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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/06/2025, n. 2484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2484 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli Nord – sezione lavoro e previdenza - in persona del giudice, dott.
Marco Bottino, a seguito di deposito di note di trattazione scritta ex art.127 ter cpc, sostitutive dell'udienza del 22.5.25, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 7402/23 RG
avente ad OGGETTO: IMPUGNATIVA DI LICENZIAMENTO vertente
TRA
rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Grieco Simona e Summo Parte_1
Giuseppe
RICORRENTE contro in persona del legale rapp.te, rapp.ta e difesa dall'avv.to Controparte_1
Antonio Ambrosino
Semplice Gas e luce s.r.l., in persona del legale rapp.te, difesa dall'avv. Amirante
Bruno
Vulcano in persona del legale rapp.te, difesa dall'avv.to Stampacchia CP_2
Flavio
Union in persona del legale rapp.te, difesa dall'avv.to Diego Controparte_3
Improta Barocco S.p.a., in persona del legale rapp.te, difesa dall'avv.to Lucia Tommaselli
Più Energie s.r.l., in persona del legale rapp.te, difesa dall'avv.to Mariangela Lo Feudo
in persona del legale rapp.te, difesa dall'avv.to Barbara Mantile Controparte_4
in persona del legale rapp.te, difesa dall'avv.to Gabriele Rinaldi Controparte_5
RESISTENTI
in persona del legale rapp.te, CP_6 resistente Contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: previo accertamento e declaratoria dell'esistenza di un collegamento economico-funzionale tra le società resistente, tali da essere un unico centro di imputazione dei rapporti lavorativi, dichiarazione della invalidità ed inefficacia del licenziamento intimato in data 17.11.22 per superamento del periodo di comporto per insussistenza del fatto;
condanna delle resistenti alla reintegra nella posizione lavorativa nonchè al pagamento, anche a titolo risarcitorio, delle retribuzioni nella misura di 12 mensilità, oltre rivalutazione ed interessi ed alla ricostruzione della posizione contributiva;
in via subordinata, condanna delle resistenti in solido al pagamento di una indennità risarcitoria nella misura di 24 mensilità
Vittoria di spese con attribuzione.
Per parti resistenti : Rigetto della domanda. Difetto di legittimazione passiva.
Vittoria di spese.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 18.6.2023 la ricorrente in epigrafe ha impugnato il licenziamento intimatogli in data 17.11.22 in ragione della assenza dal posto di lavoro, a seguito di malattia, in misura eccedente il periodo di comporto. Ha premesso in fatto di essere stata assunta dalla resistente in Controparte_1
data 27.1.15 con mansioni di direttore amministrativo finanza e controllo, inquadrata, a seguito del periodo di prova, nel livello Q – Quadro, ma di aver lavorato, oltre che per la società , formale datrice di lavoro, facente parte di Controparte_1 CP_7
anche per le altre società convenute (
[...] Controparte_8 [...]
PIÙ ENERGIE S.R.L., SEMPLICE GAS & LUCE S.R.L., CP_4 [...]
, nonché la Controparte_9 Controparte_10 CP_6
BAROCCO S.p.A.), con il medesimo ruolo e mansioni svolte per Controparte_11
[...]
La ricorrente ha allegato i seguenti fatti volti a dimostrare che tra le aziende convenute sussisterebbe un evidente collegamento ed un unico centro di imputazione dei rapporti:
1. i legami di tipo familiare intercorrenti tra i legali rappresentanti delle società,
2. dal collegamento economico e funzionale tra loro esistente, ed invero la
[...]
Co detiene il 50% del capitale sociale della il Controparte_1 CP_4
70% del capitale sociale della Barocco S.p.a.; mentre la Controparte_9
detiene il 100% del capitale sociale della il 50% del capitale Controparte_8
sociale della Più Energie S.r.l., il 50% del capitale sociale della Semplice
Gas&Luce S.r.l., il 100% del capitale della ed il 90% del Controparte_1
capitale sociale della Vulcano Gas S.C. A.R.L. (cfr. doc. 4).
3. L'identità di sede delle società e Controparte_1 Controparte_8 CP_1
Controparte_3
La ricorrente ha allegato di poter dimostrare in modo documentale lo svolgimento della propria attività lavorativa dal 2015 al 2020 per tutte le società convenute, allegando la corrispondenza elettronica riferibile ai seguenti account di posta elettronica assegnati alla ricorrente nel corso dell'intero rapporto di lavoro : -
in uso dal gennaio 2015 ad agosto 2018; - Email_1
in uso da agosto 2018 ad agosto 2020; - Email_2 in uso da gennaio 2015 ad agosto 2019; - Email_3
in uso da gennaio 2015 ad agosto 2018. Email_4
La ricorrente ha allegato che nonostante lo svolgimento delle attività elencate in ricorso dalle pagg. 2-12, nessuna risorsa umana era stata destinata al suo supporto, nonostante l'espressa richiesta ripetutamente formulata in occasione delle riunioni periodiche con i vertici aziendali.
