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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/07/2025, n. 2634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2634 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 11456/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del giudice unico onorario Dott.ssa Carmela Esposito pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 11456 dell'anno 2021 del ruolo generale degli affari contenziosi civili vertente tra
(C.F. ), nato a [...] il [...] residente Parte_1 C.F._1 alla Via Micco Spadaro, 15 Giugliano in Campania (NA) ed elett.te dom.to in Melito (NA) alla
Via E. De Nicola, 7, presso lo studio dell'Avv. Antonio Buglione che lo rappresenta e difende come da procura in atti
- attore e
(C.F. ) nato ad [...] il [...] CP_1 C.F._2 residente in [...] Fiorenzuola D'Arda, rapp.to e difeso dall'Avv. Raffaele Lallo
(C.F: ) in virtù di procura in atti, con il quale elettivamente domicilia al C.F._3
Corso Secondigliano n. 230/C Napoli
- convenuto nonché
P.IVA C.F. ), Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 con sede al Corso di Porta Vigentina n. 9 – 20122 – Milano, in persona del procuratore e responsabile del servizio sinistri p.t., Dott. elett.te dom.ta al Vico Tutti i Controparte_3
Santi n. 82, 80139 – Napoli, presso lo studio dell'Avv. Giuliana Sepe (C.F.:
) che la rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._4
- convenuta
CONCLUSIONI: come in atti da intendersi qui ripetute e trascritte
Ragioni in fatto e diritto della decisione Con citazione in rinnovazione il sig. conveniva in giudizio innanzi l'intestato Parte_1
Tribunale la compagnia e il sig. per ivi Controparte_4 CP_1 sentire “I) dichiararsi ed accertarsi la piena ed esclusiva responsabilità del proprietario del veicolo Fiat Panda tg. EF 521 JV di proprietà del sig. nella produzione delle CP_1 lesioni riportate dall'attore nel sinistro de quo;
II) condannare la Controparte_5 in persona del legale rapp.te p.t. al risarcimento di tutti i danni per le lesioni subite dal sig.
che si quantificano in €. 35.338,50 dedotti dai seguenti conteggi: età lesionato: 50 Parte_1 anni;
percentuale invalidità 12%; punto base €. 99,00; punto danno biologico €. 2.453,72; incremento per sofferenza soggettiva (+ 28%) €. 687,04; punto danno non patrimoniale €.
3.140,76; danno biologico risarcibile €. 22.231,00; danno non patrimoniale risarcibile €.
28.455,00; invalidità totale (100%) €. 2.970,00 (30 giorni); invalidità parziale (75%) €.
4.455,00 (60 giorni); percentuale parziale (50%) €. 2.970,00 (60 giorni); percentuale parziale
(25%) €. 1.485,00 (60 giorni); spese mediche documentate €. 159,15 TOTALE €. 36.622,50;
Totale con personalizzazione massima €. 47.071,50; III) con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre CPA e Spese generali con attribuzione al procuratore antistatario”.
A sostegno della domanda l'attore ha dedotto:
1-) che in data 05/08/2020 alle ore 00,15 circa nella qualità di pedone subiva lesioni personali in seguito ad investimento ad opera della vettura Fiat Panda tg. EF 521 JV di proprietà del sig.
ed assicurata con la compagnia CP_1 Controparte_4
2-) che il sinistro avveniva in Giugliano in Campania, via S. Rocco, e si verificava per esclusiva responsabilità del conducente della summenzionata vettura che percorrendo ad elevata velocità la predetta via non si avvedeva del pedone in fase di attraversamento sulle strisce pedonali, investendolo con la parte anteriore sospingendolo al suolo;
3-) che l'istante per effetto dell'investimento e della conseguente caduta al suolo riportava lesioni per le quali fu necessario l'intervento del 118 che lo trasportava al P.S. dell'Ospedale di
S. Giuliano di Giugliano in Campania ove i sanitari di turno in prime cure gli diagnosticavano
“frattura di parte non specificata chiusa perone e tibia, frattura bimalleolare chiusa di tibia perone e del malleolo tibiale e peronale dx con prognosi di giorni 30 sottoponendolo ad intervento chirurgico per riduzione della frattura;
4-) che l'attore successivamente si sottoponeva a terapie e convalescenza fino al 24.11.2020 quando fu dichiarato clinicamente guarito con postumi da accertarsi in sede medico legale;
4-) che la compagnia assicurativa espletava visita medica da parte di proprio fiduciario, senza concordare nulla con lo scrivente procuratore inviava assegno circolare di €. 11.733,00 che veniva trattenuto come acconto sul maggiore avere”.
2 In data 16.01.2023 si costituiva il Sig. il quale eccepiva l'improcedibilità della CP_1 domanda e la nullità della citazione ex art. 164 comma 4 cpc per la sua assoluta genericità ed indeterminatezza dell'oggetto stante la mancanza dei requisiti di legge previsti a pena di nullità dall'art. 163 cpc n. 4; l'omessa indicazione di testimoni in violazione dell'art. 1 comma 15,
Legge 124/2017;
Nel merito il convenuto contestava ogni sua responsabilità in quanto pur essendo proprietario del veicolo Fiat Panda tg. EF 521 JV, deduceva di essere residente a [...]e che il veicolo non era quasi mai nella sua disponibilità ad eccezione delle volte in cui si recava in
Campania per stare con i parenti. Deduceva, poi, il l'infondatezza della domanda CP_1 essendo carente la prova della dinamica del sinistro e del coinvolgimento in esso della vettura in sua proprietà, nonché di ignorare l'esistenza del sinistro. Infine, contestava la richiesta risarcitoria ritenuta eccessiva.
Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On. Giudice adito
A-) in via preliminare, dichiarare l'improcedibilità e/o nullità della domanda ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 e 164 cpc, per i motivi sopra esposti;
B-) sempre in via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione passiva del convenuto in merito al sinistro occorso;
C-) nel merito, rigettare la domanda proposta dall'attore perché assolutamente infondata in fatto ed in diritto, oltre che non provata;
D-) in via gradata in caso di accoglimento anche parziale della domanda, condannare la compagnia di assicurazioni che all'epoca dell'incidente copriva Controparte_2
l'autovettura Fiat Panda EF 521 JV di proprietà del sig. CP_1
E-) condannare in ogni caso, l'attore al pagamento di spese, diritti ed onorari del giudizio con anticipazione ai procuratori antistatari”.
Si costituiva in data 16.01.2023 la la quale eccepiva l'irregolarità Controparte_6 della notifica effettuata nei confronti di soggetto non legittimato, in quanto come da visura depositata, la citata C.F. / P.IVA Gruppo IVA Controparte_7 P.IVA_3
, Codice ATECO 64.19.1(Intermediazione monetaria di istituti monetari di diverse P.IVA_4
Banche centrali) è una Società per Azioni che dall'01.07.2000 si occupa di raccolta del risparmio, non già di polizze Assicurative, mentre legittimata passiva era la costituita
[...]
(P.IVA , C.F. ), con sede al Corso di Porta Controparte_6 P.IVA_1 P.IVA_2
Vigentina n. 9 – 20122 – Milano;
Ancora in via preliminare, eccepiva la nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c. I e IV
3 comma perché carente dei requisiti di cui all'art. 163 c.p.c. nn. 3, 4 e 5; la carenza di legittimazione attiva e passiva sostanziale e processuale della citata Controparte_7
e del presunto responsabile civile;
la improponibilità ed improcedibilità della domanda perché, violava la normativa di cui al combinato disposto degli artt. 145, 148 e 150 del D.Lgs. n. 209 del
07/09/05, nonché della normativa di cui al D.P.R. n. 254 del 18/07/06. Nel merito, l'infondatezza della domanda, mancando allo stato qualsiasi riscontro probatorio circa l'esistenza del nesso di causalità tra la condotta del responsabile civile e l'evento dannoso. L'assenza di denuncia del sinistro da parte dell'assicurato ; l'eccessività della pretesa. Difatti, deduceva la CP_1 compagnia assicuratrice di aver provveduto, a seguito di richiesta di risarcimento danni, in ottemperanza alla normativa vigente in materia, tempestivamente ad aprire il sinistro ed a nominare un proprio consulente medico-legale al fine di valutare i danni fisici lamentati dal sig.
e, dopo un primo invito a perizia rimasto inesitato con conseguente restituzione Pt_1 dell'incarico da parte del designato Dott. in data 09/06/2021 il veniva Per_1 Pt_1 sottoposto a visita medico-legale, i cui esiti erano: “Inabilità temporanea biologica: Totale 30 giorni al 100%; Parziale: 30 giorni al 75%; 15 giorni al 50%; 15 giorni al 25%. Danno biologico permanente: €.8.863,83 – 7%; Spese mediche €.41,15.
Si segnala che, qualora il periziando dovesse in futuro rimuovere i restanti mezzi di sintesi allo stato ancora in situ (è stata rimossa la sola vite intersindesmosica), si potrebbe assistere anche ad un lieve miglioramento del quadro disfunzionale oggi obiettivato con conseguente
"ridimensionamento" del complessivo danno biologico permanente nell'ambito delle micropermanenti (7-8%)”.
