Rigetto
Sentenza 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 29/08/2025, n. 7147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7147 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07147/2025REG.PROV.COLL.
N. 04770/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4770 del 2022, proposto da L&L Gestioni Turistiche s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Zinno e Pasquale Fornaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
L'Ente Parco Nazionale del Vesuvio, in persona del Presidente pro tempore non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Terza) n. 2681/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 giugno 2025 il Consigliere Annamaria Fasano e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società L&L Gestioni Turistiche s.r.l. proponeva ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, unitamente al successivo rigetto dell’istanza di annullamento in autotutela, il nulla osta dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio per la realizzazione di una pergotenda in un’area a servizio dell’Hotel “Il Sentiero” sito in Ercolano, reso, con prescrizioni, nell’ambito dell’istruttoria del procedimento finalizzato all’ottenimento del permesso di costruire.
A sostegno del ricorso, la società ricorrente denunciava: a) erronea e falsa applicazione dell’art. 13 della legge quadro sulle aree protette; b) formazione del silenzio – assenso ex art. 14 bis legge 241/90 e carenza di potere; c) eccesso di potere sub specie di travisamento dei fatti: erronea qualificazione della pergotenda come intervento di ristrutturazione edilizia ed opera destinata a trasformare l’ambiente in maniera permanente.
2. Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, con sentenza n. 2681 del 2022, respingeva il ricorso. Il Collegio rilevava che la pergotenda era un’opera edilizia, formata da piedritti e traversi in alluminio fissati al suolo con piastre bullonate e coperti con tende, destinata a rimanere in situ per un tempo non definito, pertanto, non poteva essere considerata rimovibile ad una data fissa.
L’intervento proposto dall’Amministratore unico della società ricorrente ricadeva sia in area protetta che in uno dei siti della Rete Natura 2000, ove erano richieste attività specifiche per meglio tutelare le biodiversità: ne conseguiva la necessità di un parere preventivo da parte dell’Ente preposto alla tutela del Parco, diretto ad accertarne, ex art. 13, L. 6 dicembre 1991 n. 394, l’incidenza ambientale e la compatibilità. Il nullaosta in questione assumeva allora una natura omnicomprensiva, nel senso che serviva a valutare tutti gli interessi dell'area protetta, compresi quelli più specifici relativi alla fauna e all' habitat naturale dei siti d'importanza comunitaria SIC e ZPS.
Il Collegio di primo grado precisava che, al fine di individuare la natura precaria di un’opera, si doveva, infatti, seguire «non il criterio strutturale, ma il criterio funzionale». In particolare, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come introdotto dall’articolo 3, lettera b) del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, erano realizzabili, senza titolo, solo le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all’Amministrazione comunale. Ne conseguiva, in primo luogo, che il termine di 120 giorni concesso dall’Ente Parco, con il provvedimento prot. n. 292 del 19/01/2018, quivi gravato, necessariamente qualificava l’opera, con le prescrizioni ivi inserite, come temporanea, unica tipologia, invero, ammissibile per la pianificazione vigente.
In tema di costruzioni nei territori dei Parchi Nazionali, vigeva, infatti, ex lege il principio di immodificabilità assoluta, introdotta dalla legge 431 del 1985.
Inoltre, ai sensi dell’art. 13 delle NTA del Piano del Parco, all’interno della Zona B del Parco non solo erano esclusi gli interventi di ristrutturazione edilizia, ma le stesse attività ricreative consentite non dovevano comunque richiedere l’uso di attrezzature fisse. Conseguentemente, il posizionamento di una pergotenda in zona B era ammissibile unicamente per un periodo di tempo definito. Per questo motivo era stato concesso il contestato tempo massimo di permanenza dell’attrezzatura fino a 120 giorni dalla sua installazione, disponendosi di provvedere alla sua rimozione in un termine massimo di ulteriori 10 giorni.
3. La società L&L Gestioni Turistiche s.r.l. ha proposto appello avverso la suddetta pronuncia, chiedendone l’integrale riforma, sollevando le seguenti censure: “ 1. Sul primo e terzo motivo di ricorso – Error in procedendo et in iudicando – Difetto di motivazione – Difetto di istruttoria – Omessa e/o travisata valutazione della documentazione; 2. Sul secondo motivo del ricorso – Formazione del silenzio – assenso ex art. 14 bis legge 241/90 – Error in procedendo et in iudicando – Difetto di motivazione – Difetto di istruttoria ”.
4. L’Ente Parco Nazionale del Vesuvio non si è costituito in giudizio.
5. All’udienza straordinaria del 4 giugno 2025, la causa è stata assunta in decisione.
DIRITTO
6. Il Collegio, preliminarmente, dichiara l’inammissibilità dell’appello atteso che non vi è prova in atti della rituale notifica del ricorso all’Ente Parco Nazionale del Vesuvio. Nella fattispecie, l’appellante non ha provveduto al deposito, prima del passaggio in decisione della causa, della prova della notifica del ricorso, secondo quanto previsto dall’art. 45, commi 2 e 3, del c.p.a.