La ricorrente ha allegato che a seguito dello svolgimento delle attività elencate in favore di tutte le società del gruppo e dell'assenza di un adeguato supporto, in ragione anche della durata della prestazione lavorativa giornaliera, la prestazione lavorativa aveva assunto i caratteri della gravosità ed usura personale.
La ricorrente ha allegato di essersi assentata dal lavoro dal 18 giugno 2018 al 18 novembre 2018 per astensione obbligatoria per maternità.
Ha allegato la ricorrente che a seguito della maternità, il clima nei suoi confronti era completamente cambiato, divenendo sovente oggetto di attacchi verbali di “genere” dal tenore discriminatorio, in occasione di conventions aziendali, ove ad esempio accadeva in concomitanza con la prima maternità ( giugno 2018 ) che alla ricorrente sia stata rivolta la seguente frase: “Non la volevo perché è una donna in età fertile e per tale motivo un rischio nell'azienda”.
Ha allegato la ricorrente che al rientro dalla prima maternità (fine 2018), la stessa si era trovata a lavorare in un ambiente ostile, con continui rimproveri ed ostruzionismi da parte del datore di lavoro, nel tentativo di costringerla a lasciare il posto di lavoro, essendo il datore di lavoro infastidito dalla condizione di lavoratrice madre della ricorrente.
Inoltre dal rientro dalla maternità la ricorrente era stata esclusa dallo svolgimento delle mansioni di sua competenza che, nel corso della sua assenza, erano state delegate ad una collaboratrice della medesima. Alla ricorrente veniva impedito l'accesso al cd. “data base” dalla stessa realizzato e contenente tutte le informazioni relative ai dipendenti la cui consultazione si rendeva necessaria per adempiere alle richieste di soggetti terzi, tra cui le società di revisione.
Nella primavera del 2020, in occasione della presentazione del “Report Amministrazione
Finanza Controllo Mensili” in presenza di tutti i vertici aziendali alla ricorrente è stata rivolta la seguente frase da parte del Sig. (amministratore della Persona_1
maggior parte delle convenute): “Anche mio fratello più piccolo che ha frequentato solo le scuole medie ha capito, cerca di impegnarti di più”.
La ricorrente ha allegato che il carico lavorativo che negli anni aveva dovuto gestire e portare ad esecuzione, da sola e in un ambiente ostile, avevano comportato un grave disagio psico-fisico alla stessa documentato in atti dal 2020 dall'Unità Operativa di
Salute Mentale della Asl Napoli per la cura di una “ansia depressiva” la cui origine - come da certificato rilasciato il 16.12.2022 - è “da stress lavoro correlato”.
La ricorrente ha allegato che a causa dello stress patito sul posto di lavoro, aveva subito due interruzioni spontanee di gravidanza.
Tutto ciò premesso ed allegato in fatto, la ricorrente ha precisato che soltanto in ragione dell'illecita condotta datoriale che aveva comportato un irreversibile perdurare della malattia, era stato superato del periodo di conservazione del posto di lavoro contrattualmente stabilito in 180 giorni nell'anno solare (art. 186 CCNL commercio), che è risultata poi la motivazione del licenziamento formalmente adottato nei suoi confronti.
Nel costituirsi, tutte le resistenti eccetto la società formale datrice di lavoro (
[...]
hanno dedotto la nullità del ricorso per genericità e la loro carenza di CP_1
legittimazione passiva, per non aver mai intrattenuto rapporti di lavoro con la ricorrente.
La resistente è restata contumace. CP_6 La resistente ha dedotto che la ricorrente nello svolgimento Controparte_1
delle proprie mansioni aveva beneficiato di un adeguato supporto costituito da due risorse lavorative.
La resistente ha dedotto come la ricorrente abbia sempre e solo lavorato per la
[...]
e solo per motivi legati ad esigenze della propria datrice di lavoro, che CP_1
svolgeva in appalto servizi amministrativi anche nei confronti di altre aziende del gruppo, si interfacciava costantemente con i referenti e le altre aziende del gruppo.
La struttura lavorativa al cui interno lavorava la ricorrente non era stressante, in quanto la ricorrente godeva di un adeguato supporto lavorativo che le consentiva di concentrarsi unicamente sulle attività più importanti e di svolgere le stesse in tempi ragionevoli e indubbiamente rientranti nell'ordinario orario di lavoro.
Non vi era quindi alcun elemento vessatorio o mobbizzante posto in essere dai referenti aziendali a carico della ricorrente, ciò sia prima che dopo la sua maternità, avendo la ricorrente a partire dal 18.6.2018 ha fruito del congedo di maternità e dei vari permessi connessi allo status genitoriale.
Quanto al superamento del termine di comporto, ha dedotto la resistente che la ricorrente ha iniziato ad assentarsi a partire dal giugno 2018 per rientrate per un breve periodo nel corso del 2019, costellato comunque da diversi astensioni per malattia ordinaria e, poi, con prestazioni di lavoro agile (smart working) dal gennaio 2020, per poi assentarsi definitivamente dal 31.8.2020 sino al 30.11.2022, data del suo licenziamento.
