Art. 28.
Il conto che ciascun ministro deve rendere al termine di ogni esercizio e il conto generale dell'amministrazione delle finanze, prima che siano presentati all'approvazione delle Camere, sono dal ministro di finanza trasmessi alla Corte dei conti.
Il conto che ciascun ministro deve rendere al termine di ogni esercizio e il conto generale dell'amministrazione delle finanze, prima che siano presentati all'approvazione delle Camere, sono dal ministro di finanza trasmessi alla Corte dei conti.