Pertanto, deduceva la convenuta, sulla base delle risultanze peritali, in data 30/07/2021, veniva inviato al sig. in via conciliativa, presso il suo difensore, assegno di €.11.733,00, che Pt_1 restavano da concordare le spese legali, ottemperando così la stessa compagnia al disposto di cui all'art. 148 D.Lgs. 209/2005 e ss. modifiche. Non avendo ricevuto alcuna documentazione in relazione alle spese legali la comparente proseguiva di essere stata posta nell'impossibilità di corrispondere le spese legali.
Tanto premesso, impugnando ogni documento esibito dalla controparte anche ai sensi degli artt.
2712 e 2719 cod. civ. perché non conforme agli originali, rassegnava le seguenti conclusioni:
“1) Perché sia dichiarata la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c.
2) Per la carenza di legittimazione passiva della citata Controparte_8 nonché del presunto responsabile civile.
3) Subordinatamente, per la improponibilità ed improcedibilità della domanda di parte attrice anche per violazione degli artt. 141, 144, 145 e 148 del D.Lgs. 209/05 nonché della normativa di
4 cui al DPR n. 254 del 18/07/06.
4) In via ancora più subordinata, nel merito, perché sia rigettata la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata.
5) Perché sia ritenuta interamente satisfattiva la somma di €.11.733,00 già corrisposta dalla al sig. . Controparte_6 Parte_1
6) Infine, perché siano ammesse le richieste istruttorie che saranno formulate in corso di giudizio.
Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Concessi i termini ex art. 183 co 6 c.p.c. ammessa ed espletata la prova testimoniale articolata dalla parte attrice, disattesa la richiesta di C.T.U. medico-legale in ragione delle perizie allegate dalle parti, la causa è stata riservata in decisione con concessione dei termini per il deposito di comparse e memorie di replica.
Questioni in rito
L'eccezione di nullità della citazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 163, co. 3, nn. 3,
4 e 5 c.p.c. va disattesa perché infondata. È noto che secondo l'orientamento del tutto consolidato la nullità della citazione per mancanza o difetto di determinazione della cosa oggetto della domanda può essere dichiarata solo se il petitum - inteso sia, sotto il profilo formale, come il provvedimento giurisdizionale richiesto, sia, sotto l'aspetto sostanziale, come il bene della vita di cui si richiede il riconoscimento o la negazione - sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto. Pertanto, con riferimento particolare all'incertezza dell'oggetto della domanda, occorre che essa sia assoluta e che non sia possibile individuare, attraverso un esame complessivo dell'atto, quale sia il petitum, tenendo presente nella relativa indagine che, per esprimerlo, non sono necessarie formule sacramentali, ma è sufficiente che esso risulti, anche implicitamente e indirettamente, dalle espressioni adoperate dall'attore in una qualunque parte dell'atto introduttivo, e, quindi, anche nella parte espositiva e non necessariamente in quella destinata a riportare le conclusioni.
Per quel che attiene altresì all'eccezione di nullità per violazione dell'art. 163, co. 3, n. 4 c.p.c, occorre osservare quanto segue. È noto che secondo orientamento del tutto consolidato della
Suprema Corte la declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del
5 relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27670 del 21/11/2008; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 11751 del 15/05/2013). In altre pronunce si afferma che: “In tema di domanda giudiziale, l'identificazione della "causa petendi" va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e nei documenti ad esso allegati ai quali, quindi, può essere riconosciuta una funzione di chiarificazione del quadro allegatorio già prospettato, purché risultino specificamente indicati nella citazione, come prescritto dall'art. 163, comma 3, n. 5,
c.p.c.” ( cfr.: Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3363 del 05/02/2019).
Ebbene, considerato che l'attore ha compiutamente indicato sia le ragioni a base della domanda
(responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro de quo) che il bene della vita CP_1 richiesto (risarcimento dei danni subiti), l'atto di citazione non è affetto da alcuna nullità.
La legittimazione attiva e passiva delle parti
Va affermata la legittimazione attiva dell'attore e quella passiva dei convenuti.
Ed invero secondo gli insegnamenti della Suprema Corte: “La legittimazione passiva attiene al dovere del convenuto di subire il giudizio instaurato dall'attore secondo una determinata prospettazione del rapporto oggetto della controversia, indipendentemente dalla effettiva sussistenza o titolarità del rapporto stesso, costituendo, per converso, questione di merito quella sollevata dal convenuto col dedurre la propria estraneità al rapporto, ossia la mancanza di titolarità affermata, invece, da parte attrice” (cfr. Cass. Sez. II, sentenza n. 548 del 18/01/2002) e
“La contestazione della titolarità attiva del rapporto controverso non è un'eccezione, ma una mera difesa, sicché il convenuto non ha onere alcuno di provarne la fondatezza;
è invece onere dell'attore, in base alla ripartizione fissata dall'art. 2697 c.c., dimostrare gli elementi costitutivi del diritto azionato, vale a dire l'esserne titolare” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 25471 del
26/10/2017).
Orbene, tenuto conto della prospettazione del rapporto oggetto della controversia, la legittimazione attiva dell'attore risulta provata sulla base della documentazione medica depositata in atti.
Per contro, la legittimazione passiva del convenuto è dimostrata dai documenti prodotti CP_1 in atti e, segnatamente, dalla visura al PRA di Napoli, nella quale si attesta la proprietà del veicolo Fiat Panda tg. EF521JV in capo al convenuto stesso. In merito all'eccezione sollevata dal convenuto in merito alla ignoranza del sinistro, va rilevato che non è contestata la CP_1 proprietà, ma anzi il ha confermato che l'auto si trova presso i parenti in Campania, CP_1
6 circostanza ininfluente ai fini della legittimazione dello stesso ai sensi dell'art. 2054 co 3, non avendo dimostrato il che la circolazione del veicolo sia avvenuta contro la sua volontà. CP_1
In assenza di contestazione della compagnia assicuratrice, risulta provata anche la legittimazione passiva della stessa.
In merito all'eccezione di improponibilità della domanda.
Va, altresì, disattesa l'eccezione, proposta dai convenuti, circa l'improponibilità della domanda ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 142, 143, 145 e 148 D. Lgs n. 209/2005.
Ai fini che interessano nel presente giudizio, l'art. 145 del d. lgs. 209/2005 (c.d. Codice delle
Assicurazioni private, rubricato 'proponibilità dell'azione di risarcimento', al comma 2, prevede che l'azione di risarcimento di cui all'art. 149 Cod. Ass. (c.d. azione di indennizzo diretto), può essere proposta solo dopo che siano passati sessanta giorni, ovvero novanta giorni in caso di danni alla persona, decorrenti da quelli in cui il danneggiato ha chiesto alla propria impresa di assicurazione il risarcimento del danno, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all'art. 148 o, in caso di indennizzo diretto, avendo osservato le modalità previste dagli artt. 149 e 150. L'art. 148 del Codice delle
Assicurazioni prevede le indicazioni che deve contenere la richiesta di risarcimento danni nell'ipotesi di sinistri con soli danni a cose e nell'ipotesi di sinistri con danni alla persona. Appare evidente che la mancanza della previa richiesta di risarcimento danni (messa in mora) alla compagnia assicurativa determina sempre l'improponibilità della domanda. Con riferimento, invece, alla mera incompletezza della richiesta di risarcimento danni, perché manchevole di alcune delle indicazioni previste negli artt. 148 (per l'azione risarcitoria nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile) e negli artt. 149 e 150 (in caso di indennizzo diretto)
Cod. Ass., si registrano nella giurisprudenza di merito essenzialmente quattro orientamenti.
Un primo orientamento, privilegiando rigorosamente il dato letterale degli artt. 145, 148, 149,
150 del Cod. Ass., ritiene che la mancanza nella lettera di messa in mora di una qualunque delle indicazioni richieste dall'art. 148 citato determina l'improponibilità della domanda, la quale è sempre rilevabile d'ufficio dal giudice. Secondo tale orientamento, quindi, la benché minima incompletezza della messa in mora determina sempre l'improponibilità della domanda giudiziale.
Un secondo orientamento, valorizzando la previsione del comma 5 dell'art. 148 del Codice delle
Assicurazioni private, secondo cui in caso di richiesta incompleta l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni ed in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati e dei documenti integrativi, ritiene che l'incompletezza della messa in mora rende la domanda improponibile solo quando vi sia stata la richiesta di integrazioni da parte
7 dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 148, comma 5, Co. Ass., ed il danneggiato non abbia fornito le integrazioni richieste;
in ogni caso, l'improponibilità della domanda deve essere eccepita dalla compagnia assicurativa. Secondo tale orientamento, l'incompletezza della messa in mora non determina l'improponibilità della domanda ed è sanata quando la compagnia non richiede alcuna integrazione, ai sensi dell'art. 148, comma 5, Co. Ass., oppure quando non eccepisce l'improponibilità della domanda per l'incompletezza della messa in mora.
Un terzo orientamento ritiene che la necessità di integrare la richiesta preventiva di risarcimento danni, perché incompleta non comporta alcuna causa di improponibilità della domanda giudiziale, atteso che, in tale ipotesi, l'unico effetto è la sospensione del termine previsto dall'art. 148, comma 3, Co. Ass., ovvero quello di escludere che l'assicuratore possa essere ritenuto responsabile per il ritardo nell'adempimento della sua obbligazione.
