CA
Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 22/09/2025, n. 988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 988 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite in grado di appello iscritte ai numeri 363 e 369 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertenti
TRA
(avv. Giorgio Molteni, Sara Lovecchio e Aldolfo Parte_1
Larussa) e (avv. Emanuele Barberis, Chiara Napoli, Giulia Parte_2
Berton e Alessandro Pace) appellanti
E
, , , Controparte_1 CP_2 CP_3 [...]
, , , CP_4 Controparte_5 Controparte_6
, , CP_7 Controparte_8 Controparte_9
(avv. Riccardo Bolognesi) Controparte_10 appellati
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Cosenza. Trasferimento di ramo d'azienda.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
Pag. 1 di 8 FATTO
1. Il tribunale di Cosenza, adito con ricorso del 15.7.2019 dagli odierni appellati, ha dichiarato inefficace nei loro confronti la cessione del ramo d'azienda, denominato “direzione recupero crediti”, che nel novembre del 2018 la società
[...]
(società consortile partecipata da Controparte_11 Parte_1
e successivamente fusa per incorporazione in quest'ultima) aveva operato in
[...] favore della società (successivamente ridenominata : CP_12 Parte_2 per l'effetto, ha condannato la cedente a ripristinare il rapporto di lavoro con i ricorrenti dalla data della cessione.
2. Dopo aver disatteso, sulla base del richiamato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l'eccezione di carenza dell'interesse ad agire che entrambe le società convenute avevano sollevato in base all'assunto che, a seguito della cessione, nessun mutamento sfavorevole era intervenuto nelle condizioni di lavoro dei ricorrenti, il tribunale:
1) si è rifatto, in diritto, all'indicazione ermeneutica secondo cui la cessione del ramo d'azienda è configurabile, ai sensi dell'art. 2112 c.c., solo ove venga ceduto un complesso organizzato di persone e di beni che, in quanto piccola azienda, consenta l'esercizio di un'attività economica finalizzata al perseguimento di un determinato obiettivo, autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario;
2) ha richiamato i precedenti della Cassazione che, da un canto, escludono l'operatività dell'art. 2112 c.c. nel caso di mancata cessione dei programmi e dei sistemi informatici utilizzati dai dipendenti prima dello scorporo, ritenendo irrilevante la coeva fornitura alla cessionaria di quegli stessi programmi e sistemi che siano rimasti di proprietà della cedente, e, d'altro canto, impongono di verificare l'elemento costitutivo dell'autonomia funzionale del ramo d'azienda insieme al requisito della preesistenza di esso, ritenendo irrilevanti le integrazioni organizzative successive alla cessione mediante contratti di appalto che permettano al ramo ceduto di svolgere la sua funzione;
3) alla luce delle incontestate circostanze di fatto, ha condiviso le valutazioni che hanno indotto altri giudici di merito, nell'ambito di un contenzioso seriale e diffuso
Pag. 2 di 8 sull'intero territorio nazionale, a riconoscere che la struttura denominata “direzione recupero crediti”, presso cui lavoravano anche i ricorrenti e alla quale spettava l'attività di sollecito e recupero dei crediti in sofferenza ed ogni altra attività accessoria e strumentale, non costituisce un autonomo ramo d'azienda. Ciò in quanto:
a) presso la cedente è rimasto l'ufficio di “supporto tecnico amministrativo” che, anche dopo la cessione, continua ad assicurare le attività di supporto amministrativo e operativo inerenti ai processi recuperatori svolti dalla struttura ceduta;
b) i dipendenti di quest'ultima sono rimasti funzionalmente legati alle strutture organizzative della cedente a cui devono quotidianamente rivolgersi per poter svolgere la loro attività e dalle quali vengono coordinati e indirizzati;
c) alla cessionaria sono stati ceduti beni non significativi (schede sim, pc, tablet, monitor), inidonei da soli a garantire l'esecuzione dei servizi della cessionaria, tant'è che, in concomitanza con la cessione,
i contraenti hanno altresì stipulato un contratto di servicing, ossia di mandato di gestione, che obbliga la cedente a fornire alla cessionaria una numerosa serie di servizi (dalla gestione amministrativa del personale, alla logistica, alla gestione degli immobili e del servizio postale) per permettere al personale trasferito di svolgere la propria attività di recupero crediti;
d) sicché difetta l'autonomia funzionale del ramo ceduto che, al momento dello scorporo, non era capace di provvedere al suo scopo produttivo, ma che lo è diventato solo grazie alle integrazioni da parte della cessionaria che, a tal fine, ha dovuto avvalersi della fornitura di servizi della cedente, la quale continua ad ingerirsi nell'attività di recupero crediti oggetto di cessione.
