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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 08/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2052/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Seconda Civile in persona del giudice, dott.ssa Maddalena Ciccone, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2052 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Lissone, piazza La Pira 6, presso lo studio dell'avv.
Giacomo Bonazza, che lo rappresenta e lo difende giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE
e
(C.F. e P.IVA ), in persona del legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Monza, via Valcava n. 20, presso lo studio dell'avv. Christian Ravasi, che la rappresenta e la difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha Parte_1
convenuto in giudizio la società chiedendo, in via principale nel CP_1
merito, di “accertare e dichiarare per i motivi in fatto e in diritto di cui in narrativa, il diritto di credito vantato dal Dott. nei confronti della società e, Parte_1 CP_2
pagina 1 di 8 per l'effetto, condannare la al pagamento in favore dell'attore dell'importo di € CP_2
330.250,00, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo o di quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia in corso di causa”.
L'attore ha allegato e dedotto a tal fine:
- di aver ricoperto a partire dall'anno 2008 sino all'anno 2022 il ruolo di
Direttore Sanitario presso i centri ambulatoriali gestiti dalla società CP_2
di Mezzago, Antegnate, Castano Primo, Cesano Maderno, Usmate Velate, per la cui attività era stato concordato un compenso pari ad €1.000,00 mensili per ogni struttura sanitaria in cui avrebbe prestato la propria attività;
- che la durata del contratto d'opera era annuale con rinnovo tacito di anno in anno salva la facoltà di recesso di una delle parti che doveva essere comunicata entro 60 gg a mezzo pec o raccomandata;
- che in data 05/01/2022, non ricevendo alcun compenso per l'attività prestata, rassegnava a le proprie dimissioni;
CP_2
- che in data 24/03/2022 chiedeva tramite pec a il pagamento dei CP_2
propri compensi per l'attività professionale svolta.
***
Si è costituita in giudizio chiedendo: “In via principale, nel merito: CP_1
1) rigettare tutte le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa;
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea, 2) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di parte dell'ingente credito dedotto insoluto in giudizio ai sensi dell'art. 2956, numero 2, c.c. ed in via di ulteriore subordine come precisato in narrativa ai sensi del combinato disposto degli articoli
2934 e 2946 c.c.”
Nel merito, la convenuta ha contestato la ricostruzione dei fatti e le conclusioni dell'attore, eccependo la mancata prova dell'accordo sulla base del quale sarebbe stato stabilito un compenso pari ad €1.000,00 mensili per ogni struttura sanitaria in cui avrebbe prestato la propria attività.
pagina 2 di 8 Al contrario, la convenuta ha dedotto che il compenso dell'attore era stato pattuito in €50,00/orari per l'attività odontoiatrica prestata e per l'attività resa in qualità di Direttore Sanitario e che era stato pattuito un compenso aggiuntivo di
€100,00 per ogni impianto dentale posizionato ai pazienti. ha inoltre dedotto e documentato di aver saldato tutte le CP_1
fatture emesse da per le prestazioni professionali svolte. Parte_1
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita con produzioni documentali e all'udienza del 18/09/2024, svoltasi in modalità cartolare, mediante deposito di note di trattazione scritta, rassegnate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
Come emerge dall'esposizione che precede, l'attore ha evidentemente svolto una domanda di pagamento (rectius: adempimento) ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c., per l'importo di €330.250,00.
Trovano, dunque, applicazione le ordinarie regole in tema di prova dei diritti di credito (Cass. 9351/2007; Cass. 2387/2004; Cass. 20073/2004; Cass., sez. un.,
13533/2001), e, dunque, il creditore che agisca per l'adempimento è tenuto a fornire la prova del titolo e della esigibilità della prestazione richiesta, potendo limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, gravando, viceversa, sul debitore - in applicazione di principi di persistenza del diritto di credito e di vicinanza della prova – l'onere di provare il fatto estintivo dell'obbligazione, costituito dall'adempimento (Cass. 25584/2018).
