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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 08/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 1820/2024 r.g. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Di Trani. Sezione Civile – Area Famiglia, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Giuseppe Rana presidente dott.ssa Laura Cantore giudice dott.ssa Maria Anna Altamura giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 24.9.2024 da
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Grazia Varesano,
e
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Parte_2
Maldera,
- Ricorrenti – nonché
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani
- Interventore ex lege -
rimessa in decisione sulle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
18.11.2024
FATTO
I ricorrenti, non uniti in matrimonio, hanno un figlio , nato il [...]; con Per_1 ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., depositato in data 24.9.2024, hanno congiuntamente chiesto di regolamentare le modalità di affidamento e mantenimento del figlio minore.
1 Data comunicazione al PM degli atti del procedimento, il P.M. in data 14.10.2024 ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto.
Il giudice delegato con provvedimento del 7.12.2024, sulle note scritte in sostituzione dell'udienza del 18.11.2024 (avendo le parti chiesto espressamente che la comparizione in udienza fosse sostituita dal deposito di note), ha rimesso la causa alla decisione del
Tribunale in composizione collegiale.
DIRITTO
Sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda.
Le parti hanno chiesto la regolamentazione dell'affidamento del figlio minore , Per_1 prevedendone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, hanno regolamentato le modalità di incontro con il padre, genitore non collocatario, e la contribuzione di quest'ultimo al mantenimento del bambino, nella misura mensile di € 200,00, in considerazione del suo attuale stato di disoccupazione e con l'impegno di elevarla ad € 250,00 dal mese di sottoscrizione di un eventuale contratto di assunzione, oltre alla partecipazione da parte del al 50% delle spese straordinarie Pt_2 per il figlio e alla cessione in favore della della propria quota di assegno unico Parte_1 che pertanto sarà percepito interamente dalla medesima.
L'accordo può essere recepito, non apparendo contrario a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo anzi conforme all'interesse superiore della prole minore, in ragione della previsione dell'affidamento condiviso del figlio, in linea con l'opzione preferita dal legislatore, della regolamentazione delle modalità di incontro con il padre in modo da garantire un rapporto continuativo e costante con il minore nel rispetto del principio di bigenitorialità, dell'importo del mantenimento a carico del genitore non collocatario concordato conformemente ai minimi fissati per prassi da questo Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) recepisce l'accordo tra le parti, di cui al ricorso congiunto sottoscritto e depositato in via telematica il 24.9.2024, che qui si intende integralmente richiamato e trascritto, i cui patti si dichiarano efficaci e costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
2) spese compensate.
Così deciso in Trani, il 7.1.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Maria Anna Altamura dott. Giuseppe Rana
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Di Trani. Sezione Civile – Area Famiglia, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Giuseppe Rana presidente dott.ssa Laura Cantore giudice dott.ssa Maria Anna Altamura giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 24.9.2024 da
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Grazia Varesano,
e
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Parte_2
Maldera,
- Ricorrenti – nonché
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani
- Interventore ex lege -
rimessa in decisione sulle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
18.11.2024
FATTO
I ricorrenti, non uniti in matrimonio, hanno un figlio , nato il [...]; con Per_1 ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., depositato in data 24.9.2024, hanno congiuntamente chiesto di regolamentare le modalità di affidamento e mantenimento del figlio minore.
1 Data comunicazione al PM degli atti del procedimento, il P.M. in data 14.10.2024 ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto.
Il giudice delegato con provvedimento del 7.12.2024, sulle note scritte in sostituzione dell'udienza del 18.11.2024 (avendo le parti chiesto espressamente che la comparizione in udienza fosse sostituita dal deposito di note), ha rimesso la causa alla decisione del
Tribunale in composizione collegiale.
DIRITTO
Sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda.
Le parti hanno chiesto la regolamentazione dell'affidamento del figlio minore , Per_1 prevedendone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, hanno regolamentato le modalità di incontro con il padre, genitore non collocatario, e la contribuzione di quest'ultimo al mantenimento del bambino, nella misura mensile di € 200,00, in considerazione del suo attuale stato di disoccupazione e con l'impegno di elevarla ad € 250,00 dal mese di sottoscrizione di un eventuale contratto di assunzione, oltre alla partecipazione da parte del al 50% delle spese straordinarie Pt_2 per il figlio e alla cessione in favore della della propria quota di assegno unico Parte_1 che pertanto sarà percepito interamente dalla medesima.
L'accordo può essere recepito, non apparendo contrario a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo anzi conforme all'interesse superiore della prole minore, in ragione della previsione dell'affidamento condiviso del figlio, in linea con l'opzione preferita dal legislatore, della regolamentazione delle modalità di incontro con il padre in modo da garantire un rapporto continuativo e costante con il minore nel rispetto del principio di bigenitorialità, dell'importo del mantenimento a carico del genitore non collocatario concordato conformemente ai minimi fissati per prassi da questo Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) recepisce l'accordo tra le parti, di cui al ricorso congiunto sottoscritto e depositato in via telematica il 24.9.2024, che qui si intende integralmente richiamato e trascritto, i cui patti si dichiarano efficaci e costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
2) spese compensate.
Così deciso in Trani, il 7.1.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Maria Anna Altamura dott. Giuseppe Rana
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