3. Le società resistenti hanno, entrambe, impugnato la decisione e, con appelli successivamente riuniti, hanno censurato il rigetto dell'eccezione di carenza di interesse ad agire, hanno denunciato la mancata ammissione della prova testimoniale richiesta e, richiamandosi alla giurisprudenza di merito di segno contrario a quella condivisa dalla sentenza gravata, hanno addebitato al tribunale, in sintesi, di non aver valutato o di aver erroneamente valutato le incontestate circostanze che invece impongono di riconoscere, nella fattispecie, una genuina cessione di ramo d'azienda, in considerazione del fatto che: a) la peculiarità delle attività svolte dalla “direzione recupero crediti”, relative al recupero di crediti per soggetti terzi, ossia per le società del Gruppo Intesa San Paolo, giustificano l'ingerenza dei titolari di quegli stessi crediti e la perdurante interazione tra cedente e cessionaria che è connaturata allo schema del mandato di gestione;
b) la cessione ha riguardato un gruppo coeso di
Pag. 3 di 8 dipendenti dotati di specifiche competenze professionali relative all'attività di recupero crediti;
c) l'attività svolta dalla cessionaria, in forza del contratto di servicing, è la medesima che, prima della cessione, veniva svolta dalla “direzione recupero crediti”; d) la mancata inclusione nella cessione dell'ufficio “supporto tecnico informatico” è irrilevante, trattandosi di una struttura destinata a svolgere un'attività amministrativa e di supporto che non inficia l'autonomia dell'attività propria della struttura ceduta;
e) la mancata cessione degli applicativi informatici è parimenti irrilevante perché, comunque, la cedente ha trasferito i beni necessari per lo svolgimento dell'attività di recupero crediti e la cessionaria, dal canto suo, si è procurata gli applicativi necessari, assicurandosene la disponibilità esclusiva con un contratto decennale, per un corrispettivo di 7 milioni di euro.
4. Nella resistenza dei ricorrenti appellati, che hanno chiesto il rigetto dell'impugnazione perché infondata, il Collegio, acquisite le note autorizzate prodotte dalle parti, ha sentito i difensori comparsi all'udienza di discussione e ha deciso come da separato dispositivo.