È noto infatti che, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo pagina 3 di 8 dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c.” (così, per tutte, Cass. n. 25584 del 12/10/2018). Vale ricordare, ancora, che “secondo i noti principi in tema di riparto dell'onere probatorio, nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione
(art. 1453 c.c.), incombe al creditore di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, e di allegare il fatto d'inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte” (cfr. ex plurimis Cass. 826/2015).
Nella fattispecie, dunque, spettava all'attore provare e documentare l'accordo (la stipula del contratto d'opera) in esecuzione del quale sarebbero dovute le somme riportate nella fattura n. 16 del 22/12/2021, fattura n. 5 del
04/09/2019, fattura n. 2 del 04/03/2020, fattura n. 6 del 06/08/2020, fattura n.
12 del 3/12/2020, fattura n. 1 del 04/01/2021, fattura n. 4 del 08/04/2021, fattura n. 8 del 04/06/2021, fattura n. 10 del 06/07/2021, fattura n. 13 del
04/10/2021, fattura n. 14 del 14/11/2021 e fattura n. 15 del 1/12/2021, versate in atti (cfr. doc. 6, nonché da doc. 12 a doc. 23 e doc. 25 attore).
Ebbene, pare decisiva – ed assorbente di qualsivoglia altra considerazione –
l'omessa dimostrazione, ad opera dell'attore, dell'accordo in ordine al compenso di €1.000,00 mensili, asseritamente pattuito per l'attività professionale resa in ogni struttura sanitaria gestita da che avrebbe dovuto costituire fonte del CP_2
credito dedotto insoluto in giudizio.
Tale accordo (o contratto che dir si voglia) risulta finanche insufficientemente descritto, e quindi nient'affatto documentato dalla difesa di parte attrice, atteso che la scrittura privata del 1°/02/2008, denominata “accordo di collaborazione professionale” si limita a stabilire che: “a) il dr. presterà la Pt_1
propria attività lavorativa con la massima cura e diligenza presso gli ambulatori odontoiatrici della ed altresì accetta la nomina di Direttore Sanitario, in quanto professionista CP_2
abilitato; b) il compenso del Dr. sarà corrisposto allo stesso ad esibizione di regolare Pt_1
ricevuta/fattura” (cfr. doc. 1 di parte attrice). pagina 4 di 8 Ciò posto, secondo la difesa di parte attrice l'attività di direttore sanitario presso i centri ambulatoriali gestiti dalla società di Mezzago, CP_2
Antegnate, Castano Primo, Cesano Maderno, Usmate Velate sarebbe diversa e ulteriore rispetto a quella svolta in qualità di odontoiatra, per cui era stato pattuito un compenso di €50,00/orari, nonché un compenso aggiuntivo di €100,00 per ogni impianto dentale posizionato ai pazienti;
manca però la prova dell'accordo circa il compenso pattuito (in tesi pari ad €1.000,00 mensili per ogni struttura sanitaria in cui avrebbe prestato la propria attività di direttore sanitario) per l'attività professionale svolta presso i centri ambulatoriali gestiti dalla società
, nonché la prova dell'obbligazione dell'attore di prestare la propria CP_2
attività lavorativa presso ciascuna delle suddette strutture sanitarie.
Di conseguenza, considerato che l'accordo relativo al prezzo per le prestazioni professionali risulta contestato dalla convenuta, il documento fiscale non costituisce elemento utile ai fini della prova dell'esistenza del rapporto negoziale sulla cui base la pretesa di pagamento è stata formulata.
Si tratta, infatti, di documenti di formazione unilaterale, inidonei a provare l'effettivo accordo in ordine al prezzo della prestazione d'opera, in quanto non accettati, nemmeno tacitamente, dal contraente destinatario della prestazione che ne costituisce oggetto, né sottoscritti e, comunque, insufficienti a ricondurre l'inadempimento contrattuale in ordine all'obbligazione di pagare il prezzo (in tesi) pattuito per la prestazione delle attività professionali rese da
[...]
come tali inidonei a provare l'effettivo accordo in ordine al Parte_1
prezzo del contratto d'opera professionale, in quanto non accettati dal contraente destinatario della prestazione che ne costituisce oggetto.