Come noto, “ nel processo amministrativo, ai fini dell'ammissibilità, il ricorso in appello va notificato alle parti costituite in primo grado ” (Cons. Stato, Sez. V, 28/12/2022, n. 11427).
A norma dell’art. 45, comma 3, del c.p.a., la prova dell’avvenuto perfezionamento della notifica del ricorso al destinatario è adempimento indispensabile affinché la domanda introdotta possa essere esaminata, a nulla rilevando che la disposizione citata non preveda una sanzione specifica nel caso in cui l’onere non sia adempiuto, “ perché già basta il divieto esplicito per il Giudice di esaminare le domande processuali contenute in atti per i quali non sia stato provato il buon esito della notifica al destinatario entro il termine ultimo del passaggio della causa in decisione ” (Cons. Stato, n. 4370 del 2017; id. n. 4257 del 2017).
Nella specie, il ricorso in appello non risulta essere stato ritualmente notificato all’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, evocato nel giudizio di primo grado, nel corso del quale si è ritualmente costituito.
Alla stregua di quanto dispone l’art. 45 c.p.a. cit., la parte che si avvale della facoltà di cui al comma 2 (ossia del deposito del ricorso senza la prova dell’avvenuta notificazione) è tenuta a depositare la documentazione comprovante la data in cui la notificazione si è perfezionata anche per il destinatario. In assenza di tale prova, le domande introdotte con l’atto di gravame non possono essere esaminate. La sanzione processuale è posta dal comma 3 dell’art. 45, che prescrive un esplicito divieto per il giudice di esaminare le domande processuali contenute in atti introduttivi in riferimento ai quali non sia stato comprovato il buon esito della notifica al destinatario entro il termine ultimo del passaggio della causa in decisione.
Si deve ritenere pertanto che, a fronte della mancata costituzione in giudizio della parte resistente o appellata, l’omessa produzione della prova della notifica, comportando la preclusione all’esame delle domande, determina come conseguenza l’inammissibilità dell’appello.
7. In disparte l’inammissibilità del gravame che, come si è detto, non consentirebbe a questo Giudice l’esame della domanda, ragioni di completezza inducono a valutare, sia pure brevemente, il merito delle critiche, che appaiono infondate.
A tale riguardo basta rammentare che l’intervento proposto dalla società appellante ricade in un’area protetta che rappresenta anche uno dei siti della Rete Natura 2000, ove sono richieste specifiche attività per garantire la tutela della biodiversità.
L’opera edilizia ricade nella zona B2 della Tavola P2.2d ‘Versante medio-alto del Vesuvio’, costituita prevalentemente da aree caratterizzate da leccete e pinete di impianto post – bellico, in Zona di Protezione Speciale ai sensi della Direttiva ‘Uccelli’ 2009/147/CE ed in un sito di Importanza Comunitaria ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CE.
Nel Parco Nazionale del Vesuvio sono localizzati siti di interesse comunitario SIC e ZPS, e una zona di protezione speciale, pertanto ogni trasformazione del territorio deve essere assistita dal preventivo nulla osta dell’Ente Parco, richiesto dalla disposizione di cui all’art. 13 della legge n. 394 del 1991, e finalizzato a verificare l’impatto dell’intervento sul contesto ambientale oggetto di tutela, nonché la conformità dello stesso con tutti gli aspetti di protezione del territorio.
Quindi, il T.A.R. ha correttamente statuito che, nella specie, l’intervento necessita di un parere preventivo da parte dell’Ente preposto alla tutela del Parco, al fine di accertare l’impatto sul territorio e soprattutto la compatibilità ai sensi dell’art. 13 cit..
Infatti, ai sensi dell’art. 13 delle NTA del Piano del Parco, all’interno della Zona B del Parco sono esclusi tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia e, comunque, le attività ricreative consentite non devono richiedere l’uso di attrezzature fisse, con la conseguenza che il posizionamento di una pergotenda è ammissibile unicamente per un periodo di tempo definito.
Ne consegue che, sulla base della normativa urbanistica di riferimento, come precisato correttamente dal Collegio di prima istanza, nel sito è ammesso solo il posizionamento di una attrezzatura temporanea, tanto che è stato concesso un tempo massimo di permanenza fino a 120 giorni dalla sua installazione, con la rimozione entro 10 giorni una volta trascorso il predetto termine.
8. In definitiva, il ricorso in appello va respinto e la sentenza impugnata va confermata.
9. Nulla va disposto per le spese di lite, in mancanza di attività difensiva dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla per le spese di lite del grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, d.l. 9.6.2021 n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6.8.2021, n. 113, con l'intervento dei magistrati:
Daniela Di Carlo, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere, Estensore
Massimo Santini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Annamaria Fasano | Daniela Di Carlo |
IL SEGRETARIO