La resistente ha evidenziato che dalla documentazione medica versata in atti si evince che le patologie sono state tutte diagnosticate alla fine del 2020, ma in realtà l'ultimo periodo di lavoro prima del licenziamento era stato agosto 2020, poi, tra i congedi parentali e giorni di malattia in pratica la ricorrente non era più rientrata a lavoro.
Ed invero, secondo la prospettazione del resistente, la ricorrente si era recata presso il centro di igiene mentale dell'ASL Na 2 Nord in data 7.10.2020 quando ormai il rapporto di lavoro già era stato sospeso in precedenza sempre per episodi morbosi (cfr. l'elenco delle assenze per malattia) e dalla lettura dell'intera cartella clinica non vi è alcun riferimento al lavoro, all'ambiente di lavoro ovvero al rapporto di lavoro. L'unico riferimento diagnostico al proprio rapporto di lavoro è contenuto in un certificato del
16.12.2022, quando ormai il rapporto di lavoro si era concluso e comunque a distanza di due anni dai primi accessi presso il centro di salute mentale.
Sulla base delle seguenti controdeduzioni la resistente ha chiesto il Controparte_1
rigetto della domanda.
Va accolta la domanda preliminare avanzata dalla ricorrente che ha chiesto di accertare e di dichiarare l'unicità del complesso aziendale delle società convenute e la co- datorialità in capo a tutte le convenute del rapporto di lavoro intercorso tra le parti.
Le allegazioni di parte ricorrente in ordine all'esistenza di un gruppo di imprese costituenti un unico centro di imputazione si sostanziano sopra i seguenti punti:
1. i legami di tipo familiare intercorrenti tra i legali rappresentanti delle società,
2. dal collegamento economico e funzionale tra loro esistente, ed invero la
[...]
Co detiene il 50% del capitale sociale della il Controparte_1 CP_4
70% del capitale sociale della Barocco S.p.a.; mentre la Controparte_9
detiene il 100% del capitale sociale della il 50% del capitale Controparte_8
sociale della Più Energie S.r.l., il 50% del capitale sociale della Semplice
Gas&Luce S.r.l., il 100% del capitale della ed il 90% del Controparte_1
capitale sociale della Vulcano Gas S.C. A.R.L. (cfr. doc. 4).
3. L'identità di sede delle società e Controparte_1 Controparte_8 [...]
Controparte_9
Orbene, in tema di collegamento economico-funzionale fra imprenditori societari e imputazione del rapporto di lavoro intercorso fra uno di essi anche agli altri, giurisprudenza prevalente della Corte di Cassazione osserva che “il collegamento economico - funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è di per sè solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano
estendere anche all'altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare - anche all'eventuale fine della valutazione di sussistenza del requisito numerico per l'applicabilità della cosiddetta tutela reale del lavoratore licenziato un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. Tale situazione ricorre ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico - funzionale e ciò venga accertato in modo adeguato, attraverso l'esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente da quei soggetti, che deve rivelare
l'esistenza dei seguenti requisiti: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva; b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune;
c) coordinamento tecnico e amministrativo -
finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori” (Cass., sez. lav., 15/05/2006,
n. 11107; cfr. in senso conforme: Cass., 01/04/1999, n. 3136; Cass., Cass.,
14/11/2005, n. 22927; Cass., 05/09/2006, n. 19036; Cass., 10/04/2009, n. 8809; Cass., sez. lav., 09/12/2009, n. 25763; Cass., 12/02/2013, n. 3482).
Orbene, deve ritenersi innanzitutto che le allegazioni attoree appaiono idonee a integrare la sussistenza dei requisiti giurisprudenziali sopra elencati e contrassegnati dalle lettere da a) a c) e che la prova testimoniale effettuata, nonché la documentazione versata in atti appaiono idonei ad integrare anche la sussistenza del requisito di cui alla lettera d), avendo la ricorrente assolto all'onere della prova relativo allo svolgimento di prestazione lavorativa per tutte le società resistenti.
Non può, invece, trovare accoglimento la domanda principale.
Risultando pacifico tra le parti l'avvenuto superamento del termine di cui al periodo di comporto, la questione centrale della presente controversa riguarda la riconducibilità delle patologie del ricorrente determinanti le assenze che hanno portato al superamento del periodo di comporto a responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 cc.
Secondo costante giurisprudenza, infatti, non sono rilevanti ai fini del computo del periodo di comporto le infermità imputabili a responsabilità del datore di lavoro per violazione dell'obbligo di sicurezza o di norme antinfortunistiche specifiche.
La ricorrente deduce la non computabilità dell'intero periodo di comporto, dal momento che le assenze sin dal gennaio 2020 erano state determinata in ragione della natura professionale della malattia stessa e della sua imputabilità alla condotta del datore di lavoro.
A tale riguardo la ricorrente ricostruisce analiticamente in ricorso il suo percorso lavorativo a decorrere dall'inizio (2015) fino al licenziamento del 17.11.22.