Sul tema si ricorda il principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale “La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale pagina 5 di 8 rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio” (Cass. n. 299 del 12/01/2016; conf. Cass. n. 15383 del
28/06/2010; Cass. n. 9593 del 20/05/2004).
In altri termini, occorreva la dimostrazione - per iscritto, stanti i limiti alla prova orale di cui all'art. 2722 c.c. – dell'accordo in ordine al compenso pattuito, pari ad €1.000,00/mensili, per le attività professionali rese da Parte_1
in qualità di direttore sanitario presso i centri ambulatoriali gestiti dalla
[...]
società di Mezzago, Antegnate, Castano Primo, Cesano Maderno, CP_2
Usmate Velate, che avrebbe dovuto costituire fonte del credito vantato dall'attore.
Proprio per tali ragioni non può ravvedersi, nella documentazione versata in atti, la prova sufficiente dell'accordo in ordine al compenso pattuito, che avrebbe dovuto essere documentato dalla difesa attrice;
in primo luogo perché, come detto, le fatture sono documenti di formazione unilaterale;
in secondo luogo perché difetta, in ogni caso, la prova (scritta) della pattuizione del prezzo, prova che certamente non può trarsi da dei documenti di formazione unilaterale, che non esplicitano alcuna volontà negoziale ma (giova ripetere) semplicemente documentano (semmai) l'esecuzione dell'accordo, impregiudicata ogni questione circa la sua esistenza e validità.
Si rileva, inoltre, che la parte attrice nulla ha provato in ordine all'attività di direttore sanitario svolta presso i centri ambulatoriali gestiti dalla società CP_2
di Mezzago, Antegnate, Castano Primo, Cesano Maderno, Usmate Velate, alle modalità organizzative e di svolgimento di detta attività, da cui possa trarsi la prova circa il titolo a fondamento della pretesa creditoria che vanterebbe.
In breve, non avendo parte attrice offerto, all'attenzione del tribunale, un qualsivoglia documento consacrante l'accordo delle parti in ordine ad un dato prezzo del contratto d'opera professionale, è inevitabile doversi pervenire al rigetto della domanda di condanna della convenuta al pagamento in favore dell'attore dell'importo di €330.250,00 per le prestazioni professionali svolte. pagina 6 di 8 ***
L'infondatezza della domanda di parte attrice non è tale da giustificare la richiesta, avanzata dalla convenuta, di condanna dell'attore per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
E invero, ai fini della responsabilità in parola occorre la prova della mala fede o della colpa grave, non essendo sufficiente l'infondatezza della domanda.
Occorre altresì la prova di un danno subito a causa della condotta temeraria della controparte, diverso e ulteriore rispetto alla necessità di doversi difendere in giudizio, atteso che la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (Cass. 21798/2015; Cass., sez. un., 7583/2004).
Infatti, se è vero che, in caso di domanda di risarcimento dei danni per responsabilità aggravata, ai fini della liquidazione dei danni la norma reca in sé una necessaria indeterminatezza quanto agli effetti lesivi direttamente discendenti dalla condotta dell'altra parte, è anche vero che presuppone comunque la necessità di una, sia pur generica, allegazione della “direzione” dei supposti danni, dovendosi, in difetto, respingere la domanda. Nella specie, ritiene il giudicante che difetti qualsivoglia deduzione e illustrazione in merito al danno subito, che deve essere ulteriore e diverso rispetto alla necessità di difendersi in giudizio, il che rende superfluo l'esame del requisito della mala fede o della colpa grave.
**
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore e sono liquidate in dispositivo in relazione al valore della causa, tenendo conto della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dai difensori, sulla base dei compensi medi contemplati dalla vigente Tariffa forense, ad eccezione della fase istruttoria ridotta del 70% tenuto conto del carattere documentale della vertenza, nonché ulteriormente ridotte del 30% per assenza di questioni di fatto e diritto. pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1
CP_1
- condanna la parte attrice, a rifondere, alla parte Parte_1
convenuta, le spese del grado, che liquida in €10.618,30 per CP_1
compensi professionali, oltre spese generali (al 15%), IVA (se dovuta) e CPA come per legge.