Un quarto orientamento valorizzando la ratio della normativa, che è quella di consentire all'assicurazione di formulare una congrua proposta transattiva, evitando l'instaurazione del giudizio, distingue due ipotesi di incompletezza della messa in mora: un'ipotesi in cui gli elementi mancanti non consentono effettivamente alla compagnia assicurativa di formulare l'offerta transattiva, ed in tal caso l'incompletezza della messa in mora determina l'improponibilità della domanda;
un'altra ipotesi in cui gli elementi mancanti non sono particolarmente rilevanti (ad es. il codice fiscale) e, pertanto, non impediscono all'assicurazione di formulare una proposta transattiva, ed in tal caso non si ha, né sarebbe giustificata,
l'improponibilità della domanda.
In altri termini l'interpretazione della disposizione di cui all'art. 148 deve essere condotta avuto riguardo al suo scopo, che è quello di creare un contatto stragiudiziale tra il danneggiato e l'assicuratore in modo da consentire a quest'ultimo di valutare i danni pretesi e formulare la relativa offerta. Pertanto, anche quando la richiesta difetti di uno dei requisiti di contenuto che, comunque, non impediscono e non hanno ostacolato, nel concreto, la realizzazione dell'obiettivo avuto di mira, si deve evitare di giungere ad una decisione formalistica che impedisce, senza alcuna ragione, alle parti di giungere alla decisione sul merito.
Questo è l'orientamento che si condivide e che è sposato dalla giurisprudenza del Supremo
Collegio. Si consideri, infatti, che al proposito è stato affermato che 'La richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 C.A.., è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti
8 dall'art. 148 C.A., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore.' (Cassazione civile, sez. VI, 30/09/2016, n.
19354).
Applicando i principi esposti al caso in esame, va rilevato che parte attrice ha documentato di aver inviato, in data 12.11.2020, alla comparente compagnia una lettera contenente richiesta di risarcimento danni e contestuale diffida e messa in mora. Inoltre, l'attore è stato sottoposto a visita medico-legale, ha ricevuto proposta conciliativa e trattenuto la somma offerta a titolo di acconto sul maggiore avere.
Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione de qua.
Nel merito
Passando all'esame del merito della controversia, occorre rilevare quanto segue.
Parte attrice ha agito in giudizio nei confronti degli odierni convenuti deducendo di essere stato investito quale pedone in data 05/08/2020 alle ore 00,15 mentre attraversava sulle strisce pedonali la Via S. Rocco in Giugliano, dall'auto Fiat Panda tg. EF 521 JV di proprietà del sig.
ed assicurata con la compagnia la cui CP_1 Controparte_2 conducente percorrendo la strada ad elevata velocità non si avvedeva del pedone, investendolo con la parte anteriore e, per effetto dell'impatto, l'attore era rovinato al suolo e aveva riportato lesioni personali. Il era stato trasportato con autoambulanza presso l'ospedale San Pt_1
Giuliano di Giugliano di Napoli, ove, all'esito degli accertamenti clinici, gli era stata diagnosticata frattura di parte non specificata chiusa perone e tibia, frattura bimalleolare chiusa di tibia perone e del malleolo tibiale e peronale dx con prognosi di giorni 30 e sottoposto ad intervento chirurgico per riduzione della frattura.
In ragione di quanto suesposto, parte attrice ha chiesto, nei termini meglio precisati nell'atto introduttivo a cui si rimanda, la condanna della compagnia di assicurazioni convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subìti a seguito dell'incidente per cui
è causa.
Si verte, nel caso de quo, in un'ipotesi di sinistro stradale tra autovettura e pedone. Com'è noto, in tali casi l'art. 2054, co. 1 e 3, afferma: “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno” e “Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà”.
In materia di sinistri stradali che coinvolgono veicoli e pedoni, la Suprema Corte ha affermato che: “La presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art. 2054,
9 comma 1, c.c., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione,
l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione” (Cfr.:
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24204 del 13/11/2014; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 842 del 17/01/2020)
e il comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, primo comma, cod. civ., dimostrando di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Pertanto, anche nel caso in cui il pedone - nell'atto di attraversare la strada in un punto privo di strisce pedonali - abbia omesso di dare la precedenza ai veicoli che sopraggiungevano ed abbia iniziato l'attraversamento distrattamente, sussiste, comunque, una concorrente responsabilità del conducente il veicolo investitore, ove emerga che costui abbia tenuto una velocità eccessiva o non adeguata alle circostanze di tempo e di luogo” (Cfr.: Cass. Sez. 3 -
Ordinanza n. 30089 del 21/11/2024; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24204 del 13/11/2014; Cass. Sez.
3, Sentenza n. 5399 del 05/03/2013).
La Corte ha anche chiarito che: “In tema di responsabilità civile conseguente alla circolazione stradale ed in ipotesi d'investimento di pedone, sulle strisce pedonali, da parte di un ciclomotorista, che ammette la circostanza, al pedone che deduce la colpa del conducente giova la disciplina di cui al primo comma dell'art. 2054 cod. civ. e, pertanto, l'assicuratore ha l'onere della prova di un'eventuale colpa concorrente od esclusiva del pedone, non essendo sufficiente una mera difesa in ordine alla verifica dell'esistenza del fatto. Ne consegue che la verifica dell'"an debeatur" dell'illecito da circolazione deve considerarsi dal complesso degli elementi obiettivi e confessori raccolti in atti, che potranno essere contrastati soltanto da specifici elementi contrari di valutazione” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18872 del 10/07/2008).
Nel caso di specie l'attore ha compiutamente assolto il proprio onere probatorio, avendo dimostrato di essere effettivamente stato vittima di un sinistro stradale la cui responsabilità è da attribuirsi alla colpa esclusiva della conducente del veicolo Fiat Panda in proprietà del CP_1
A tali conclusioni la scrivente perviene, in primo luogo, sulla base del tenore delle deposizioni dei testi escussi, non legato da rapporti di parentela con nessuna delle parti del Tes_1 presente giudizio e, quindi, disinteressato all'esito dello stesso. Nel corso della testimonianza il teste ha riferito che l'attore stava attraversando la strada sulle strisce pedonali ed aveva quasi
10 terminato l'attraversamento quando una Fiat Panda proveniente da via San Rocco, lo investiva.
La panda correva un po' e pur procedendo su un rettilineo investiva il con la parte Pt_1 anteriore destra. Il veniva attinto al lato destro piede e gamba destra e scaraventato a Pt_1 terra, dopo l'impatto e la caduta lamentava dolori al lato destro.
Anche il teste , ha confermato il sinistro seppure abbia reso una risposta discordante Tes_2 circa la velocità del veicolo investitore;
comunque, dall'esame complessivo delle dichiarazioni emerge che l'attore quando è stato investito aveva quasi completato l'attraversamento.
Le dichiarazioni rese dai testimoni circa la dinamica del sinistro e le lesioni conseguenti allo stesso sono confortate dal referto dell'ospedale depositato in atti, dal quale risultano le generalità dell'attore, il sinistro, il luogo e l'orario dello stesso e le lesioni patite.
Dagli elementi acquisiti nella ricostruzione del sinistro non emerge alcuna responsabilità concorrente e/o esclusiva dell'attore nella causazione del sinistro, non potendosi addebitare allo stesso alcuna violazione di norme del codice della strada e, nello specifico, di quella contemplata all'art. 190 del codice della strada, come dedotto da parte convenuta. Nel secondo comma del predetto articolo, rubricato “Comportamento dei pedoni”, si statuisce: “2. I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei soprapassaggi.
Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri.
3. È vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni;
è inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a quella indicata nel comma 2.
4. È vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità; è, altresì, vietato, sostando in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali, causare intralcio al transito normale degli altri pedoni.
5. I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti.”
Orbene, nel caso di specie risulta provato che l'attore avesse quasi completato l'attraversamento della strada e che il comportamento della conducente del veicolo sia stato trasgressivo delle basilari regole del codice della strada di tenere una condotta di guida prudente ed adeguata alle circostanze di tempo e di luogo. A ciò si aggiunga che, considerata la buona illuminazione in relazione all'ora dell'accaduto e la posizione tenuta dall'attore, quest'ultimo mai avrebbe potuto evitare l'impatto con l'autovettura.
11 Una volta affermato l'an della pretesa creditoria, in ordine all'entità delle lesioni riportate dall'istante e alle voci di danno risarcibili va premesso che, con riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale, con un innovativo orientamento giurisprudenziale, richiamato e fatto proprio anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 233/03 e modificato solo in parte dalla
S.C. a S.U nella sentenza n. 26972 dell'11/11/08, i giudici di legittimità hanno chiarito che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. non si identifica più con il danno morale soggettivo ma, nel quadro di un sistema ormai bipolare del danno patrimoniale e non patrimoniale, un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. (ex art. 32 Cost.) porta a ricomprendere nell'astratta previsione della citata norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona e, dunque, il danno morale, inteso quale turbamento dello stato d'animo e dolore intimo della vittima e il danno biologico in senso stretto inteso come lesione dell'interesse, costituzionalmente garantito, all'integrità psicofisica della persona, conseguente ad un accertamento medico comprensivo del danno estetico, alla sessualità, alla vita di relazione, del danno spesso definito in giurisprudenza e dottrina come esistenziale, derivante dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona e cioè il danno derivante dallo sconvolgimento delle abitudini di vita che costringono il danneggiato, e/o la sua famiglia in caso di lesioni gravi, alla forzosa rinuncia allo svolgimento di attività fonti di gratificazione (cfr. in tema sent. Cass. n. 7281/03, sent. Cass. n.