In sintesi, assume quali fattori patogeni tanto i ritmi stressanti di lavoro e le responsabilità impostegli in un primo periodo (2015-2018) che la emarginazione e la discriminazione sofferta a partire dall'anno 2018, periodo in cui vi era il primo congedo per maternità, fino al licenziamento.
Secondo le allegazioni del ricorso le patologie sofferte derivano, dunque, dall'eccessivo carico di lavoro sostenuto e dal mancato apprezzamento dell'impegno profuso e dal processo di emarginazione e di svuotamento delle mansioni posto in essere nei modi e tempi già precisati.
In particolare nella primavera del 2020, secondo la prospettazione attorea si sarebbe verificato l'ultimo grave episodio a sfondo denigratorio, allorquando nel corso di un incontro pubblico il sig. profferiva al suo indirizzo la seguente frase: Persona_1 “Anche mio fratello più piccolo che ha frequentato solo le scuole medie ha capito, cerca di impegnarti di più”.
La patologia “ansia depressiva da stress da lavoro correlato” è stata certificata con certificazione del 16.12.22, i primi sintomi secondo la prospettazione della ricorrente sarebbero emersi sin dall'anno 2020, periodo in cui la ricorrente ha aperto una cartella clinica presso l'Unità di salute mentale dell' di Pozzuoli. CP_12
Dalla anamnesi socio familiare effettuata nella cartella clinica all'atto della prima visita effettuata in data 7.10.20, si evince quale riferimento: “vive con un compagno ed un figlio di due anni. Riferisce interruzione di gravidanza spontanea. Insonnia e ansia reattiva”.
Alla prima visita del 7.10.20 seguono altri incontri presso l'Unità di salute Mentale di
Pozzuoli fino al 15.12.20.
Nessun riferimento in questa fase vi è ad una possibile riconducibilità quale causa dell'interruzione di gravidanza e dello stato di insonnia e di ansia alle condizioni di stress da lavoro correlate.
Vi sono poi due certificati in atti, uno del 14.1.22 “Nevrosi ansioso reattiva”, l'altro del
10.5.22 “Ansia reattiva con spunti depressivi e ansia”.
Nemmeno in questa fase dal gennaio 2022 al maggio 2022 vi è alcun riferimento ad una possibile riconducibilità quale causa della nevrosi ansioso reattiva con spunti depressivi alle condizioni di stress da lavoro correlate.
Soltanto in data 16.12.22 lo stress da lavoro correlato appare quale fattore causale della patologia ansioso depressiva in atto al momento della certificazione.
Non induce a diverse considerazioni circa la possibile retrodatazione dello stato d'ansia correlato allo stress lavorativo l'esito della prova per testi.
Il teste già dipendente della resistente , ha sì confermato Testimone_1 CP_8
le circostanze relative agli episodi a sfondo denigratorio e sessista rivolti alla ricorrente nel 2018 dal dott. riguardo al fatto che fosse donna in età fertile, Persona_2
tuttavia tale dato non appare sufficiente a correlare le patologie manifestatesi nel 2020 alle condizioni di stress lavorativo, del resto non indicate nella certificazione medica in atti relative al quel periodo.
Vi è ulteriormente da considerare che la patologia relativa ai disturbi ansioso depressivi appare insorta in epoca successiva al 7.10.20, tuttavia, la certificazione medica prodotta dal ricorrente recante la data del 7.10.20 (primo documento medico utile in ordine temporale) non fa riferimento quale causa che la abbia determinata allo stress da lavoro correlato né ad altra causa lavorativa;
solo nella certificazione del 16.12.22, posteriore alla data del licenziamento, viene indicato lo stress da lavoro correlato quale causa dello stato ansioso depressivo.
La matura professionale della malattia è emersa solo a seguito della certificazione del
16.12.22. Tale patologia è sorta e comunque è stata certificata soltanto a termine di comporto già scaduto, dunque non rileva ai fini del relativo computo.
CP_1 Né risulta agli atti che la ricorrente abbia attivato presso l' alcuna pratica per il riconoscimento della natura professionale della patologia, sì da poterne determinare il sorgere e l'efficienza causale con le condotte datoriali denunciate.
In questa situazione di fatto non risulta adempiuto l'onere della parte di provare che a determinare le assenze che hanno determinato il superamento del periodo di comporto individuato nella lettera di licenziamento dal 29.11.21 al 25.9.22 sia stata l'intensa attività lavorativa o l'esistente di fattori discriminanti sul luogo di lavoro, cagione di malattia professionale sorta nel periodo di comporto e come tale non computabile, essendo emersa la possibile natura professionale della malattia solo a fare data dal
16.12.22, dopo che il periodo di comporto era già decorso ed la lavoratrice era già stata licenziata.
Gli elementi in atti non consentono di retrodatare ad un momento anteriore al 16.12.22 la origine professionale della malattia. La domanda deve essere pertanto respinta.
Le spese di giudizio si compensano per la complessità delle questioni trattate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ,deduzione, eccezione disattese così provvede:
Rigetta la domanda
Compensa le spese
Così deciso in Napoli, 4.6.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Marco Bottino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli Nord – sezione lavoro e previdenza - in persona del giudice, dott.