DIRITTO
5. Gli appelli non meritano accoglimento.
6. Quanto all'eccezione di carenza di interesse dei lavoratori ad impugnare la cessione del ramo d'azienda e, con essa, del loro rapporto di lavoro, che la società cessionaria ha riproposto con il primo motivo d'appello, se ne rileva l'infondatezza perché le argomentazioni che la supportano – incentrate sulle garanzie occupazionali fornite ai dipendenti ceduti e al trattamento di miglior favore che agli stessi è stato così assicurato – non scalfiscono il consolidato insegnamento della Cassazione, recepito dal tribunale, secondo cui l'interesse ad agire dei lavoratori ceduti va individuato proprio nell'operazione a cui non hanno prestato consenso, non essendo comunque indifferente il mutamento di titolarità del rapporto laddove illegittimo. È dunque l'illegittimità della cessione che radica l'interesse dei lavoratori ceduti ad agire in giudizio per farla valere. E ciò a prescindere dalle concrete ricadute
(favorevoli o sfavorevoli) della cessione stessa, ma già solo in ragione della prospettata inattitudine del compendio trasferito a sostanziare, ai sensi dell'art. 2112
c.c., un ramo di azienda in senso proprio. La sussistenza dell'interesse ad agire, invero, è implicitamente presupposta dalla previsione codicistica, in forza della quale
Pag. 4 di 8 il mutamento di titolarità del contratto di lavoro può legittimamente indurre il lavoratore coinvolto a recedere dal rapporto: il che, secondo attenta dottrina, avvalora l'assunto della sussistenza d'un interesse giuridicamente tutelabile del lavoratore ceduto a far constare giudizialmente la corretta identità del corrispondente interlocutore contrattuale. Del resto, in caso anche solo di contestazione del diritto rivendicato, è consentito alla parte interessata l'avvio di un'azione giudiziaria per conseguire una pronuncia di mero accertamento al riguardo: com'è quella che, nella specie, gli odierni appellati hanno postulato per ottenere il riconoscimento del diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro con la cedente in conseguenza della cessione di cui hanno denunciato l'invalidità e, quindi, l'inefficacia.
7. Quanto alla mancata ammissione della prova testimoniale (da cui gli appellanti sostengono che si sarebbero potuti inferire elementi circostanziali capaci di far cogliere: a) la natura meramente accessoria dell'ufficio di supporto tecnico amministrativo, di cui il tribunale ha stigmatizzato la mancata cessione insieme alla struttura ceduta;
b) la completezza, sotto il profilo materiale, del ramo ceduto;
c) le ragioni della mancata cessione del portafoglio dei crediti in sofferenza, il cui recupero
è stato affidato alla cessionaria;
d) l'effettiva natura delle interazioni esistenti tra la cedente e la cessionaria, che non assurgono alla censurata ingerenza della prima nell'attività affidata alla seconda) si osserva che:
1) il tribunale ne ha ravvisato correttamente l'irrilevanza avendo valorizzato, ai fini del decidere, la documentazione acquisita che ha giudicato idonea a riscontrare le allegazioni attoree in merito alle circostanze dirimenti relative alla mancanza di autonomia funzionale del complesso organizzativo oggetto di cessione;
2) è dal compendio documentale, quindi, che il tribunale ha desunto gli elementi di prova di detta mancanza e ha fatto rimando alla non contestazione delle sole circostanze, elencate nella premessa della sentenza, che i ricorrenti avevano esposto in punto di fatto e che, a ben vedere, in quel compendio già trovano autonoma conferma;
3) è invero documentata, oltre che incontestata, la dirimente circostanza che la cessione non ha avuto ad oggetto i programmi informatici in uso ai dipendenti che sono passati alle dipendenze della cessionaria;
Pag. 5 di 8 4) così come è documentato, oltre ad essere incontestato, che quei programmi sono stati necessari per consentire la prosecuzione dell'attività propria dell'ufficio ceduto, tanto che la cedente ha stipulato un contratto di appalto per fornirli alla cessionaria;
5) parimenti incontestata e documentata è altresì la circostanza che i contratti di service stipulati tra cedente e cessionaria hanno avuto ad oggetto anche la gestione degli immobili nei quali i dipendenti hanno continuato a lavorare.
8. Quanto ai restanti motivi di impugnazione, proposti da entrambe le appellanti a sostegno della dedotta autonomia e preesistenza del ramo ceduto che la gravata sentenza ha invece escluso, per respingerli è sufficiente fare rimando alle assorbenti e plurime conferme, da parte della Cassazione, degli arresti della giurisprudenza di merito che, alla luce della comuni risultanze istruttorie valorizzate anche dalla gravata sentenza, hanno negato che la cessione controversa abbia interessato un reale ramo d'azienda, del quale hanno invece escluso l'autonomia funzionale.