7282/03, sent. Cass. n. 7283/03, sent. Cass. n. 8827/03, sent. Cass. n. 8828/03).
Non solo, ma partendo da tale orientamento giurisprudenziale, vi è stata una recente evoluzione della Suprema Corte che, così, da ultimo, ha condivisibilmente stabilito: “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo “in pejus” con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (Sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 C.d.A., come modificati dalla legge del 4 agosto 2017 n. 124) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti” (Sent. Cass. n. 901/2018). In detta pronuncia i giudici di legittimità hanno anche affermato che: “In tema di danno non patrimoniale da lesione
12 della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali - e del danno cd. esistenziale, atteso che quest'ultimo consiste proprio nel “vulnus” arrecato a tutti gli aspetti dinamico- relazionali della persona conseguenti alla lesione della salute, mentre una differente ed autonoma valutazione deve essere compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (c.d. danno morale), come confermato dalla nuova formulazione dell'art. 138, comma 2, lettera e) del d.lgs. n. 209 del 2005, nel testo modificato dalla l. 124 del 2017”. In un'altra decisione si legge che: “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del "danno dinamico-relazionale", atteso che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente
(quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale). Non costituisce invece duplicazione la congiunta attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medicolegale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (ord. Cass. n. 7513/2018).
In altri termini la Suprema Corte, sulla base delle nuove definizioni di danno non patrimoniale di cui all'art 138 del decreto legislativo 209/2005, ha evidenziato che la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale (come quella prevista per il danno patrimoniale) deve essere intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore, quanto sotto il profilo dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione, considerata in ogni sua forma ed in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche e che, non diversamente da quanto avviene in caso di lesione della salute con riferimento al c.d. danno biologico, ogni altro “vulnus” arrecato ad un valore od interesse costituzionalmente tutelato deve essere valutato e accertato, all'esito di compiuta istruttoria ed in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto, della sofferenza morale e della privazione, diminuzione o modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato.
13 Infatti la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, come predicata dalle pronunce della Suprema Corte, deve essere interpretata, rispettivamente, nel senso di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica e come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, e di non oltrepassare una soglia minima di apprezzabilità, procedendo ad un accertamento concreto e non astratto, dando ingresso a tutti i mezzi di prova normativamente previsti, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.
In definitiva, nel caso di specie, va affermato che le lesioni e i danni subiti dall'attore sono desumibili dalla documentazione allegata (referto, cartelle cliniche, certificati medici) e dalle conclusioni delle due perizie in atti redatte dal Dott. fiduciario della Persona_2 compagnia Assicuratrice e dal consulente dell'attore Dott. . Invero, ritiene il Persona_3
Tribunale in ragione della estrema sinteticità della perizia del Dott. , la quale si discosta da Per_3 quella del fiduciario della compagnia solo per una differenza di due punti percentuale in relazione al riconoscimento del danno biologico permanente e per il riconoscimento di un ingiustificato numero di giorni a titolo di indennità temporanea non supportati da idonea documentazione anche in ragione del rapporto di dipendenza del danneggiato, del quale l'attore non ha fornito prova anche in merito a eventuali assenze dal lavoro. Difatti, il Sig. come Pt_1 da cartella clinica in atti risulta essere stato ricoverato dal 05.08.2020 e dimesso il 14.08.2020, in data 12.10.2020 è stata rimossa vite intersindesmosica;
in sede di visita medica con il fiduciario ha dichiarato un'assenza dal lavoro per giorni 150 senza alcuna documentazione a supporto).
Pertanto, in ragione della perizia redatta dal Dott. e delle conclusioni cui è pervenuto Per_1 dalle quali non vi è alcun motivo di discostarsi perché sorrette da un'indagine svolta con competenza e rigore scientifico, è stato rilevato un danno biologico pari al 10%.
Difatti, va evidenziato che il consulente ha compiutamente verificato la sussistenza del nesso causale, dal punto di vista medico, tra la dinamica del sinistro come ricostruita, e le lesioni riscontrate, ha accertato la compatibilità tra le lesioni riportate e il sinistro.
Per quel che attiene alla sofferenza interiore e alla privazione di particolari attività dinamico- relazionali, ritiene questo giudice che nessuna voce debba essere riconosciuta in più rispetto a quella che di seguito sarà determinata a titolo di danno non patrimoniale alla salute in quanto l'attore non ha comprovato di aver subito ulteriori danni né in termini di sofferenza interiore né rispetto all'attività dinamico-relazionale conseguenti al sinistro in esame. Quindi in merito al quantum del risarcimento va sottolineato sono stati riconosciuti postumi permanenti come già
14 rilevato, nella misura complessiva del 10%.
Inoltre, il consulente ha calcolato in complessivi gg. 30 il periodo di invalidità totale ed in gg. 90 quello di invalidità parziale, di cui 30 giorni ad un tasso medio del 75%, 15 giorni al 50% e 15 giorni al 25%.
In definitiva sulla base delle tabelle di Milano, già validate quale parametro para-normativo di liquidazione dei danni dalla nota sentenza Cass., n. 12408/2011, non potendo trovare applicazione la più recente Tabella Unica Nazionale di cui al DPR n. 12 del 13.01.2025 considerato che, ai sensi dell'art. 5 citato DPR, “le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore”, va riconosciuta per le lesioni riscontrate all'attualità ivi compreso il danno emergente, la somma di €
19.724,00 per 10% di danno permanente, 2.612,40 punto base, € 3.450,00 a titolo di invalidità temporanea totale per gg. 30, € 2.587,00 per 30 gg. al 75%, € 862,50 per 15 gg. al 50% e €
431,25 per 15 gg al 25% nonché 41,15 per spese mediche documentate, per un totale a carico della convenuta di 27.055,25 a tale importo occorre detrarre quanto versato dalla compagnia assicuratrice a titolo di proposta conciliativa pari ad €.11.733,00
Pertanto, all'attore va riconosciuto l'importo complessivo di €. 15.322,25 oltre interessi legali.
Le somme riconosciute sono la risultanza della rivalutazione alla data della decisione (secondo le tabelle aggiornate): ed invero solo attraverso il meccanismo della rivalutazione monetaria è possibile rendere effettivo il principio secondo cui il patrimonio del creditore danneggiato deve essere ricostituito per intero (quanto meno per equivalente); essendo evidente che, pur nell'ambito del vigente principio nominalistico, altro è un determinato importo di denaro disponibile oggi ed altro è il medesimo importo disponibile in un tempo passato).
Su detta somma, devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata secondo indice istat (foi senza tabacchi), vanno riconosciuti i soli interessi legali dalla data dell'evento (05.08.2020) alla data di pubblicazione della sentenza (Cfr.: Cass. Sentenza 07.07.2009 n. 15928), e dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale, ex art. 1282 cod. civ.
Quanto all'ulteriore danno non patrimoniale richiesto, null'altro può essere riconosciuto in favore della parte attrice, non avendo quest'ultima fornito la prova del c.d. danno morale patito in conseguenza del sinistro (cfr. Cass., S.U., 18.11.2008, n. 26972), né essendo lo stesso ravvisabile in re ipsa, (cfr. Cass., 15.7.2005, n. 15022, est. Segreto e Cass., 9.11.2006, n. 23918).
Difatti, non è possibile liquidare un danno morale poiché non risultano allegate particolari condizioni soggettive del danneggiato, né particolari situazioni atte ad una personalizzazione del
15 risarcimento. Si richiama in tal caso Cass Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014 secondo cui
“Il grado di invalidità permanente espresso da un "baréme" medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima, restando preclusa la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona, quali il danno alla vita di relazione e alla vita sessuale, il danno estetico e il danno esistenziale. Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione”.
Principio chiarito anche dalla sentenza della Suprema Corte del 04.07.2007, n. 15131, la quale ha precisato che anche in tema di risarcimento del danno da responsabilità aquiliana (sia esso patrimoniale che non patrimoniale) occorre che sia provata l'esistenza di ogni danno di cui si chiede il risarcimento, non potendo ritenersi che il danno sia in re ipsa, cioè coincida con l'evento, poiché il danno risarcibile è pur sempre un danno conseguenza anche nella responsabilità aquiliana, giusti i principi di cui agli artt. 2056 e 1223 c.c. e non coincide con l'evento, che è invece un elemento del fatto, produttivo del danno. Invero il danno risarcibile, nella struttura della responsabilità aquiliana, non si pone in termini di automatismo, con il fatto dannoso.
Ogni altra questione assorbita.
Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza dei convenuti e sono liquidate come da parametri di cui al D.M. 55/2014 così come modificato dal D.M. 147/2022, in considerazione della complessità delle questioni trattate, del valore della controversia, delle fasi effettivamente svolte.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Accerta l'esclusiva responsabilità del conducente il veicolo Fiat Panda tg. EF 521 JV di proprietà del sig. , per l'effetto, accoglie la domanda di parte attrice e condanna in CP_1 solido i convenuti Sig. e soc. al pagamento, CP_1 Controparte_2
16 in favore dell'attore Sig. , della somma di €. 15.322,25, oltre rivalutazione Parte_1 monetaria ed interessi come in parte motiva;
2) Condanna in solido i convenuti Sig. e soc. CP_1 Controparte_2 al rimborso, in favore dell'attore Sig. , delle spese di lite che liquida in €.