Marco Bottino, a seguito di deposito di note di trattazione scritta ex art.127 ter cpc, sostitutive dell'udienza del 22.5.25, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 7402/23 RG
avente ad OGGETTO: IMPUGNATIVA DI LICENZIAMENTO vertente
TRA
rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Grieco Simona e Summo Parte_1
Giuseppe
RICORRENTE contro in persona del legale rapp.te, rapp.ta e difesa dall'avv.to Controparte_1
Antonio Ambrosino
Semplice Gas e luce s.r.l., in persona del legale rapp.te, difesa dall'avv. Amirante
Bruno
Vulcano in persona del legale rapp.te, difesa dall'avv.to Stampacchia CP_2
Flavio
Union in persona del legale rapp.te, difesa dall'avv.to Diego Controparte_3
Improta Barocco S.p.a., in persona del legale rapp.te, difesa dall'avv.to Lucia Tommaselli
Più Energie s.r.l., in persona del legale rapp.te, difesa dall'avv.to Mariangela Lo Feudo
in persona del legale rapp.te, difesa dall'avv.to Barbara Mantile Controparte_4
in persona del legale rapp.te, difesa dall'avv.to Gabriele Rinaldi Controparte_5
RESISTENTI
in persona del legale rapp.te, CP_6 resistente Contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: previo accertamento e declaratoria dell'esistenza di un collegamento economico-funzionale tra le società resistente, tali da essere un unico centro di imputazione dei rapporti lavorativi, dichiarazione della invalidità ed inefficacia del licenziamento intimato in data 17.11.22 per superamento del periodo di comporto per insussistenza del fatto;
condanna delle resistenti alla reintegra nella posizione lavorativa nonchè al pagamento, anche a titolo risarcitorio, delle retribuzioni nella misura di 12 mensilità, oltre rivalutazione ed interessi ed alla ricostruzione della posizione contributiva;
in via subordinata, condanna delle resistenti in solido al pagamento di una indennità risarcitoria nella misura di 24 mensilità
Vittoria di spese con attribuzione.
Per parti resistenti : Rigetto della domanda. Difetto di legittimazione passiva.
Vittoria di spese.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 18.6.2023 la ricorrente in epigrafe ha impugnato il licenziamento intimatogli in data 17.11.22 in ragione della assenza dal posto di lavoro, a seguito di malattia, in misura eccedente il periodo di comporto. Ha premesso in fatto di essere stata assunta dalla resistente in Controparte_1
data 27.1.15 con mansioni di direttore amministrativo finanza e controllo, inquadrata, a seguito del periodo di prova, nel livello Q – Quadro, ma di aver lavorato, oltre che per la società , formale datrice di lavoro, facente parte di Controparte_1 CP_7
anche per le altre società convenute (
[...] Controparte_8 [...]
PIÙ ENERGIE S.R.L., SEMPLICE GAS & LUCE S.R.L., CP_4 [...]
, nonché la Controparte_9 Controparte_10 CP_6
BAROCCO S.p.A.), con il medesimo ruolo e mansioni svolte per Controparte_11
[...]
La ricorrente ha allegato i seguenti fatti volti a dimostrare che tra le aziende convenute sussisterebbe un evidente collegamento ed un unico centro di imputazione dei rapporti:
1. i legami di tipo familiare intercorrenti tra i legali rappresentanti delle società,
2. dal collegamento economico e funzionale tra loro esistente, ed invero la
[...]
Co detiene il 50% del capitale sociale della il Controparte_1 CP_4
70% del capitale sociale della Barocco S.p.a.; mentre la Controparte_9
detiene il 100% del capitale sociale della il 50% del capitale Controparte_8
sociale della Più Energie S.r.l., il 50% del capitale sociale della Semplice
Gas&Luce S.r.l., il 100% del capitale della ed il 90% del Controparte_1
capitale sociale della Vulcano Gas S.C. A.R.L. (cfr. doc. 4).
3. L'identità di sede delle società e Controparte_1 Controparte_8 CP_1
Controparte_3
La ricorrente ha allegato di poter dimostrare in modo documentale lo svolgimento della propria attività lavorativa dal 2015 al 2020 per tutte le società convenute, allegando la corrispondenza elettronica riferibile ai seguenti account di posta elettronica assegnati alla ricorrente nel corso dell'intero rapporto di lavoro : -
in uso dal gennaio 2015 ad agosto 2018; - Email_1
in uso da agosto 2018 ad agosto 2020; - Email_2 in uso da gennaio 2015 ad agosto 2019; - Email_3
in uso da gennaio 2015 ad agosto 2018. Email_4
La ricorrente ha allegato che nonostante lo svolgimento delle attività elencate in ricorso dalle pagg. 2-12, nessuna risorsa umana era stata destinata al suo supporto, nonostante l'espressa richiesta ripetutamente formulata in occasione delle riunioni periodiche con i vertici aziendali.