9. Il rimando, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., è alle sentenze n. 17201,
1703, 17205, 18947, 18948, 18951 del 2025 con cui la corte di legittimità ha affermato, in contrasto con le tesi propugnate dalle odierne appellanti, che:
a) ai fini del trasferimento di ramo d'azienda previsto dall'art. 2112 c.c., rappresenta elemento costitutivo della cessione l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi e quindi di svolgere (autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario) il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione;
b) il ramo ceduto deve perciò essere in grado di svolgere un'attività di impresa, indipendentemente dall'eventuale contratto di fornitura di servizi che venga contestualmente stipulato fra cedente e cessionaria, come invece è pacifico che sia avvenuto nel caso in esame;
c) nel caso in esame, invero, i contratti di service dei programmi informatici e della logistica degli immobili costituiscono specifici indicatori dell'assenza, in capo al complesso ceduto, di autonomia e consistenza organizzativa proprie;
Pag. 6 di 8 d) al momento della cessione, dunque, la struttura ceduta non era affatto autosufficiente, perché senza i coevi contratti di appalto (che hanno garantito la fornitura degli strumenti informatici necessari per l'ordinaria operatività) e senza l'inserimento nell'organizzazione della cessionaria (non essendo state traferite anche
“le funzioni amministrative e di interfaccia”) il presunto ramo di azienda non sarebbe stato in grado di operare nel libero mercato, ossia non solo nei confronti della cedente ma anche dei terzi;
e) ciò rende irrilevante il contratto di mandato di gestione dei crediti da cui, secondo la tesi difensiva delle società appellanti, sono derivate le interazioni fra cedente e cessionaria nel periodo successivo alla cessione.
10. Sicché le conclusioni, in fatto e in diritto, a cui è approdato il tribunale nel caso di specie sono conformi a quelle che la Cassazione ha condiviso negli identici casi relativi alla cessione in contesa, e si prestano, pertanto, ad essere ribadite al fine di risolvere la controversia nei medesimi termini.
11. E ciò anche in considerazione dell'ulteriore rilievo – già valorizzato dalla
Corte d'appello di Bari nella sentenza n. 392/2024 e condiviso dal Collegio – che la persistente dipendenza funzionale dalla cedente del compendio ceduto “non è limitata ai profili dell'attività di recupero connessi alla titolarità dei crediti in sofferenza o alla loro gestione amministrativa, ma riguarda anche l'operatività ordinaria dell'attività di gestione e recupero strettamente intesa (come la nomina dei legali e dei periti oppure la scelta dei canali di vendita dei beni etc.). Pertanto, la costante necessità di interazione per l'esercizio dell'attività ceduta non può che indurre a ritenere … che essa non poteva essere svolta in autonomia, ma in continuo collegamento e sotto il controllo della cedente” o di altre società del medesimo gruppo.
12. Ne conseguono il rigetto degli appelli riuniti e la regolamentazione in base alla soccombenza delle spese del grado che, distratte a favore dei richiedenti difensori degli appellati, si liquidano come da dispositivo in ragione del valore indeterminato della controversia e senza gli aumenti previsti per il caso di difesa plurima, stante l'identità delle posizioni processuali tanto degli appellati, tanto degli appellanti e delle questioni trattate (cfr. Cass. 21064/2009 e Cass. 11591/2015).
Pag. 7 di 8 13. Atteso l'esito degli appelli, ricorrono le condizioni (e se ne dà atto) per il raddoppio del contributo unificato a carico di chi li ha proposti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti da
[...] con ricorso depositato il 04/05/2022, e da Parte_1 Parte_2
con ricorso depositato il 23.6.2023 avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
Cosenza, giudice del lavoro, n. 1942/2021, pubblicata in data 05/11/2021 così provvede:
1. Rigetta gli appelli;
2. Condanna le appellanti, in solido, a rifondere alle controparti le spese del grado che liquida in 12.500 euro oltre accessori e rimborsi di legge;
3. Dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico degli appellanti.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 18/09/2025.
