cancelliere dà comunicazione
2 all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare
l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio”.
Secondo il consolidato orientamento della S.C., “La disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro regolate dalla l. n.
533 del 1973, non ostandovi la specialità del rito da questa introdotto, né i principi cui essa si ispira;
ne consegue che, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., anche in tali controversie, la mancata comparizione dell'appellante all'udienza di cui all'art. 437 c.p.c. non consente la decisione della causa nel merito, ma impone la fissazione di nuova udienza, da comunicare nei modi previsti, nella quale il ripetersi di tale difetto di comparizione comporta la dichiarazione di improcedibilità dell'appello” (Cass. n.41733/2021).
Va dunque dichiarata l'improcedibilità dell'appello.
Consegue, ex lege (art. 1, commi 17-18, L. 228/2012), la dichiarazione che l'appellante è tenuta all'ulteriore pagamento di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P . Q . M .
Visto l'art. 436 bis c.p.c., dichiara l'improcedibilità dell'appello; dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso all'udienza del 15.10.2025
CONSIGLIERE Est. PRESIDENTE
Dott.ssa Patrizia Visaggi Dott. Piero Rocchetti
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