La ricorrente ha allegato che a seguito dello svolgimento delle attività elencate in favore di tutte le società del gruppo e dell'assenza di un adeguato supporto, in ragione anche della durata della prestazione lavorativa giornaliera, la prestazione lavorativa aveva assunto i caratteri della gravosità ed usura personale.
La ricorrente ha allegato di essersi assentata dal lavoro dal 18 giugno 2018 al 18 novembre 2018 per astensione obbligatoria per maternità.
Ha allegato la ricorrente che a seguito della maternità, il clima nei suoi confronti era completamente cambiato, divenendo sovente oggetto di attacchi verbali di “genere” dal tenore discriminatorio, in occasione di conventions aziendali, ove ad esempio accadeva in concomitanza con la prima maternità ( giugno 2018 ) che alla ricorrente sia stata rivolta la seguente frase: “Non la volevo perché è una donna in età fertile e per tale motivo un rischio nell'azienda”.
Ha allegato la ricorrente che al rientro dalla prima maternità (fine 2018), la stessa si era trovata a lavorare in un ambiente ostile, con continui rimproveri ed ostruzionismi da parte del datore di lavoro, nel tentativo di costringerla a lasciare il posto di lavoro, essendo il datore di lavoro infastidito dalla condizione di lavoratrice madre della ricorrente.
Inoltre dal rientro dalla maternità la ricorrente era stata esclusa dallo svolgimento delle mansioni di sua competenza che, nel corso della sua assenza, erano state delegate ad una collaboratrice della medesima. Alla ricorrente veniva impedito l'accesso al cd. “data base” dalla stessa realizzato e contenente tutte le informazioni relative ai dipendenti la cui consultazione si rendeva necessaria per adempiere alle richieste di soggetti terzi, tra cui le società di revisione.
Nella primavera del 2020, in occasione della presentazione del “Report Amministrazione
Finanza Controllo Mensili” in presenza di tutti i vertici aziendali alla ricorrente è stata rivolta la seguente frase da parte del Sig. (amministratore della Persona_1
maggior parte delle convenute): “Anche mio fratello più piccolo che ha frequentato solo le scuole medie ha capito, cerca di impegnarti di più”.
La ricorrente ha allegato che il carico lavorativo che negli anni aveva dovuto gestire e portare ad esecuzione, da sola e in un ambiente ostile, avevano comportato un grave disagio psico-fisico alla stessa documentato in atti dal 2020 dall'Unità Operativa di
Salute Mentale della Asl Napoli per la cura di una “ansia depressiva” la cui origine - come da certificato rilasciato il 16.12.2022 - è “da stress lavoro correlato”.
La ricorrente ha allegato che a causa dello stress patito sul posto di lavoro, aveva subito due interruzioni spontanee di gravidanza.
Tutto ciò premesso ed allegato in fatto, la ricorrente ha precisato che soltanto in ragione dell'illecita condotta datoriale che aveva comportato un irreversibile perdurare della malattia, era stato superato del periodo di conservazione del posto di lavoro contrattualmente stabilito in 180 giorni nell'anno solare (art. 186 CCNL commercio), che è risultata poi la motivazione del licenziamento formalmente adottato nei suoi confronti.
Nel costituirsi, tutte le resistenti eccetto la società formale datrice di lavoro (
[...]
hanno dedotto la nullità del ricorso per genericità e la loro carenza di CP_1
legittimazione passiva, per non aver mai intrattenuto rapporti di lavoro con la ricorrente.
La resistente è restata contumace. CP_6 La resistente ha dedotto che la ricorrente nello svolgimento Controparte_1
delle proprie mansioni aveva beneficiato di un adeguato supporto costituito da due risorse lavorative.
La resistente ha dedotto come la ricorrente abbia sempre e solo lavorato per la
[...]
e solo per motivi legati ad esigenze della propria datrice di lavoro, che CP_1
svolgeva in appalto servizi amministrativi anche nei confronti di altre aziende del gruppo, si interfacciava costantemente con i referenti e le altre aziende del gruppo.
La struttura lavorativa al cui interno lavorava la ricorrente non era stressante, in quanto la ricorrente godeva di un adeguato supporto lavorativo che le consentiva di concentrarsi unicamente sulle attività più importanti e di svolgere le stesse in tempi ragionevoli e indubbiamente rientranti nell'ordinario orario di lavoro.
Non vi era quindi alcun elemento vessatorio o mobbizzante posto in essere dai referenti aziendali a carico della ricorrente, ciò sia prima che dopo la sua maternità, avendo la ricorrente a partire dal 18.6.2018 ha fruito del congedo di maternità e dei vari permessi connessi allo status genitoriale.
Quanto al superamento del termine di comporto, ha dedotto la resistente che la ricorrente ha iniziato ad assentarsi a partire dal giugno 2018 per rientrate per un breve periodo nel corso del 2019, costellato comunque da diversi astensioni per malattia ordinaria e, poi, con prestazioni di lavoro agile (smart working) dal gennaio 2020, per poi assentarsi definitivamente dal 31.8.2020 sino al 30.11.2022, data del suo licenziamento.