Il Consigliere estensore dott. Rosario Murgida
Il Presidente
dott. Emilio Sirianni
Pag. 8 di 8
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite in grado di appello iscritte ai numeri 363 e 369 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertenti
TRA
(avv. Giorgio Molteni, Sara Lovecchio e Aldolfo Parte_1
Larussa) e (avv. Emanuele Barberis, Chiara Napoli, Giulia Parte_2
Berton e Alessandro Pace) appellanti
E
, , , Controparte_1 CP_2 CP_3 [...]
, , , CP_4 Controparte_5 Controparte_6
, , CP_7 Controparte_8 Controparte_9
(avv. Riccardo Bolognesi) Controparte_10 appellati
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Cosenza. Trasferimento di ramo d'azienda.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
Pag. 1 di 8 FATTO
1. Il tribunale di Cosenza, adito con ricorso del 15.7.2019 dagli odierni appellati, ha dichiarato inefficace nei loro confronti la cessione del ramo d'azienda, denominato “direzione recupero crediti”, che nel novembre del 2018 la società
[...]
(società consortile partecipata da Controparte_11 Parte_1
e successivamente fusa per incorporazione in quest'ultima) aveva operato in
[...] favore della società (successivamente ridenominata : CP_12 Parte_2 per l'effetto, ha condannato la cedente a ripristinare il rapporto di lavoro con i ricorrenti dalla data della cessione.
2. Dopo aver disatteso, sulla base del richiamato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l'eccezione di carenza dell'interesse ad agire che entrambe le società convenute avevano sollevato in base all'assunto che, a seguito della cessione, nessun mutamento sfavorevole era intervenuto nelle condizioni di lavoro dei ricorrenti, il tribunale:
1) si è rifatto, in diritto, all'indicazione ermeneutica secondo cui la cessione del ramo d'azienda è configurabile, ai sensi dell'art. 2112 c.c., solo ove venga ceduto un complesso organizzato di persone e di beni che, in quanto piccola azienda, consenta l'esercizio di un'attività economica finalizzata al perseguimento di un determinato obiettivo, autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario;
2) ha richiamato i precedenti della Cassazione che, da un canto, escludono l'operatività dell'art. 2112 c.c. nel caso di mancata cessione dei programmi e dei sistemi informatici utilizzati dai dipendenti prima dello scorporo, ritenendo irrilevante la coeva fornitura alla cessionaria di quegli stessi programmi e sistemi che siano rimasti di proprietà della cedente, e, d'altro canto, impongono di verificare l'elemento costitutivo dell'autonomia funzionale del ramo d'azienda insieme al requisito della preesistenza di esso, ritenendo irrilevanti le integrazioni organizzative successive alla cessione mediante contratti di appalto che permettano al ramo ceduto di svolgere la sua funzione;
3) alla luce delle incontestate circostanze di fatto, ha condiviso le valutazioni che hanno indotto altri giudici di merito, nell'ambito di un contenzioso seriale e diffuso
Pag. 2 di 8 sull'intero territorio nazionale, a riconoscere che la struttura denominata “direzione recupero crediti”, presso cui lavoravano anche i ricorrenti e alla quale spettava l'attività di sollecito e recupero dei crediti in sofferenza ed ogni altra attività accessoria e strumentale, non costituisce un autonomo ramo d'azienda. Ciò in quanto:
a) presso la cedente è rimasto l'ufficio di “supporto tecnico amministrativo” che, anche dopo la cessione, continua ad assicurare le attività di supporto amministrativo e operativo inerenti ai processi recuperatori svolti dalla struttura ceduta;
b) i dipendenti di quest'ultima sono rimasti funzionalmente legati alle strutture organizzative della cedente a cui devono quotidianamente rivolgersi per poter svolgere la loro attività e dalle quali vengono coordinati e indirizzati;
c) alla cessionaria sono stati ceduti beni non significativi (schede sim, pc, tablet, monitor), inidonei da soli a garantire l'esecuzione dei servizi della cessionaria, tant'è che, in concomitanza con la cessione,
i contraenti hanno altresì stipulato un contratto di servicing, ossia di mandato di gestione, che obbliga la cedente a fornire alla cessionaria una numerosa serie di servizi (dalla gestione amministrativa del personale, alla logistica, alla gestione degli immobili e del servizio postale) per permettere al personale trasferito di svolgere la propria attività di recupero crediti;
d) sicché difetta l'autonomia funzionale del ramo ceduto che, al momento dello scorporo, non era capace di provvedere al suo scopo produttivo, ma che lo è diventato solo grazie alle integrazioni da parte della cessionaria che, a tal fine, ha dovuto avvalersi della fornitura di servizi della cedente, la quale continua ad ingerirsi nell'attività di recupero crediti oggetto di cessione.