Monza, 8 gennaio 2025
Il Giudice
Maddalena Ciccone
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Seconda Civile in persona del giudice, dott.ssa Maddalena Ciccone, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2052 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Lissone, piazza La Pira 6, presso lo studio dell'avv.
Giacomo Bonazza, che lo rappresenta e lo difende giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE
e
(C.F. e P.IVA ), in persona del legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Monza, via Valcava n. 20, presso lo studio dell'avv. Christian Ravasi, che la rappresenta e la difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha Parte_1
convenuto in giudizio la società chiedendo, in via principale nel CP_1
merito, di “accertare e dichiarare per i motivi in fatto e in diritto di cui in narrativa, il diritto di credito vantato dal Dott. nei confronti della società e, Parte_1 CP_2
pagina 1 di 8 per l'effetto, condannare la al pagamento in favore dell'attore dell'importo di € CP_2
330.250,00, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo o di quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia in corso di causa”.
L'attore ha allegato e dedotto a tal fine:
- di aver ricoperto a partire dall'anno 2008 sino all'anno 2022 il ruolo di
Direttore Sanitario presso i centri ambulatoriali gestiti dalla società CP_2
di Mezzago, Antegnate, Castano Primo, Cesano Maderno, Usmate Velate, per la cui attività era stato concordato un compenso pari ad €1.000,00 mensili per ogni struttura sanitaria in cui avrebbe prestato la propria attività;
- che la durata del contratto d'opera era annuale con rinnovo tacito di anno in anno salva la facoltà di recesso di una delle parti che doveva essere comunicata entro 60 gg a mezzo pec o raccomandata;
- che in data 05/01/2022, non ricevendo alcun compenso per l'attività prestata, rassegnava a le proprie dimissioni;
CP_2
- che in data 24/03/2022 chiedeva tramite pec a il pagamento dei CP_2
propri compensi per l'attività professionale svolta.
***
Si è costituita in giudizio chiedendo: “In via principale, nel merito: CP_1
1) rigettare tutte le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa;
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea, 2) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di parte dell'ingente credito dedotto insoluto in giudizio ai sensi dell'art. 2956, numero 2, c.c. ed in via di ulteriore subordine come precisato in narrativa ai sensi del combinato disposto degli articoli
2934 e 2946 c.c.”
Nel merito, la convenuta ha contestato la ricostruzione dei fatti e le conclusioni dell'attore, eccependo la mancata prova dell'accordo sulla base del quale sarebbe stato stabilito un compenso pari ad €1.000,00 mensili per ogni struttura sanitaria in cui avrebbe prestato la propria attività.
pagina 2 di 8 Al contrario, la convenuta ha dedotto che il compenso dell'attore era stato pattuito in €50,00/orari per l'attività odontoiatrica prestata e per l'attività resa in qualità di Direttore Sanitario e che era stato pattuito un compenso aggiuntivo di
€100,00 per ogni impianto dentale posizionato ai pazienti. ha inoltre dedotto e documentato di aver saldato tutte le CP_1
fatture emesse da per le prestazioni professionali svolte. Parte_1
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita con produzioni documentali e all'udienza del 18/09/2024, svoltasi in modalità cartolare, mediante deposito di note di trattazione scritta, rassegnate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
Come emerge dall'esposizione che precede, l'attore ha evidentemente svolto una domanda di pagamento (rectius: adempimento) ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c., per l'importo di €330.250,00.
Trovano, dunque, applicazione le ordinarie regole in tema di prova dei diritti di credito (Cass. 9351/2007; Cass. 2387/2004; Cass. 20073/2004; Cass., sez. un.,
13533/2001), e, dunque, il creditore che agisca per l'adempimento è tenuto a fornire la prova del titolo e della esigibilità della prestazione richiesta, potendo limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, gravando, viceversa, sul debitore - in applicazione di principi di persistenza del diritto di credito e di vicinanza della prova – l'onere di provare il fatto estintivo dell'obbligazione, costituito dall'adempimento (Cass. 25584/2018).