La resistente ha evidenziato che dalla documentazione medica versata in atti si evince che le patologie sono state tutte diagnosticate alla fine del 2020, ma in realtà l'ultimo periodo di lavoro prima del licenziamento era stato agosto 2020, poi, tra i congedi parentali e giorni di malattia in pratica la ricorrente non era più rientrata a lavoro.
Ed invero, secondo la prospettazione del resistente, la ricorrente si era recata presso il centro di igiene mentale dell'ASL Na 2 Nord in data 7.10.2020 quando ormai il rapporto di lavoro già era stato sospeso in precedenza sempre per episodi morbosi (cfr. l'elenco delle assenze per malattia) e dalla lettura dell'intera cartella clinica non vi è alcun riferimento al lavoro, all'ambiente di lavoro ovvero al rapporto di lavoro. L'unico riferimento diagnostico al proprio rapporto di lavoro è contenuto in un certificato del
16.12.2022, quando ormai il rapporto di lavoro si era concluso e comunque a distanza di due anni dai primi accessi presso il centro di salute mentale.
Sulla base delle seguenti controdeduzioni la resistente ha chiesto il Controparte_1
rigetto della domanda.
Va accolta la domanda preliminare avanzata dalla ricorrente che ha chiesto di accertare e di dichiarare l'unicità del complesso aziendale delle società convenute e la co- datorialità in capo a tutte le convenute del rapporto di lavoro intercorso tra le parti.
Le allegazioni di parte ricorrente in ordine all'esistenza di un gruppo di imprese costituenti un unico centro di imputazione si sostanziano sopra i seguenti punti:
1. i legami di tipo familiare intercorrenti tra i legali rappresentanti delle società,
2. dal collegamento economico e funzionale tra loro esistente, ed invero la
[...]
Co detiene il 50% del capitale sociale della il Controparte_1 CP_4
70% del capitale sociale della Barocco S.p.a.; mentre la Controparte_9
detiene il 100% del capitale sociale della il 50% del capitale Controparte_8
sociale della Più Energie S.r.l., il 50% del capitale sociale della Semplice
Gas&Luce S.r.l., il 100% del capitale della ed il 90% del Controparte_1
capitale sociale della Vulcano Gas S.C. A.R.L. (cfr. doc. 4).
3. L'identità di sede delle società e Controparte_1 Controparte_8 [...]
Controparte_9
Orbene, in tema di collegamento economico-funzionale fra imprenditori societari e imputazione del rapporto di lavoro intercorso fra uno di essi anche agli altri, giurisprudenza prevalente della Corte di Cassazione osserva che “il collegamento economico - funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è di per sè solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano
estendere anche all'altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare - anche all'eventuale fine della valutazione di sussistenza del requisito numerico per l'applicabilità della cosiddetta tutela reale del lavoratore licenziato un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. Tale situazione ricorre ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico - funzionale e ciò venga accertato in modo adeguato, attraverso l'esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente da quei soggetti, che deve rivelare
l'esistenza dei seguenti requisiti: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva; b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune;
c) coordinamento tecnico e amministrativo -
finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori” (Cass., sez. lav., 15/05/2006,
n. 11107; cfr. in senso conforme: Cass., 01/04/1999, n. 3136; Cass., Cass.,
14/11/2005, n. 22927; Cass., 05/09/2006, n. 19036; Cass., 10/04/2009, n. 8809; Cass., sez. lav., 09/12/2009, n. 25763; Cass., 12/02/2013, n. 3482).
Orbene, deve ritenersi innanzitutto che le allegazioni attoree appaiono idonee a integrare la sussistenza dei requisiti giurisprudenziali sopra elencati e contrassegnati dalle lettere da a) a c) e che la prova testimoniale effettuata, nonché la documentazione versata in atti appaiono idonei ad integrare anche la sussistenza del requisito di cui alla lettera d), avendo la ricorrente assolto all'onere della prova relativo allo svolgimento di prestazione lavorativa per tutte le società resistenti.
Non può, invece, trovare accoglimento la domanda principale.
Risultando pacifico tra le parti l'avvenuto superamento del termine di cui al periodo di comporto, la questione centrale della presente controversa riguarda la riconducibilità delle patologie del ricorrente determinanti le assenze che hanno portato al superamento del periodo di comporto a responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 cc.
Secondo costante giurisprudenza, infatti, non sono rilevanti ai fini del computo del periodo di comporto le infermità imputabili a responsabilità del datore di lavoro per violazione dell'obbligo di sicurezza o di norme antinfortunistiche specifiche.
La ricorrente deduce la non computabilità dell'intero periodo di comporto, dal momento che le assenze sin dal gennaio 2020 erano state determinata in ragione della natura professionale della malattia stessa e della sua imputabilità alla condotta del datore di lavoro.
A tale riguardo la ricorrente ricostruisce analiticamente in ricorso il suo percorso lavorativo a decorrere dall'inizio (2015) fino al licenziamento del 17.11.22.