3. Le società resistenti hanno, entrambe, impugnato la decisione e, con appelli successivamente riuniti, hanno censurato il rigetto dell'eccezione di carenza di interesse ad agire, hanno denunciato la mancata ammissione della prova testimoniale richiesta e, richiamandosi alla giurisprudenza di merito di segno contrario a quella condivisa dalla sentenza gravata, hanno addebitato al tribunale, in sintesi, di non aver valutato o di aver erroneamente valutato le incontestate circostanze che invece impongono di riconoscere, nella fattispecie, una genuina cessione di ramo d'azienda, in considerazione del fatto che: a) la peculiarità delle attività svolte dalla “direzione recupero crediti”, relative al recupero di crediti per soggetti terzi, ossia per le società del Gruppo Intesa San Paolo, giustificano l'ingerenza dei titolari di quegli stessi crediti e la perdurante interazione tra cedente e cessionaria che è connaturata allo schema del mandato di gestione;
b) la cessione ha riguardato un gruppo coeso di
Pag. 3 di 8 dipendenti dotati di specifiche competenze professionali relative all'attività di recupero crediti;
c) l'attività svolta dalla cessionaria, in forza del contratto di servicing, è la medesima che, prima della cessione, veniva svolta dalla “direzione recupero crediti”; d) la mancata inclusione nella cessione dell'ufficio “supporto tecnico informatico” è irrilevante, trattandosi di una struttura destinata a svolgere un'attività amministrativa e di supporto che non inficia l'autonomia dell'attività propria della struttura ceduta;
e) la mancata cessione degli applicativi informatici è parimenti irrilevante perché, comunque, la cedente ha trasferito i beni necessari per lo svolgimento dell'attività di recupero crediti e la cessionaria, dal canto suo, si è procurata gli applicativi necessari, assicurandosene la disponibilità esclusiva con un contratto decennale, per un corrispettivo di 7 milioni di euro.
4. Nella resistenza dei ricorrenti appellati, che hanno chiesto il rigetto dell'impugnazione perché infondata, il Collegio, acquisite le note autorizzate prodotte dalle parti, ha sentito i difensori comparsi all'udienza di discussione e ha deciso come da separato dispositivo.
