Trib. Napoli Nord, sentenza 04/06/2025, n. 2484
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Sentenza 4 giugno 2025

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Il provvedimento emesso dal Tribunale di Napoli Nord, in persona del giudice Marco Bottino, riguarda un'impugnativa di licenziamento. La parte ricorrente ha richiesto l'accertamento di un collegamento economico-funzionale tra le società resistenti, sostenendo che il licenziamento fosse invalido per superamento del periodo di comporto, asserendo che le assenze fossero dovute a malattia correlata a stress lavorativo e discriminazione. Le resistenti, al contrario, hanno chiesto il rigetto della domanda, contestando la legittimazione passiva e sostenendo che la ricorrente avesse beneficiato di adeguato supporto lavorativo.

Il giudice ha accolto la domanda preliminare di accertamento dell'unicità del complesso aziendale, riconoscendo l'esistenza di un centro di imputazione unico. Tuttavia, ha respinto la domanda principale, ritenendo che la ricorrente non avesse provato che le sue assenze, che avevano superato il periodo di comporto, fossero imputabili a responsabilità del datore di lavoro. La Corte ha sottolineato che le patologie manifestatesi erano state certificate solo dopo il licenziamento, non risultando quindi rilevanti ai fini del computo del periodo di comporto. Le spese di giudizio sono state compensate per la complessità della materia trattata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Napoli Nord, sentenza 04/06/2025, n. 2484
    Giurisdizione : Trib. Napoli Nord
    Numero : 2484
    Data del deposito : 4 giugno 2025

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