In sintesi, assume quali fattori patogeni tanto i ritmi stressanti di lavoro e le responsabilità impostegli in un primo periodo (2015-2018) che la emarginazione e la discriminazione sofferta a partire dall'anno 2018, periodo in cui vi era il primo congedo per maternità, fino al licenziamento.
Secondo le allegazioni del ricorso le patologie sofferte derivano, dunque, dall'eccessivo carico di lavoro sostenuto e dal mancato apprezzamento dell'impegno profuso e dal processo di emarginazione e di svuotamento delle mansioni posto in essere nei modi e tempi già precisati.
In particolare nella primavera del 2020, secondo la prospettazione attorea si sarebbe verificato l'ultimo grave episodio a sfondo denigratorio, allorquando nel corso di un incontro pubblico il sig. profferiva al suo indirizzo la seguente frase: Persona_1 “Anche mio fratello più piccolo che ha frequentato solo le scuole medie ha capito, cerca di impegnarti di più”.
La patologia “ansia depressiva da stress da lavoro correlato” è stata certificata con certificazione del 16.12.22, i primi sintomi secondo la prospettazione della ricorrente sarebbero emersi sin dall'anno 2020, periodo in cui la ricorrente ha aperto una cartella clinica presso l'Unità di salute mentale dell' di Pozzuoli. CP_12
Dalla anamnesi socio familiare effettuata nella cartella clinica all'atto della prima visita effettuata in data 7.10.20, si evince quale riferimento: “vive con un compagno ed un figlio di due anni. Riferisce interruzione di gravidanza spontanea. Insonnia e ansia reattiva”.
Alla prima visita del 7.10.20 seguono altri incontri presso l'Unità di salute Mentale di
Pozzuoli fino al 15.12.20.
Nessun riferimento in questa fase vi è ad una possibile riconducibilità quale causa dell'interruzione di gravidanza e dello stato di insonnia e di ansia alle condizioni di stress da lavoro correlate.
Vi sono poi due certificati in atti, uno del 14.1.22 “Nevrosi ansioso reattiva”, l'altro del
10.5.22 “Ansia reattiva con spunti depressivi e ansia”.
Nemmeno in questa fase dal gennaio 2022 al maggio 2022 vi è alcun riferimento ad una possibile riconducibilità quale causa della nevrosi ansioso reattiva con spunti depressivi alle condizioni di stress da lavoro correlate.
Soltanto in data 16.12.22 lo stress da lavoro correlato appare quale fattore causale della patologia ansioso depressiva in atto al momento della certificazione.
Non induce a diverse considerazioni circa la possibile retrodatazione dello stato d'ansia correlato allo stress lavorativo l'esito della prova per testi.
Il teste già dipendente della resistente , ha sì confermato Testimone_1 CP_8
le circostanze relative agli episodi a sfondo denigratorio e sessista rivolti alla ricorrente nel 2018 dal dott. riguardo al fatto che fosse donna in età fertile, Persona_2
tuttavia tale dato non appare sufficiente a correlare le patologie manifestatesi nel 2020 alle condizioni di stress lavorativo, del resto non indicate nella certificazione medica in atti relative al quel periodo.
Vi è ulteriormente da considerare che la patologia relativa ai disturbi ansioso depressivi appare insorta in epoca successiva al 7.10.20, tuttavia, la certificazione medica prodotta dal ricorrente recante la data del 7.10.20 (primo documento medico utile in ordine temporale) non fa riferimento quale causa che la abbia determinata allo stress da lavoro correlato né ad altra causa lavorativa;
solo nella certificazione del 16.12.22, posteriore alla data del licenziamento, viene indicato lo stress da lavoro correlato quale causa dello stato ansioso depressivo.
La matura professionale della malattia è emersa solo a seguito della certificazione del
16.12.22. Tale patologia è sorta e comunque è stata certificata soltanto a termine di comporto già scaduto, dunque non rileva ai fini del relativo computo.
CP_1 Né risulta agli atti che la ricorrente abbia attivato presso l' alcuna pratica per il riconoscimento della natura professionale della patologia, sì da poterne determinare il sorgere e l'efficienza causale con le condotte datoriali denunciate.
In questa situazione di fatto non risulta adempiuto l'onere della parte di provare che a determinare le assenze che hanno determinato il superamento del periodo di comporto individuato nella lettera di licenziamento dal 29.11.21 al 25.9.22 sia stata l'intensa attività lavorativa o l'esistente di fattori discriminanti sul luogo di lavoro, cagione di malattia professionale sorta nel periodo di comporto e come tale non computabile, essendo emersa la possibile natura professionale della malattia solo a fare data dal
16.12.22, dopo che il periodo di comporto era già decorso ed la lavoratrice era già stata licenziata.
Gli elementi in atti non consentono di retrodatare ad un momento anteriore al 16.12.22 la origine professionale della malattia. La domanda deve essere pertanto respinta.
Le spese di giudizio si compensano per la complessità delle questioni trattate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ,deduzione, eccezione disattese così provvede:
Rigetta la domanda
Compensa le spese
Così deciso in Napoli, 4.6.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Marco Bottino