[...] Parte_1
545,000 per spese ed €. 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge se dovute, con attribuzione all'Avv. Antonio Buglione dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Aversa, 5 luglio 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Carmela Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del giudice unico onorario Dott.ssa Carmela Esposito pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 11456 dell'anno 2021 del ruolo generale degli affari contenziosi civili vertente tra
(C.F. ), nato a [...] il [...] residente Parte_1 C.F._1 alla Via Micco Spadaro, 15 Giugliano in Campania (NA) ed elett.te dom.to in Melito (NA) alla
Via E. De Nicola, 7, presso lo studio dell'Avv. Antonio Buglione che lo rappresenta e difende come da procura in atti
- attore e
(C.F. ) nato ad [...] il [...] CP_1 C.F._2 residente in [...] Fiorenzuola D'Arda, rapp.to e difeso dall'Avv. Raffaele Lallo
(C.F: ) in virtù di procura in atti, con il quale elettivamente domicilia al C.F._3
Corso Secondigliano n. 230/C Napoli
- convenuto nonché
P.IVA C.F. ), Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 con sede al Corso di Porta Vigentina n. 9 – 20122 – Milano, in persona del procuratore e responsabile del servizio sinistri p.t., Dott. elett.te dom.ta al Vico Tutti i Controparte_3
Santi n. 82, 80139 – Napoli, presso lo studio dell'Avv. Giuliana Sepe (C.F.:
) che la rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._4
- convenuta
CONCLUSIONI: come in atti da intendersi qui ripetute e trascritte
Ragioni in fatto e diritto della decisione Con citazione in rinnovazione il sig. conveniva in giudizio innanzi l'intestato Parte_1
Tribunale la compagnia e il sig. per ivi Controparte_4 CP_1 sentire “I) dichiararsi ed accertarsi la piena ed esclusiva responsabilità del proprietario del veicolo Fiat Panda tg. EF 521 JV di proprietà del sig. nella produzione delle CP_1 lesioni riportate dall'attore nel sinistro de quo;
II) condannare la Controparte_5 in persona del legale rapp.te p.t. al risarcimento di tutti i danni per le lesioni subite dal sig.
che si quantificano in €. 35.338,50 dedotti dai seguenti conteggi: età lesionato: 50 Parte_1 anni;
percentuale invalidità 12%; punto base €. 99,00; punto danno biologico €. 2.453,72; incremento per sofferenza soggettiva (+ 28%) €. 687,04; punto danno non patrimoniale €.
3.140,76; danno biologico risarcibile €. 22.231,00; danno non patrimoniale risarcibile €.
28.455,00; invalidità totale (100%) €. 2.970,00 (30 giorni); invalidità parziale (75%) €.
4.455,00 (60 giorni); percentuale parziale (50%) €. 2.970,00 (60 giorni); percentuale parziale
(25%) €. 1.485,00 (60 giorni); spese mediche documentate €. 159,15 TOTALE €. 36.622,50;
Totale con personalizzazione massima €. 47.071,50; III) con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre CPA e Spese generali con attribuzione al procuratore antistatario”.
A sostegno della domanda l'attore ha dedotto:
1-) che in data 05/08/2020 alle ore 00,15 circa nella qualità di pedone subiva lesioni personali in seguito ad investimento ad opera della vettura Fiat Panda tg. EF 521 JV di proprietà del sig.
ed assicurata con la compagnia CP_1 Controparte_4
2-) che il sinistro avveniva in Giugliano in Campania, via S. Rocco, e si verificava per esclusiva responsabilità del conducente della summenzionata vettura che percorrendo ad elevata velocità la predetta via non si avvedeva del pedone in fase di attraversamento sulle strisce pedonali, investendolo con la parte anteriore sospingendolo al suolo;
3-) che l'istante per effetto dell'investimento e della conseguente caduta al suolo riportava lesioni per le quali fu necessario l'intervento del 118 che lo trasportava al P.S. dell'Ospedale di
S. Giuliano di Giugliano in Campania ove i sanitari di turno in prime cure gli diagnosticavano
“frattura di parte non specificata chiusa perone e tibia, frattura bimalleolare chiusa di tibia perone e del malleolo tibiale e peronale dx con prognosi di giorni 30 sottoponendolo ad intervento chirurgico per riduzione della frattura;
4-) che l'attore successivamente si sottoponeva a terapie e convalescenza fino al 24.11.2020 quando fu dichiarato clinicamente guarito con postumi da accertarsi in sede medico legale;
4-) che la compagnia assicurativa espletava visita medica da parte di proprio fiduciario, senza concordare nulla con lo scrivente procuratore inviava assegno circolare di €. 11.733,00 che veniva trattenuto come acconto sul maggiore avere”.
2 In data 16.01.2023 si costituiva il Sig. il quale eccepiva l'improcedibilità della CP_1 domanda e la nullità della citazione ex art. 164 comma 4 cpc per la sua assoluta genericità ed indeterminatezza dell'oggetto stante la mancanza dei requisiti di legge previsti a pena di nullità dall'art. 163 cpc n. 4; l'omessa indicazione di testimoni in violazione dell'art. 1 comma 15,
Legge 124/2017;
Nel merito il convenuto contestava ogni sua responsabilità in quanto pur essendo proprietario del veicolo Fiat Panda tg. EF 521 JV, deduceva di essere residente a [...]e che il veicolo non era quasi mai nella sua disponibilità ad eccezione delle volte in cui si recava in
Campania per stare con i parenti. Deduceva, poi, il l'infondatezza della domanda CP_1 essendo carente la prova della dinamica del sinistro e del coinvolgimento in esso della vettura in sua proprietà, nonché di ignorare l'esistenza del sinistro. Infine, contestava la richiesta risarcitoria ritenuta eccessiva.
Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On. Giudice adito
A-) in via preliminare, dichiarare l'improcedibilità e/o nullità della domanda ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 e 164 cpc, per i motivi sopra esposti;
B-) sempre in via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione passiva del convenuto in merito al sinistro occorso;
C-) nel merito, rigettare la domanda proposta dall'attore perché assolutamente infondata in fatto ed in diritto, oltre che non provata;
D-) in via gradata in caso di accoglimento anche parziale della domanda, condannare la compagnia di assicurazioni che all'epoca dell'incidente copriva Controparte_2
l'autovettura Fiat Panda EF 521 JV di proprietà del sig. CP_1
E-) condannare in ogni caso, l'attore al pagamento di spese, diritti ed onorari del giudizio con anticipazione ai procuratori antistatari”.
Si costituiva in data 16.01.2023 la la quale eccepiva l'irregolarità Controparte_6 della notifica effettuata nei confronti di soggetto non legittimato, in quanto come da visura depositata, la citata C.F. / P.IVA Gruppo IVA Controparte_7 P.IVA_3
, Codice ATECO 64.19.1(Intermediazione monetaria di istituti monetari di diverse P.IVA_4
Banche centrali) è una Società per Azioni che dall'01.07.2000 si occupa di raccolta del risparmio, non già di polizze Assicurative, mentre legittimata passiva era la costituita
[...]
(P.IVA , C.F. ), con sede al Corso di Porta Controparte_6 P.IVA_1 P.IVA_2
Vigentina n. 9 – 20122 – Milano;
Ancora in via preliminare, eccepiva la nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c. I e IV
3 comma perché carente dei requisiti di cui all'art. 163 c.p.c. nn. 3, 4 e 5; la carenza di legittimazione attiva e passiva sostanziale e processuale della citata Controparte_7
e del presunto responsabile civile;
la improponibilità ed improcedibilità della domanda perché, violava la normativa di cui al combinato disposto degli artt. 145, 148 e 150 del D.Lgs. n. 209 del
07/09/05, nonché della normativa di cui al D.P.R. n. 254 del 18/07/06. Nel merito, l'infondatezza della domanda, mancando allo stato qualsiasi riscontro probatorio circa l'esistenza del nesso di causalità tra la condotta del responsabile civile e l'evento dannoso. L'assenza di denuncia del sinistro da parte dell'assicurato ; l'eccessività della pretesa. Difatti, deduceva la CP_1 compagnia assicuratrice di aver provveduto, a seguito di richiesta di risarcimento danni, in ottemperanza alla normativa vigente in materia, tempestivamente ad aprire il sinistro ed a nominare un proprio consulente medico-legale al fine di valutare i danni fisici lamentati dal sig.
e, dopo un primo invito a perizia rimasto inesitato con conseguente restituzione Pt_1 dell'incarico da parte del designato Dott. in data 09/06/2021 il veniva Per_1 Pt_1 sottoposto a visita medico-legale, i cui esiti erano: “Inabilità temporanea biologica: Totale 30 giorni al 100%; Parziale: 30 giorni al 75%; 15 giorni al 50%; 15 giorni al 25%. Danno biologico permanente: €.8.863,83 – 7%; Spese mediche €.41,15.
Si segnala che, qualora il periziando dovesse in futuro rimuovere i restanti mezzi di sintesi allo stato ancora in situ (è stata rimossa la sola vite intersindesmosica), si potrebbe assistere anche ad un lieve miglioramento del quadro disfunzionale oggi obiettivato con conseguente
"ridimensionamento" del complessivo danno biologico permanente nell'ambito delle micropermanenti (7-8%)”.
Pertanto, deduceva la convenuta, sulla base delle risultanze peritali, in data 30/07/2021, veniva inviato al sig. in via conciliativa, presso il suo difensore, assegno di €.11.733,00, che Pt_1 restavano da concordare le spese legali, ottemperando così la stessa compagnia al disposto di cui all'art. 148 D.Lgs. 209/2005 e ss. modifiche. Non avendo ricevuto alcuna documentazione in relazione alle spese legali la comparente proseguiva di essere stata posta nell'impossibilità di corrispondere le spese legali.