È noto infatti che, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo pagina 3 di 8 dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c.” (così, per tutte, Cass. n. 25584 del 12/10/2018). Vale ricordare, ancora, che “secondo i noti principi in tema di riparto dell'onere probatorio, nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione
(art. 1453 c.c.), incombe al creditore di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, e di allegare il fatto d'inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte” (cfr. ex plurimis Cass. 826/2015).
Nella fattispecie, dunque, spettava all'attore provare e documentare l'accordo (la stipula del contratto d'opera) in esecuzione del quale sarebbero dovute le somme riportate nella fattura n. 16 del 22/12/2021, fattura n. 5 del
04/09/2019, fattura n. 2 del 04/03/2020, fattura n. 6 del 06/08/2020, fattura n.
12 del 3/12/2020, fattura n. 1 del 04/01/2021, fattura n. 4 del 08/04/2021, fattura n. 8 del 04/06/2021, fattura n. 10 del 06/07/2021, fattura n. 13 del
04/10/2021, fattura n. 14 del 14/11/2021 e fattura n. 15 del 1/12/2021, versate in atti (cfr. doc. 6, nonché da doc. 12 a doc. 23 e doc. 25 attore).
Ebbene, pare decisiva – ed assorbente di qualsivoglia altra considerazione –
l'omessa dimostrazione, ad opera dell'attore, dell'accordo in ordine al compenso di €1.000,00 mensili, asseritamente pattuito per l'attività professionale resa in ogni struttura sanitaria gestita da che avrebbe dovuto costituire fonte del CP_2
credito dedotto insoluto in giudizio.
Tale accordo (o contratto che dir si voglia) risulta finanche insufficientemente descritto, e quindi nient'affatto documentato dalla difesa di parte attrice, atteso che la scrittura privata del 1°/02/2008, denominata “accordo di collaborazione professionale” si limita a stabilire che: “a) il dr. presterà la Pt_1
propria attività lavorativa con la massima cura e diligenza presso gli ambulatori odontoiatrici della ed altresì accetta la nomina di Direttore Sanitario, in quanto professionista CP_2
abilitato; b) il compenso del Dr. sarà corrisposto allo stesso ad esibizione di regolare Pt_1
ricevuta/fattura” (cfr. doc. 1 di parte attrice). pagina 4 di 8 Ciò posto, secondo la difesa di parte attrice l'attività di direttore sanitario presso i centri ambulatoriali gestiti dalla società di Mezzago, CP_2
Antegnate, Castano Primo, Cesano Maderno, Usmate Velate sarebbe diversa e ulteriore rispetto a quella svolta in qualità di odontoiatra, per cui era stato pattuito un compenso di €50,00/orari, nonché un compenso aggiuntivo di €100,00 per ogni impianto dentale posizionato ai pazienti;
manca però la prova dell'accordo circa il compenso pattuito (in tesi pari ad €1.000,00 mensili per ogni struttura sanitaria in cui avrebbe prestato la propria attività di direttore sanitario) per l'attività professionale svolta presso i centri ambulatoriali gestiti dalla società
, nonché la prova dell'obbligazione dell'attore di prestare la propria CP_2
attività lavorativa presso ciascuna delle suddette strutture sanitarie.
Di conseguenza, considerato che l'accordo relativo al prezzo per le prestazioni professionali risulta contestato dalla convenuta, il documento fiscale non costituisce elemento utile ai fini della prova dell'esistenza del rapporto negoziale sulla cui base la pretesa di pagamento è stata formulata.
Si tratta, infatti, di documenti di formazione unilaterale, inidonei a provare l'effettivo accordo in ordine al prezzo della prestazione d'opera, in quanto non accettati, nemmeno tacitamente, dal contraente destinatario della prestazione che ne costituisce oggetto, né sottoscritti e, comunque, insufficienti a ricondurre l'inadempimento contrattuale in ordine all'obbligazione di pagare il prezzo (in tesi) pattuito per la prestazione delle attività professionali rese da
[...]
come tali inidonei a provare l'effettivo accordo in ordine al Parte_1
prezzo del contratto d'opera professionale, in quanto non accettati dal contraente destinatario della prestazione che ne costituisce oggetto.
