Articolo 10 della Legge 2 aprile 1968, n. 503
Articolo 9Articolo 11
Versione
5 maggio 1968
Art. 10.
Oltre a quanto previsto dagli articoli 1, 4, 5 e 6 della presente legge, il Comitato, di cui al precedente articolo, deve esprimere parere su:
a) la determinazione degli indirizzi e dei mezzi tecnici per realizzare le finalita' del Parco;
b) il bilancio ed il conto consuntivo annuale del Parco;
c) l'organizzazione della difesa dagli incendi e la tutela fitosanitaria dei boschi;
d) quanto altro riguarda la valorizzazione e la tutela del Parco.
Fatte salve le disposizioni vigenti, il Comitato deve altresi'
essere sentito:
a) sui piani di assestamento boschivo;
b) sui piani regolatori, comprendenti territorio del Parco, e sui piani paesaggistici;
c) sui piani di bonifica e trasformazione fondiaria;
d) sui rimboschimenti e sulle ricostituzioni e migliorie boschive.
Entrata in vigore il 5 maggio 1968