Tanto premesso, impugnando ogni documento esibito dalla controparte anche ai sensi degli artt.
2712 e 2719 cod. civ. perché non conforme agli originali, rassegnava le seguenti conclusioni:
“1) Perché sia dichiarata la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c.
2) Per la carenza di legittimazione passiva della citata Controparte_8 nonché del presunto responsabile civile.
3) Subordinatamente, per la improponibilità ed improcedibilità della domanda di parte attrice anche per violazione degli artt. 141, 144, 145 e 148 del D.Lgs. 209/05 nonché della normativa di
4 cui al DPR n. 254 del 18/07/06.
4) In via ancora più subordinata, nel merito, perché sia rigettata la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata.
5) Perché sia ritenuta interamente satisfattiva la somma di €.11.733,00 già corrisposta dalla al sig. . Controparte_6 Parte_1
6) Infine, perché siano ammesse le richieste istruttorie che saranno formulate in corso di giudizio.
Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Concessi i termini ex art. 183 co 6 c.p.c. ammessa ed espletata la prova testimoniale articolata dalla parte attrice, disattesa la richiesta di C.T.U. medico-legale in ragione delle perizie allegate dalle parti, la causa è stata riservata in decisione con concessione dei termini per il deposito di comparse e memorie di replica.
Questioni in rito
L'eccezione di nullità della citazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 163, co. 3, nn. 3,
4 e 5 c.p.c. va disattesa perché infondata. È noto che secondo l'orientamento del tutto consolidato la nullità della citazione per mancanza o difetto di determinazione della cosa oggetto della domanda può essere dichiarata solo se il petitum - inteso sia, sotto il profilo formale, come il provvedimento giurisdizionale richiesto, sia, sotto l'aspetto sostanziale, come il bene della vita di cui si richiede il riconoscimento o la negazione - sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto. Pertanto, con riferimento particolare all'incertezza dell'oggetto della domanda, occorre che essa sia assoluta e che non sia possibile individuare, attraverso un esame complessivo dell'atto, quale sia il petitum, tenendo presente nella relativa indagine che, per esprimerlo, non sono necessarie formule sacramentali, ma è sufficiente che esso risulti, anche implicitamente e indirettamente, dalle espressioni adoperate dall'attore in una qualunque parte dell'atto introduttivo, e, quindi, anche nella parte espositiva e non necessariamente in quella destinata a riportare le conclusioni.
Per quel che attiene altresì all'eccezione di nullità per violazione dell'art. 163, co. 3, n. 4 c.p.c, occorre osservare quanto segue. È noto che secondo orientamento del tutto consolidato della
Suprema Corte la declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del
5 relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27670 del 21/11/2008; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 11751 del 15/05/2013). In altre pronunce si afferma che: “In tema di domanda giudiziale, l'identificazione della "causa petendi" va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e nei documenti ad esso allegati ai quali, quindi, può essere riconosciuta una funzione di chiarificazione del quadro allegatorio già prospettato, purché risultino specificamente indicati nella citazione, come prescritto dall'art. 163, comma 3, n. 5,
c.p.c.” ( cfr.: Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3363 del 05/02/2019).
Ebbene, considerato che l'attore ha compiutamente indicato sia le ragioni a base della domanda
(responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro de quo) che il bene della vita CP_1 richiesto (risarcimento dei danni subiti), l'atto di citazione non è affetto da alcuna nullità.
La legittimazione attiva e passiva delle parti
Va affermata la legittimazione attiva dell'attore e quella passiva dei convenuti.
Ed invero secondo gli insegnamenti della Suprema Corte: “La legittimazione passiva attiene al dovere del convenuto di subire il giudizio instaurato dall'attore secondo una determinata prospettazione del rapporto oggetto della controversia, indipendentemente dalla effettiva sussistenza o titolarità del rapporto stesso, costituendo, per converso, questione di merito quella sollevata dal convenuto col dedurre la propria estraneità al rapporto, ossia la mancanza di titolarità affermata, invece, da parte attrice” (cfr. Cass. Sez. II, sentenza n. 548 del 18/01/2002) e
“La contestazione della titolarità attiva del rapporto controverso non è un'eccezione, ma una mera difesa, sicché il convenuto non ha onere alcuno di provarne la fondatezza;
è invece onere dell'attore, in base alla ripartizione fissata dall'art. 2697 c.c., dimostrare gli elementi costitutivi del diritto azionato, vale a dire l'esserne titolare” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 25471 del
26/10/2017).
Orbene, tenuto conto della prospettazione del rapporto oggetto della controversia, la legittimazione attiva dell'attore risulta provata sulla base della documentazione medica depositata in atti.
Per contro, la legittimazione passiva del convenuto è dimostrata dai documenti prodotti CP_1 in atti e, segnatamente, dalla visura al PRA di Napoli, nella quale si attesta la proprietà del veicolo Fiat Panda tg. EF521JV in capo al convenuto stesso. In merito all'eccezione sollevata dal convenuto in merito alla ignoranza del sinistro, va rilevato che non è contestata la CP_1 proprietà, ma anzi il ha confermato che l'auto si trova presso i parenti in Campania, CP_1
6 circostanza ininfluente ai fini della legittimazione dello stesso ai sensi dell'art. 2054 co 3, non avendo dimostrato il che la circolazione del veicolo sia avvenuta contro la sua volontà. CP_1
In assenza di contestazione della compagnia assicuratrice, risulta provata anche la legittimazione passiva della stessa.
In merito all'eccezione di improponibilità della domanda.
Va, altresì, disattesa l'eccezione, proposta dai convenuti, circa l'improponibilità della domanda ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 142, 143, 145 e 148 D. Lgs n. 209/2005.
Ai fini che interessano nel presente giudizio, l'art. 145 del d. lgs. 209/2005 (c.d. Codice delle
Assicurazioni private, rubricato 'proponibilità dell'azione di risarcimento', al comma 2, prevede che l'azione di risarcimento di cui all'art. 149 Cod. Ass. (c.d. azione di indennizzo diretto), può essere proposta solo dopo che siano passati sessanta giorni, ovvero novanta giorni in caso di danni alla persona, decorrenti da quelli in cui il danneggiato ha chiesto alla propria impresa di assicurazione il risarcimento del danno, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all'art. 148 o, in caso di indennizzo diretto, avendo osservato le modalità previste dagli artt. 149 e 150. L'art. 148 del Codice delle
Assicurazioni prevede le indicazioni che deve contenere la richiesta di risarcimento danni nell'ipotesi di sinistri con soli danni a cose e nell'ipotesi di sinistri con danni alla persona. Appare evidente che la mancanza della previa richiesta di risarcimento danni (messa in mora) alla compagnia assicurativa determina sempre l'improponibilità della domanda. Con riferimento, invece, alla mera incompletezza della richiesta di risarcimento danni, perché manchevole di alcune delle indicazioni previste negli artt. 148 (per l'azione risarcitoria nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile) e negli artt. 149 e 150 (in caso di indennizzo diretto)
Cod. Ass., si registrano nella giurisprudenza di merito essenzialmente quattro orientamenti.
Un primo orientamento, privilegiando rigorosamente il dato letterale degli artt. 145, 148, 149,
150 del Cod. Ass., ritiene che la mancanza nella lettera di messa in mora di una qualunque delle indicazioni richieste dall'art. 148 citato determina l'improponibilità della domanda, la quale è sempre rilevabile d'ufficio dal giudice. Secondo tale orientamento, quindi, la benché minima incompletezza della messa in mora determina sempre l'improponibilità della domanda giudiziale.
Un secondo orientamento, valorizzando la previsione del comma 5 dell'art. 148 del Codice delle
Assicurazioni private, secondo cui in caso di richiesta incompleta l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni ed in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati e dei documenti integrativi, ritiene che l'incompletezza della messa in mora rende la domanda improponibile solo quando vi sia stata la richiesta di integrazioni da parte
7 dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 148, comma 5, Co. Ass., ed il danneggiato non abbia fornito le integrazioni richieste;
in ogni caso, l'improponibilità della domanda deve essere eccepita dalla compagnia assicurativa. Secondo tale orientamento, l'incompletezza della messa in mora non determina l'improponibilità della domanda ed è sanata quando la compagnia non richiede alcuna integrazione, ai sensi dell'art. 148, comma 5, Co. Ass., oppure quando non eccepisce l'improponibilità della domanda per l'incompletezza della messa in mora.
Un terzo orientamento ritiene che la necessità di integrare la richiesta preventiva di risarcimento danni, perché incompleta non comporta alcuna causa di improponibilità della domanda giudiziale, atteso che, in tale ipotesi, l'unico effetto è la sospensione del termine previsto dall'art. 148, comma 3, Co. Ass., ovvero quello di escludere che l'assicuratore possa essere ritenuto responsabile per il ritardo nell'adempimento della sua obbligazione.