DIRITTO
5. Gli appelli non meritano accoglimento.
6. Quanto all'eccezione di carenza di interesse dei lavoratori ad impugnare la cessione del ramo d'azienda e, con essa, del loro rapporto di lavoro, che la società cessionaria ha riproposto con il primo motivo d'appello, se ne rileva l'infondatezza perché le argomentazioni che la supportano – incentrate sulle garanzie occupazionali fornite ai dipendenti ceduti e al trattamento di miglior favore che agli stessi è stato così assicurato – non scalfiscono il consolidato insegnamento della Cassazione, recepito dal tribunale, secondo cui l'interesse ad agire dei lavoratori ceduti va individuato proprio nell'operazione a cui non hanno prestato consenso, non essendo comunque indifferente il mutamento di titolarità del rapporto laddove illegittimo. È dunque l'illegittimità della cessione che radica l'interesse dei lavoratori ceduti ad agire in giudizio per farla valere. E ciò a prescindere dalle concrete ricadute
(favorevoli o sfavorevoli) della cessione stessa, ma già solo in ragione della prospettata inattitudine del compendio trasferito a sostanziare, ai sensi dell'art. 2112
c.c., un ramo di azienda in senso proprio. La sussistenza dell'interesse ad agire, invero, è implicitamente presupposta dalla previsione codicistica, in forza della quale
Pag. 4 di 8 il mutamento di titolarità del contratto di lavoro può legittimamente indurre il lavoratore coinvolto a recedere dal rapporto: il che, secondo attenta dottrina, avvalora l'assunto della sussistenza d'un interesse giuridicamente tutelabile del lavoratore ceduto a far constare giudizialmente la corretta identità del corrispondente interlocutore contrattuale. Del resto, in caso anche solo di contestazione del diritto rivendicato, è consentito alla parte interessata l'avvio di un'azione giudiziaria per conseguire una pronuncia di mero accertamento al riguardo: com'è quella che, nella specie, gli odierni appellati hanno postulato per ottenere il riconoscimento del diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro con la cedente in conseguenza della cessione di cui hanno denunciato l'invalidità e, quindi, l'inefficacia.
7. Quanto alla mancata ammissione della prova testimoniale (da cui gli appellanti sostengono che si sarebbero potuti inferire elementi circostanziali capaci di far cogliere: a) la natura meramente accessoria dell'ufficio di supporto tecnico amministrativo, di cui il tribunale ha stigmatizzato la mancata cessione insieme alla struttura ceduta;
b) la completezza, sotto il profilo materiale, del ramo ceduto;
c) le ragioni della mancata cessione del portafoglio dei crediti in sofferenza, il cui recupero
è stato affidato alla cessionaria;
d) l'effettiva natura delle interazioni esistenti tra la cedente e la cessionaria, che non assurgono alla censurata ingerenza della prima nell'attività affidata alla seconda) si osserva che:
1) il tribunale ne ha ravvisato correttamente l'irrilevanza avendo valorizzato, ai fini del decidere, la documentazione acquisita che ha giudicato idonea a riscontrare le allegazioni attoree in merito alle circostanze dirimenti relative alla mancanza di autonomia funzionale del complesso organizzativo oggetto di cessione;
2) è dal compendio documentale, quindi, che il tribunale ha desunto gli elementi di prova di detta mancanza e ha fatto rimando alla non contestazione delle sole circostanze, elencate nella premessa della sentenza, che i ricorrenti avevano esposto in punto di fatto e che, a ben vedere, in quel compendio già trovano autonoma conferma;
3) è invero documentata, oltre che incontestata, la dirimente circostanza che la cessione non ha avuto ad oggetto i programmi informatici in uso ai dipendenti che sono passati alle dipendenze della cessionaria;
Pag. 5 di 8 4) così come è documentato, oltre ad essere incontestato, che quei programmi sono stati necessari per consentire la prosecuzione dell'attività propria dell'ufficio ceduto, tanto che la cedente ha stipulato un contratto di appalto per fornirli alla cessionaria;
5) parimenti incontestata e documentata è altresì la circostanza che i contratti di service stipulati tra cedente e cessionaria hanno avuto ad oggetto anche la gestione degli immobili nei quali i dipendenti hanno continuato a lavorare.
8. Quanto ai restanti motivi di impugnazione, proposti da entrambe le appellanti a sostegno della dedotta autonomia e preesistenza del ramo ceduto che la gravata sentenza ha invece escluso, per respingerli è sufficiente fare rimando alle assorbenti e plurime conferme, da parte della Cassazione, degli arresti della giurisprudenza di merito che, alla luce della comuni risultanze istruttorie valorizzate anche dalla gravata sentenza, hanno negato che la cessione controversa abbia interessato un reale ramo d'azienda, del quale hanno invece escluso l'autonomia funzionale.