Sul tema si ricorda il principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale “La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale pagina 5 di 8 rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio” (Cass. n. 299 del 12/01/2016; conf. Cass. n. 15383 del
28/06/2010; Cass. n. 9593 del 20/05/2004).
In altri termini, occorreva la dimostrazione - per iscritto, stanti i limiti alla prova orale di cui all'art. 2722 c.c. – dell'accordo in ordine al compenso pattuito, pari ad €1.000,00/mensili, per le attività professionali rese da Parte_1
in qualità di direttore sanitario presso i centri ambulatoriali gestiti dalla
[...]
società di Mezzago, Antegnate, Castano Primo, Cesano Maderno, CP_2
Usmate Velate, che avrebbe dovuto costituire fonte del credito vantato dall'attore.
Proprio per tali ragioni non può ravvedersi, nella documentazione versata in atti, la prova sufficiente dell'accordo in ordine al compenso pattuito, che avrebbe dovuto essere documentato dalla difesa attrice;
in primo luogo perché, come detto, le fatture sono documenti di formazione unilaterale;
in secondo luogo perché difetta, in ogni caso, la prova (scritta) della pattuizione del prezzo, prova che certamente non può trarsi da dei documenti di formazione unilaterale, che non esplicitano alcuna volontà negoziale ma (giova ripetere) semplicemente documentano (semmai) l'esecuzione dell'accordo, impregiudicata ogni questione circa la sua esistenza e validità.
Si rileva, inoltre, che la parte attrice nulla ha provato in ordine all'attività di direttore sanitario svolta presso i centri ambulatoriali gestiti dalla società CP_2
di Mezzago, Antegnate, Castano Primo, Cesano Maderno, Usmate Velate, alle modalità organizzative e di svolgimento di detta attività, da cui possa trarsi la prova circa il titolo a fondamento della pretesa creditoria che vanterebbe.
In breve, non avendo parte attrice offerto, all'attenzione del tribunale, un qualsivoglia documento consacrante l'accordo delle parti in ordine ad un dato prezzo del contratto d'opera professionale, è inevitabile doversi pervenire al rigetto della domanda di condanna della convenuta al pagamento in favore dell'attore dell'importo di €330.250,00 per le prestazioni professionali svolte. pagina 6 di 8 ***
L'infondatezza della domanda di parte attrice non è tale da giustificare la richiesta, avanzata dalla convenuta, di condanna dell'attore per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
E invero, ai fini della responsabilità in parola occorre la prova della mala fede o della colpa grave, non essendo sufficiente l'infondatezza della domanda.
Occorre altresì la prova di un danno subito a causa della condotta temeraria della controparte, diverso e ulteriore rispetto alla necessità di doversi difendere in giudizio, atteso che la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (Cass. 21798/2015; Cass., sez. un., 7583/2004).
Infatti, se è vero che, in caso di domanda di risarcimento dei danni per responsabilità aggravata, ai fini della liquidazione dei danni la norma reca in sé una necessaria indeterminatezza quanto agli effetti lesivi direttamente discendenti dalla condotta dell'altra parte, è anche vero che presuppone comunque la necessità di una, sia pur generica, allegazione della “direzione” dei supposti danni, dovendosi, in difetto, respingere la domanda. Nella specie, ritiene il giudicante che difetti qualsivoglia deduzione e illustrazione in merito al danno subito, che deve essere ulteriore e diverso rispetto alla necessità di difendersi in giudizio, il che rende superfluo l'esame del requisito della mala fede o della colpa grave.
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Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore e sono liquidate in dispositivo in relazione al valore della causa, tenendo conto della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dai difensori, sulla base dei compensi medi contemplati dalla vigente Tariffa forense, ad eccezione della fase istruttoria ridotta del 70% tenuto conto del carattere documentale della vertenza, nonché ulteriormente ridotte del 30% per assenza di questioni di fatto e diritto. pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1
CP_1
- condanna la parte attrice, a rifondere, alla parte Parte_1
convenuta, le spese del grado, che liquida in €10.618,30 per CP_1
compensi professionali, oltre spese generali (al 15%), IVA (se dovuta) e CPA come per legge.
Monza, 8 gennaio 2025
Il Giudice
Maddalena Ciccone
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