Un quarto orientamento valorizzando la ratio della normativa, che è quella di consentire all'assicurazione di formulare una congrua proposta transattiva, evitando l'instaurazione del giudizio, distingue due ipotesi di incompletezza della messa in mora: un'ipotesi in cui gli elementi mancanti non consentono effettivamente alla compagnia assicurativa di formulare l'offerta transattiva, ed in tal caso l'incompletezza della messa in mora determina l'improponibilità della domanda;
un'altra ipotesi in cui gli elementi mancanti non sono particolarmente rilevanti (ad es. il codice fiscale) e, pertanto, non impediscono all'assicurazione di formulare una proposta transattiva, ed in tal caso non si ha, né sarebbe giustificata,
l'improponibilità della domanda.
In altri termini l'interpretazione della disposizione di cui all'art. 148 deve essere condotta avuto riguardo al suo scopo, che è quello di creare un contatto stragiudiziale tra il danneggiato e l'assicuratore in modo da consentire a quest'ultimo di valutare i danni pretesi e formulare la relativa offerta. Pertanto, anche quando la richiesta difetti di uno dei requisiti di contenuto che, comunque, non impediscono e non hanno ostacolato, nel concreto, la realizzazione dell'obiettivo avuto di mira, si deve evitare di giungere ad una decisione formalistica che impedisce, senza alcuna ragione, alle parti di giungere alla decisione sul merito.
Questo è l'orientamento che si condivide e che è sposato dalla giurisprudenza del Supremo
Collegio. Si consideri, infatti, che al proposito è stato affermato che 'La richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 C.A.., è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti
8 dall'art. 148 C.A., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore.' (Cassazione civile, sez. VI, 30/09/2016, n.
19354).
Applicando i principi esposti al caso in esame, va rilevato che parte attrice ha documentato di aver inviato, in data 12.11.2020, alla comparente compagnia una lettera contenente richiesta di risarcimento danni e contestuale diffida e messa in mora. Inoltre, l'attore è stato sottoposto a visita medico-legale, ha ricevuto proposta conciliativa e trattenuto la somma offerta a titolo di acconto sul maggiore avere.
Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione de qua.
Nel merito
Passando all'esame del merito della controversia, occorre rilevare quanto segue.
Parte attrice ha agito in giudizio nei confronti degli odierni convenuti deducendo di essere stato investito quale pedone in data 05/08/2020 alle ore 00,15 mentre attraversava sulle strisce pedonali la Via S. Rocco in Giugliano, dall'auto Fiat Panda tg. EF 521 JV di proprietà del sig.
ed assicurata con la compagnia la cui CP_1 Controparte_2 conducente percorrendo la strada ad elevata velocità non si avvedeva del pedone, investendolo con la parte anteriore e, per effetto dell'impatto, l'attore era rovinato al suolo e aveva riportato lesioni personali. Il era stato trasportato con autoambulanza presso l'ospedale San Pt_1
Giuliano di Giugliano di Napoli, ove, all'esito degli accertamenti clinici, gli era stata diagnosticata frattura di parte non specificata chiusa perone e tibia, frattura bimalleolare chiusa di tibia perone e del malleolo tibiale e peronale dx con prognosi di giorni 30 e sottoposto ad intervento chirurgico per riduzione della frattura.
In ragione di quanto suesposto, parte attrice ha chiesto, nei termini meglio precisati nell'atto introduttivo a cui si rimanda, la condanna della compagnia di assicurazioni convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subìti a seguito dell'incidente per cui
è causa.
Si verte, nel caso de quo, in un'ipotesi di sinistro stradale tra autovettura e pedone. Com'è noto, in tali casi l'art. 2054, co. 1 e 3, afferma: “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno” e “Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà”.
In materia di sinistri stradali che coinvolgono veicoli e pedoni, la Suprema Corte ha affermato che: “La presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art. 2054,
9 comma 1, c.c., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione,
l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione” (Cfr.:
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24204 del 13/11/2014; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 842 del 17/01/2020)
e il comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, primo comma, cod. civ., dimostrando di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Pertanto, anche nel caso in cui il pedone - nell'atto di attraversare la strada in un punto privo di strisce pedonali - abbia omesso di dare la precedenza ai veicoli che sopraggiungevano ed abbia iniziato l'attraversamento distrattamente, sussiste, comunque, una concorrente responsabilità del conducente il veicolo investitore, ove emerga che costui abbia tenuto una velocità eccessiva o non adeguata alle circostanze di tempo e di luogo” (Cfr.: Cass. Sez. 3 -
Ordinanza n. 30089 del 21/11/2024; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24204 del 13/11/2014; Cass. Sez.
3, Sentenza n. 5399 del 05/03/2013).
La Corte ha anche chiarito che: “In tema di responsabilità civile conseguente alla circolazione stradale ed in ipotesi d'investimento di pedone, sulle strisce pedonali, da parte di un ciclomotorista, che ammette la circostanza, al pedone che deduce la colpa del conducente giova la disciplina di cui al primo comma dell'art. 2054 cod. civ. e, pertanto, l'assicuratore ha l'onere della prova di un'eventuale colpa concorrente od esclusiva del pedone, non essendo sufficiente una mera difesa in ordine alla verifica dell'esistenza del fatto. Ne consegue che la verifica dell'"an debeatur" dell'illecito da circolazione deve considerarsi dal complesso degli elementi obiettivi e confessori raccolti in atti, che potranno essere contrastati soltanto da specifici elementi contrari di valutazione” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18872 del 10/07/2008).
Nel caso di specie l'attore ha compiutamente assolto il proprio onere probatorio, avendo dimostrato di essere effettivamente stato vittima di un sinistro stradale la cui responsabilità è da attribuirsi alla colpa esclusiva della conducente del veicolo Fiat Panda in proprietà del CP_1
A tali conclusioni la scrivente perviene, in primo luogo, sulla base del tenore delle deposizioni dei testi escussi, non legato da rapporti di parentela con nessuna delle parti del Tes_1 presente giudizio e, quindi, disinteressato all'esito dello stesso. Nel corso della testimonianza il teste ha riferito che l'attore stava attraversando la strada sulle strisce pedonali ed aveva quasi
10 terminato l'attraversamento quando una Fiat Panda proveniente da via San Rocco, lo investiva.
La panda correva un po' e pur procedendo su un rettilineo investiva il con la parte Pt_1 anteriore destra. Il veniva attinto al lato destro piede e gamba destra e scaraventato a Pt_1 terra, dopo l'impatto e la caduta lamentava dolori al lato destro.
Anche il teste , ha confermato il sinistro seppure abbia reso una risposta discordante Tes_2 circa la velocità del veicolo investitore;
comunque, dall'esame complessivo delle dichiarazioni emerge che l'attore quando è stato investito aveva quasi completato l'attraversamento.
Le dichiarazioni rese dai testimoni circa la dinamica del sinistro e le lesioni conseguenti allo stesso sono confortate dal referto dell'ospedale depositato in atti, dal quale risultano le generalità dell'attore, il sinistro, il luogo e l'orario dello stesso e le lesioni patite.
Dagli elementi acquisiti nella ricostruzione del sinistro non emerge alcuna responsabilità concorrente e/o esclusiva dell'attore nella causazione del sinistro, non potendosi addebitare allo stesso alcuna violazione di norme del codice della strada e, nello specifico, di quella contemplata all'art. 190 del codice della strada, come dedotto da parte convenuta. Nel secondo comma del predetto articolo, rubricato “Comportamento dei pedoni”, si statuisce: “2. I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei soprapassaggi.
Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri.
3. È vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni;
è inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a quella indicata nel comma 2.
4. È vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità; è, altresì, vietato, sostando in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali, causare intralcio al transito normale degli altri pedoni.
5. I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti.”
Orbene, nel caso di specie risulta provato che l'attore avesse quasi completato l'attraversamento della strada e che il comportamento della conducente del veicolo sia stato trasgressivo delle basilari regole del codice della strada di tenere una condotta di guida prudente ed adeguata alle circostanze di tempo e di luogo. A ciò si aggiunga che, considerata la buona illuminazione in relazione all'ora dell'accaduto e la posizione tenuta dall'attore, quest'ultimo mai avrebbe potuto evitare l'impatto con l'autovettura.
11 Una volta affermato l'an della pretesa creditoria, in ordine all'entità delle lesioni riportate dall'istante e alle voci di danno risarcibili va premesso che, con riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale, con un innovativo orientamento giurisprudenziale, richiamato e fatto proprio anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 233/03 e modificato solo in parte dalla
S.C. a S.U nella sentenza n. 26972 dell'11/11/08, i giudici di legittimità hanno chiarito che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. non si identifica più con il danno morale soggettivo ma, nel quadro di un sistema ormai bipolare del danno patrimoniale e non patrimoniale, un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. (ex art. 32 Cost.) porta a ricomprendere nell'astratta previsione della citata norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona e, dunque, il danno morale, inteso quale turbamento dello stato d'animo e dolore intimo della vittima e il danno biologico in senso stretto inteso come lesione dell'interesse, costituzionalmente garantito, all'integrità psicofisica della persona, conseguente ad un accertamento medico comprensivo del danno estetico, alla sessualità, alla vita di relazione, del danno spesso definito in giurisprudenza e dottrina come esistenziale, derivante dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona e cioè il danno derivante dallo sconvolgimento delle abitudini di vita che costringono il danneggiato, e/o la sua famiglia in caso di lesioni gravi, alla forzosa rinuncia allo svolgimento di attività fonti di gratificazione (cfr. in tema sent. Cass. n. 7281/03, sent. Cass. n.
7282/03, sent. Cass. n. 7283/03, sent. Cass. n. 8827/03, sent. Cass. n. 8828/03).