9. Il rimando, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., è alle sentenze n. 17201,
1703, 17205, 18947, 18948, 18951 del 2025 con cui la corte di legittimità ha affermato, in contrasto con le tesi propugnate dalle odierne appellanti, che:
a) ai fini del trasferimento di ramo d'azienda previsto dall'art. 2112 c.c., rappresenta elemento costitutivo della cessione l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi e quindi di svolgere (autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario) il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione;
b) il ramo ceduto deve perciò essere in grado di svolgere un'attività di impresa, indipendentemente dall'eventuale contratto di fornitura di servizi che venga contestualmente stipulato fra cedente e cessionaria, come invece è pacifico che sia avvenuto nel caso in esame;
c) nel caso in esame, invero, i contratti di service dei programmi informatici e della logistica degli immobili costituiscono specifici indicatori dell'assenza, in capo al complesso ceduto, di autonomia e consistenza organizzativa proprie;
Pag. 6 di 8 d) al momento della cessione, dunque, la struttura ceduta non era affatto autosufficiente, perché senza i coevi contratti di appalto (che hanno garantito la fornitura degli strumenti informatici necessari per l'ordinaria operatività) e senza l'inserimento nell'organizzazione della cessionaria (non essendo state traferite anche
“le funzioni amministrative e di interfaccia”) il presunto ramo di azienda non sarebbe stato in grado di operare nel libero mercato, ossia non solo nei confronti della cedente ma anche dei terzi;
e) ciò rende irrilevante il contratto di mandato di gestione dei crediti da cui, secondo la tesi difensiva delle società appellanti, sono derivate le interazioni fra cedente e cessionaria nel periodo successivo alla cessione.
10. Sicché le conclusioni, in fatto e in diritto, a cui è approdato il tribunale nel caso di specie sono conformi a quelle che la Cassazione ha condiviso negli identici casi relativi alla cessione in contesa, e si prestano, pertanto, ad essere ribadite al fine di risolvere la controversia nei medesimi termini.
11. E ciò anche in considerazione dell'ulteriore rilievo – già valorizzato dalla
Corte d'appello di Bari nella sentenza n. 392/2024 e condiviso dal Collegio – che la persistente dipendenza funzionale dalla cedente del compendio ceduto “non è limitata ai profili dell'attività di recupero connessi alla titolarità dei crediti in sofferenza o alla loro gestione amministrativa, ma riguarda anche l'operatività ordinaria dell'attività di gestione e recupero strettamente intesa (come la nomina dei legali e dei periti oppure la scelta dei canali di vendita dei beni etc.). Pertanto, la costante necessità di interazione per l'esercizio dell'attività ceduta non può che indurre a ritenere … che essa non poteva essere svolta in autonomia, ma in continuo collegamento e sotto il controllo della cedente” o di altre società del medesimo gruppo.
12. Ne conseguono il rigetto degli appelli riuniti e la regolamentazione in base alla soccombenza delle spese del grado che, distratte a favore dei richiedenti difensori degli appellati, si liquidano come da dispositivo in ragione del valore indeterminato della controversia e senza gli aumenti previsti per il caso di difesa plurima, stante l'identità delle posizioni processuali tanto degli appellati, tanto degli appellanti e delle questioni trattate (cfr. Cass. 21064/2009 e Cass. 11591/2015).
Pag. 7 di 8 13. Atteso l'esito degli appelli, ricorrono le condizioni (e se ne dà atto) per il raddoppio del contributo unificato a carico di chi li ha proposti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti da
[...] con ricorso depositato il 04/05/2022, e da Parte_1 Parte_2
con ricorso depositato il 23.6.2023 avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
Cosenza, giudice del lavoro, n. 1942/2021, pubblicata in data 05/11/2021 così provvede:
1. Rigetta gli appelli;
2. Condanna le appellanti, in solido, a rifondere alle controparti le spese del grado che liquida in 12.500 euro oltre accessori e rimborsi di legge;
3. Dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico degli appellanti.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 18/09/2025.
Il Consigliere estensore dott. Rosario Murgida
Il Presidente
dott. Emilio Sirianni
Pag. 8 di 8