Non solo, ma partendo da tale orientamento giurisprudenziale, vi è stata una recente evoluzione della Suprema Corte che, così, da ultimo, ha condivisibilmente stabilito: “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo “in pejus” con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (Sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 C.d.A., come modificati dalla legge del 4 agosto 2017 n. 124) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti” (Sent. Cass. n. 901/2018). In detta pronuncia i giudici di legittimità hanno anche affermato che: “In tema di danno non patrimoniale da lesione
12 della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali - e del danno cd. esistenziale, atteso che quest'ultimo consiste proprio nel “vulnus” arrecato a tutti gli aspetti dinamico- relazionali della persona conseguenti alla lesione della salute, mentre una differente ed autonoma valutazione deve essere compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (c.d. danno morale), come confermato dalla nuova formulazione dell'art. 138, comma 2, lettera e) del d.lgs. n. 209 del 2005, nel testo modificato dalla l. 124 del 2017”. In un'altra decisione si legge che: “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del "danno dinamico-relazionale", atteso che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente
(quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale). Non costituisce invece duplicazione la congiunta attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medicolegale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (ord. Cass. n. 7513/2018).
In altri termini la Suprema Corte, sulla base delle nuove definizioni di danno non patrimoniale di cui all'art 138 del decreto legislativo 209/2005, ha evidenziato che la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale (come quella prevista per il danno patrimoniale) deve essere intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore, quanto sotto il profilo dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione, considerata in ogni sua forma ed in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche e che, non diversamente da quanto avviene in caso di lesione della salute con riferimento al c.d. danno biologico, ogni altro “vulnus” arrecato ad un valore od interesse costituzionalmente tutelato deve essere valutato e accertato, all'esito di compiuta istruttoria ed in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto, della sofferenza morale e della privazione, diminuzione o modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato.
13 Infatti la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, come predicata dalle pronunce della Suprema Corte, deve essere interpretata, rispettivamente, nel senso di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica e come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, e di non oltrepassare una soglia minima di apprezzabilità, procedendo ad un accertamento concreto e non astratto, dando ingresso a tutti i mezzi di prova normativamente previsti, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.
In definitiva, nel caso di specie, va affermato che le lesioni e i danni subiti dall'attore sono desumibili dalla documentazione allegata (referto, cartelle cliniche, certificati medici) e dalle conclusioni delle due perizie in atti redatte dal Dott. fiduciario della Persona_2 compagnia Assicuratrice e dal consulente dell'attore Dott. . Invero, ritiene il Persona_3
Tribunale in ragione della estrema sinteticità della perizia del Dott. , la quale si discosta da Per_3 quella del fiduciario della compagnia solo per una differenza di due punti percentuale in relazione al riconoscimento del danno biologico permanente e per il riconoscimento di un ingiustificato numero di giorni a titolo di indennità temporanea non supportati da idonea documentazione anche in ragione del rapporto di dipendenza del danneggiato, del quale l'attore non ha fornito prova anche in merito a eventuali assenze dal lavoro. Difatti, il Sig. come Pt_1 da cartella clinica in atti risulta essere stato ricoverato dal 05.08.2020 e dimesso il 14.08.2020, in data 12.10.2020 è stata rimossa vite intersindesmosica;
in sede di visita medica con il fiduciario ha dichiarato un'assenza dal lavoro per giorni 150 senza alcuna documentazione a supporto).
Pertanto, in ragione della perizia redatta dal Dott. e delle conclusioni cui è pervenuto Per_1 dalle quali non vi è alcun motivo di discostarsi perché sorrette da un'indagine svolta con competenza e rigore scientifico, è stato rilevato un danno biologico pari al 10%.
Difatti, va evidenziato che il consulente ha compiutamente verificato la sussistenza del nesso causale, dal punto di vista medico, tra la dinamica del sinistro come ricostruita, e le lesioni riscontrate, ha accertato la compatibilità tra le lesioni riportate e il sinistro.
Per quel che attiene alla sofferenza interiore e alla privazione di particolari attività dinamico- relazionali, ritiene questo giudice che nessuna voce debba essere riconosciuta in più rispetto a quella che di seguito sarà determinata a titolo di danno non patrimoniale alla salute in quanto l'attore non ha comprovato di aver subito ulteriori danni né in termini di sofferenza interiore né rispetto all'attività dinamico-relazionale conseguenti al sinistro in esame. Quindi in merito al quantum del risarcimento va sottolineato sono stati riconosciuti postumi permanenti come già
14 rilevato, nella misura complessiva del 10%.
Inoltre, il consulente ha calcolato in complessivi gg. 30 il periodo di invalidità totale ed in gg. 90 quello di invalidità parziale, di cui 30 giorni ad un tasso medio del 75%, 15 giorni al 50% e 15 giorni al 25%.
In definitiva sulla base delle tabelle di Milano, già validate quale parametro para-normativo di liquidazione dei danni dalla nota sentenza Cass., n. 12408/2011, non potendo trovare applicazione la più recente Tabella Unica Nazionale di cui al DPR n. 12 del 13.01.2025 considerato che, ai sensi dell'art. 5 citato DPR, “le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore”, va riconosciuta per le lesioni riscontrate all'attualità ivi compreso il danno emergente, la somma di €
19.724,00 per 10% di danno permanente, 2.612,40 punto base, € 3.450,00 a titolo di invalidità temporanea totale per gg. 30, € 2.587,00 per 30 gg. al 75%, € 862,50 per 15 gg. al 50% e €
431,25 per 15 gg al 25% nonché 41,15 per spese mediche documentate, per un totale a carico della convenuta di 27.055,25 a tale importo occorre detrarre quanto versato dalla compagnia assicuratrice a titolo di proposta conciliativa pari ad €.11.733,00
Pertanto, all'attore va riconosciuto l'importo complessivo di €. 15.322,25 oltre interessi legali.
Le somme riconosciute sono la risultanza della rivalutazione alla data della decisione (secondo le tabelle aggiornate): ed invero solo attraverso il meccanismo della rivalutazione monetaria è possibile rendere effettivo il principio secondo cui il patrimonio del creditore danneggiato deve essere ricostituito per intero (quanto meno per equivalente); essendo evidente che, pur nell'ambito del vigente principio nominalistico, altro è un determinato importo di denaro disponibile oggi ed altro è il medesimo importo disponibile in un tempo passato).
Su detta somma, devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata secondo indice istat (foi senza tabacchi), vanno riconosciuti i soli interessi legali dalla data dell'evento (05.08.2020) alla data di pubblicazione della sentenza (Cfr.: Cass. Sentenza 07.07.2009 n. 15928), e dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale, ex art. 1282 cod. civ.
Quanto all'ulteriore danno non patrimoniale richiesto, null'altro può essere riconosciuto in favore della parte attrice, non avendo quest'ultima fornito la prova del c.d. danno morale patito in conseguenza del sinistro (cfr. Cass., S.U., 18.11.2008, n. 26972), né essendo lo stesso ravvisabile in re ipsa, (cfr. Cass., 15.7.2005, n. 15022, est. Segreto e Cass., 9.11.2006, n. 23918).
Difatti, non è possibile liquidare un danno morale poiché non risultano allegate particolari condizioni soggettive del danneggiato, né particolari situazioni atte ad una personalizzazione del
15 risarcimento. Si richiama in tal caso Cass Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014 secondo cui
“Il grado di invalidità permanente espresso da un "baréme" medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima, restando preclusa la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona, quali il danno alla vita di relazione e alla vita sessuale, il danno estetico e il danno esistenziale. Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione”.
Principio chiarito anche dalla sentenza della Suprema Corte del 04.07.2007, n. 15131, la quale ha precisato che anche in tema di risarcimento del danno da responsabilità aquiliana (sia esso patrimoniale che non patrimoniale) occorre che sia provata l'esistenza di ogni danno di cui si chiede il risarcimento, non potendo ritenersi che il danno sia in re ipsa, cioè coincida con l'evento, poiché il danno risarcibile è pur sempre un danno conseguenza anche nella responsabilità aquiliana, giusti i principi di cui agli artt. 2056 e 1223 c.c. e non coincide con l'evento, che è invece un elemento del fatto, produttivo del danno. Invero il danno risarcibile, nella struttura della responsabilità aquiliana, non si pone in termini di automatismo, con il fatto dannoso.
Ogni altra questione assorbita.
Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza dei convenuti e sono liquidate come da parametri di cui al D.M. 55/2014 così come modificato dal D.M. 147/2022, in considerazione della complessità delle questioni trattate, del valore della controversia, delle fasi effettivamente svolte.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Accerta l'esclusiva responsabilità del conducente il veicolo Fiat Panda tg. EF 521 JV di proprietà del sig. , per l'effetto, accoglie la domanda di parte attrice e condanna in CP_1 solido i convenuti Sig. e soc. al pagamento, CP_1 Controparte_2
16 in favore dell'attore Sig. , della somma di €. 15.322,25, oltre rivalutazione Parte_1 monetaria ed interessi come in parte motiva;
2) Condanna in solido i convenuti Sig. e soc. CP_1 Controparte_2 al rimborso, in favore dell'attore Sig. , delle spese di lite che liquida in €.
[...] Parte_1
545,000 per spese ed €. 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge se dovute, con attribuzione all'Avv. Antonio Buglione dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Aversa, 5 luglio 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Carmela Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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